Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 43 Prescrizioni generali

Per la fattibilità di opere in rapporto alle caratteristiche dei terreni, dovranno essere rispettati gli indirizzi e le prescrizioni contenute nelle Carte della fattibilità geologica, allegate come parte integrante e sostanziale al presente Regolamento Urbanistico. Per gli interventi da attuarsi con Piani Attuativi, che producono nuovo impegno di suolo e carico urbanistico deve essere sviluppata la Valutazione Integrata secondo la normativa vigente in materia.
I nuovi interventi sul territorio dovranno essere accompagnati, in ottemperanza delle normative vigenti, da appositi studi geologico-tecnici che analizzino l'interazione tra le trasformazioni in progetto ed il contesto geologico, idraulico ed idrogeologico in cui si inseriscono, nonché forniscano indicazioni specifiche sulla mitigazione dello stato di rischio accertato.
In generale, gli interventi di nuova edificazione, di Ristrutturazione Urbanistica, di Sostituzione Edilizia o di Ristrutturazione Edilizia (con variazione dell'entità e/o della distribuzione dei carichi sul terreno di fondazione) dovranno essere supportati da specifici ed adeguati studi geologici-tecnici ed idraulico-idrologici che ampliano le conoscenze sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogelogiche ed idrauliche delle problematiche evidenziate nelle cartografie tematiche inserite nel Quadro Conoscitivo dello Strumento Urbanistico.

Art. 44 Prescrizioni geologico tecniche relative all'uso dei suoli, del reticolo idraulico, del prelievo idrico dal sottosuolo per la prevenzione dal dissesto idrogeologico, dagli allagamenti e per l'equilibrio idrogeologico e costiero

Nell'ottica di garantire la conservazione dei suoli, la riduzione del rischio idrogeologico, la tutela dell'ambiente, l'aumento del tempo di corrivazione ed il controllo del trasporto solido, si dettano le seguenti direttive:


Relativamente all'intero territorio comunale, al fine di ridurre, o quantomeno contenere, l'erosione superficiale dei suoli dall'azione antropica, sono da evitare nuovi impianti con disposizioni di uliveti, frutteti e vigneti con linee di drenaggio a rittochino, favorendo la realizzazione di impianti di nuove colture e di nuove affossature disposte secondo direttrici a bassa pendenza, allo scopo di ridurre l'energia delle acque superficiali, il ruscellamento superficiale e il trasporto solido delle acque incanalate.
Lateralmente al ciglio delle scarpate e in adiacenza alla rete di regimazione delle acque deve essere mantenuta una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno due metri di larghezza.
I titolari dei fondi rustici sono tenuti alla manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie, senza apportare modifiche alle loro caratteristiche funzionali, nonché al ripristino di tali caratteristiche funzionali nei casi di mancante o carente funzionamento.
Eventuali solchi da erosione venutisi a creare in seguito a eventi anche eccezionali devono prontamente essere ripristinati, avendo cura di aumentare il volume delle affossature, per evitare il ripetersi del fenomeno.
In caso di recapito di materiali di erosione su aree pubbliche, i costi di ripristino, eventualmente eseguiti dalla pubblica amministrazione, saranno posti a carico dei proprietari dei terreni oggetto di erosione, con possibilità di esecuzione in danno.
Nelle sistemazioni morfologiche è vietato eliminare i terrazzamenti e i ciglionamenti su versanti con pendenza media superiore al 25 per cento, anche laddove essi non siano tutelati.
È comunque vietato alterare lo stato di efficienza della rete scolante artificiale, fatti salvi gli interventi aventi equivalente o maggiore efficacia idraulica.
La nuova viabilità in sterro, permanente o temporanea, dovrà essere realizzata con accorgimenti tali da evitare fenomeni erosivi, nonché rilascio di materiali sulla viabilità pubblica.
È vietata la realizzazione di strade forestali, di piste forestali, di piste temporanee di esbosco, su versanti aventi pendenze superiori al 50 per cento, fatte salve le strutture e le infrastrutture finalizzate a prevenire e a contrastare gli incendi boschivi.
Le acque piovane intercettate dagli interventi edificatori non possono essere convogliate nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, se non supportate da specifici studi che ne definiscano gli aspetti idraulici ed i possibili effetti sulla stabilità dei versanti.
Valgono in ogni caso, anche e soprattutto se non riprodotte dai precedenti commi, le prescrizioni delle norme del Piano di assetto idrogeologico del bacino regionale Toscana Costa.

Salvaguardie dell'Assetto Idraulico

Il reticolo idraulico, riconducibile al reticolo di riferimento del PAI del Bacino Regionale Toscana Costa, è soggetto alle misure di tutela dei Piani delle Autorità competenti e, dove dovuto, al rispetto delle salvaguardie contenute nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 368/1904. Sono vietati i tombamenti e le modifiche del corso d'acqua, salvo il caso degli attraversamenti per infrastrutture pubbliche.
Sempre con riferimento ai fiumi del reticolo di acque superficiali del PAI, le aree definite come aree di pertinenza fluviale, (aree di naturale esondazione dei corsi d'acqua costituite dall'alveo attivo e dalla pianura esondabile attiva individuate con criteri geomorfologici) e/o comunque le aree ricomprese nella fascia di mobilità funzionale del fiume corrispondente alle aree non urbanizzate, interessate da divagazione del corso d'acqua nell'ultimo secolo e da probabile rimodellazione per erosione laterale nel medio periodo (100 anni); sono prioritariamente destinate a garantire il recupero e la rinaturalizzazione degli ecosistemi fluviali.
Sono altresì, funzionali anche al contenimento dei danni a persone, insediamenti, infrastrutture, attività socio-economiche e patrimonio ambientale, anche per eventi di piena con tempo di ritorno tra 200 e 500 anni.
Tali aree potranno essere oggetto di previsioni edificatorie non diversamente localizzabili da realizzarsi comunque nel rispetto degli obiettivi di cui al precedente punto.


All'interno delle aree contraddistinte nelle tavole di R.U. con la sigla A.S.I.P., individuate come aree strategiche per interventi di prevenzione non sono ammesse nuove destinazioni urbanistiche di carattere insediativo.
In tali aree può essere consentita la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché compatibili con la realizzazione degli interventi previsti e previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino Toscana Costa.


Per i manufatti esistenti all'interno delle aree A.S.I.P. sono consentiti gli interventi che non comportano aumento di superficie coperta, fatti salvi volumi tecnici e tettoie senza tamponature laterali, nonché adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche.


Inoltre sempre con l'obbiettivo di perseguire la riduzione del rischio idraulico e la prevenzione agli allagamenti, si dettano le seguenti direttive:

Misure di protezione dei Corsi d'acqua

Le misure di protezione dei corsi d'acqua si riferiscono ai corsi d'acqua soggetti al R.D. 523/1904, al R.D. 368/1904 e a quelli per i quali, nella Tavola 6 (Fasce di rispetto), è graficamente rappresentata la fascia di rispetto.
Costituiscono ambito di assoluta protezione l'alveo, le sponde o argini, le aree comprese nelle due fasce di larghezza di m 10 adiacenti al corso d'acqua, misurata a partire dal ciglio di sponda o dal piede d'argine, in analogia alle tutele del reticolo idraulico. In tale ambito sono vietate nuove edificazioni o manufatti di qualsiasi natura, e trasformazioni morfologiche eccetto se di natura idraulica.
Gli attraversamenti e/o affiancamenti di infrastrutture pubbliche sono soggetti ad autorizzazione dell'autorità idraulica competente.
Sugli edifici legittimi ricadenti nell'ambito di assoluta protezione del reticolo idraulico, sono ammessi gli interventi edilizi che non comportino incrementi di superficie coperta. Nelle fasce di protezione sono ammessi parcheggi pertinenziali a raso, purché a distanza maggiore di m 4 dalla sponda.
Sono ammesse recinzioni pertinenziali per motivate necessità e comunque a distanza superiore a m 4 dalla sponda, perché compatibili con il regime idraulico del corso d'acqua e autorizzate dall'autorità idraulica competente.

Riduzione del Rischio idraulico e prevenzione agli allagamenti

Nelle aree di pianura, le trasformazioni in progetto dovranno essere volte alla riduzione del rischio idraulico attraverso la messa in sicurezza rispetto agli eventi critici emersi negli studi idraulici inseriti all'interno del R.U. ed in quelli contenuti negli strumenti di gestione territoriale sovraordinati.
Nelle aree a pericolosità idraulica elevata e molto elevata (vedasi Tavole 8 del R.U.), i progetti relativi ai nuovi interventi che comportano nuova occupazione di suolo, dovranno essere corredati da una relazione a firma di un tecnico abilitato che evidenzi le condizioni di rischio locale (relative ad inondazioni con tempo di ritorno pari a duecento anni – TR: 200 anni), partendo dalle informazioni contenute nel presente R.U. In tali aree, se necessario, dovranno essere definiti gli interventi di mitigazione del rischio, verificando inoltre le eventuali interferenze con il contesto idrologico.
La verifica delle condizioni locali di rischio dovrà essere condotta a partire da un rilievo planoaltimetrico di dettaglio esteso ad un conveniente intorno dell'area d'intervento e correlato alla Cartografia Tecnica Regionale (scala 1:10.000 e/o 1:2.000) tramite l'individuazione di punti quotati posizionati in zone univoche ed inalterabili (viabilità principale, edifici, ponti). Dovrà quindi essere verificata la distribuzione delle acque di esondazione sulla morfologia reale dei luoghi, a partire dai battenti idrici indicati negli studi idraulici già disponibili, eventualmente integrati da nuovi studi di maggior dettaglio.
Nei casi in cui, per porsi in condizioni di sicurezza idraulica, siano previsti rialzamenti dei piani di calpestio, essi dovranno essere limitati ai fabbricati ed ai raccordi con i piazzali, salvo esigenze particolari indotte dalla necessità di collegamento con le adiacenti zone già urbanizzate. I Piani Attuativi che comportano nuove urbanizzazioni, dovranno definire la quota di sicurezza dei piani di calpestio dei locali al piano terra e dei piazzali a partire dalle quote di sicurezza individuate per l'intero comparto urbanistico. Sempre a livello di comparto urbanistico dovrà essere studiato il reticolo drenante delle aree circostanti ed individuato il ricettore finale delle acque bianche raccolte all'interno. Di tale ricettore dovrà essere definita l'area scolante e verificata l'adeguatezza in rapporto ai nuovi apporti d'acqua: se necessario, dovranno essere previsti interventi di ricalibratura del ricettore individuato oppure la messa in opera di vasche volano (o di interventi di pari efficacia) che riducano l'impatto sul sistema idraulico locale.
Sono vietati la copertura e il tombamento dei corsi d'acqua ricompresi nel reticolo di riferimento (riportato nella tavola contrassegnata con 4.9 del P.S. d'Area), e anche in caso di mero attraversamento non può essere ridotta la sezione idraulica di sicurezza relativa alla portata contempo di ritorno duecentennale. Ogni modifica del reticolo deve garantire gli stessi livelli di sicurezza.
I recapiti finali nei corsi d'acqua ricompresi nel reticolo di riferimento del piano di assetto idrogeologico devono essere verificati in termini di sicurezza idraulica.
Le sistemazioni agrarie e le sistemazioni esterne dei lotti in edificazione devono mantenere le quote di campagna preesistenti salvo modesti lavori di regolarizzazione delle superfici riferibili alle tradizionali lavorazioni agricole.
Nella tavola contrassegnata con 4.9 del Piano Strutturale si definisce il reticolo idraulico di riferimento e si individuano gli enti competenti in materia di autorizzazioni e concessioni relativamente alle modifiche e alle manutenzioni dei corsi d'acqua, precisando che, per quanto concerne i corsi d'acqua di competenza dell'autorità idraulica trova applicazione il Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523, mentre per i corsi d'acqua ricompresi nel reticolo di bonifica trova applicazione il Regio Decreto 8 maggio 1904, n.368.
In caso di deposito di materiali di erosione su aree pubbliche, i costi di ripristino, eventualmente eseguiti dalla pubblica amministrazione, devono essere posti a carico dei proprietari dei terreni oggetto di erosione, con possibilità di esecuzione in danno, previa comunicazione ai predetti proprietari.

Reticolo idrografico minore

Si definisce come reticolo idraulico minore l'insieme delle sistemazioni idrauliche agrarie che sono rappresentati come confine particellare privi di vegetazione riparia o costituiscono capifossi di scoline campestri con funzione di esclusiva raccolta delle acque di impianti agricoli, e che non presentano i seguenti caratteri identificativi:

  1. a) individuazione catastale con doppia sponda e/o denominazione propria;
  2. b) impluvi con morfologia fluviale ben distinta, con varici laterali alluvionali e/o filari di alberature e/o opere di difesa di sponda (muri, rivestimenti);

Si prescrive inoltre che:

  • - nel territorio rurale e aperto non deve essere ridotta la capacità di accumulo della rete di drenaggio delle acque di pioggia;
  • - non deve essere rialzata la quota di fondo dei fossi della rete agraria, in particolare ove la pendenza risulti inferiore al 5 per cento, la rete di drenaggio delle acque di pioggia deve comunque garantire una volumetria di accumulo non inferiore a 200 metri cubi per ettaro;
  • - qualunque intervento che modifichi l'assetto originario del reticolo idrografico minore dovrà essere supportato da uno studio che dimostri il funzionamento del sistema drenante nelle condizioni di partenza e con le modifiche proposte. L'indagine dovrà essere estesa all'area scolante attraverso un rilievo di dettaglio, in modo da definire i rapporti gerarchici tra le varie linee di drenaggio delle acque superficiali;
  • - anche i tombamenti, di ogni dimensione e lunghezza, dovranno essere opportunamente dimensionati e supportati da apposito progetto che dimostri la funzionalità dell'opera;
  • - in generale tutti gli interventi non dovranno essere limitati alla conservazione dello stato attuale ma prevedere il miglioramento dell'assetto idraulico complessivo;
  • - la realizzazione di nuove strade o accessi carrabili (in rilevato e non) dovrà mantenere inalterata l'efficienza del reticolo idrografico, verificando le sezioni idrauliche preesistenti ed intervenendo in caso di insufficienza.

Realizzazione di locali interrati e/o semiinterrati

Nell'intero territorio comunale è ammessa la realizzazione di locali interrati o seminterrati di qualsiasi genere soltanto a condizione che sia dimostrato che l'area non è soggetta a inondazione e a fenomeni di ristagno, oppure che si preveda la realizzazione di adeguati sistemi di autosicurezza. Nelle aree inserite nelle classi P.I.E. e P.I.M.E. del PAI è fatto divieto di realizzare locali interrati sul patrimonio edilizio esistente.

Impermeabilizzazione dei Suoli e Contenimento delle Acque Meteoriche

Al fine di contenere l'impermeabilizzazione dei suoli e i suoi effetti valgono le seguenti prescrizioni:

  • - nel tessuto insediativo esistente la realizzazione di nuovi edifici deve garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio calcolata in base al rapporto di copertura stabilito dalla pianificazione vigente per la specifica zona interessata;
  • - per superficie permeabile di pertinenza di un edificio si intende la superficie non impegnata da costruzioni che comunque consenta l'assorbimento anche parziale delle acque meteoriche;
  • - i nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, e tutte le zone potenzialmente interessate dalla presenza/movimentazione/sversamento di sostanze inquinanti dovranno essere impermeabilizzate e dotate di un sistema di fognatura integrato con sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia, dimensionate per eventi con tempo di ritorno trentennale (Tr30) e tempo di scroscio pari a 30 minuti;
  • -il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti a ristagno o ad erosione superficiale.

Salvaguardie dell'Assetto Idrogeologico

Aree di ingressione del nucleo salino

Nelle aree di ingressione del nucleo salino, individuate e perimetrate come tali negli elaborati grafici di supporto al Piano Strutturale d'Area, è obbiettivo del presente piano ridurre l'area interessata dal fenomeno di salinizzazione della falda sotterranea; in tali aree è quindi vietato:

  1. a) aprire nuovi pozzi a una profondità maggiore di 10 metri dal piano di campagna;
  2. b) ampliare o approfondire i pozzi esistenti;
  3. c) aumentare la portata emunta dai pozzi;

Eventuali nuovi pozzi a servizio delle attività produttive potranno essere ammessi solo in sostituzione di altri punti di emungimento esistenti, non incidendo negativamente sul bilancio idrogeologico degli acquiferi della pianura del Fiume Cornia.

Emungimenti dal sottosuolo

L'eventualità di nuovi emungimenti di acqua dal sottosuolo, anche a fini di bonifica, dovrà essere confrontata con il delicato sistema della pianura del Fiume Cornia, in cui già oggi sono presenti fenomeni di subsidenza collegati al massiccio sfruttamento degli acquiferi.
Nuovi pozzi, ad esclusione degli usi domestici, idropotabili, igienico-sanitari (in zone non servite dal pubblico acquedotto) e per antincendio, potranno essere attivati a condizione di mantenere inalterati i volumi totali emunti, non peggiorando il bilancio idrogeologico della zona estendendo le valutazione anche ai campi pozzi che attualmente servono le attività industriali insediate. Nei pozzi di nuova apertura si prescrive l'installazione di un misuratore dei consumi da collocarsi in luogo accessibile prossimo alla testa del pozzo stesso ed a monte di qualsiasi derivazione. I proprietari o i conduttori del pozzo sono tenuti a garantire l'accessibilità e l'ispezionabilità del pozzo al personale incaricato dei controlli sulla risorsa idrica.
Saranno da preferirsi comunque soluzioni che riutilizzino le acque reflue depurate, le acque di bonifica, quelle superficiali e quelle eventualmente derivanti da impianti dissalatori dell'acqua marina.

Zone di tutela assoluta attorno ai pozzi e alle sorgenti a uso idropotabile

Nelle zone di tutela assoluta attorno ai pozzi e alle sorgenti a uso idropotabile, estese per un raggio di 10 metri attorno alle captazioni o derivazioni di acque sotterranee, vale una tutela assoluta e il divieto di ogni edificazione fatte salve le opere di presa e le costruzioni di servizio, come disposto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236, sostituito per effetto del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152.

Zone di rispetto attorno ai pozzi e alle sorgenti a uso idropotabile

Nelle zone di rispetto attorno ai pozzi e alle sorgenti a uso idropotabile, estese per un raggio di 200 metri attorno alle captazioni o derivazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236, sostituito per effetto del comma 4 dell'articolo 94 del decreto legislativo 20 aprile 2006, n.152, sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

  1. a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;
  2. b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  3. c) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e
  4. d) strade;
  5. e) realizzazione di aree cimiteriali;
  6. f) spandimento di concimi, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  7. g) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  8. h) apertura di pozzi, a eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione e alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  9. i) gestioni di rifiuti;
  10. j) stoccaggio di prodotti, ovvero di sostanze chimiche pericolose e di sostanze radioattive;
  11. k) l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
  12. l) m) realizzazione di pozzi perdenti;
  13. m) n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azotopresente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

Zone di protezione dei pozzi e delle sorgenti a uso idropotabile

Nelle zone di protezione dei pozzi e delle sorgenti a uso idropotabile, estese per un raggio di 500 metri attorno alle captazioni o derivazioni, è fatto divieto di immissione diretta nel sottosuolo di reflui inquinanti e la formazione di discariche, anche temporanee, con eccezione delle discariche di inerti.

Aree di protezione delle risorse idrotermali

Nelle aree di protezione delle risorse idrotermali, individuate e perimetrale nella tavola 6 del presente R.U., si devono garantire prioritariamente gli usi turistico-termali delle risorse idriche, con uso per scopi agricoli o industriali come seconda derivazione.
Nelle aree esterne alle zone in concessione mineraria le perforazioni per l'emungimento di acqua dovranno essere supportate da esaurienti studi sulle possibili interferenze sulla risorsa termale, verificando la compatibilità dei nuovi interventi ed il loro impatto sull'acquifero termale.

Salvaguardie dell'Ambito Costiero

Nelle aree appartenenti all'ambito costiero, definito nelle cartografie di supporto al Piano Strutturale, fatte salve le normative sovraordinate vigenti in materia, per l'effettuazione di qualunque intervento di modifica del territorio (interventi edilizi stabili o temporanei, modifiche morfologiche, interventi sulle foci dei corsi d'acqua) devono essere prescritti studi di dettaglio che ne verifichino la compatibilità con l'ambiente naturale in relazione ai processi di dinamica costiera in atto; in particolare deve essere valutato l'impatto delle trasformazioni sull'evoluzione della linea di costa e delle zone dunali nell'area di interesse e quelle adiacenti, favorendo le soluzioni che, oltre a non determinare ulteriore erosione costiera, possano contribuire a ristabilire nuove condizioni di equilibrio.
Nella fascia di spiaggia attiva, cioè interessata dal moto ondoso, devono evitarsi interventi di tipo rigido che, oltre a determinare una locale sottrazione della risorsa naturale costituita dalla spiaggia, possono generare fenomeni erosivi della linea di riva per mancata dissipazione dell'energia e conseguente innesco di fenomeni di riflessione.
Nelle foci dei corsi d'acqua e nel litorale marittimo prospiciente, ogni intervento in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua deve essere definito sulla base di idonei studi idrologico-idraulici per tempo di ritorno di 200 anni opportunamente correlati con studi meteomarini.

Art. 45 Fattibilità alle trasformazioni

In relazione alla fragilità dei luoghi, dedotta dagli studi effettuati, e con riferimento agli elementi che determinano tale fragilità, vengono definite, nel rispetto delle salvaguardie introdotte Piano Strutturale e dei criteri definiti dal D.P.G.R. 26/r del 27 aprile 2007, le condizioni per la fattibilità degli interventi consentiti dal Regolamento Urbanistico.
Laddove le previsioni insediative e/o infrastrutturali sono individuate univocamente, la classe di fattibilità relativa all'intervento massimo consentito è definita a livello cartografico, dove è riportata la fattibilità prevalente tra quella relativa agli aspetti geomorfologici, idraulici e della tutela della risorsa idrica.
Nei simboli grafici inseriti nelle cartografie sono comunque indicati, al pedice del valore di fattibilità prevalente, le classi corrispondenti agli aspetti analizzati.
Quando invece, come per le zone appartenenti al territorio rurale e aperto, i nuovi interventi non sono univocamente definiti, allora la fattibilità è definita attraverso una matrice dalla quale è possibile trarre per qualunque combinazione di ambito-intervento-classe di pericolosità (geomorfologica, idraulica) il corrispettivo grado di fattibilità.

Art. 46 Fattibilità per aspetti geomorfologici

Classe di Fattibilità F.1.g (Fattibilità senza particolari limitazioni)

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
Per gli interventi edilizi di modesto impatto, riferiti ad opere di volume lordo inferiore a centocinquanta metri cubi con altezza in gronda inferiore a sei metri, che ricadono in questa classe, la caratterizzazione geotecnica del terreno a livello di progetto, può essere ottenuta per mezzo di raccolta di notizie riferite ad indagini
precedenti eseguite su terreni simili ed in aree adiacenti; le indagini in sito possono essere quindi omesse ma la validità delle soluzioni progettuali adottate deve essere motivata con un'apposita relazione geotecnica sulle fondazioni.
Gli interventi di nuova edificazione, di Ristrutturazione Urbanistica, di Sostituzione Edilizia o di Ristrutturazione Edilizia (con significativa variazione dell'entità e/o della distribuzione dei carichi sul terreno di fondazione) dovranno comunque essere supportati da specifiche ed adeguate indagini geognostiche, che amplino le conoscenze sulle caratteristiche litologiche e le problematiche evidenziate nelle cartografie tematiche inserite nel Quadro Conoscitivo dello Strumento Urbanistico.

Classe di Fattibilità F.2.g (Fattibilità con normali vincoli)

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
In particolare, nelle aree ricadenti nella Classe F.2.g – Fattibilità con normali vincoli, individuate e perimetrate come tali negli elaborati grafici delle indagini allegate al presente Regolamento, l'ammissibilità di qualsiasi intervento edilizio, infrastrutturale, tecnologico e di trasformazione morfologica è subordinata all'effettuazione e alle risultanze di un'apposita indagine geognostica e geotecnica a norma delle vigenti norme, statali e regionali, valutando comunque l'opportunità di interventi di bonifica e di miglioramento dei terreni e/o l'adozione di tecniche di fondazione di un certo impegno.
Le indagini geognostiche devono costituire integrazione al quadro conoscitivo del presente piano e pertanto i dati bibliografici di qualunque provenienza sono ammissibili soltanto a integrazione della campagna geognostica effettuata, oppure a condizione che siano relativi all'ambito specifico dell'intervento.
I progetti di ogni intervento dovranno essere supportati da studi di dettaglio afferenti a un intorno significativo del sito dell'intervento, non inferiore a:

  1. a) un'area di raggio pari a 200 metri ove si tratti di un intervento puntuale, quale la realizzazione di un singolo edificio;
  2. b) una fascia laterale, ovvero perimetrale, non inferiore a 200 metri ove si tratti di interventi lineari, quali elementi di viabilità o impianti a rete, ovvero di interventi riguardanti ambiti areali, quali lottizzazioni edificatorie o modifiche morfologiche dei terreni;

Qualora l'intervento ricada nella Classe di Pericolosità Geomorfologica G.2c devono in ogni caso essere effettuati:

  • a) indagini geognostiche specifiche, che devono costituire integrazione al quadro conoscitivo disponibile e pertanto i dati bibliografici di qualunque provenienza sono ammissibili soltanto a integrazione della campagna geognostica effettuata, oppure a condizione che siano relativi all'ambito specifico dell'intervento;
  • b) interventi di bonifica e di miglioramento dei terreni e/o l'adozione di tecniche di fondazione di un certo impegno;
  • c) scelte del tipo di fondazione in grado da garantire una uniforme distribuzione dei carichi e assicurare una rigidità complessiva della struttura capace di assorbire gli eventuali cedimenti differenziali.

Classe di Fattibilità F.3.g (Fattibilità condizionata)

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.
In particolare, nelle aree ricadenti nella Classe F.3.g - Fattibilità condizionata, indicate negli elaborati grafici di corredo del presente studio, potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie, subordinando l'attuazione delle stesse all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza.
La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati previsti dai vigenti strumenti di governo del territorio, è subordinata alla verifica dello stato di stabilità dell'area sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza.
Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.
Gli studi di carattere geologico, idrogeologico e geotecnico di cui sopra, devono attenersi ai criteri definiti dal Bacino Regionale Toscana Costa il quale, nei casi previsti dalla normativa sovraordinata, si esprimerà sulla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli indirizzi dei propri atti di pianificazione e, ove positivamente valutati, costituiranno implementazione del quadro conoscitivo del Piano.


In tali aree sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica, sistemazione, protezione e prevenzione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare, prevenire e mitigare gli altri processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità elevata, approvati dall'Ente competente.
Gli interventi dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi e dei diversi processi geomorfologici, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.
I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.


A livello di Piano Attuativo, dovranno essere individuate le problematiche connesse alle trasformazioni urbanistiche, in relazione alle modifiche morfologiche eventualmente previste ed alle caratteristiche litotecniche e giaciturali del substrato interessato dai sovraccarichi indotti dai nuovi interventi.
Tali sintesi dovranno essere dedotte dai dati acquisiti mediante indagini geognostiche appositamente effettuate, spazialmente distribuite nell'area in modo da definire gli assetti geometrici fondamentali del sottosuolo. Tali condizioni dovranno essere applicate anche ai progetti edilizi del Comparto della Grande industria non soggetti a Piano Attuativo.
Nel caso i singoli interventi discendano da Piani Attuativi redatti secondo le precedenti indicazioni, le indagini geologico-tecniche di supporto dovranno approfondire le problematiche emerse, aumentando il dettaglio delle informazioni di sottosuolo in relazione alla tipologia di intervento edilizio in progetto.
Per gli altri interventi diretti le indagini geologico-tecniche dovranno comunque basarsi su dati di sottosuolo, localizzati nell'area di intervento, che permettano la definizione di un modello geologico e geotecnico locale.
In tali aree sono consentiti, i seguenti interventi:

  1. I. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione, gli interventi sul patrimonio edilizio di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti al Titolo II – Capo I .
  2. II. Interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti al Titolo II – Capo I, che non comportino aumento di superficie o di volume, purchè siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento del movimento franoso e la manutenzione delle opere di consolidamento.
  3. III. Gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume.
  4. IV. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sul patrimonio edilizio ( così come definiti al Titolo II – Capo I) per adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento antisismico.
  5. V. Gli interventi di ampliamento e di adeguamento di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino.
  6. VI. Nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico non diversamente localizzabili, a condizione che venga dimostrato il non aumento del rischio nelle aree adiacenti, previa realizzazione delle opere funzionali alla messa in sicurezza. Queste ultime devono essere supportate da idonei studi geologici, geotecnici ed idrogeologici; il Bacino si esprime sulla coerenza degli studi e del progetto preliminare delle suddette opere con gli obiettivi e gli indirizzi del presente Piano e dei propri atti di pianificazione.
  7. VII. interventi di ampliamento fino ad un massimo del 30% una tantum del volume esistente alla data di adozione del progetto di piano.
  8. VIII. opere che non siano qualificabili come volumi edilizi

Classe di Fattibilità F.4.g (Fattibilità limitata)

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.
In particolare, nelle aree ricadenti nella Classe F.4.g - Fattibilità limitata, indicate negli elaborati grafici di corredo del presente studio potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie non diversamente localizzabili, subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione.
La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati, previsti dai vigenti strumenti di governo del territorio è subordinata alla preventiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza.
Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici, che documentano la dinamica complessiva del versante e l'areale potenzialmente coinvolgibile, dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.
Gli studi di carattere geologico, idrogeologico e geotecnico di cui sopra, devono attenersi ai criteri definiti dal Bacino Regionale Toscana Costa il quale si esprimerà sulla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli indirizzi dei propri atti di pianificazione e, ove positivamente valutati, costituiranno implementazione del quadro conoscitivo del Piano.


Sono comunque consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica, sistemazione, protezione e prevenzione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare, prevenire e mitigare gli altri processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità elevata, approvati dall'Ente competente.
Gli interventi dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi e dei diversi processi geomorfologici, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.
I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.
In generale:

  1. a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione;
  2. b) ;
  3. c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
  4. d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza devono essere certificati.
  5. e) sono ammessi gli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, purché siano previsti, ove necessario, interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento, nonché l'installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno; della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.

In tali aree sono altresì permessi:

  1. I. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione, gli interventi sul patrimonio edilizio di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti al Titolo I – Capo II .
  2. II. Interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti al Titolo I – Capo II, che non comportino aumento di superficie o di volume, purchè siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento del movimento franoso e la manutenzione delle opere di consolidamento.
  3. III. Gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume.
  4. IV. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sul patrimonio edilizio (così come definiti al Titolo II – Capo I) per adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento antisismico.
  5. V. Gli interventi di ampliamento e di adeguamento di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di stabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso, previo parere del Bacino Regionale Toscana Costa sulla compatibilità degli interventi con gli obiettivi della pianificazione di bacino.
  6. VI. Nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico non diversamente localizzabili, a condizione che venga dimostrato il non aumento del rischio nelle aree adiacenti, previa realizzazione delle opere funzionali alla messa in sicurezza. Queste ultime devono essere supportate da idonei studi geologici, geotecnici ed idrogeologici; il Bacino regionale Toscana Costa si esprime sulla coerenza degli studi e del progetto preliminare delle suddette opere con gli obiettivi e gli indirizzi dei propri atti di pianificazione.

Art. 47 Fattibilità per aspetti idraulici

Classe di Fattibilità F.1.i (Fattibilità senza particolari limitazioni)

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
Tuttavia, anche in queste aree, qualora si intervenga modificando il sistema di scolo e di drenaggio locale, è necessario condurre specifiche analisi sulla funzionalità del sistema di scolo delle acque meteoriche, verificandone l'efficienza sia nello stato attuale che in quello di progetto, estendendo l'indagine all'area scolante attraverso un rilievo di dettaglio della rete drenante, in modo da definire i rapporti gerarchici tra le varie linee di drenaggio delle acque superficiali. Anche in assenza di modifiche al reticolo idraulico locale, l'attenzione dovrà essere posta particolarmente ai tratti tombati ed agli attraversamenti viari ed infrastrutturali che, in caso di insufficienza (riferita ad eventi con tempo di ritorno trentennale, Tr30, per le fognature bianche e duecentennale, Tr200, per i corsi d'acqua), dovranno essere opportunamente adeguati.

Classe di Fattibilità F.2.i (Fattibilità con normali vincoli)

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
I nuovi interventi dovranno essere corredati da verifiche sul dimensionamento delle opere di drenaggio e di canalizzazione in rapporto alla superficie di raccolta delle acque, quali tetti, piazzali e altri spazi scoperti impermeabilizzati, alla pioggia critica oraria, rilevata dai pluviometri di competenza dell'area, con tempo di ritorno trentennale, e agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione da eseguire dall'area di intervento fino al corpo idrico recettore. Nei casi di interventi insediativi disciplinati da piani attuativi, e comunque di rilevanti dimensioni, deve essere fatto obbligo al progetto delle opere di urbanizzazione di comprendere anche la rete di smaltimento delle acque superficiali in un congruo intorno, nonché di garantire che non sia in alcun modo compromessa la funzionalità idraulica della rete drenante, né a monte né a valle dell'intervento insediativo. In ogni caso ai progetti delle opere di urbanizzazione deve essere fatto obbligo di prevedere le opere di mitigazione degli effetti, quali attenuatori della velocità, aree di accumulo, aree per la dispersione dell'energia, e simili.

Classe di Fattibilità F.3.i (Fattibilità condizionata)

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.
Nel dettaglio, la fattibilità dei progetti di realizzazione di infrastrutture, edificazioni, trasformazioni morfologiche, non diversamente localizzabili, deve essere subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni che non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e non concorrano ad aumentare il rischio in altre aree.
La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati, previsti dai vigenti strumenti di governo del territori, è subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni.
Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici, tenendo anche conto del reticolo di acque superficiali di riferimento (reticolo P.A.I.)., non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle.
Laddove non siano disponibili studi idraulici di dettaglio condotti a livello di pianificazione urbanistica, dovranno essere prodotti nuovi studi che ne integrino i contenuti e che dettaglino le condizioni di rischio idraulico locale, integrando il quadro conoscitivo generale: a tale scopo i nuovi studi idrologici ed idraulici dovranno attenersi ai criteri definiti Piano Regionale Toscana Costa, il quale si esprime sulla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi e agli indirizzi degli atti di pianificazione.

In tali aree sono inoltre consentiti gli interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico, autorizzati dalla autorità idraulica competente, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle, e da non pregiudicare l'attuazione della sistemazione idraulica definitiva.
Sono altresì consentiti gli interventi di recupero, valorizzazione e mantenimento della funzionalità idrogeologica, anche con riferimento al riequilibrio degli ecosistemi fluviali.
I progetti preliminari degli interventi strutturali di messa in sicurezza sono sottoposti al parere del Bacino Regionale Toscana Costa che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.


La messa in sicurezza rispetto a eventi di inondazione con tempo di ritorno di 200 anni , nei confronti di nuovi volumi in singoli lotti nell'ambito del contesto edificato (Tessuto Insediativo Urbano), nonché il completamento di zone di espansione che risultino già convenzionate, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del Piano di Assetto Idrogeologico (Bacino Regionale Toscana Costa) potrà essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, alle seguenti condizioni:

  1. a) dimostrazione dell'assenza o dell'eliminazione del pericolo per persone e beni;
  2. b) gli interventi di messa in sicurezza non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;
  3. c) estensione dell'intervento limitata all'area sottostante agli edifici oggetto di trasformazione.

Possono comunque essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità.
Nelle aree interessate da potenziali inondazioni per tempi minori o uguali a 200 anni, le nuove recinzioni in progetto non dovranno costitituire ostacolo al deflusso delle acque; la realizzazione di muri o cordoli sopraelevati rispetto al piano di campagna dovrà essere supportata da studi specifici che analizzino gli aspetti idraulici indotti dagli interventi in progetto.
Per il patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse, deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a Tr 200 (prevedendo comunque interventi tesi alla riduzione del rischio idraulico) .


Rispetto al patrimonio edilizio esistente all'interno del sistema insediativo sono consentiti:

  1. I) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che possono pervenire ad un riassetto complessivo degli organismi edilizi esistenti e degli spazi urbani ad essi appartenenti, escluso nuovi volumi interrati alle seguenti condizioni:
    • dimostrazione di assenza o di eliminazione di pericolo per le persone e i beni,anche tramite sistemi di autosicurezza;
    • dimostrazione che l'intervento non determina aumento delle pericolosità a monte e a valle.
  2. II) le opere che non siano qualificabili come volumi edilizi, purché realizzati con criteri di sicurezza idraulica e senza aumento di rischio in altre aree;
  3. III) ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici e tettoie senza tamponature laterali;
  4. IV) interventi di ampliamento della superficie coperta di fabbricati esistenti nei seguenti casi:
    • Interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato.
    • Interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavori, di superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento antisismico.

Nelle zone del Territorio Rurale e Aperto destinate ad uso agricolo, le opere e gli impianti per usi agricoli, zootecnici ed assimilabili purchè, siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e senza aggravio di rischio nelle aree limitrofe, nonché la realizzazione di annessi agricoli risultanti indespansabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata fino ad una dimensione massima di 100 mq.
Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere rilasciata dichiarazione di abitabilità e di agibilità;

Classe di Fattibilità F.4.i (Fattibilità limitata)

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di pianificazione urbanistica, sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.
Le aree che risulteranno interessate da fenomeni di inondazioni per eventi con tempi di ritorno non superiori a 20 anni, non potranno essere oggetto di previsioni edificatorie, salvo che per infrastrutture a rete e opere pubbliche non diversamente localizzabili.
In tali aree le nuove opere e infrastrutture pubbliche devono essere realizzate in condizioni di sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni, non precludendo la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e non concorrano ad aumentare il rischio in altre aree.
Quanto sopra deve risultare da studi idrologici ed idraulici dovranno attenersi ai criteri definiti Piano Regionale Toscana Costa, il quale si esprime sulla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi e agli indirizzi degli atti di pianificazione.


Nel dettaglio, la fattibilità dei progetti di realizzazione di infrastrutture, edificazioni, trasformazioni morfologiche non diversamente localizzabili, deve essere subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni che non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e non concorrano ad aumentare il rischio in altre aree.
La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati, previsti dai vigenti strumenti di governo del territorio, è subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni.
Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici, tenendo anche conto del reticolo di acque superficiali di riferimento (reticolo P.A.I.), non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Laddove non siano disponibili studi idraulici di dettaglio condotti a livello di pianificazione urbanistica, dovranno essere prodotti nuovi studi che ne integrino i contenuti e che dettaglino le condizioni di rischio idraulico locale, implementando il quadro conoscitivo generale: : a tale scopo i nuovi studi idrologici ed idraulici dovranno attenersi ai criteri definiti Piano Regionale Toscana Costa, il quale si esprime sulla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi e agli indirizzi degli atti di pianificazione.


In tali aree sono inoltre consentiti interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico, autorizzati dalla autorità idraulica competente, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle, e da non pregiudicare l'attuazione della sistemazione idraulica definitiva.
I progetti preliminari degli interventi strutturali di messa in sicurezza sono sottoposti al parere del Bacino Regionale Toscana Costa che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area.
Sono altresì consentiti gli interventi di recupero, valorizzazione e mantenimento della funzionalità idrogeologica, anche con riferimento al riequilibrio degli ecosistemi fluviali.


La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati, previsti dai vigenti strumenti di governo del territorio alla data di entrata in vigore del Piano di Assetto Idrogeologico (Bacino Regionale Toscana Costa), fatto salvo quanto previsto al successivo comma, è subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni.
La messa in sicurezza rispetto a eventi di inondazione con tempo di ritorno di 200 anni, , nei confronti di nuovi volumi in singoli lotti nell'ambito di un contesto edificato (Tessuto Insediativo Urbano), nonché il completamento di zone di espansione che risultino già convenzionate, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del Piano di Assetto Idrogeologico (Bacino Regionale Toscana Costa) potrà essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, alle seguenti condizioni:

  1. a) dimostrazione dell'assenza o dell'eliminazione del pericolo per persone e beni;
  2. b) gli interventi di messa in sicurezza non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;
  3. c) estensione dell'intervento limitata all'area sottostante agli edifici oggetto di trasformazione.

Possono comunque essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità.
Le nuove recinzioni in progetto non dovranno costitituire ostacolo al deflusso delle acque; la realizzazione di muri o cordoli sopraelevati rispetto al piano di campagna dovrà essere supportata da studi specifici che analizzino gli aspetti idraulici indotti dagli interventi in progetto.
Per il patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse, deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a Tr 200 (prevedendo comunque interventi tesi alla riduzione del rischio idraulico).


Sul patrimonio edilizio esistente (Tessuto Insediativo Urbano), sono consentiti gli interventi che non comportino aumenti di superficie coperta né di nuovi volumi interrati, fatti salvi volumi tecnici e tettoie senza tamponature laterali.
Sono altresì consentiti gli interventi di ampliamento della superficie coperta di fabbricati esistenti nei seguenti casi:

  • interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato.
  • interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico sanitaria, di sicurezza sull'ambiente di lavori, di superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento antisismico.

Sono inoltre consentiti nelle zone del Territorio Rurale e Aperto destinate ad uso agricolo, le opere e gli impianti pere usi agricoli, zootecnici ed assimilabili purchè, siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e senza aggravio di rischio nelle aree limitrofe, nonché la realizzazione di annessi agricoli risultanti indespansabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata fino ad una dimensione massima di 100 mq.


Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia; fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere rilasciata dichiarazione di abitabilità e di agibilità;

Art. 48 Fattibilità per aspetti relativi alla tutela della risorsa idrica

Classe di Fattibilità F.1.t (Fattibilità senza particolari limitazioni)

In queste aree non sono stabilite particolari disposizioni relativamente allo smaltimento dei liquami e/o all'emungimento di acqua dal sottosuolo.

Classe di Fattibilità F.2.t (Fattibilità con normali vincoli)

Per queste aree valgono le seguenti disposizioni:

  1. a) i sistemi di smaltimento delle acque di scarico provenienti da edifici per usi civili dovranno essere adeguati a quanto previsto dal D.P.G.R. 8 settembre 2008 n.46/R;
  2. b) sono regolamentati gli spandimenti di liquami e fanghi, compresi quelli a usi
  3. c) agricoli;
  4. d) l'uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti è regolamentato e controllato affinché i quantitativi utilizzati siano quelli strettamente necessari;
  5. e) il pascolamento intensivo e l'allevamento sono regolamentati e controllati avendo cura che la pratica e la permanenza non siano eccessivi;
  6. f) i parcheggi adibiti alla sosta di mezzi pesanti, le aree di rimessaggio dei veicoli o di movimentazione delle merci, i distributori di carburante, gli autolavaggi, le aree di pertinenza delle autofficine o autocarrozzerie, nonché le zone destinate alle attività produttive in genere, devono essere dotate di sistemi di raccolta e smaltimento o raccolta e/o trattamento delle acque di dilavamento, comprese la acque meteoriche, le cui dimensioni devono essere calcolate su un tempo di ritorno di 30 anni per una pioggia oraria di 30 minuti;

Classe di Fattibilità F.3.t (Fattibilità condizionata)

In queste zone sono da attuarsi le seguenti disposizioni:

  1. a) l'apertura di nuovi pozzi è soggetta a una verifica idrogeologica dell'influenza degli emungimenti previsti sulla stabilità delle strutture esistenti in superficie
  2. b) i sistemi di smaltimento delle acque di scarico provenienti da edifici per usi civili dovranno essere adeguati a quanto previsto dal D.P.G.R. 8 settembre 2008 n.46/R, preferendo i sistemi stagni a svuotamento periodico, la percolazione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio e le fitodepurazioni con ricircolo dei liquami.
  3. c) sono vietati gli spandimenti di liquami e fanghi, compresi quelli a usi agricoli;
  4. d) l'uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti è regolamentato e controllato affinché i quantitativi utilizzati siano quelli strettamente necessari;
  5. e) il pascolamento intensivo e l'allevamento sono regolamentati e controllati avendo cura che la pratica e la permanenza non siano eccessivi;
  6. f) i parcheggi adibiti alla sosta di mezzi pesanti, le aree di rimessaggio dei veicoli o di movimentazione delle merci, i distributori di carburante, gli autolavaggi, le aree di pertinenza delle attività industriali, delle autofficine o autocarrozzerie, nonché le zone destinate alle attività produttive in genere, devono essere dotate di sistemi di raccolta e smaltimento o raccolta e/o trattamento delle acque di dilavamento, comprese le acque meteoriche, le cui dimensioni devono essere calcolate su un tempo di ritorno di 30 anni per una pioggia oraria di 30 minuti;
  7. g) è opportuno che siano progressivamente adeguate e, possibilmente, trasferite, le attività in essere inquadrabili come centri di pericolo.

Classe di Fattibilità F.4.t (Fattibilità limitata)

In queste zone sono da attuarsi le seguenti disposizioni:

  1. a) l'apertura di nuovi pozzi è soggetta a una verifica idrogeologica dell'influenza degli emungimenti previsti sulla stabilità delle strutture esistenti in superficie;
  2. b) i sistemi di smaltimento delle acque di scarico provenienti da edifici per usi civili dovranno essere adeguati a quanto previsto dal D.P.G.R. 8 settembre 2008 n.46/R, preferendo i sistemi stagni a svuotamento periodico, la percolazione nel terreno mediante sub irrigazione con drenaggio e le fitodepurazioni con ricircolo dei liquami;
  3. c) sono vietati gli spandimenti di liquami e fanghi, compresi quelli a usi agricoli;
  4. d) l'uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti è regolamentato e controllato affinché i quantitativi utilizzati siano quelli strettamente necessari;
  5. e) il pascolamento intensivo e l'allevamento sono regolamentati e controllati avendo cura che la pratica e la permanenza non siano eccessivi;
  6. f) i parcheggi adibiti alla sosta di mezzi pesanti, le aree di rimessaggio dei veicoli o di movimentazione delle merci, i distributori di carburante, gli autolavaggi, le aree di pertinenza delle attività industriali, delle autofficine o autocarrozzerie, nonché le zone destinate alle attività produttive in genere, devono essere dotate di sistemi di raccolta e smaltimento o raccolta e/o trattamento delle acque di dilavamento, comprese le acque meteoriche, le cui dimensioni devono essere calcolate su un tempo di ritorno di 30 anni per una pioggia oraria di 30 minuti;
  7. g) è opportuno che siano progressivamente adeguate e, possibilmente, trasferite, le attività in essere inquadrabili come centri di pericolo.

Art. 49 Fattibilità alle trasformazioni nel territorio rurale e aperto

Le trasformazioni consentite dallo Strumento Urbanistico in oggetto spaziano dalle attività rurali connesse, fino alla progettazione edilizia nel territorio rurale, con interventi sul patrimonio edilizio esistente (edifici rurali, annessi agricoli e relative pertinenze).
La possibilità di attuare le singole trasformazioni è definita all\'interno di areali che costituiscono gli ambiti normativi, all\'interno dei quali però l\'area di intervento non è definitivamente localizzata, né è definita la tipologia dell\'intervento.
Per questo la fattibilità degli interventi ammessi all\'interno del territorio agricolo è stata definita attraverso una matrice (Allegato 1) dalla quale è possibiletrarre per qualunque combinazione di ambito-intervento-classe di pericolosità (geomorfologica, idraulica) il corrispettivo grado di fattibilità.
La matrice è stata impostata prendendo spunto dal D.C.R.T. 27 aprile 2007 n.26/R, adeguandola alle realtà territoriali dei Comuni di Campiglia Marittima, Piombino e Suvereto ed alla casistica degli interventi ammessi.
Le tipologie di intervento, all\'interno degli stessi ambiti normativi, sono state distinte e/o raggruppate in funzione del loro impatto sul territorio.


Il grado di fattibilità di un intervento viene stabilito nel modo seguente:

  1. a) si individua nelle carte di pericolosità la classe di appartenenza dell\'intervento;
  2. b) si definisce la tipologia dell\'intervento;
  3. c) dall\'incrocio delle informazioni suddette si individua nella tabella della fattibilità la classe corrispondente all\'intervento distintamente per i due diversi aspetti della pericolosità: geomorfologica e idraulica;
  4. d) la fattibilità dell\'intervento è quella prevalente tra i giudizi corrispondenti ai vari aspetti della pericolosità.

Classi di Fattibilità relative agli interventi previsti nel Territorio Aperto

TABELLA MODIFICATA A SEGUITO ACCOGLIMENTO PARERE UFFICIO GENIO CIVILE

Ambiti d\'intervento Classi di pericolosità Trasformazioni ed attività
1 2 2a 2b 2c 3 3
PIE
PFE
4
PIME
PFME
Nuove abitazioni rurali F1g F2g F2g F2g F3g F4g Nuova realizzazione
F1i F2i F3i F4i F4i
F1t F2t F2t F3t
Nuovi annessi rustici F1g F2g F2g F2g F3g F4g Nuova realizzazione
F1i F2i F3i F4i F4i
F1t F2t F2t F3t
Interventi sul patrimonio edilizio esistente F1g F1g F1g F1g F2g F4g Manutenzione ordinaria e straordinaria
F1i F1i F2i F3i F3i
F1t F2t F2t F3t
F1g F1g F1g F1g F2g F4g Restauro e risanamento conservativo
F1i F1i F2i F3i F3i
F1t F2t F2t F3t
F1g F2g F2g F2g F3g F4g Ristrutturazione edilizia
F1i F2i F3i F4i F4i
F1t F2t F2t F3t
F1g F2g F2g F2g F3g F4g Sostituzione edilizia
F1i F2i F3i F4i F4i
F1t F2t F2t F3t
F1gA F2g F2g F2g F3g F4g Ristrutturazione urbanistica
F1i F2i F3i F4i F4i
F1t F2t F2t F3t
Viabilità F1g F1g F1g F1g F2g F4g Manutenzione ordinaria e straordinaria
F1i F1i F2i F3i F3i
F1t F1t F2t F3t
F1g F2g F2g F2g F3g F4g Nuova realizzazione
F1i F1i F2i F3i F4I F4i
F1t F2t F2t F3t
Impianti tecnici e reti tecnologiche (acquedotti, fognature, sistemi per il trasporto dell\'energia e delle telecomunicazioni, gasdotti e simili) F1g F2g F2g F2g F3g F4g Nuova realizzazione
F1i F2i F3i F3i F4I F4i
F1t F2t F2t F3t
Impianti tecnici di modesta entità (cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, per gli acquedotti e simili) F1g F2g F2g F2g F2g F4g Nuova realizzazione
F1i F2i F2i F4i F4i
F1t F2t F2t F3t
Invasi per l\'accumolo di acqua F1g F2g F2g F2g F3g F4g Nuova realizzazione
F1i F2i F2i F3i F3i
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Scarichi di acque reflue di impianti domestici nel terreno F1g F2g F2g F2g F3g F3g Nuova realizzazione
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Lagoni di accumolo liquami, strutture interrate di deposito o magazzinaggio di prodotti chimici e simili F1g F2g F2g F2g F3g F4g Nuova realizzazione
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Movimenti terra e modifiche dell\'assetto originario dei luoghi (riporti, sbancamenti, rilevati e simili) F1g F2g F2g F2g F3g F4g Nuova realizzazione
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Impianti sportivi privati F1g F2g F2g F2g F3g F4g Nuova realizzazione
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Interventi di difesa del suolo o di regimazione idraulica F1g F2g F2g F2g F3g F3g Nuova realizzazione
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Classi di fattibilità

Art. 50 Fattibilità alle trasformazioni del tessuto insediativo urbano

La fattibilità per gli aspetti geomorfologici degli interventi di minor rilievo ammessi nella stessa zona quali:

  1. a) manutenzione e restauro conservativo;
  2. b) ristrutturazione senza variazione di carichi sul terreno;
  3. c) adeguamenti di natura igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento di barriere architettoniche;
  4. d) realizzazione di recinzioni, pertinenze e manufatti precari

corrisponde alla Classe 2.


La fattibilità per gli aspetti idraulici degli interventi di minor rilievo ammessi nella stessa zona quali:

  1. a) manutenzione e restauro conservativo;
  2. b) ristrutturazione edilizia;
  3. c) adeguamenti di natura igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento di barriere architettoniche;
  4. d) ampliamenti senza aumento di superficie coperta;
  5. e) realizzazione di recinzioni, pertinenze e manufatti precari

corrisponde alla Classe 2.