Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 76 Zone agricole: definizione e articolazione

Il presente RU definisce le zone agricole E, articolate in sottozone agricole En, in relazione all'articolazione del sistema del territorio rurale e aperto in subsistemi e all'individuazione dei beni del territorio rurale e aperto quali invarianti strutturali del Piano strutturale vigente, disciplinate nelle Norme, Titolo III Capo I Sezioni I e III della Parte II – Statuto e nelle Norme relative alle Unità territoriali organiche elementari del medesimo Piano.
Le sottozone agricole sono:

  1. E1 area agricola produttiva
  2. E2 area agricola di interesse paesaggistico d'insieme
  3. E2/fl area di pertinenza fluviale, bene del territorio aperto, invariante strutturale Ps
  4. E3 area agricola nella quale l'interesse paesaggistico-ambientale assume specificità per rilevanza dei valori
  5. E4 area boscata, bene del territorio aperto, invariante strutturale Ps
  6. E5 area umida e palustre, bene del territorio aperto, invariante strutturale Ps
  7. E6 area agricola frazionata
  8. E7 area per impianti di acquicoltura e produzione ittica
  9. E8 area per la trasformazione di prodotti agricoli e allevamenti intensivi
  10. E9 area per le colture ortoflorovivaistiche
  11. E10 area destinata ad attività estrattive

Le zone agricole sono componenti di caratterizzazione paesaggistica, come indicato dal PIT/PPR. In relazione ai valori storico culturali ed estetico percettivo indicati dal PIT/PPR per l'ambito di paesaggio 23 della Val di Cornia, si danno le seguenti corrispondenze:

  • - le parti del territorio rurale che svolgono un ruolo di integrazione funzionale e sociale con le strutture urbane, che rivestono valore paesaggistico per la configurazione del sito, per il paesaggio agrario, per il rapporto morfologico fra città e territorio rurale corrispondono alle sottozone E1;
  • - l'ambito rurale di valore paesaggistico, adiacente ai centri storici e agli aggregati, nel quale si stabiliscono relazioni di carattere percettivo, morfologico e strutturale, corrisponde alle sottozone E2, E3, E4.

Le regole dettate per le sottozone E perseguono:

  • - nelle sottozone ove prevalgono i valori paesaggistici e naturalistici, la tutela e la salvaguardia dei valori paesaggistici, ambientali e naturali del territorio. Ai fini di detti obiettivi sono promosse le attività dell'uomo a condizione che sia garantita la sostenibilità delle azioni di trasformazione del paesaggio e il mantenimento delle risorse essenziali del territorio: aria, terra, acqua. Ogni trasformazione deve garantire la permanenza degli indicatori sensibili all'ambiente, ai valori umani, al benessere collettivo, in grado di apprezzare la qualità ambientale come ragione di insediamento di attività pregiate. Tali indicatori concorrono a determinare il grado di ammissibilità delle trasformazioni del paesaggio;
  • - nelle sottozone ove prevalgono le capacità produttive dei suoli, la tutela e la salvaguardia dei valori rurali. Ai fini di detti obiettivi sono promosse le attività agricole esercitate dall'uomo a condizione che sia garantita la sostenibilità delle azioni di trasformazione del paesaggio rurale. Qualunque utilizzazione del territorio rurale deve garantire la salvaguardia della biodiversità; le colture agrarie devono essere condotte nel rispetto dei cicli della natura, con particolare preferenza ai cicli biologici o biodinamici. Agli operatori agricoli spetta il compito prioritario di preservare la risorsa idropotabile sia attraverso nuove tecniche d'irrigazione sia attraverso ordinamenti colturali a bassa esigenza idrica. L'utilizzazione del paesaggio rurale, inoltre, deve rispettare le regole per la salvaguardia da fenomeni di frana, smottamento, alluvione, ristagno, esondazione.

Le suddette corrispondenze permettono di applicare gli obiettivi stabiliti dal comma 13 dell'art.7 dello Statuto/Strategie-Risorsa Paesaggio del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno, per la salvaguardia del mosaico paesaggistico rurale.

Art. 77 Regole generali e comuni per la protezione delle risorse

Le risorse territoriali che costituiscono riferimento per la perimetrazione, per le conseguenti variazioni e per la definizione della disciplina degli assetti edilizi, urbanistici, infrastrutturali e della protezione ambientale e paesaggistica, sono morfologiche, idrogeologiche, vegetazionali, faunistiche, colturali, insediative, fondiarie, infrastrutturali.
Di seguito si elencano le norme di carattere generale e comuni a tutte le sottozone E, salvo se diversamente indicato nelle regole per le specifiche sottozone.
Tali norme devono essere rispettate in tutti i piani, programmi e progetti, generali e di settore, pubblici e privati, e costituiscono riferimento per le politiche di settore e di spesa di autorità, enti e soggetti competenti.


Nelle aree di interesse archeologico individuate negli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico, modificabili in ogni tempo senza che ciò costituisca variante urbanistica, le lavorazioni di profondità superiore a mt. 1,00 possono essere eseguite solo previa comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologica.

Per quanto riguarda i sistemi idrogeopedologici, si stabiliscono le seguenti regole:

  • - conservazione del reticolo idrografico e delle opere di bonifica ed in particolare di quelle storiche;
  • - realizzazione delle opere spondali con tecniche di ingegneria ambientale;
  • - tutela delle aree di ravvenamento delle falde idriche sotterranee e divieto di escavazione in alveo e di riduzione del grado permealibità del suolo nelle aree di ravvenamento;
  • - mantenimento a cielo aperto dei corsi d'acqua e nel corso naturale;
  • - regolamentazione dei prelievi in falda e da acque superficiali;
  • - mantenimento e, ove necessario, ripristino della vegetazione spondale;
  • - difesa delle capacità di autodepurazione dei terreni;
  • - divieto di impermeabilizzazione dei suoli, salvo quanto puntualmente specificato dalle presenti norme;
  • - esclusione delle escavazioni in zone franose se non per interventi di bonifica;
  • - difesa dell'insabbiamento delle foci dei corsi d'acqua;
  • - ammissibilità delle immissioni liquide in relazione alla legislazione nazionale e regionale.

Ai fini delle conservazione dei valori ambientali e degli assetti idrogeologici nelle zone agricole non è ammesso:

  • - ridurre la consistenza delle formazioni arboree lineari individuate negli elaborati grafici di piano e tutelate dal presente strumento;
  • - eliminare qualsiasi manufatto di valore storico e/o culturale;
  • - eliminare e asfaltare la viabilità poderale esistente con manto bituminoso tradizionale;
  • - diminuire il grado di efficienza idraulica della rete scolante superficiale;
  • - eseguire opere di sistemazione fondiaria che aggravino le possibilità di ristagni ed impaludamenti;
  • - procedere con asportazione di materiale arido se non nelle quantità strettamente necessarie per nuovi ordinamenti colturali di aziende agricole e, comunque, sempre previa presentazione del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale di seguito denominato programma aziendale.

Per gli emungimenti di acqua dal sottosuolo a scopo irriguo si dovranno osservare le disposizioni contenute nelle presenti Norme ed in quelle geologico-tecniche di fattibilità allegate al Regolamento Urbanistico.


Per quanto riguarda i sistemi vegetazionali si stabiliscono le seguenti norme:

  • - mantenimento e ripristino delle aree boschive, fatte salve le operazioni di rimboschimento compensativo previste dalla normativa vigente;
  • - conservazione degli insiemi vegetazionali di tipo particolare (zone umide, ecc)
  • - divieto d'impiego di essenze estranee e infestanti;
  • - introduzione di essenze arboree e cespugliate autoctone finalizzate alla tutela della fauna;
  • - ricostruzione delle alberature lungo le strade;
  • - mantenimento e ripristino all'interno dei boschi di percorsi pedonali;
  • - conservazione nella fascia costiera della flora arbustiva, della macchia, della flora arborea e degli elementi floristici minori;
  • - conservazione di elementi di particolare interesse per il disegno del suolo: filari di alberi, cespugli, canneti, etc. anche al fine di garantire la permanenza di reti e corridoi ecologici.

Per quanto riguarda la fauna selvatica si stabiliscono le seguenti norme:

  • - tutela della fauna esistente e ricostituzione di un insieme in equilibrio con le risorse ambientali;
  • - definizione dei programmi di ripopolamento e di regolamentazione dell'attività venatoria e di pesca in base alla normativa vigente.

Per quanto riguarda gli assetti colturali si stabiliscono le seguenti norme:

  • - sono indicati come prioritari il mantenimento e il ripristino di colture tradizionali, la cui fattibilità o meno deve essere motivata nei programmi di miglioramento agricolo ambientali;
  • - le produzioni agricole devono eliminare o ridurre significativamente fattori inquinanti in base a tecnologie agronomiche opportune;
  • - è fatto divieto di smaltimenti solidi e liquidi, compresi i fertilizzanti chimici e i pesticidi, inquinanti e alteranti le proprietà del suolo e delle risorse idriche;
  • - è fatto divieto di arature secondo modalità alteranti l'equilibrio idrogeologico dei terreni;
  • - è sempre ammesso lo sviluppo agro-ecologico riguardante le coltivazioni alternative, le produzioni vinicole e olivicole, gli allevamenti minori;
  • - sono sempre ammesse coltivazioni alternative (colture officinali, tartufi, frutti di sottobosco);
  • - sono sempre ammessi prati-pascoli e foraggiere nei crinali e nei poggi non boscati;
  • - sono prescritti il mantenimento e il ripristino degli oliveti di valore testimoniale ed ambientale e delle prode storiche.

Per quanto riguarda l'assetto fondiario, al fine di salvaguardare gli usi agricolo-produttivi e con essi i presidi per la tutela paesaggistica dei luoghi, si applicano le disposizioni di seguito riportate.
I programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale e i progetti di sistemazione ambientale devono porre attenzione agli elementi tipici e caratterizzanti del paesaggio agrario, che dovranno essere restaurati e ripristinati, quali terrazzamenti, siepi, alberi monumentali e secolari, emergenze geologiche con valore paesaggistico, assetti morfologici paesaggisticamente significativi, reticolo idrografico superficiale.
Non sono consentiti, in tutto il territorio rurale, i frazionamenti catastali di terreni che diano luogo a particelle catastali inferiori alle superfici fondiarie minime prescritte dal Piano Territoriale di Coordinamento, o in carenza di questo della L.R. 1/2005. Qualora il PTC definisca minimi fondiari distinti per la realizzazione di abitazioni agricole e per annessi agricoli, le superfici minime a cui riferirsi sono quelle necessarie per la realizzazione dei nuovi annessi agricoli
Fanno eccezione al divieto di frazionamento, oltre alle operazioni effettuate mediante approvazione di programma aziendale, le seguenti casistiche:

  1. a) le operazioni di ricomposizione fondiaria aventi lo scopo di incrementare la base produttiva di aziende esistenti tali da portare alla costituzione di un fondo agricolo di estensione uguale o superiore alle superfici fondiarie minime di cui sopra;
  2. b) le operazioni di rettifica o aggiustamento di confini così come definiti dalla normativa vigente;
  3. c) i frazionamenti di cui all'art. 30 D.P.R. 380/2001, ultimo comma, e quelli necessari per delimitare le aree di pertinenza dei fabbricati da iscrivere al catasto urbano;
  4. d) i frazionamenti che si rendono necessari per realizzare opere ed interventi di interesse pubblico e conseguenti all'attivazione di procedure espropriative;
  5. e) i frazionamenti derivanti da variazioni di coltura, a condizione che le colture oggetto di variazione risultino significative ai fini produttivi;
  6. f) i frazionamenti conseguenti ad interventi di mutamento della destinazione d'uso approvati con programma aziendale;
  7. g) sono inoltre fatti salvi i frazionamenti derivanti da:
  8. h) risoluzione di contratti di mezzadria o di altri contratti agrari;
  9. i) estinzione di enfiteusi o servitù prediali;
  10. j) successioni ereditarie;
  11. k) divisioni patrimoniali quando la proprietà del bene si sia formata antecedentemente 29 aprile 1995.

Le modifiche del suolo sono gli interventi di modificazione delle aree non edificate attraverso opere di piantumazione, pavimentazione, trattamento del terreno, e comprendono la realizzazione di manufatti, infrastrutture, impianti e attrezzature in superficie e in profondità.
Ferme restando le norme nazionali e regionali, gli interventi di modifica del suolo, se necessari, devono limitarne l'erosione per evitare il trasporto solido di materiale e l'aumento della velocità di deflusso delle acque.
Gli interventi non debbono comportare alterazioni dell'equilibrio idrogeologico e delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi, e devono essere eseguiti secondo quanto previsto dalle classi di fattibilità di cui al Titolo II Capo III delle presenti Norme, nonché nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia di rischio idraulico.
Gli interventi su terreni che comportino trasformazioni degli assetti del territorio, come movimenti di terra, modificazione dello stato e consistenza delle colture arboree, modifiche delle opere di regimazione delle acque superficiali e profonde, sono consentiti se realizzati in conformità delle norme di tutela ambientale delle presenti Norme, e previa richiesta e rilascio di atto abilitativo, a condizione che la richiesta o comunicazione sia accompagnata da un progetto d'insieme e che siano individuati sia gli assetti definitivi che le sistemazioni intermedie.
Sono vietati in tutto il territorio comunale movimenti di terra volti all'abbattimento di terrazzamenti, ciglionamenti, formazioni calanchive.


Per quanto riguarda gli assetti infrastrutturali si stabiliscono le seguenti norme, fatto salvo quanto diversamente indicato all'art. 57:

  • - conservazione e manutenzione della viabilità esistente, compresa quella poderale;
  • - divieto di chiusura di strade e percorsi;
  • - divieto di costruzione di nuove strade per traffico meccanizzato, mentre sono ammessi limitati interventi di adeguamento che non determinino significative alterazioni morfologiche, e le infrastrutture funzionali alle attività agricole e agrituristiche e quelle necessarie per la di vigilanza e la sicurezza;
  • - ripristino di soddisfacenti condizioni ambientali e paesaggistiche in presenza di situazioni di degrado geomorfologico;
  • - divieto di tubodotti in superficie e di attraversamento con linee aeree per il trasporto di energia elettrica ad alta e media tensione sostenute da tralicci, fatta eccezione per le sottozone E1;
  • - utilizzazione della viabilità esistente a scopi escursionistici e per la formazione di circuiti di turismo naturalistico e didattico.

Il recupero della viabilità minore e vicinale che dovrà essere privilegiato in ogni intervento di riqualificazione funzionale per la migliore circolazione e per i collegamenti, è finalizzato a:

  • - mantenere attiva una rete viaria altrimenti destinata a ridursi o degradarsi;
  • - ritrovare una maglia articolata di supporto alla viabilità principale, nella salvaguardia di percorsi storici e tradizionali;
  • - costituire una rete di collegamento "leggera" per permettere una fruizione di tutto il territorio, delle sue risorse paesaggistiche e storiche, promovendo circuiti del tempo libero e del turismo alternativo;
  • - costituire una sede per mobilità leggera, osia percorsi pedonali, percorsi trekking, ciclocross, percorsi vita, percorsi verdi.

In caso di opere di manutenzione, adeguamento o nuova realizzazione di viabilità pubblica o privata, laddove consentita, si devono utilizzare materiali congrui per colori e consistenza, limitare le altezze dei muri a retta e garantire la conservazione delle opere minori e dei manufatti di valore documentale nonché delle alberature, a meno che ciò non pregiudichi l'opera.
Il mantenimento e il recupero della viabilità minore e vicinale sono obbligatori in ogni intervento, pubblico o privato.
E' consentito il consolidamento della viabilità poderale attraverso l'utilizzo di terre stabilizzate o di altre tecniche che per cromia ed impiego di materiali non alterino la percezione consolidata del paesaggio rurale.
Non sono ammessi interventi che impediscano il libero passaggio pedonale sulla viabilità vicinale e comunale.
Per le reti di trasporto di energia in uscita dalla Centrale Termoelettrica di Torre del Sale e dalle Centrali elettriche cogenerative interne all'area industriale siderurgica, nonché dalla stazione elettrica dei Forni, sono ammesse deroghe alla realizzazione di linee elettriche aeree.
Si deve tuttavia osservare il criterio della creazione di “corridoi” in cui concentrare le reti di trasporto energetico al fine di evitare la loro casuale disseminazione sul territorio.


Per quanto riguarda l'assetto urbanistico e edilizio si stabiliscono le seguenti regole:

  • - divieto di ogni tipo di costruzione i cui limiti superiori delle coperture superino le linee di crinale o le vette dei poggi;
  • - la realizzazione di campi da tennis e piscine è ammessa nelle aree di pertinenza degli edifici solo se non comportano impatto negativo paesaggistico o ambientale;
  • - è fatto obbligo di mantenere in efficienza il sistema dei terrazzamenti;
  • - le nuove costruzioni, quando ammesse, devono essere realizzate con materiali di carattere tradizionale, quali murature intonacate a calce o in pietrame faccia vista o murature in materiale ecologico o similari intonacate, coperture a falde inclinate e manto di laterizio, infissi di legno o ferro verniciato;
  • - per la pavimentazione di aree di sosta e di parcheggio in territorio rurale e aperto, pubbliche e private, a servizio o meno di insediamenti agricoli, turistici, produttivi o residenziali, è prescritto l'uso di materiali permeabili e tali da garantire il rapido deflusso delle acque piovane e il trattamento superficiale antipolvere. E' vietato l'impiego di manti impermeabili continui, come asfaltatura e simili nonché l'uso di autobloccanti in cemento se non nella tipologia del greenpav. Sono vietati materiali, colori e pose in opera nonché “disegni” della pavimentazione che abbiano caratteri riconducibli agli spazi urbani e non al territorio rurale. L'area di parcheggio deve essere protetta e qualificata da idonee alberature o schermata con siepi cespugliose sempreverdi, costituite da essenze arboree tipiche locali.

Gli scarichi delle acque delle cucine e dei WC che non possono essere convogliati nella fognatura comunale dovranno essere trattati con autonomi e/o comuni impianti di depurazione e smaltimento nel rispetto delle norme vigenti.
Per questi dovranno essere adottate, in relazione alle caratteristiche delle zone, tecniche ecocompatibili anche finalizzate al recupero e riutilizzo delle acque depurate.


Attuazione degli interventi di valorizzazione delle risorse naturalistiche, storiche e paesaggistiche

Per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturalistiche, storiche e paesaggistiche presenti nel territorio rurale, il Comune ha la facoltà di redigere piani attuativi. Detti piani possono prevedere sentieri e percorsi pedonali di pubblica utilità per scopi escursionistici e per la formazione di circuiti di turismo naturalistico e didattico; possono altresì prevedere varchi, piste e opere di pubblica utilità per la vigilanza e la sicurezza dei luoghi.
Sono fatte salve le previsioni contenute nei Piani Particolareggiati vigenti.

Recinzioni e fondi chiusi

Le recinzioni in aree agricole sono ammesse per delimitare le corti delle abitazioni e delle relative pertinenze. Esse dovranno essere realizzate con cancellate, siepi o rete metallica, dell'altezza massima di metri 2,00. La parte inferiore della recinzione potrà essere realizzate con paramento in muratura di altezza non superiore ad un metro.
I terreni agricoli possono essere delimitati da recinzioni o fondi chiusi in funzione della conduzione agraria:

  • - per particolari coltivazioni;
  • - per le coltivazioni di aziende florovivaistiche;
  • - per la protezione e l'integrità dei raccolti;
  • - per allevamenti zootecnici e aziende faunistico-venatorie;
  • - per la produzione e cattura della fauna selvatica.

Le recinzioni in aree agricole sono altresì ammesse per lo svolgimento delle attività compatibili con il territorio rurale e aperto così come disciplinate dai successivi articoli.
Le suddette recinzioni non sono ammesse per le attività ortive per autoconsumo svolte al di fuori delle zone E6.
I fondi chiusi sono soggetti alle specifiche disposizioni di legge.
Le recinzioni dovranno essere realizzate con tecniche e materiali paesaggisticamente compatibili e possibilmente abbinate a siepi.
Le recinzioni per la protezione e l'integrità dei raccolti dovranno essere realizzate esclusivamente con pali di legno o ferro e rete a fil di ferro non verniciato, a maglia larga, per un'altezza massima di 2,00 metri. Sono fatte salve le recinzioni di aziende agricole di allevamento e cattura di fauna selvatica e faunistico-venatorie, le cui altezze saranno adeguate al tipo di esigenza produttiva.

Art. 78 Regole generali e comuni di uso e di valorizzazione delle risorse

Salvo quanto diversamente dettato nelle regole specifiche per le sottozone, le seguenti regole generali e comuni sono sempre applicabili.

definizioni funzionali

Le diverse categorie di intervento e destinazioni d'uso ammesse nelle sottozone fanno riferimento alle seguenti aggregazioni e definizioni funzionali, che devono essere utilizzate nei piani e nei programmi di settore e nei progetti pubblici e privati.
Sono attività agricole la conduzione dei fondi agricoli a fini colturali e di pascolo, la silvicoltura, la raccolta dei prodotti del bosco e sottobosco, il vivaismo forestale in campi coltivati, gli allevamenti zootecnici, gli impianti di acquacoltura ed ogni altra attività preordinata alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici.
Sono funzionali all'attività agricola gli annessi e gli impianti necessari alla conduzione dei fondi e all'esercizio delle attività stesse nonché le abitazioni per l'imprenditore agricolo professionale, per i familiari coadiuvanti e per gli addetti a tempo indeterminato.
L'attività agrituristica è attività connessa e complementare a quella agricola, ai sensi delle leggi vigenti in materia.
Sono attività compatibili, integrative di quelle agricole, le seguenti:

  • - attività per la valorizzazione, di degustazione e di vendita di prodotti tipici locali di produzione aziendale;
  • - attività di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnica e della forestazione;
  • - attività faunistico–venatorie;
  • - attività comunque definite integrative dell'agricoltura dalle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

Sono compatibili con il territorio rurale e aperto, altre attività localizzate o da localizzare articolate in:

  • - pubbliche e/o di interesse pubblico quali realizzazione e manutenzione di reti tecnologiche, opere di difesa del suolo, infrastrutture a servizio di attività etc.
  • - strutture ricettive di cui al Capo I e Capo II del Titolo II della L.R. 42/2000;
  • - ristoranti, bar;
  • - attività per la promozione e la vendita di prodotti tipici e attività artigianali tipiche e di interesse storico-culturale della Val di Cornia;
  • - attività sportive, per il tempo libero, per la motorietà, ricreative compatibili con il territorio aperto anche non collegate con le aziende agricole o con le strutture turistico ricettive;
  • - attività di aviosuperficie nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  • - attività estrattive in conformità ai piani di settore regionale e provinciale;
  • - produzione di energia;
  • - attività veterinarie e attività ad esse collegate o di supporto, comprese le riabilitazioni degli animali e le attività di relazione uomo-animale, i pensionati e le cliniche per animali domestici;
  • - maneggi e pensioni per cavalli;
  • - attività ortive per autoconsumo;
  • - residenziali civili.

Al fine di aumentare l'accessibilità e la fruibilità del sistema del territorio rurale e aperto sono date le seguenti regole per i percorsi ciclabili, i percorsi pedonali e le ippovie, e per la rete dei percorsi escursionistici.
È sempre ammessa la sistemazione e l'adeguamento della viabilità e dei percorsi esistenti per scopi escursionistici e per la formazione di circuiti di turismo naturalistico e didattico. In prossimità di tali percorsi potranno essere allestite aree attrezzate, con tavoli e panche in legno, per la sosta degli escursionisti e stazioni di posta, consistenti in tettoie, mangiatoie e abbeveratoi in legno, per lo stazionamento dei cavalli. Lungo la rete dei percorsi ed in prossimità delle attrezzature di servizio potrà essere collocata la relativa segnaletica. Per i percorsi d'interesse territoriale individuati nel DOSSIER D denominato Sistemi della mobilità urbana e rete ciclabile extraurbana, i soggetti pubblici competenti potranno procedere alle espropriazioni necessarie alla realizzazione e alla fruizione degli stessi. In alternativa si potrà procedere alla stipula di specifiche convenzioni con i proprietari delle aree interessate al fine di disciplinare l'uso pubblico dei percorsi nonché le modalità di gestione e di manutenzione degli stessi.
Per la realizzazione del sistema di relazioni costituito dai percorsi ciclabili e pedonali e dalle ippovie si deve privilegiare l'utilizzo di tracciati storici esistenti o abbandonati; si deve prevedere l'attraversamento marginale di campi e di proprietà, appoggiandosi su segni del terreno già individuabili; si deve tener conto della presenza lungo i percorsi di edifici e manufatti di interesse storico, architettonico, ambientale, corsi d'acqua, elementi vegetazionali, per garantire percezioni positive e opportunità di conoscenza del territorio; si deve utilizzare il più possibile una tecnica realizzativa di tipo leggero, tramite miglioramento del fondo stradale ove esistente, o sua nuova realizzazione, con manto in materiale permeabile. Per la delimitazione, possono essere utilizzati bordi e cordoli, il più possibile senza risalto sul terreno e staccionate in legno. È prescritta l'installazione di apposita segnaletica, naturale e artificiale, atta a sottolineare la natura dei percorsi, marcati il più possibile dalla presenza di essenze e di alberature che ne definiscano il tracciato e i luoghi che attraversano e dove conducono. In generale, deve essere privilegiata la rete esistente: strade vicinali, doganiere, tratturi, percorsi di accesso a edifici.

valorizzazione della produzione vinicola

Il presente RU intende favorire lo sviluppo del settore vitivinicolo quale importante comparto produttivo ed economico del territorio della Val di Cornia, stabilendo le regole finalizzate a difendere la qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale e aperto, inteso quale ambito paesistico ambientale, interessato dagli interventi del settore, considerate le esigenze produttive moderne; così mettendo in opera le indicazioni del Piano strutturale vigente che stabiliscono di “tenere conto delle tendenze in atto, ma orientare le attività agricole alla vocazione del territorio nei suoi aspetti fisiografici, pedologici, botanici, agronomici, culturali e visuali, in modo che il loro sviluppo sia sostenibile e durevole” .
Il presente RU considera il paesaggio agrario consolidato quale un bene composto da seminativi, vigne di piccola o media estensione, uliveti, filari di alberi da frutto, filari di cipressi, macchia, fossi circondati e coperti di vegetazione spontanea, ciglionamenti, muretti a secco, capaci di costituire una “maglia” o “rete”, dotata di funzionalità produttiva ed ecologica e in grado di generare percezioni estetico percettive di “bel paesaggio”.
Le regole generali e comuni, sia per la protezione che per la valorizzazione delle risorse contenute nel presente Capo, oltre alle specifiche date di seguito, sono tese a conciliare lo sviluppo economico del settore vitivinicolo con la difesa della funzionalità ecologica e con la bellezza del paesaggio, e sono prescrittive.
È fatto obbligo conservare gli elementi costitutivi del paesaggio storico (muretti, piante, filari divisori, ciglionamenti, ecc.).
Le nuove aree messe a coltura devono essere progettate rispettando obbligatoriamente le prescrizioni stabilite per i nuovi impianti arborei specializzati e secondo i criteri dati in ordine alla Rete ecologica, inibendo l'estensione indifferenziata e livellata con componenti in grado di interromperla, come strade, fossi, scarpate e simili, per incrementare il mosaico del paesaggio agrario.
Sono obbligatorie le sistemazioni idraulico-agrarie, ai fini di:

  • - impedire alle acque di scorrimento superficiale di raggiungere velocità erosive e, viceversa introdurre tecniche e strumenti per convogliarle verso valle, riducendo così sensibilmente l'erosione;
  • - aumentare il tempo di concentrazione dei deflussi con conseguente riduzione dei picchi di portata;
  • - incrementare le componenti dell'assetto paesaggistico, ambientale e socio-culturale;
  • - consentire una tempestiva ed ottimale esecuzione delle pratiche agricole.

zonazione vinicola

La zonazione delle aree vitate è uno strumento che definisce le appropriate strategie per il governo del territorio rurale e concorre alla valorizzazione della produzione vinicola di qualità.
In riferimento alla valorizzazione della produzione vitivinicola, la zonazione si articola in:

  • - la macrozonizzazione vitivinicola, avente lo scopo di individuare la potenzialità vinicola di grandi aree;
  • - la microzonizzazione vitivinicola, che può giungere ad indagini che riguardano le singole aziende o le singole particelle vitate in quanto applicata a zone di produzione più limitate.

Gli obiettivi perseguiti dal presente RU sono:

  • - acquisire una maggiore conoscenza sul tema vinicolo e renderla patrimonio condiviso della collettività;
  • - favorire la produzione vinicola in quanto fattore di identità territoriale;
  • - promuovere l'enoturismo;
  • - costruire un quadro conoscitivo quale risorsa per i progetti pubblici e privati di valorizzazione del territorio rurale e aperto.

Si assume come riferimento per la macrozonizzazione vinicola l'ambito coincidente con l'area DOC Val di Cornia.
Il livello della microzonizzazione è assegnato ai progetti operativi, approvati tramite programmi di miglioramento agricolo ambientale.

strada del Vino

Il territorio della Val di Cornia partecipa alla promozione turistica dei prodotti enogastronomici anche attraverso l'ente “Strada del vino Costa degli Etruschi” il quale raggruppa la D.O.C. Montescudaio, la D.O.C. Val di Cornia, la D.O.C. Bolgheri, la D.O.C. Isola d'Elba.
Si stabiliscono le seguenti norme d'indirizzo:

  • - qualunque trasformazione morfologica che avvenga in prossimità della strada del vino Costa degli Etruschi deve essere valutata anche in ragione della salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali;
  • - i presidi edilizi di valore storico ed architettonico devono essere mantenuti e salvaguardati;
  • - le alberature esistenti, isolate od in filari, le masse vegetazionali di confine, le macchie di campo, le piante di ulivo alternate ai filari di vite, devono essere mantenute salvo che ciò si dimostri impossibile per ragioni di sicurezza od igiene;
  • - i cartelloni pubblicitari, siano essi posti in prossimità di strade statali, provinciali o comunali, devono essere a basso impatto visivo e non possono in alcun modo alterare eventuali prospettive di paesaggio;
  • - i chioschi per la vendita di prodotti tipici, dove ammessi, devono essere realizzati con i materiali indicati nelle presenti norme e devono essere collocati in posizione tale da non pregiudicare la vista d'insieme;

modificazioni morfologiche

Tutte le trasformazioni del suolo per l'impianto di nuovi vigneti devono essere condotte nel rispetto delle caratteristiche geomorfologiche del terreno.


Al fine di garantire la difesa del suolo nelle pratiche colturali comportanti trasformazioni dei suoli, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni per la realizzazione di nuovi impianti arborei specializzati:

  • - nelle aree con pendenza superiori al 35% i nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) devono essere realizzati su superfici accorpate non superiori a 2,5 ha;
  • - corpi vitati contigui possono essere realizzati solo se separati da viabilità poderale o fasce di rispetto di ampiezza non inferiore a mt. 3, cespugliate, arborate in permanenza con specie vegetali di interesse agrario o forestale;
  • - vigneti o frutteti specializzati realizzati su superfici con pendenze superiori a 35% devono essere realizzati comunque con sistemazioni che garantiscono un' adeguata regimentazione delle acque superficiali;
  • - nelle aree con pendenze inferiori al 35% i nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) devono essere realizzati con superfici accorpate non superiori a 4 ha;
  • - nei nuovi impianti di vigneto specializzato (compresi i reimpianti) è vietato l'utilizzo di pali in cemento o acciaio;
  • - è vietata la messa in produzione di vigneti su versanti con pendenze superiori al 45% se non terrazzati;
  • - su versanti con pendenze fra il 30% e il 45% è vietato l'impiego di filari a rittochino ed è altresì vietato l'espianto di vecchi oliveti se non per comprovate esigenze fitosanitarie;
  • - la modellazione del terreno per l'impianto di nuovi vigneti non può comportare un'asportazione di materiale inerte superiore a 500 metri cubi per ettaro e non possono essere modificate le quote altimetriche del terreno per misure superiori a 50 centimetri.

Qualora gli interventi di modificazione fondiaria siano contestuali alla realizzazione di opere di miglioria dell'azienda agricola, il Programma aziendale deve contenere tutti i riferimenti alla natura geologica e pedologica del terreno, le informazioni sulla pendenza del terreno e su eventuali fenomeni di erosione del suolo o qualunque altro fenomeno di dissesto in atto; infine esso deve dare conto delle tecniche colturali che si vogliono impiegare per eliminare tali effetti negativi.
Lo stesso Programma aziendale deve contenere, fin quanto possibile, le informazioni circa i principali fattori climatici quali latitudine e longitudine, temperature medie, giorni/anno di piovosità, umidità del terreno. Inoltre, devono essere elencate le colture esercitate a confine con le aree vitate onde favorire la presenza di coltivazioni compatibili con la produzione vinicola.

sistema informativo territoriale delle aree vitate

Le indagini ed il quadro conoscitivo elaborati costituiscono la base del Sistema Informativo della Val di Cornia per le aree vitate.
Le aree vitate perimetrate nella cartografia del quadro conoscitivo del Piano Strutturale d'Area scaturiscono sia dall'acquisizione della carta regionale dell'uso del suolo sia da verifiche dirette. Alla carta così ottenuta deve essere assegnato esclusivamente un valore ricognitivo circa l'ordine di grandezza della coltura vinicola del comprensorio e non può essere utilizzata per comprovare o no la reale utilizzazione dei suoli.
Il SIT delle aree vitate della Val di Cornia verrà aggiornato periodicamente anche con il contributo delle informazioni contenute nei programmi aziendali. Il lavoro di costruzione della banca dati rappresenta il primo passo verso la creazione del censimento delle aree vitate.
Il SIT delle aree vitate della Val di Cornia rappresenta uno strumento utilizzabile anche dall'esterno. Le amministrazioni comunali potranno stipulare apposite convenzioni con il Consorzio produttori vino DOC, o con altri enti interessati, per l'approfondimento del quadro conoscitivo.

La “nuova architettura del vino”

La crescita del turismo “gastronomico-culturale” legato alla produzione vitivinicola, parti entrambi del più vasto interesse per il territorio toscano e la molteplicità dell'offerta di benessere, cultura, paesaggio che lo rende attrattivo, sono fattori che il presente RU considera nel dettare le regole che seguono, relative alla ammissibilità delle cantine eccedenti le capacità produttive dei fondi nonché delle cantine di rilevante dimensione.
Tali regole non prescrivono localizzazioni né dimensioni, né, infine, caratteri tipologici; ma affrontano il tema dell'inserimento dell'architettura specialistica contemporanea nei paesaggi toscani, fortemente consolidati e connotati.
Il presente RU considera le scelte architettoniche contemporanee, espressioni delle capacità produttive del territorio, non come situazioni da “nascondere” nel paesaggio consolidato, ma come opportunità per valorizzare, riqualificare o creare nuovi paesaggi di qualità.
Al fine di rendere possibile l'introduzione di architettura contemporanea nel territorio rurale e aperto, finalizzata alla produzione vitinicola e al turismo enogastronomico, e affinché la aziende che lavorano in tale settore possano diventare capisaldi della difesa del paesaggio consolidato e della sua evoluzione, è ammessa la realizzazione di nuove cantine, le cui dimensioni, localizzazioni e caratteristiche architettoniche non sono predeterminate dal presente RU, ma contenute nel Programma aziendale, ai sensi della legge regionale vigente in materia, con i contenuti di seguito descritti, nel rispetto di condizioni, limiti e vincoli statutari del PS vigente.
Per la realizzazione di cantine a carattere industriale che da sole eccedono le capacità produttive dei fondi il programma aziendale, oltre agli elaborati di rito, elencati nel presente RUC e nel Regolamento edilizio comunale, contiene rappresentazioni progettuali ed esemplificazioni, schemi grafici, documentazione fotografica, in forma libera e nella migliore articolazione in quantità e in qualità perché chiunque possa comprendere le ragioni progettuali e gli effetti attesi, in particolare sul paesaggio.
Sono comunque contenuti obbligatori:

  • - descrizione della situazione attuale dell'azienda;
  • - descrizione delle risorse ambientali presenti e interessate dall'intervento, con particolare attenzione ai caratteri geopedologici ed ambientali (terreno, giacitura, pendenze, esposizione, clima, ecc), rappresentati tramite rilievo e documentazione fotografica;
  • - lettura analitica e di scomposizione del paesaggio entro il quale va a collocarsi la cantina, indipendentemente dai limiti aziendali, per il riconoscimento delle componenti del mosaico paesistico organizzate in relazione ai valori ecologici-naturalistici, storico-culturali, estetico-percettivi (quali orografia e idrografia, geologia, geomorfologia, uso del suolo, vegetazione, insediamenti, ricchezze e beni storico-culturali, eventi culturali, opere agrarie e idrauliche, reti infrastrutturali, lettura delle componenti della rete ecologica, lettura storica dei processi di trasformazione e individuazione dei livelli e degli elementi di permanenza, lettura delle rappresentazioni letterarie o pittoriche del paesaggio e dei principali eventi sociali ed economici della collettività di riferimento);
  • - lettura diagnostica del paesaggio, per individuare gli stati delle risorse che lo compongono, eventuali degradi e alterazioni compiute o in atto;
  • - lettura ricompositiva, per comprendere le molteplici relazioni visuali (da dove vedo, cosa vedo, quanto vedo), funzionali ecologiche (caratterizzate dalla continuità), estetico percettive (caratterizzate da attrattività e piacevolezza), storico culturali (riconoscibilità nel tempo, modificazione tramite attività antropica), etc;
  • - valutazione della trasformazione indotta, tramite comparazione fra lo stato del paesaggio iniziale e quello dopo l'intervento, rendendo esplicito e di facile comprensione se l'intervento altera o non altera il funzionamento del paesaggio, se è coerente con la struttura del paesaggio e vi si integra, se interrompe relazioni paesaggistiche, se introduce componenti estranee, se riesce a conservare, a valorizzare, o a compensare, a trasformare il paesaggio, creandone di nuovo;
  • - descrizione delle opere ambientali e paesaggistiche legate all'intervento, quale miglioramento o incremento della rete ecologica, delle opere agrarie, e simili, eventuale contestuale incremento o miglioramento delle aree vitate, incremento della biodiversità;
  • - descrizione del progetto imprenditoriale, dell'investimento, delle relazioni con il tessuto sociale ed economico del territorio ove si localizza, e di eventuali interventi colturali o relativi ad aree e fabbricati aziendali, necessari in quanto collegati funzionalmente all'intervento di realizzazione della nuova cantina.

Ai fini degli interventi di cui al presente punto:

  • - sono ammessi, oltre a quelli tradizionali, anche forme, materiali e tecniche diversi da quelli tradizionali, che sappiano indurre sensazioni estetico percettive di armonia e corretta relazione con il paesaggio pre-esistente;
  • - l'uso di elementi architettonici, di tipologie edilizie e di materiali tradizionali è vietato qualora siano utilizzati tramite approcci mimetici falsati, che producono effetti, dannosi per il paesaggio, di “vernacolarismo”;
  • - è prescritta la piena consonanza fra funzione e forma;
  • - è vietato l'uso “posticcio” dei materiali tipo pietrame faccia vista o mattone, che devono essere utilizzati, se di finitura, con la piena dignità riconoscibile negli esempi architettonici consolidati e di pregio, anche solo testimoniale;
  • - è vietato localizzare la nuova cantina in aree di alto rischio geologico, idrogeologico o idraulico e in aree caratterizzate da particolari eccellenze paesaggistiche soggette a conservazione;
  • - è preferibile non aprire nuove viabilità, ma piuttosto utilizzare quelle esistenti, eventualmente adeguate ai nuovi carichi.

In tali casi, il programma ha valenza di piano attuativo ed è assoggettato a processo di valutazione integrata ai sensi della L.R. 01/2005.
L'Amministrazione Comunale è libera di consultare, nelle forme che ritiene più consone, anche formando una apposita commissione, le associazioni culturali e gli esperti locali, nazionali, internazionali, in materia di produzione vitivinicola piuttosto che di paesaggio, di storia, di architettura, di ambiente, di natura.
Le cantine normate dal presente punto sono annessi agricoli, ai sensi e per gli effetti della L.R.T. 1/2005; non possono pertanto mutare d'uso; vi sono ammessi tutti gli interventi affinché l'annesso sia funzionale alla conduzione agricola. Esse sono recuperabili, come annessi agricoli, anche al mutare della proprietà o delle conduzioni agricole, mantenendo la loro destinazione anche in successivi programmi di miglioramento agricolo ambientale.
Gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo del territorio possono riconoscere alle “cantine d'autore” la capacità di costituire patrimonio edilizio da conservare per valori architettonici o testimoniali; solo in tal caso, detti strumenti e atti possono prevederne la conservazione e il riuso dell'intero volume, purché con caratteri consoni alla ruralità e al paesaggio di appartenenza.

Rete ecologica

Il presente RU, in applicazione del vigente PS, affida all'intero territorio rurale e aperto, la capacità di funzionare quale ambito paesistico ambientale, e quindi con un ruolo attivo quale rete ecologica ecosistemica diffusa, strumento di tutela e valorizzazione della biodiversità.
In quanto coincidente con il sistema del territorio rurale e aperto, la rete ecologica non è indicata sugli elaborati grafici del presente RU, ma è sovrapposta alle destinazioni urbanistiche, in modo da permettere lo svolgimento delle attività e degli usi regolati dalle presenti Norme, aumentando le prestazioni ambientali e paesaggistiche del territorio rurale e la qualità della vita e della salute umana in esso.
Tramite l'identificazione operata dal presente RU, fra territorio rurale e aperto e rete ecologica comunale, questa può essere collegata con altre eventuali reti ecologiche di Comuni contermini e contribuire all'infittimento delle reti ecologiche di livello superiore (regionale, Rete Natura 2000).
Ai fini di mantenere e incrementare concretamente la rete ecologica, si definiscono le seguenti opere:

  • - di “completamento” della rete attraverso azioni di rinaturalizzazione di aree e siti degradati alterati che possono essere riportati a condizioni di naturalità;
  • - di “miglioramento” degli elementi esistenti mediante azioni di rinaturalizzazione, ossia di aggiunta di caratteri naturalistici e relative prestazioni ad aree o siti non compromessi.
  • - Le suddette opere sono promosse e realizzate tramite piani e programmi di settore da parte degli enti e soggetti competenti e tramite progetti pubblici e privati: esse, inoltre, possono essere contenute nei programmi di miglioramento ambientali fra le opere di sistemazione ambientale e nei progetti di deruralizzazione per la sistemazione delle pertinenze ove vi si ravvisino tali possibilità.

Ai fini della programmazione agricolo ambientale, si stabilisce che, ove sia più marcata la frammentazione e conseguentemente la perdita di naturalità, le aziende agricole devono individuare superfici da destinare alle opere di completamento e di miglioramento precedentemente definite.
Per dette opere si individuano come siti di applicazione prioritari argini di fossi, canali e invasi irrigui o laghetti artificiali, confini di proprietà dove realizzare nuove siepi camperecce e potenziare quelle esistenti, alberate di strada poderali, aree di rispetto dei pozzi pubblici.
Gli interventi devono essere accompagnati, ove possibile, da una riduzione dei livelli di intensificazione delle tecniche colturali e da avvicendamenti agronomicamente diversificati.

Art. 79 Regole per la progettazione edilizia nel territorio rurale

Nel territorio rurale si dovrà sempre rispettare la morfologia del terreno per non alterare il rapporto edificio/terreno, conservare le opere agrarie e rispettare la trama insediativa consolidata.
È obbligatoria la conservazione di elementi costitutivi del paesaggio storico (muretti, piante, filari divisori, ciglionamenti, ecc.) rientranti in pertinenze degli edifici soggetti a interventi edilizi, per non perdere il rapporto tra edificio e contesto sopra richiamato.
La progettazione dovrà tendere ad una integrazione ottimale tra l'edificio e le caratteristiche ambientali e geomorfologiche del sito, compatibilmente con la specifica situazione dei luoghi, garantendo comunque la salvaguardia dei caratteri architettonici e tipologici propri dell'edilizia rurale.
In particolare si dovrà privilegiare:

  • - l'adozione di misure atte al contenimento dei consumi energetici in funzione della massima disponibilità solare e del minimo ombreggiamento dell'edificio privilegiando volumi compatti e prevedendo l'orientamento dell'asse longitudinale principale lungo la direttrice est-ovest (con una tolleranza di 30 gradi);
  • - una migliore captazione solare ed un più efficace bilancio energetico preferendo ampie superfici vetrate verso SUD o SUDOVEST progettate con elementi o schermature che evitino il surriscaldamento estivo; per il lato nord le superfici vetrate dovranno invece tendere al rapporto minimo di legge;
  • - la realizzazione di serre solari vetrate, non riscaldate e non destinate alla permanenza continuativa di persone, disposte verso SUD, con funzione di captazione solare passiva. Le serre solari devono essere apribili ed ombreggiabili (quindi dotate di opportune schermature mobili e rimovibili) per evitare il surriscaldamento estivo;
  • - la messa a dimora di essenze arboree, di tipo autoctono, per ottenere il raffrescamento dalla radiazione solare estiva e la schermatura dai venti prevalenti invernali.

Sono ammessi materiali e forme della contemporaneità, purché sappiano integrarsi nel contesto quanto a capacità di invecchiamento e durevolezza e a capacità di dialogo con i caratteri paesaggistici.
I materiali dovranno essere di norma rispondenti ai requisiti della bioarchitettura, elencati nel repertorio dei materiali bioecologici emanato dalla Regione Toscana.
I nuovi interventi di trasformazione e le ristrutturazioni a fini abitativi dovranno essere conformati a principi di sostenibilità ambientale e corretto uso delle risorse.
Si prescrive, nel caso di edifici ad uso abitativo, il recupero delle acque meteoriche, riutilizzabili attraverso la raccolta in apposite cisterne interrate.
Le aree pertinenziali esterne devono avere un arredo verde composto di essenze autoctone o comunque di pregio sia arboree che arbustive, con obbligo di piantare esemplari adulti, la pavimentazione dovrà utilizzare materiali e forme storicamente consolidate.
Nelle aree di pertinenza di edifici agricoli e non, è ammessa la realizzazione di strutture leggere in legno o in metallo verniciato in coloriture da armonizzare con il contesto circostante, aperte sui lati. Tali strutture potranno essere coperte con vegetazione rampicante, tessuto, canniccio o con pannelli solari termici o fotovoltaici finalizzati all'autoconsumo domestico.
È vietata l'impermeabilizzazione dei terreni mediante asfaltatura. Sono preferibili sistemazioni con ghiaie e acciottolati, anche stabilizzati. Linee elettriche esterne, cavi del telefono etc. dovranno essere interrati dal punto di allaccio delle utenze, salvo parere contrario dell'ente erogatore dei servizi.

Art. 80 Mutamento della destinazione d'uso

In caso di mutamento di destinazione d'uso di edifici rurali e non, sono ammesse le attività di cui alle definizioni funzionali del precedente art. 78.
Sono ammessi mutamenti di destinazioni d'uso nei seguenti casi:

  • - per gli edifici ed i manufatti di interesse storico architettonico, tipologico e testimoniale che hanno conservato integralmente o parzialmente le caratteristiche originali, così come individuati nelle schede del DOSSIER C e successive eventuali implementazioni sostanziali di cui all'art. 42;
  • - per gli edifici esistenti con destinazione d'uso diversa da quella agricola; sono comunque esclusi da tale fattispecie i mutamenti di destinazione per funzioni residenziale di annessi e magazzini che non costituiscono pertinenza dei fabbricati principali;
  • -esclusivamente per fini residenziali civili, per le unità abitative rurali esistenti e per gli annessi, qualora collocati al piano terra di residenze civili e rurali, fermo restando quanto previsto dall'art. 45 della L.R. 01/2005.

Non possono invece mutare la destinazione d%u2018uso:

  • - i capannoni con destinazione diversa da quella agricola;
  • - gli annessi agricoli aventi caratteristiche costruttive di tipo industriale e/o senza valori storico testimoniali, anche quando siano scaduti gli obblighi derivanti da atti d'obbligo o convenzioni precedentemente stipulati, fatte salve le utilizzazioni connesse ad attività ippiche o a pensionati per animali domestici.

E' inoltre vietato il mutamento di destinazione d'uso per funzioni residenziali di magazzini e annessi che non costituiscono pertinenza di fabbricati non rurali.


Per gli interventi di mutamento di destinazione d'uso l'assetto degli edifici residenziali esistenti è quello che risulta in atti alla data di entrata in vigore delle presenti norme.
Il riuso degli edifici dovrà risultare in ogni caso compatibile con le categorie d'intervento ammesse dal presente RU.
Gli annessi agricoli in genere devono essere considerati nella loro unitarietà ai fini di un possibile riuso, anche qualora interessino porzioni di fabbricato. Pertanto, la modificazione della destinazione d'uso deve essere descritta da un progetto unitario esteso all'intero fabbricato, anche se questo dovesse risultare in proprietà frazionata.
In caso di mutamento della destinazione d'uso in residenza, per ogni fabbricato è obbligatorio conservare una superficie accessoria di almeno 10 mq destinata al ricovero di attrezzature per la manutenzione della corte di pertinenza.
Sia nel caso del recupero di annessi che nel caso del riutilizzo delle residenze rurali con mutamento di destinazione d'uso verso la residenza civile, gli alloggi non possono avere superficie utile inferiore a 60 metri quadri.
Ferma restando la superficie utile minima dell'alloggio fissata in 60 mq., ai fini di verificare i carichi urbanistici, qualora l'intervento comporti il frazionamento in un numero di alloggi superiore a cinque, si deve procedere tramite piano di recupero.
Èinoltre prevista l'approvazione di piano di recupero per interventi di mutamento di destinazione d'uso comportanti funzioni turistico ricettive.


Per le sole costruzioni realizzate con materiali precari o prive di valore formale, presenti nelle aree di pertinenza di fabbricati residenziali, è ammesso il riuso per fini abitativi del volume attraverso interventi di demolizione e ricostruzione con accorpamento ad edifici residenziali esistenti, intendendo per area di pertinenza il cortile o l'aia esistente, ancorchè fisicamente delimitata da recinzioni, muretti, siepi, alberature o altri elementi morfologici.
Tali interventi sono ammessi esclusivamente per ampliare la dotazione delle unità abitative esistenti, alla data di entrata in vigore del presente RU., senza aumentare il numero delle unità abitative e con divieto di frazionamenti successivi, nel limite del 25% della superficie utile abitabile esistente.
Analogamente, ove tali manufatti siano presenti in pertinenze di complessi destinati alle attività turistico ricettive o per la ristorazione, essi possono essere oggetto di demolizione e ricostruzione con accorpamento fra di loro a creare un nuovo manufatto unitario o all'edificio principale, per aumentare la dotazione dei servizi dell'attività principale.
I manufatti in “aggregazione”, come sopra definiti, devono essere realizzati con caratteristiche compatibili a quelle dei fabbricati principali.


Nel caso di mutamenti di destinazione d'uso la realizzazione di autorimesse pertinenziali è consentita solo all'interno dei fabbricati oggetto di intervento di recupero edilizio, reperibili nei locali posti al piano terreno dei fabbricati medesimi o in volumi già presenti sulle pertinenze, ove si renda più opportuno per ragioni di funzionalità e di riconfigurazione tipologica e dove non esplicitamente limitato dalle categorie di interventi assegnate dal presente R.U.
Negli edifici di valore storico testimoniale è ammissibile l'utilizzo dei vani collocati al piano terra come autorimessa solo laddove siano già presenti grandi aperture o nel caso in cui le opere edili necessarie per il nuovo uso siano ammesse dalla categoria di intervento prevista per l'edificio.
In caso di impossibilità a realizzare autorimesse in vani al piano terra potranno essere realizzate, nell'area di pertinenza dell'edificio, strutture leggere in legno o in metallo verniciato in coloriture da armonizzare con il contesto circostante, aperte sui lati. Tali strutture potranno essere coperte con vegetazione rampicante, tessuto, canniccio o con pannelli solari termici o fotovoltaici finalizzati all'autoconsumo domestico.
Per pertinenza di fabbricati con destinazione d'uso non agricola o deruralizzati si intende l'area agricolo-forestale, catastalmente definita, quale risulta dall'atto d'obbligo, stipulato con il Comune ai fini della deruralizzazione. Qualora non risulti esistente alcun atto d'obbligo sottoscritto, per pertinenza si intende l'intera proprietà. In ogni momento è sempre possibile procedere con frazionamenti catastali per individuare le pertinenze di fabbricati oggetto di deruralizzazione. Sulla pertinenza così definita grava, oltre al vincolo di inedificabilità, anche l'inefficacia dei parametri di superficie ai fini edificatori di all'art. 41 della L.R. 1/2005, per un periodo di dieci anni. Tali vincoli permangono anche a seguito di successivi trasferimenti parziali o totali della proprietà, o dell'uso di essa, a qualsiasi titolo effettuati.
Gli atti di compravendita stipulati posteriormente ad interventi di deruralizzazione devono riportare i vincoli che gravano sulle pertinenze ovvero devono dare atto che le aree oggetto di compravendita non sono state interessate da interventi di deruralizzazione in data posteriore alla data di adozione del presente RU.
Le dimensioni delle aree di pertinenza, per i fondi agricoli che non raggiungono i parametri previsti dall'art. 41 della L.R. 1/2005 e dal relativo regolamento di attuazione, che pertanto non possiedono i requisiti per la presentazione del programma aziendale, sono pari all'intera superficie aziendale ad eccezione delle deruralizzazioni parziali.
Le aziende agricole che, nel programma di miglioramento agricolo ambientale, redatto ai fini della deruralizzazione di un fabbricato agricolo, mantengono in produzione superfici fondiarie minime superiori a quelle previste dalla normativa vigente (art 43, comma 4 lettera b, della L.R. 1/2005), devono prevedere con esattezza la superficie destinata a pertinenza dell'edificio stesso,
Nel caso di deruralizzazione parziale in cui non si provveda ad assegnare alcuna pertinenza, il richiedente dovrà dimostrare, con atti, le modalità con le quali verrà garantita l'utilizzazione della porzione di fabbricato deruralizzato.
Per pertinenze superiori all'ettaro qualunque intervento di mutamento della destinazione d'uso è subordinato alla sottoscrizione di apposito atto d'obbligo, anche in assenza di opere di sistemazione ambientale. L'atto d'obbligo, oltre ad individuare le opere di sistemazione ambientale se presenti, deve riportare la pertinenza dell'edificio deruralizzato, i vincoli di inedificabilità e di inefficacia.
Le particelle oggetto di pertinenza devono essere asservite al fabbricato deruralizzato al momento della stipula della convenzione o dell'atto d'obbligo.
Gli interventi di sistemazione ambientale nelle aree di pertinenza di edifici non più agricoli devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali esistenti.
Ai fini di quanto sopra, nelle aree di pertinenza, pur essendo ammesse attività di orticoltura, giardinaggio, percorsi pedonali e carrabili, piantumazioni e alberature di corredo, ricoveri per automobili sistemati con pergolati e simili, è fatto divieto che tali sistemazioni e opere, ivi comprese le recinzioni, abbiano caratteri urbani, tali da configurare “giardini di tipo urbano” e comportare, di conseguenza, la perdita degli spazi pertinenziali unitari ai complessi ed edifici che devono mantenere i caratteri di appartenenza al territorio rurale e aperto.
Tale divieto vale anche per la delimitazione degli spazi esterni pertinenziali di unità abitative ottenute tramite cambio di destinazione d'uso e frazionamento di edifici esistenti.
Le pavimentazioni sia degli spazi privati che comuni o di uso pubblico devono essere tra loro coordinate nell'aspetto esteriore; in presenza di spazi unitari quali aie o corti rurali è vietato il frazionamento fisico attraverso recinzioni.
Nelle nuove sistemazioni, tutte le pavimentazioni devono avere carattere di permeabilità ad eccezione dei camminamenti perimetrali all'esterno degli edifici; le pavimentazioni dovranno comunque essere contenute allo stretto necessario per la fruizione del complesso immobiliare; nei piazzali e negli spazi di pertinenza degli edifici le soluzioni proposte devono garantire l'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque e si devono utilizzare materiali consoni al contesto paesaggistico e ambientale; le strade di accesso, vicoli, passaggi e camminamenti pedonali, spazi liberi devono essere pavimentati con materiali tradizionali con l'esclusione di mattonelle in cemento, manti bituminosi, mattonelle di asfalto e altri elementi estranei all'ambiente rurale; nella realizzazione degli impianti di illuminazione degli spazi scoperti deve essere mantenuta la qualità dell'insediamento e del paesaggio circostante, e delle relative percezioni, anche notturne, ferme restando i requisiti di accessibilità e sicurezza, mediante la messa in opera di pali di altezza adeguata, opportunamente schermati e orientati verso il basso; i cavi della rete elettrica e telefonica e qualsiasi altro tipo di conduttura devono essere interrati e non devono comparire sulle facciate, ne devono attraversare altre aie, giardini, cortili e strade.
Nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia con mutamento della destinazioni d'uso è prescritta la costruzione di cisterne interrate per la raccolta di acque meteoriche.
Nelle aree di pertinenza degli edifici e complessi edilizi unitari non agricoli o deruralizzati sono ammesse anche attività a servizio delle residenze o delle attività ricettive, quali piscine, campi da tennis, campi e aree per pratiche ludiche e sportive, ivi comprese quelle ippiche.
Tali attività devono avere carattere pertinenziale e non di pratica o attrezzatura sportiva autonoma e non sono suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto.
Le attrezzature pertinenziali di seguito definite devono comunque e sempre rispettare le seguenti condizioni generali:

  • - devono mantenere il migliore rapporto con l'andamento del terreno;
  • - in nessun punto il piano dei campi da tennis o il bordo superiore della piscina possono discostarsi di oltre 50 cm. dalla quota originaria del terreno;
  • - devono rispettare gli allineamenti del tessuto agrario: muri a retta, alberature, filari e sistemazioni in genere;
  • - eventuali schermature a verde e piantumazioni devono utilizzare specie tipiche della zona, o comunque paesaggisticamente compatibili.

Il rilascio del titolo abilitativo edilizio subordinato alla presentazione del rilievo altimetrico e planimetrico dello stato di fatto e del progetto esecutivo esteso a tutte le opere di sistemazione e di arredo delle aree afferenti l'impianto nonché, per le piscine, alla definizione delle modalità di approvvigionamento idrico.
Sono stabilite le seguenti prescrizioni:

  • - per le piscine non si devono realizzare muri a retta ne alterare eventuali viabilità rurali e opere agrarie anche minori esistenti; deve essere dimostrato un sufficiente approvvigionamento idrico autonomo e continuo; si dovrà dimostrare un sufficiente approvvigionamento idrico autonomo e continuo nonché la fattibilità idrogeologica; le sistemazioni esterne, compresa la pavimentazione perimetrale, devono essere realizzate con materiali conformi ai luoghi quali cotto, legno, manto erboso, pietra naturale e simili a seconda del contesto urbano o rurale; il rivestimento del fondo e delle pareti deve essere realizzato in colori chiari neutri; macchinari e accessori devono essere interrati o completamente nascosti in vani tecnici opportunamente dissimulati; l'illuminazione della zona circostante deve essere bassa o interrata;
  • - per i campi da tennis purché non si deve determinare sensibile trasformazione planovolumetrica alle giaciture dei suoli preesistenti; non devono essere distrutte viabilità rurale e opere agrarie anche minori; la superficie di gioco (sottofondo e finiture) deve essere realizzata in materiali drenanti di colorazione assonante con le cromie dominanti l'intorno; la recinzione deve essere contenuta in altezza massima di m. 3,00; non devono essere realizzati nuovi annessi per locali accessori;
  • - per le attività ippiche, possono essere installati box per cavalli , realizzati in legno, poggiati su platea, con superficie massima di 14 mq per ogni animale, nel numero massimo pari al numero di capi che risultano in proprietà al nucleo familiare dei residenti, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie..

Qualunque altra opera pertinenziale finalizzata all'esercizio di attività sportive e ricreative a servizio delle attività principali del complesso edificio del quale sono pertinenza, quando non comportante strutture fuori terra ne impermeabilizzazione dei suoli, è sempre ammissibile, fermo restando quanto di seguito stabilito.

Le opere di sistemazione ambientale nelle aree di pertinenza di edifici oggetto di deruralizzazione devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali esistenti.
Le opere di sistemazione ambientale, il cui costo può essere detratto dalla somma dovuta per gli oneri di urbanizzazione, non coincidono necessariamente con l'elenco delle risorse ambientali che accompagna, quando presente, il programma aziendale.
Oltre gli interventi obbligatori previsti per la difesa idrogeologica, per la prevenzione degli incendi, per la tutela della flora e della fauna, non possono essere dichiarate opere di sistemazione ambientale, ai fini di cui all'art. 45 della L.R. 1/2005 e relativo regolamento di attuazione, tutti gli interventi privi di un indubbio carattere di pubblico interesse.
Possono essere considerate opere di sistemazione ambientale quelle opere volte a:

  • - garantire la sistemazione idraulico-agraria del fondo e della viabilità minore pubblica e di uso pubblico;
  • - tutelare e mantenere in vita le alberature monumentali così come disposto con apposita legge regionale;
  • - tutelare e mantenere in vita la vegetazione di interesse ambientale individuata dallo strumento urbanistico vigente;
  • - mantenere e ripristinare i terrazzamenti collinari storici;
  • - ripristinare aree degradate, ove siano riconoscibili fenomeni di erosione o mal utilizzo dei suoli, privilegiando la rimessa a coltura.

Anche in assenza del programma aziendale il richiedente deve presentare, unitamente al progetto per il cambio d'uso, l'elenco delle risorse ambientali e le opere di sistemazione ambientale che intende realizzare, ovvero dovrà dichiarare l'assenza di risorse ambientali e di opere di sistemazione ambientale. In quest'ultimo caso il richiedente dovrà corrispondere per intero gli oneri di cui all'art. 45 della L.R. 1/2005 e pertanto non si darà luogo alla sottoscrizione di convenzione e/o di atto d'obbligo unilaterale, tranne che per le pertinenze superiori all'ettaro per le quali valgono le disposizioni dettate per le pertinenze di fabbricati con destinazione d'uso non agricola o deruralizzati.


Sono stabiliti i seguenti criteri per gli interventi di sistemazione ambientale collegati alle deruralizzazioni (Art. 45, comma 2, L.R. 1/05)
In aziende superiori con aree di pertinenza superiore ad 1 ettaro, sia l'eventuale programma aziendale sia l'atto abilitativo presentato devono contenere l'individuazione degli interventi di miglioramento ambientale e la specifica dei seguenti dati:

  • - descrizione dei caratteri geopedologici ed ambientali (terreno, giacitura, pendenze, esposizione, clima, ecc);
  • - rilievo cartografico e fotografico degli aspetti e delle risorse di rilevanza paesaggistica ed ambientale presenti sui fondi dell'azienda, nonché descrizione della loro consistenza e del loro stato di conservazione, con particolare riferimento a:
  • - formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali (filari, siepi, ecc);
  • - alberature segnaletiche di confine o di arredo;
  • - alberi a carattere monumentale;
  • - emergenze arboree di pregio o piante forestali non ricomprese nei boschi;
  • - formazioni arboree di argine di ripa o di golena;
  • - corsi d'acqua naturali o artificiali;
  • - particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti, ciglionamenti;
  • - manufatti di valore paesaggistico, storico o testimoniale;
  • - viabilità rurale esistente (con indicazione dei tratti acciottolati, panoramici, ecc.)
  • - sistemazioni e opere idraulico-agrarie (tipo e stato di manutenzione);
  • - boschi (tipo e governo) e aree boscate percorse da incendio (stato di ricostituzione);
  • - oliveti o altre colture unitarie di vecchio impianto;
  • - giardini storici;
  • - superfici impermeabilizzate (localizzazione, tipo e dimensione);
  • - sorgenti, pozzi (con estremi della relativa autorizzazione);
  • - laghi naturali e bacini per l'irrigazione;
  • - falde acquifere (freatiche e artesiane);
  • - frane e dissesti;
  • - aree soggette a fenomeni di ristagno ed aree esondate;
  • - situazioni di degrado.

Gli interventi di miglioramento devono riguardare le risorse rilevate, tramite la ricostituzione o l'incremento delle stesse, la riduzione degli aspetti negativi, il risanamento delle situazioni di degrado.
Le aree devono essere mantenute, sotto il profilo dell'uso del suolo, in sintonia con l'assetto agro-paesaggistico del contesto.
Non vi possono essere previste nuove opere edilizie di alcun genere, salvo quanto necessario al ripristino e miglioramento di manufatti e fabbricati esistenti.
Le sistemazioni agrarie devono essere mantenute in perfetto stato e, se già in precario stato di manutenzione, rimesse in efficienza, usufruendo di tecniche e materiali tradizionali con particolare attenzione alla rete scolante.
Nelle aree di pertinenza devono essere tutelate, se presenti, le colture arboree, le alberature isolate o in filari, le macchie di campo, le siepi frangivento e le coperture forestali. L'ordinaria manutenzione ambientale è obbligatoria e, come tale, non può essere considerata intervento di miglioramento.

Art. 80 bis Regole per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non agricolo

Per gli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola e per quelli oggetto di mutamento di destinazione d'uso sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia r1, r3a, r3b e di sostituzione edilizia.
Sono esclusi dal precedente comma gli edifici ed i manufatti di interesse storico che hanno conservato integralmente o parzialmente le caratteristiche originali, così come individuati nelle schede di cui Dossier C e successive eventuali implementazioni, per i quali opera la specifica disciplina di cui all'art.42.
Agli edifici che perderanno la funzione agricola si applicano le disposizioni dell'art. 45 della legge regionale n° 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni.
Per tutti gli interventi su annessi e manufatti costruiti antecedentemente alla L. 765/67 il richiedente dovrà dimostrarne la datazione.

Art. 81 Regole per le attività agricole, per quelle ad esse integrative e connesse, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente agricolo

Annessi agricoli di cui all'art 41, comma 7 della L.R. 1/2005

Se non esplicitamente vietati nelle regole specifiche per sottozone, è ammessa la realizzazione di Annessi agricoli di cui all'art 41, comma 7 della L.R. 1/2005, ovvero per aziende agricole che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività :

  1. a) allevamento intensivo di bestiame;
  2. b) trasformazione, lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento;
  3. c) acquicoltura;
  4. d) allevamento di fauna selvatica;
  5. e) cinotecnica;
  6. f) allevamenti zootecnici minori.

Le attività di cui alle lettere a, b, c, ed i relativi annessi, sono esclusivamente ammesse e regolamentate nelle specifiche sottozone (E8 ed E7).
La prevalenza delle attività di cui al presente comma è verificata quando tali attività determinano almeno i 2/3 del prodotto lordo vendibile.
La costruzione di tali annessi agricoli non e%u0300 soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui all'art. 41 comma 2 L.R. 1/2005 ed alla presentazione del programma aziendale. Essi devono essere commisurati alle dimensioni dell'attività dell'azienda, nel rispetto delle vigenti normative da dimostrare mediante idonea relazione agronomica.
Per le attività di cui alle lettere d, e ed f la superficie fondiaria minima per l'istallazione degli annessi comunque non dovrà essere inferiore a 5000 mq .
L'ammissibilità di detti annessi deve risultare necessaria e vincolata alle coltivazioni e alle attività in esercizio sui fondi agricoli qualora ne siano sprovvisti, o in quanto quelli già presenti risultino insufficienti o inadeguati.

Manufatti precari di cui all'articolo 41, comma 8 della L.R. 1/2005

L'installazione di manufatti precari necessari per lo svolgimento dell'attività agricola aziendale è consentita previa comunicazione al Comune salvo dove esplicitamente vietato nelle regole relative alle sottozone.
I manufatti precari dovranno essere realizzati in legno o con altri materiali leggeri coerenti al contesto e conformi ai seguenti criteri:

  • - superficie calpestabile non superiore a 30 mq ed altezza massima non superiore a 4,00 mt;
  • - struttura in elevazione semplicemente appoggiata a terra o, eventualmente, ancorata al suolo senza opere di fondazione, a condizione che le opere di ancoraggio non comportino alcuna modificazione morfologica dello stato dei luoghi, escludendo la realizzazione di servizi igienici e di impianti idrico e di illuminazione permanenti;
  • - il piano di calpestio dovrà rimanere in terra battuta o essere coperta con assi di legno semplicemente fissate al suolo, escludendo la possibilità di realizzare massetto in cemento per la pavimentazione.

Tali manufatti non sono computabili per un eventuale futuro recupero, pertanto la loro realizzazione non dà luogo a volumetria o superficie recuperabile.
La realizzazione è consentita, previa comunicazione a scadenza non superiore a due anni, esclusivamente da parte di titolari di aziende agricole, rinnovabile tramite documentazione che dimostri la sussistenza della necessità aziendale. In tale comunicazione deve essere precisato l'impegno del richiedente alla rimozione del manufatto e al ripristino dei luoghi al termine del periodo di utilizzazione fissato. In mancanza di richiesta di rinnovo è fatto obbligo di procedere alla demolizione dell'annesso.
In caso di inottemperanza si applicheranno le normative vigenti in materia di abusivismo edilizio.

Nuovi edifici rurali

La realizzazione di nuovi edifici rurali è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • - se viene dimostrata l'effettiva necessità per la conduzione del fondo e per l'esercizio dell'attività agricola e di quelle connesse, fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle volumetrie esistenti, ivi compresa la ricostruzione di ruderi ove ricorrano le condizioni di cui alle presenti Norme;
  • - per le aziende che mantengono in produzione le superfici fondiarie minime, in modo rispondente ai parametri stabiliti dal PTCP
  • o in carenza di questo dalla L.R. 1/2005;
  • p- revia dimostrazione dell'impossibilità di soddisfare le esigenze aziendali attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente.

La costruzione di nuovi edifici rurali è soggetta all'approvazione da parte del Comune del Programma aziendale.

Nuove unità abitative rurali

La realizzazione di nuove unità abitative è consentita all'imprenditore agricolo professionale, ai familiari coadiuvanvanti o agli addetti a tempo indeterminato, di cui è provata l'esigenza di risiedere sul fondo; nei suddetti casi l'imprenditore agricolo si impegna a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quelle indicate dal PTC o in carenza di questo dalla L.R. 1/2005.
La superficie utile abitabile di ciascuna unità abitativa rurale di nuova costruzione o derivante da ampliamento del patrimonio edilizio esistente, compreso l'ampliamento una tantum, deve essere dimensionata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare al momento della presentazione dell'istanza sulla base della seguente tabella:

n. componenti il nucleo familiare Superficie utile minima Superficie utile massima
Fino a 2 comp. 60 mq 110 mq
da 3 a 5 comp. 60 mq 130 mq
Oltre 5 comp. 60 mq 150 mq

La nuova edificazione e gli interventi di ristrutturazione urbanistica preordinati alla realizzazione di nuove unità abitative rurali funzionali alla conduzione di attività di orticoltura ed ortoflorovivaismo, sono ammesse nelle sottozone E9 appositamente individuate dal presente RU. All'esterno di tali sottozone, per gli interventi suddetti, si applicheranno i parametri fondiari stabiliti per le colture a seminativo irriguo.

Nuovi annessi agricoli

Per annessi agricoli si intendono i depositi di prodotti, attrezzi o materiali, le rimesse per le macchine agricole, i ricoveri per animali e ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze legate alla conduzione dei fondi agricoli.
Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti non più funzionali anche con accorpamento di volumetrie.
Ai sensi dell'art. 41, comma 6, della L.R.T. 1/2005, i nuovi annessi agricoli non possono mutare la destinazione d'uso agricola.

Criteri per la localizzazione e la realizzazione di nuovi edifici rurali

Fermo restando che la nuova edificazione deve essere localizzata nel rispetto del modello insediativo rurale consolidato, che ha formato il paesaggio agrario caratterizzante la sottozona nella quale l'intervento si colloca, si dettano le seguenti regole:

  • - si deve tendere all'equilibrio, di forma e di immagine, dei nuovi edifici rispetto a regole d'uso e di assetto storicamente e culturalmente consolidate, in grado di assicurare validi esiti percettivi alle diverse scale di lettura, anche in situazioni di non particolare eccellenza;
  • - la collocazione dei nuovi edifici deve risultare palesemente coerente con i processi storici di formazione del paesaggio rurale nel quale si situa, preferibilmente in prossimità di fabbricati ove preesistenti, in modo tale che i nuovi edifici formino, con quelli esistenti, complessi organici sotto il profilo morfologico, od in aderenza a muri o terrazzamenti o ciglioni esistenti, sempre che ciò non alteri il valore storico testimoniale dei fabbricati esistenti, o quello percettivo derivante dal loro rapporto con il paesaggio circostante e con altre opere agrarie o spazi rurali organizzati eventualmente esistenti; fatte salve soluzioni diverse per comprovate esigenze produttive, di sicurezza, e igienico-ambientali;
  • - deve essere prioritariamente utilizzata la viabilità di accesso esistente con possibilità di razionalizzazione della stesa per ragioni di ordine funzionali;
  • - l'apertura di nuovi percorsi di accesso, gli sbancamenti di terreno, l'abbattimento di alberature, devono essere contenuti al minimo, e le sistemazioni idraulico-agrarie necessarie devono far parte integrante del progetto;
  • - qualora la pendenza del terreno lo consenta, sono preferibili soluzioni interrate o in seminterrato, al fine di non alterare sostanzialmente le caratteristiche paesaggistiche del contesto circostante;
  • - i nuovi edifici rurali devono essere ubicati in modo da lasciare significativi coni di visuale libera del paesaggio ove vi siano valori panoramici da conservare;
  • - le corti e altri spazi rurali pertinenziali organizzati devono essere convenientemente sistemate ed erborate.

La progettazione deve dimostrare di garantire l'inserimento della costruzione nel territorio tramite un attento studio relativo all'impatto paesaggistico ed ambientale, contenuto nel Programma aziendale come elaborato riconoscibile.

Parametri edilizi e architettonici per nuovi edifici rurali

Fatte salve le specifiche disposizioni relative alle diverse sottozone agricole, sono stabiliti i seguenti parametri:

Annessi agricoli:

l'altezza massima dei nuovi annessi agricoli non potrà superare ml. 5 Sono esclusi da tale limite eventuali corpi più alti. Sono ammesse altezze maggiori per annessi destinati a specifiche attività ed esigenze aziendali.

Abitazioni rurali:

l'altezza massima delle nuove abitazioni rurali non potrà superare ml. 7,00, salvo altezze maggiori in relazione alla messa in opera di interventi di riduzione del rischio idraulico.
I portici e i loggiati realizzati in aderenza delle pareti perimetrali non potranno superare il 20% della superficie coperta degli edifici.

Materiali e stile edilizio-architettonico

Le costruzioni rurali ad uso abitativo devono essere realizzate con caratteristiche tipologiche e morfologiche che permettano di mantenere la percezione del paesaggio agrario e rurale, costituito da consolidate relazioni fra territorio non edificato e forme, colori e materiali delle edificazioni tradizionali.
Il richiamo alle costruzioni tradizionali, tuttavia, non deve essere una soluzione “superficiale”; a tal fine:

  • - è prescritta la piena consonanza fra funzione e forma;
  • - i materiali tipo pietrame faccia vista o mattone devono essere utilizzati, se di finitura, con la piena dignità riconoscibile negli esempi architettonici consolidati e di pregio, evitandone l'uso “posticcio”, al fine di non produrre effetti dannosi di tipo “vernacolare”;
  • - è vietato l'uso del cemento a vista;
  • - sono escluse le coperture piane, salvo comprovate motivazioni tecnico-costruttive o di contestualizzazione tipologica.

In particolare si preferiscono forme compatte, con prevalenza delle pareti piene sulle aperture e con eventuali portici e loggiati compresi all'interno delle pareti perimetrali degli edifici.
Si possono utilizzare mattoni, pietrame a faccia vista o muratura intonacata a calce con colori tradizionali. Sono prescritti infissi in legno o in ferro e canali di gronda in rame.
Per gli annessi agricoli si sceglieranno materiali di finitura e particolari costruttivi il più possibile simili a quelli prescritti per le costruzioni ad uso abitativo, fatte salve specifiche esigenze di ordine agricolo produttivo.
Per gli edifici da destinare a cantine o altri annessi agricoli con funzioni di accoglienza, promozione e vendita dei prodotti, nonché per gli edifici abitativi rurali per i quali si prevedano soluzioni tecnico costruttive riferibili alla bioedilizia con inserimento nella classe A di consumo energetico, sono ammessi stili e materiali dell'architettura contemporanea purché non si compromettano i valori percettivi e visivi del paesaggio d'insieme e quelli costituivi delle invarianti strutturali di cui al precedente art. 42 del presente RU.

Serre

Le serre fisse sono ammesse con le stesse procedure previste per gli annessi agricoli, nelle sottozone E9.
La costruzione di serre fisse con coltivazione in campo od in vaso è sempre ammessa nelle sottozone agricole E1. Per tali serre fisse non è ammessa la realizzazione di platee in cls o altri sistemi irreversibili di sottofondo e devono prevedere la raccolta e il riutilizzo di acqua piovana, con capacità di accumulo idrico adeguata alle dimensioni della coltivazione in serra. La costruzione avviene previa presentazione e approvazione di un programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale. La superficie di serre fisse realizzate nell'ambito della sottozona E1 non può superare il 30% della superficie totale aziendale, e comunque fino ad un massimo di 8 ettari. La superficie aziendale destinata alla coltivazione protetta è assimilata al seminativo irriguo.
Le serre temporanee e con copertura stagionale, fatte salve le specifiche limitazioni, sono ammesse in ogni sottozona con le modalità previste dalla legge regionale n° 1/2005 e dal relativo regolamento d'attuazione.

Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale

Il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale – di seguito denominato programma aziendale - specifica gli obiettivi economici e strutturali che si intendono conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici nonché gli interventi ambientali ove necessari, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di realizzazione, secondo le indicazioni dei commi che seguono.
Il programma aziendale deve contenere la verifica della conformità con le disposizioni urbanistiche e regolamentari comunali.
Per i contenuti e la gestione del programma aziendale e sue eventuali modifiche si applicano gli specifici articoli 9 e 10 del regolamento regionale di attuazione.
Ècomunque demandata al Regolamento Edilizio, in attuazione del presente RU e della normativa vigente, la puntuale individuazione degli elaborati ed elementi costitutivi del programma aziendale.

Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione agricola

Si definiscono fabbricati rurali, ovvero patrimonio edilizio esistente con destinazione agricola, le costruzioni ricadenti in area agricola ad eccezione degli immobili iscritti al nuovo catasto edilizio urbano prima dell'entrata in vigore della Legge regionale n° 10/79 e degli immobili per i quali sia stata autorizzata una destinazione d'uso diversa da quella agricola attraverso atti del Comune.
Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 43 della L.R. 1/2005 e relativo Regolamento di Attuazione nonché ampliamenti “una tantum” ai sensi della medesima L.R. 1/2005.
La disposizione del precedente comma non si applica :

  • - agli edifici e ai manufatti di interesse storico che conservano integralmente o parzialmente le caratteristiche originali, così come individuati nelle schede di cui Dossier C e successive eventuali implementazioni, per i quali opera la specifica disciplina di cui all'art. 42;
  • - ai manufatti precari privi di valore formale, non facenti parte di aziende agricole, per i quali sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria.Gli ampliamenti una tantum, nonché i trasferimenti volumetrici entro i limiti della L.R. 1/2005, sono concessi ai titolari di aziende agricole iscritte alla CCIAA, anche in presenza di fondi che non raggiungono i minimi fondiari fissati dalla normativa.

Con il Programma aziendale sono concessi gli ampliamenti volumetrici non riconducibili alla fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 43 della L.R. 1/2005, e le modificazioni di destinazione d'uso per le aziende con superfici superiori ai minimi.
Per gli edifici di interesse storico artistico e ambientale individuati nelle tavole 1 e 2 del presente RU, sono consentite esclusivamente le categorie d'intervento indicate dal medesimo.
Gli interventi di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia e gli ampliamenti una tantum sono assentibili anche in assenza del Programma aziendale.
Gli interventi di straordinaria manutenzione possono essere richiesti anche da coloro che non possiedono un'azienda agricola.
Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che riguardano fabbricati rurali ad uso abitativo il cui istante non possiede, tra i requisiti soggettivi almeno l'iscrizione alla CCIA per azienda agricola, comportano automaticamente il mutamento della destinazione d'uso, limitato all'unità immobiliare interessata dal recupero, compreso le relative pertinenze quando funzionalmente connesse all'unità principale.


Per tutti gli interventi su annessi e manufatti costruiti antecedentemente alla L. 765/67, il richiedente dovrà dimostrarne la presenza sulla cartografia aerofotogrammetrica esistente fino al 1971. In subordine si dovrà dimostrare la loro presenza in atti (contratti di compravendita o accastamenti) eseguiti entro il febbraio 1985.Sui fondi agrari con superfici inferiori ai minimi prescritti dal PTC o in carenza di questo dalla L.R. 1/2005, gli annessi agricoli esistenti e i manufatti derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione non possono essere dotati di servizi igienici.

Agriturismo

Il presente RU riconosce all'intero territorio comunale la vocazione agrituristica.
Ai fini dell'esercizio dell'attività agrituristica sono ammesse sul patrimonio edilizio esistente categorie di intervento fino alla sostituzione edilizia, salvo quanto diversamente stabilito dal presente RU per i singoli edifici.
Le aziende agricole che esercitano l'attività di agriturismo possono sfruttare la dotazione aziendale anche per attività ludico-ricreative, fra le quali attività di maneggio anche connesse all'escursionismo ippico. A tali fini, l'azienda agrituristica può dotarsi di box in legno di superficie massima mq. 14 per cavallo, per lo stallo dell'animale, in misura di 1/5 rispetto al numero di posti letto.


L'ospitalità in spazi aperti è consentita, ove non specificamente vietato nelle singole sottozone agricole, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla disciplina regionale vigente in materia e comunque entro il dimensionamento massimo di 50 posti letto per ciascuna azienda.

  • - Dovranno comunque essere osservati i seguenti criteri:le piazzole per l'ospitabilità in spazi aperti non potranno superare la superficie di 80 mq;
  • - le piazzole di camper in spazi aperti non potranno superare la superficie di 50 mq;
  • - la sistemazione delle piazzole e dei relativi spazi di relazione dovrà mantenere il più possibile lo stato naturale dei luoghi evitando pavimentazioni ed impianti di illuminazione non riconducibili al contesto rurale;
  • - gli eventuali nuovi manufatti destinati ad ospitare servizi igienici nonché òe attrezzature per il lavaggio stoviglie e biancheria dovranno uniformarsi ai caratteri architettonici del contesto rurale esistente;
  • - la localizzazione delle piazzole dovrà avvenire preferibilmente in prossimità del centro aziendale e degli edifici esistenti, fatte salve specifiche ragioni di tipo igienico-sanitario.

Il riuso del patrimonio edilizio esistente per fini agrituristici è comunque subordinato, ai sensi della normativa vigente, alla sottoscrizione di uno specifico atto d'obbligo nel quale deve essere contenuto l'impegno al ripristino dell'originaria utilizzazione dei fabbricati alla cessazione dell'attività agrituristica.

Attività connesse e integrative con quelle agricole

L'attività agricola esercitata da aziende può essere integrata da funzioni sussidiarie compatibili con la tutela e la salvaguardia paesaggistica e ambientale e coerente con le caratteristiche e le vocazioni del territorio rurale.
Le Regole generali e comuni, contenute nel presente Capo, elencano al punto definizioni funzionali, le attività agricole, quelle connesse e quelle integrative.

Manufatti per il ricovero degli animali da cortile, domestici e per cavalli

La realizzazione di manufatti destinati al ricovero di animali da cortile, domestici e per cavalli per utilizzazione familiare è ammissibile solo qualora sui fondi interessati non siano già presenti strutture o fabbricati utilizzabili per tale scopo.
Tali manufatti possono essere adibiti a deposito, protezione o ricovero di animali, eventualmente connessi alla stagione venatoria, nonché alla protezione di fondi o all'allevamento a fini di autoconsumo.
I suddetti manufatti devono essere realizzati prioritariamente nell'area pertinenziale dei fabbricati esistenti o nelle aree contermini degli annessi agricoli; è altresì ammessa la loro realizzazione, in assenza di edifici principali (abitazioni o annessi) dei quali possano essere considerati pertinenza, dove non escluso dalle specifiche norme di sottozona.
In ogni caso dovranno essere demoliti una volta cessato il loro utilizzo e non potranno in alcun modo essere riutilizzati per finalità diverse.
I manufatti per il ricovero di animali domestici e da cortile non possono superare una superficie complessiva di 10 mq. e l'altezza di ml 1.80; devono essere in legno e/o materiali leggeri, semplicemente infissi nel terreno, senza opere di fondazione, potranno avere una recinzione a rete a maglia scioltaIl piano di pavimento di tali manufatti dovrà essere realizzato con terra vegetale o con riporto di materiale inerte. È ammessa la realizzazione di una piccola tettoia di 2 metri quadri.È vietato l'uso di lamiera.
Per il ricovero di cavalli possono essere installati box in legno nel numero massimo di 3, con superficie massima di 14 mq. per ogni cavallo.
Al fine di limitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica e di inquinamento acustico tali manufatti dovranno essere collocati a congrua distanza da edifici abitativi esistenti e dovranno inoltre essere adottati idonei accorgimenti e dispositivi, anche nella tenuta degli animali, per il contenimento di tali fenomeni.

Manufatti per la vendita dei prodotti coltivati

Fatte salve le diverse disposizioni regolamentari, e fermo restando che si deve prioritariamente utilizzare il patrimonio edilizio esistente anche per le esigenze di cui al presente punto, tutte le aziende agricole vinicole, olearie, orto-florovivaistiche, quelle che esercitano produzioni biologiche, possono provvedere alla vendita diretta dei prodotti coltivati anche attraverso l'installazione di un manufatto in legno della dimensione massima di mq. 20.
La realizzazione di tale manufatto, anche permanentemente ancorato al terreno, dovrà interessare aree nella disponibilità dell'azienda e non dovrà arrecare in alcun modo pregiudizio alla sicurezza ed alla funzionalità del traffico veicolare. Per terreni nella disponibilità dell'azienda si intendono terreni di proprietà della stessa o derivanti da contratti di affitto stipulati ai sensi della L. 203/82 con durata non inferiore a dieci anni.
La costruzione di tali manufatti non è condizionata all'approvazione del programma aziendale ed è comunque subordinata alla sottoscrizione di un atto d'obbligo con cui il soggetto attuatore si impegna alla rimozione delle strutture una volta cessata l'utilizzazione delle stesse prevedendo, qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno idonee garanzie fidejussorie.

Art. 82 Regole specifiche per le sottozone

Le sottozone E sono individuate nella Tavola 1 in scala 1:10.000 con apposita perimetrazione e sigla alfanumerica. Per queste vale la disciplina generale di cui agli articoli precedenti integrata dalle specifiche disposizioni di seguito riportate per le singole sottozone.

E1 area agricola produttiva

La sottozona E1 corrisponde ai subistemi della pianura costiera e della pianura alluvionale individuati dal vigente Piano strutturale, è caratterizzata dalle trasformazioni del territorio dovute alle attività umane, ha esclusiva funzione agricola e vi sono ammesse attività agricolo-produttive, connesse alla produzione agricola, integrate e compatibili con la tutela e l'utilizzazione delle risorse di sostegno all'agricoltura.
Vi si applicano per intero le regole generali e comuni contenute nelle presenti Norme.


Gli interventi devono esplicitare il rispetto delle invarianti strutturali prescritte dal piano strutturale vigente, che per la sottozona E1 sono:

  • - per la porzione coincidente con il subsistema della pianura costiera occidentale la prevalenza dei suoli antichi asciutti, detti “sabbie rosse”, nel loro rapporto con limitate presenze di suoli idromorfi delle repressioni retrodunali. In particolare, l'elevata attitudine dei suoli antichi asciutti, detti “sabbie rosse”, deve essere considerata per ordinamenti orticoli intensivi a pieno campo;
  • - per la porzione coincidente con il subsistema della pianura alluvionale del Fiume Cornia l'unitarietà e la continuità dei territori pianeggianti, e il loro porsi come la matrice connettiva più forte dell'intero territorio oggetto del presente piano, seppure intaccata da fenomeni di frammentazione e di dispersione infrastrutturali e insediativi; nonché il reticolo idraulico identificato nella tavola contrassegnata con 4.9 del Piano strutturale vigente.

E2 area agricola di interesse paesaggistico d'insieme

Le sottozone E2 sono aree nelle quali l'utilizzazione agricola concorre a presidiare i valori ambientali e paesaggistici.
È obbligatorio esplicitare, tramite appositi elaborati, la lettura del paesaggio e i criteri di intervento protettivi dei valori paesistici, tramite la comparazione fra lo stato del paesaggio iniziale e quello successivo all'intervento.
A tal fine, i progetti contengono l'analisi delle componenti (naturalistiche, storico-insediative, percettive ed estetiche) che definiscono il valore di insieme del paesaggio, che sono interessate dall'intervento in forma diretta o indiretta nonché l'analisi degli effetti dell'intervento e le soluzioni per non alterare il valore paesaggistico d'insieme.
È vietato introdurre modelli insediativi estranei e non congrui; frammentare la tessitura rurale e diminuire la percezione del paesaggio di insieme incrementando l'artificialità o alterando gli equipaggiamenti vegetali, le permanenze storiche e i caratteri identificativi degli spazi e delle relazioni, anche visuali, fra di essi.

E2/fl area di pertinenza fluviale, bene del territorio aperto, invariante strutturale

Le sottozone E2/fl comprendono le zone coltivate poste in prossimità ai principali corsi d'acqua. In tali aree l'utilizzazione agricola concorre a presidiare i valori territoriali con particolare riferimento alla tutela idrogeologica, alla salvaguardia da fenomeni di esondazione, al mantenimento in efficienza del reticolo idraulico superficiale.
Le sottozone E2/fl comprendono:

  • - gli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo;
  • - le aree golenali;
  • - le aree di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua.

Qualunque intervento in queste sottozone, deve prioritariamente individuare quale dei tre componenti è soggetto all'intervento medesimo, e dimostrarne il suo stato attuale, nonché il miglioramento apportato dall'intervento, o almeno la sua indifferenza, e l'impossibilità di siti alternativi per realizzare l'intervento, fra quelli ammessi nell'elenco che segue, in conformità a quanto disposto dal Piano strutturale vigente.
In applicazione dell'art. 57 delle Norme del Piano strutturale vigente, nelle sottozone E2/fl sono ammesse:

  • - la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica, ivi comprese le casse di espansione e i bacini di laminazione delle acque, di invasi a usi plurimi, e simili, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte;
  • - la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di linee di comunicazione viaria e ferroviaria previste da strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali e comunali, nonché dei relativi impianti di servizio, ivi compresi quelli per la distribuzione del carburante, fermo restando che le nuove realizzazioni devono limitarsi ai casi di esigenze non altrimenti soddisfabili, ed essere definite in termini tali da minimizzare l'interessamento delle aree di pertinenza fluviale, secondo tracciati il più possibile marginali, distanti dai corsi d'acqua, e in ogni caso non paralleli agli stessi corsi d'acqua, dei quali, come delle eventuali relative aree golenali, prevedere soltanto attraversamenti trasversali;
  • - la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, nonché di impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, per il trasporto dell'energia e per le telecomunicazioni, fermo restando che, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, gli impianti a rete, ove non completamente interrati, non devono correre parallelamente alle rive dei corsi d'acqua, dei quali, come delle eventuali relative aree golenali, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento trasversale;
  • - la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, i quali, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti, né costituire ostacolo al deflusso delle acque, né interessare le sponde e le ripe scoscese;
  • - l'esercizio, al di fuori dagli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e delle eventuali relative aree golenali, dell'ordinaria coltivazione del suolo;
  • - la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione, al di fuori dagli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e delle eventuali relative aree golenali, di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, le quali non devono essere asfaltate, né pavimentate con altri materiali impermeabilizzanti;
  • - interventi volti a favorire il riformarsi della vegetazione spontanea, ovvero, laddove sia adeguata, e quindi con esclusione in ogni caso degli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e delle eventuali relative aree golenali, della copertura boschiva, e dell'avviamento all'alto fusto dei boschi cedui e dei boschi misti;
  • - la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione, nelle aree boscate, dei manufatti ivi ammessi, che non devono costituire ostacolo al deflusso delle acque, né interessare le sponde e le ripe scoscese;
  • - la manutenzione e la realizzazione di sistemazioni a verde, anche alberato, destinabili ad attività di tempo libero, nonché di parchi aperti al pubblico le cui attrezzature siano amovibili e precarie e non siano suscettibili di ostacolare il deflusso delle acque in caso di allagamento, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
  • - le trasformazioni, fisiche e funzionali, degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di opere di adeguamento igienico-sanitario al servizio di fabbricati esistenti, purché non aggravanti le condizioni di rischio.

Negli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e nelle aree golenali sono vietate le escavazioni e le estrazioni di materiali litoidi. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale, e ciò unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica, nonché conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolazione plano-altimetrica degli alvei, la escavazione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate.


Nelle sottozone E2/fl sono vietate le nuove costruzioni, nonché l'installazione di manufatti precari, di manufatti per attività di autoconsumo, di maneggio, di bicinoleggio e per la vendita di prodotti agricoli, nonché i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno.
Non vi è ammessa l'ospitalità agrituristica con mezzi autonomi di soggiorno negli spazi aperti delle aziende agricole.

E3 area agricola nella quale l'interesse paesaggistico-ambientale assume specificità per rilevanza dei valori

Le sottozone E3 comprendono le aree da conservare per i loro particolari caratteri di pregio ambientale (orografia, manufatti, alberature) e quelle da tutelare in quanto d'interesse archeologico.
Sono vietati:

  • - l'eliminazione di terrazzamenti e ciglioni;
  • - le trasformazioni colturali che alterino la percezione consolidata del paesaggio agrario;
  • - l'espianto di ulivi quando non connesso a problematiche fitosanitarie o in presenza di alberature prive di valore testimoniale, ambientale paesaggistico;
  • - la realizzazione di linee aeree per il trasporto energetico e per le telecomunicazioni (se non diversamente specificato da particolari norme di piani attuativi vigenti).

Le nuove costruzioni rurali sono ammesse solo nelle adiacenze di nuclei o preesistenze edilizie e con l'osservanza dei criteri di contestualizzazione morfologica. A tale scopo i relativi progetti devono essere corredati da dettagliate descrizione dei materiali, delle finiture, dei colori con cui saranno eseguite le costruzioni, fornendo inoltre rilievi grafici e fotografici dell'area d'intervento dai quali siano visibili le caratterizzazioni tipo-morfologiche degli edifici esistenti, le preesistenze arboree e le sistemazioni delle corti.
I nuovi edifici non possono avere più di due piani fuori terra con le seguenti misure in altezza:

  • - abitazioni rurali, altezza massima mt. 6,50;
  • - annessi agricoli, altezza massima mt. 5,00.

È obbligatorio esplicitare, tramite appositi elaborati, la lettura del paesaggio e i criteri di intervento protettivi dei valori ambientali e paesistici, tramite la comparazione fra lo stato del paesaggio iniziale e quello successivo all'intervento, con specifica verifica se l'intervento altera o non altera il funzionamento del paesaggio, se interrompe relazioni paesaggistiche e se introduce componenti estranee.
Ai suddetti fini, i progetti contengono:

  • - analisi dei fattori costitutivi del paesaggio, ecologici-naturalistici, storico-culturali, estetico-percettivi, studio dei segni antropici e naturali e delle relazioni visuali;
  • - analisi degli effetti delle trasformazioni.

Sono vietati:

  • - modelli insediativi estranei e non congrui;
  • - frammentazione della tessitura rurale;
  • - incremento dell'artificialità;
  • - perdita di equipaggiamenti vegetali;
  • - danneggiamento delle permanenze storiche e dei caratteri identificativi degli spazi e delle relazioni, anche visuali, fra di essi.

E4 area boscata, bene del territorio aperto, invariante strutturale

Le sottozone E4, aree boscate, sono quelle individuate nella tavola 1 del presente RU, nonché, in ogni caso, quelle rispondenti alla definizione di bosco dettata dall'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, come specificata dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R.
Le sottozone E4, aree boscate, coincidono sostanzialmente con i beni del territorio aperto e le invarianti strutturali individuate dal Piano strutturale e come tali recepite ed aggiornate dal presente RU. Esse concorrono al raggiungimento della superficie fondiaria mantenuta in produzione richiesta al fine di consentire e dimensionare le trasformazioni di nuova edificazione, o di demolizione e ricostruzione, relative agli edifici e agli altri manufatti edilizi funzionali e connessi all'esercizio dell'attività agricola, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e degli strumenti della pianificazione territoriale sovracomunali, ma non possono comunque essere direttamente interessate dalle suddette trasformazioni.
Nel rispetto delle prescrizioni del vigente Piano strutturale sono fissati i seguenti divieti e limiti:

  • - in tutto il territorio rurale e aperto è vietata qualsiasi riduzione dell'estensione complessiva delle superfici boscate. La trasformazione dei boschi, intesa come eliminazione della superficie forestale al fine di attivare utilizzazioni diverse da quella boschiva del terreno su cui essa è insediata, è attuabile soltanto per motivi eccezionali di ordine ambientale o idrogeologico, ed è condizionata, salvo che non riguardi esclusivamente le aree assimilate a bosco di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, o non interessi aree di superficie inferiore a 2 mila metri quadrati, al rimboschimento compensativo di terreni nudi di superficie uguale a quella forestale trasformata;
  • - relativamente ai boschi percorsi da incendi e ai pascoli situati entro 50 metri da essi valgono in ogni caso, prevalendo su ogni altra, le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 76 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39;
  • - la rimozione della vegetazione spontanea legnosa di colonizzazione secondaria è consentita, salvo che nelle aree di pertinenza fluviale, limitatamente al recupero agricolo di terreni interessati da abbandono colturale, non individuati come boschi dal presente RU, né rispondenti alla definizione di boschi, all'interno di areali riconosciuti capaci di produzioni tipiche di qualità;
  • - in tale caso la rimozione della vegetazione legnosa deve essere accompagnata dalla realizzazione, se non già esistenti, di adeguate misure di sistemazione delle terre al fine di assicurare idonee condizioni di drenaggio superficiale e di conservazione dei suoli. Purché compatibili a quanto stabilito, sono ammessi gli interventi di rinaturalizzazione e di riforestazione;
  • - sono vietati l'abbattimento e l'espianto dei boschi ripariali e della vegetazione igrofila, ovunque sia presente nel territorio rurale e aperto, e in particolare nelle aree di pertinenza fluviale, salvo che per comprovate ragioni fitosanitarie, nel qual caso i predetti elementi vegetazionali vanno sostituiti, nelle stesse posizioni e giaciture, nonché con esemplari delle medesime specie, e salvo che per ragioni di salvaguardia idrogeologica, ovvero di efficienza e sicurezza delle opere e sezioni idrauliche;
  • - non sono ammesse nuove costruzioni di qualsiasi tipo, dimensione ed uso, fatte salve quelle necessarie alla vigilanza ed alla sicurezza, così come non sono ammesse insegne, cartelli pubblicitari, recinzioni, parcheggi e viabilità non pedonale, salvo quella esistente o quella di nuova attuazione per varchi di tagliafuoco o tracciati percorribili da mezzi di soccorso;
  • - è vietato il danneggiamento delle forme vegetali e dei prodotti naturali, nonché la loro asportazione oltre ai limiti definiti dalle relative leggi regionali;
  • - è vietata la realizzazione di linee aeree per il trasporto energetico e per le telecomunicazioni;
  • - non è ammessa l'ospitalità agrituristica con mezzi autonomi di soggiorno negli spazi aperti delle aziende agricole.

Sono ammesse le seguenti attività e i seguenti interventi, in applicazione degli indirizzi del vigente Piano strutturale:

  • - l'esercizio delle attività selvicolturali, che devono salvaguardare il patrimonio arboreo e arbustivo esistente, favorendo la disseminazione e la rinnovazione naturale delle specie vegetali autoctone, nonché quelle di raccolta dei prodotti secondari del bosco;
  • - interventi di miglioramento a scopo produttivo, intervenendo nelle forme di governo, a favore delle fustaie e dei cedui composti, laddove le condizioni di stabilità dei versanti lo consentano, e nella composizione floristica con graduale sostituzione delle conifere con latifoglie autoctone;
  • - interventi finalizzati ad accrescere il valore ecologico, ambientale e paesaggistico dei boschi con azioni a favore delle associazioni vegetali che nel processo di evoluzione possano raggiungere il climax tipico della fascia altitudinale dove viene realizzato l'intervento nel rispetto degli equilibri biologici floro-faunistici già presenti nell'ecosistema;
  • - la manutenzione, l'adeguamento, la ristrutturazione, la realizzazione:
    1. a) di strade forestali, di piste forestali, di piste temporanee di esbosco, in tutti i casi di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, e non pavimentate con materiali impermeabilizzanti, di condotte, canali temporanei e linee di esbosco, anche attrezzate con teleferiche, gru a cavo o altri mezzi consimili, posti temporaneamente in opera, nonché di imposti o piazzali permanenti o temporanei per il deposito del legname, parimenti non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, e infine di aie carbonili;
    2. b) di torrette, di norma in legno, per l'avvistamento degli incendi;
    3. c) di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi;
    4. d) di sentieri o mulattiere, nonché di spiazzi per la sosta e l'eventuale ristoro, in ogni caso non pavimentati con materiali impermeabilizzanti, eventualmente attrezzati con sedili, tavoli di appoggio, contenitori per la raccolta dei rifiuti, e consimili elementi di arredo e di servizio, di norma realizzati in legno, pietra, altri materiali naturali, ed eccezionalmente in metallo o in vetro.
  • - la manutenzione, l'adeguamento, la ristrutturazione, la realizzazione di impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui, per il trasporto dell'energia, delle materie prime e dei semilavorati, per le telecomunicazioni, e simili, nei casi in cui siano al servizio di strutture e attività esistenti, ove sia dimostrata insussistenza di alternative, o loro rilevante maggiore onerosità. Negli interventi di ristrutturazione e di nuova realizzazione di tali impianti, è prescritto l'interramento, salvo dimostrate, ostative e insuperabili ragioni di efficienza, ovvero di pericolosità;
  • - la realizzazione di piscine nell'ambito delle corti e delle aree di pertinenza di edifici rurali esistenti a condizione che ne venga proposto un corretto inserimento architettonico, paesaggistico ed ambientale;
  • - interventi connessi alla realizzazione di maneggi che non comportino tuttavia la realizzazione di nuove volumetrie, ma solo opere quali recinzioni, abbeveratoi, e simili, oltre a un manufatto per il deposito di attrezzi o altro materiale necessario, altrimenti non localizzabile, anche ai fini della sicurezza e del benessere durante l'esercizio delle attività. Detto manufatto deve essere realizzato in legno e non avere una superficie maggiore di 20 mq, né altezza maggiore di 2,50 m;
  • - gli interventi finalizzati al recupero ambientale delle aree degradate anche al fine di creare servizi e attrezzature ricreativi e aree di sosta legate alla rete degli itinerari escursionistici;
  • - le opere destinate al governo e potenziamento del bosco e del sottobosco, sia a scopi produttivi, di tempo libero e di raccolta regolamentata, che di tutela idrogeologica,
  • - le attività di coltivazione del bosco, di difesa fitosanitaria, di prevenzione e repressione degli incendi, di tutela degli alberi monumentali, di sistemazione idraulico forestale, di rinaturalizzazione, di manutenzione e realizzazione dei sentieri e delle ippovie, di tempo libero e svago, di didattica, di agriturismo esclusivamente tramite recupero di edifici esistenti e ove, sia le aree boscate sia detti edifici, siano parte di complessi aziendali unitari, di manutenzione della viabilità e altre opere esistenti;
  • - costruzioni di tipo precario e stagionale o annuale per attività faunistico-venatorie e per attività cinofile alle prime connesse quali l'addestramento cani, per le quali è stipulato apposito atto d'obbligo relativo alla validità temporale;
  • - trasformazioni del manto forestale solo in casi di ristrutturazioni edilizie che risultino migliorative rispetto ad una situazione di evidente degrado (presenza di ruderi o strutture fatiscenti all'interno delle aree boscate); la trasformazione dovrà riguardare l'area strettamente necessaria all'intervento edilizio e quella necessaria alla sicurezza del fabbricato contro il rischio d'incendio; fra gli elaborati di progetto deve essere presentato un rilievo delle alberature più significative presenti nell'area oggetto di trasformazione, con l'evidenziazione delle essenze da abbattere e di quelle che, se mantenute, entreranno a far parte del verde pertinente al fabbricato.

I proprietari delle zone boscate devono intervenire periodicamente con il diradamento del sottobosco e l'eliminazione delle piante infestanti, ove necessario o quando indicato e ritenuto opportuno per la salvaguardia dagli incendi dal Corpo Forestale dello Stato e curare il mantenimento dei tracciati pedonali e viari


Se previsti da specifici piani particolareggiati sono ammessi gli interventi e le opere di pubblico interesse finalizzati alla tutela, alla conoscenza ed alla fruizione dei valori naturalistici ed ambientali del bosco.


Qualora, per interventi ammessi dal presente RU, si debba provvedere alla riduzione di formazioni lineari arboree e arbustive, ne dovranno essere reimpiantate di nuove di pari lunghezza di quelle eliminate. Il reimpianto dovrà essere effettuato esclusivamente con specie autoctone o naturalizzate, mentre l'eliminazione o la riduzione dovrà avvenire preferibilmente a carico delle formazioni composte da specie non indigene.


Le aree boscate sono beni territoriali soggetti a ricognizione, in quanto definiti per legge come categorie generali; pertanto ai fini della gestione del vincolo idrogeologico e paesaggistico, qualora i perimetri delle aree boscate, così come individuati negli elaborati cartografici, si dimostrassero inesatti o non aggiornati alla situazione reale, i soggetti interessati possono produrre idonea documentazione atta a dimostrare il reale stato di fatto dei terreni, comprensiva di perizia giurata a firma di tecnico abilitato ed esperto in materia. Il Comune, sentite le autorità competenti in materia, recepisce detta documentazione, e modifica la perimetrazione delle aree soggette a vincolo paesaggistico di cui alla tavola 5 del presente RU.
Le modifiche e le nuove definizioni cartografiche costituiscono varianti al presente RU.
Il Comune periodicamente procede a dette varianti entro le ordinarie attività di aggiornamento e monitoraggio del RU medesimo.

E5 area umida e palustre, bene del territorio aperto, invariante strutturale

Le sottozone E5 comprendono le aree umide e l'alveo, primario o remoto, dei corsi d'acqua, e sono soggette a protezione assoluta.
Sono vietate costruzioni di qualsiasi tipo e qualsiasi opera che possa alterare l'equilibrio, la consistenza, le caratteristiche ambientali e morfologiche della zona, salvo quelle strettamente necessarie per la messa in sicurezza dal rischio idraulico e per la corretta regimazione idrica dei corsi d'acqua, per il ripristino ambientale o per la fruizione didattico-scientifica (quali postazioni per l'osservazione avifaunistica, percorsi attrezzati ecc.).
Per gli edifici esistenti in tali sottozone sono ammessi solamente interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo.

E6 area agricola frazionata

Le sottozone E6 comprendono le aree di riordino o riqualificazione ambientale individuate dal vigente Piano Strutturale nella tavola contrassegnata con 9.1.
Nelle sottozone E6 sono ammesse attività agricole per autoconsumo, il ricovero di animali domestici e da cortile, attività di giardinaggio.
I Comuni si doteranno, in attuazione del presente RU, di uno specifico regolamento d'attuazione per lo svolgimento di tali attività, che stabilisca le regole costruttive, l'impiego di materiali, lo sfruttamento delle risorse idriche sotterranee nonché le soluzioni per lo smaltimento ed il trattamento dei reflui fognari, nel rispetto delle presenti norme.
I regolamenti eventualmente già approvati dai Comuni conservano la loro efficacia, là dove non in contrasto con le presenti Norme, e devono essere adeguati alle medesime.
Per i manufatti precari e privi di valore formale, condonati o costruiti antecedentemente alle L. 765/1967 è ammessa la sostituzione edilizia mantenendo la stessa destinazione d'uso. Èaltresì ammissibile la realizzazione di manufatti per il ricovero di animali da cortile, domestici e per cavalli nei limiti e con le caratteristiche disciplinate al precedente art. 80.
Per le aree frazionate presenti nell'UTOE 4 il relativo regolamento dovrà prevedere in particolare interventi volti alla risoluzione dei problemi igienico sanitari (smaltimento reflui) ed alla mitigazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti esistenti.
Le nuove costruzioni rurali necessarie alla conduzioni di aziende agricole sono ammesse con le stesse modalità previste per le sottozone E3.

E7 area per impianti di acquacoltura e produzione ittica

L'attività di acquacoltura è disciplinata dalla legge regionale n° 33 del 20 marzo 2000: “Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica”.
In considerazione del deficit del bilancio idrico del territorio comprensoriale ed in relazione all'ingente fabbisogno idrico che l'attività di acquacoltura comporta, sono ammesse solo le nuove attività i cui prelievi avvengono direttamente dal bacino idrico del mare.
Le attività di acquacoltura e di produzione ittica sono considerate attività agricole a tutti gli effetti e pertanto disciplinate dalla legge regionale n° 1/2005 e successive modificazioni.
Sia nei casi di interventi rientranti nei limiti di cui alla tabella A della L.R. n° 33/2000, sia nel caso di superamento dei suddetti limiti, l'attività di acquacoltura e di produzione ittica è ammessa solo nelle specifiche sottozone E7 e nelle aree classificate E1.
Oltre a quanto previsto dalla L.R. n° 33/2000, si prescrivono le seguenti disposizioni:

  • - gli impianti dovranno essere recintati su tutti i lati con siepi e filari di alberi;
  • - i progetti dovranno essere corredati da una relazione geologica che tenga conto delle specifiche caratteristiche dei suoli e delle norme di tutela della falda;
  • - lo scarico in mare deve avvenire solo tramite condotte interrate e comunque con reflui già trattati;
  • - i reflui non possono essere immessi direttamente o indirettamente in falda, nei paduli e nei corsi d'acqua senza preventivo trattamento.

E8 area per la trasformazione di prodotti agricoli e allevamenti intensivi

Le sottozone E8 comprendono aree, edifici ed impianti di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli. In tale sottozona rientrano anche i frantoi, i caseifici e le cantine, aventi una produzione a carattere industriale, nonché gli allevamenti intensivi.
Per gli edifici e gli impianti esistenti sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia ed ampliamenti, nonché nuove edificazioni.
Ai fini della nuova edificazione e degli ampliamenti degli edifici esistenti, si utilizzano i seguenti parametri:

  • - rapporto di copertura 0,5 mq./mq.
  • - superficie massima di mq. 110 per l'abitazione del titolare o del custode;

Per gli allevamenti sono prescritti i seguenti indici:

  • - superficie minima = mq. 20.000,
  • - utilizzazione fondiaria = 0,10 mq./mq, di cui una superficie massima dei vani abitabili di 110 mq. per l'alloggio del custode.

Per gli edifici destinati al ricovero degli animali vanno osservate le distanze indicate nella tabella seguente:

Allevamenti agricoli piccoli Allevamenti grandi e industriali
Confini di proprietà 35 mt 75 mt
Zone residenziali, centri e nuclei abitati 300 mt 600 mt
Case di abitazione 40 mt 50 mt
Strade 30 mt 50 mt

Le case d'abitazione del personale addetto agli allevamenti possono essere ubicate a distanze inferiori, in relazione alle caratteristiche delle aziende e degli allevamenti, con un minimo di mt. 25.
Le distanze sopraindicate valgono anche per le recinzioni di stabulazione all'aperto di animali.
Sono obbligatori provvedimenti e opere per la depurazione e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi ed aeriformi adeguati alle condizioni ambientali ed alle dimensioni dell'allevamento e, in ogni caso, in grado di escludere l'inquinamento del terreno, delle acque sia superficiali che profonde e dell'aria.
La superficie delle sottozone E8 non concorre al raggiungimento dei limiti di edificabilità per le aree rurali e su di esse non potranno essere previsti interventi edilizi di cui alla legge regionale n° 1/2005.

E9 area per colture ortoflorovivaistiche

Nelle aree destinate a colture ortoflorovivaistiche è ammessa la costruzione di serre fisse per aziende che mantengono in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quelle prescritte dal PTC od in carenza di questo dalla L.R. 1/2005.
La costruzione di serre fisse non è soggetta a nessuna limitazione ed è commisurata alle esigenze produttive previste nei piani.
E' altresì ammessa la costruzione di nuove abitazioni e di annessi ad uso delle aziende ortoflorovivaistiche che mantengono in produzione le superfici minime prescritte dal PTC od in carenza di questo dalla L.R. 1/2005.

E10 area destinata ad attività estrattive

Sono aree ove è consentita, in un limite temporale definito, l'attività estrattiva di cava, ai cui fini possono esservi localizzati anche insediamenti industriali per prima lavorazione o comunque complementari all'attività medesima.
Vi sono comprese le aree per cave e miniere, individuate cartograficamente dal Piano strutturale vigente, per le quali valgono le presenti norme generali nonché le specifiche norme d'ambito di seguito riportate.
Vi sono ammesse l'effettuazione delle attività estrattive e quelle delle trasformazioni connesse e complementari a tali attività, nonché l'effettuazione delle trasformazioni e attività di riqualificazione e recupero delle aree di escavazione previste dal relativo piano di coltivazione.
Al termine della coltivazione, secondo quanto regolato dal progetto, deve essere garantita la risistemazione ambientale tale da reintegrarsi con il contesto paesaggistico e ambientale.
Per risistemazione ambientale si intendono opere di sistemazione idrogeologica, cioè modellazione del terreno atta ad evitare frane o ruscellamenti e misure di protezione dei corpi idrici da fenomeni di inquinamento, nonché opere di sistemazione paesaggistica, cioè la definizione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, perseguendo la massima coerenza con la situazione circostante.
Ancorché non indicata nel progetto di ripristino, è sempre ammessa la valorizzazione socio-culturale attraverso la conservazione delle testimonianze dell'attività estrattiva storica e dei reperti significativi della relativa cultura materiale, attraverso l'organizzata fruibilità collettiva di tali testimonianze e reperti, nonché dell'insieme che ne risulta. La presenza di aree estrattive storiche o di reperti significativi all'interno di ambiti estrattivi dovrà risultare dal piano di coltivazione e per questi è previsto l'obbligo della conservazione e della catalogazione scientifica. La successiva eventuale attività di valorizzazione di tali beni dovrà avvenire in raccordo con l'attività gestionale del Parco di San Silvestro o direttamente a questo affidata.
Gli impianti eventualmente installati per la coltivazione dell'area estrattiva non sono soggetti a recupero; ne è pertanto obbligatoria la demolizione, con conseguente ripristino dei sedimi, tranne se riconosciuti quali testimonianze dell'attività estrattiva storica e dei reperti significativi della relativa cultura materiale; nel qual caso ne è prescritta la conservazione.
All'interno dell'ambito di cava potranno essere localizzati insediamenti complementari all'attività o a carattere industriale, mediante l'esecuzione di nuove costruzioni o l'installazione di impianti e manufatti precari, necessari per l'esercizio dell'attività o aventi finalità di “opere di prima lavorazione” dei materiali estratti. Tale necessità deve scaturire da apposita relazione tecnica, che deve riportare motivazioni circostanziate in ordine alla necessità di realizzazione di nuove costruzioni e impianti. Resta inteso che tali insediamenti dovranno essere a servizio esclusivo dell'attività di cava e per quanto attiene a quelli aventi finalità di opere di prima lavorazione, questi dovranno essere ad esclusivo servizio del materiale escavato in cava, nei limiti e nelle quantità stabilite dall'atto autorizzatorio. Per opere di prima lavorazione si intendono quelle necessarie per rendere idoneo il materiale alla utilizzazione, quali lavaggi, vagliature, selezionamenti, frantumazione, sbozzatura o comunque complementari all'attività medesima. È invece esclusa, all'interno dell'ambito di cava, la localizzazione di insediamenti a carattere industriale aventi finalità di seconda lavorazione.

E10/1 area destinata al ripristino ambientale

Sono aree utilizzate nel passato per attività estrattive di cava o miniera. Tali aree, talvolta già ripristinate, si trovano in contiguità con ambiti estrattivi ancora in attività e disciplinati da specifici piani di coltivazione.

Ambito di Monterombolo – Monte Calvi

L'ambito è regolamentato dal piano di coltivazione approvato con autorizzazione n.13270 in data 06.08.2002. Una volta ultimata la coltivazione l'area assumerà la destinazione urbanistica della sottozona Fb.
Nell'area di Monte Rombolo trovano sede gli impianti di lavorazione esistenti nonché i nuovi eventualmente necessari. Per l'ambito E10/1 di Monte Calvi è consentita la sola attività di ripristino ambientale.

Ambito di Monte Valerio

L'ambito è regolamentato dal piano di coltivazione approvato con autorizzazione n. 4234 in data 10.03.2000. Una volta ultimata la coltivazione l'area assumerà la destinazione urbanistica della sottozona Fb.
L'ambito di Monte Valerio include un'area esclusa dalla coltivazione, localizzata nella porzione occidentale della specifica sottozona E10, alterata e non più funzionale all'attività mineraria o di cava, da sottoporre ad interventi di recupero ambientale. In tale area eventuali escavazioni o movimenti di materiale devono essere esclusivamente finalizzate al ripristino. La sua utilizzazione agricola è consentita.
Per gli eventuali edifici compresi in tale area sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia r1.
L'attività mineraria in tale ambito estrattivo non può essere esercitata per effetto della sospensione decretata con atti della Regione Toscana.
Per l'ambito E10/1 di Monte Valerio è consentito, oltre l'ulteriore attività di ripristino ambientale dei versanti, il solo transito dei mezzi d'opera.

Ambito di Monte Peloso

L'ambito comprende due attività di cava regolamentate dai rispettivi piani di coltivazione approvati con autorizzazione n.7670 in data 19.06.2002 e autorizzazione n.11092 in data19.02.2003.
Una volta ultimata la coltivazione l'area assumerà la destinazione urbanistica della sottozona E1.
L'eventuale rinnovo del piano di coltivazione dovrà comprendere analisi e studi a carattere interdisciplinare in riferimento ai contenuti della L.R. 78/98 e delle specifiche istruzioni tecniche regionali approvate con DGR n. 138 del 11.02.2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 83 Regole per gli insediamenti produttivi e gli insediamenti turistici nel territorio rurale e aperto

Regole per gli insediamenti produttivi-sottozone D6

Il presente RU individua come sottozone D6 gli insediamenti produttivi esistenti nel territorio rurale e aperto, sia rappresentati nella cartografia del piano strutturale comunale vigente, sia a integrazione della medesima rappresentazione ove ne sia stata identificata l'esistenza con medesimi caratteri.
Sugli edifici esistenti e su gli impianti esistenti in tali aree, sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia r1, r3a, r3b.
Al fine di permettere lo svolgimento delle attività produttive in essere sono altresì ammessi limitati incrementi della superficie esistente, unicamente per garantire requisiti obbligatori di tutela ambientale, di igiene pubblica e di sicurezza sui luoghi di lavoro non altrimenti ottemperabili.
Per gli impianti di frammentazione e trattamento di inerti, gli interventi di ristrutturazione edilizia, di adeguamento di macchine e impianti, di rinnovazione di sistemi tecnologici, di realizzazione di volumi tecnici, non devono determinare nessun aumento degli impatti ambientali.
È ammessa la delocalizzazione delle attività produttive in essere, con eventuale rilocalizzazione delle stesse in aree produttive esistenti comprese nel perimetro del sistema insediativo.
In caso di delocalizzazione o dismissione delle attività produttive esistenti è ammesso il cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per funzioni ricettive limitatamente alla tipologia di albergo. A tal fine sono ammessi interventi fino alla sostituzione (s) senza incremento della superficie coperta dei fabbricati esistenti (esclusi pertanto volumi tecnici ed impianti tecnologici), fatti salvi incrementi per la realizzazione di attrezzature di servizio funzionali alle nuove utilizzazioni, da contenere comunque entro il 10% della superficie coperta dei fabbricati esistenti.
Sono comunque in ogni tempo ammessi interventi di demolizione senza ricostruzione dei manufatti edilizi e degli impianti esistenti, con riqualificazione ambientale del sito, mediante rinaturalizzazione o sistemazione che ne permetta il riuso a fini agricoli.
La realizzazione degli interventi, in caso di mutamento di destinazione d'uso a fini ricettivi, è soggetta a preventiva approvazione di piano attuativo che comprenderà descrittivi della trasformazione fisica e funzionale degli edifici esistenti, delle sistemazioni ambientali e dell'integrazione paesaggistica, nonché dimostrazione delle capacità di soddisfare i nuovi carichi derivanti dalla modifica di destinazione d'uso, con particolare riguardo ai consumi idrici ed energetici, alla depurazione, allo smaltimento dei rifiuti tramite obbligatorie misure di contenimento e modalità progettuali e realizzative dotate di efficienza ecologica e ambientale, nonché elaborati descrittivi delle misure per la mitigazione degli effetti nocivi in fase di cantiere.


Regole per gli insediamenti turistici in territorio aperto-sottozone D9.1, D9.2, D10, D11, D12, D13.2.

Il presente RU individua gli insediamenti turistici esistenti nel territorio rurale e aperto, così come rappresentati nella cartografia del piano strutturale vigente nelle tavole 9.1.
In ragione della tipologia ricettiva esistente ad essi è attribuita la specifica destinazione di zona D9.1, D9.2, D10, D11, D12, D13.2. Per questi valgono le norme generali e le specifiche norme d'ambito di seguito riportate, nonché i contenuti delle specifiche schede dei piani attuativi vigenti (Pv) qualora operanti per gli insediamenti in oggetto.


In conformità con quanto disposto dal Piano strutturale vigente per detti insediamenti sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia r1, r3.a, r3.b, e di sostituzione edilizia.
Gli ampliamenti ammissibili devono essere finalizzati all'adeguamento delle dotazioni di servizi connessi e complementari (locali di ristorazione, bar, sale di intrattenimento, sale per meeting, centro benessere, fitness, locali per attività ludico-sportive, ecc.) il cui dimensionamento è determinato dietro adeguata dimostrazione delle esigenze funzionali, entro il massimo del 25% delle volumetrie esistenti, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalle specifiche norme d'ambito, e fermo restando il divieto di espansione del perimetro dell'area occupata e perimetrata dal presente RU.
In relazione alle particolari esigenze delle attività turistico ricettive sono comunque sempre ammesse strutture coperte (quali gazebo, tensostrutture e simili) per attività ludico-ricreative e di intrattenimento.

Regole specifiche Comune di Campiglia M.ma

1. Residence “I Ghiacci Vecchi”

Trattasi di struttura ricettiva con tipologia “residence” ai sensi del Titolo II – Capo II della L.R. 42/2000, posta lungo via dei Granai.
Per le strutture esistenti (servizi e unità ricettive) sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia “r1”.
In caso di riconversione funzionale, anche parziale, verso la categoria “albergo” è ammesso l'incremento della dotazione ricettiva esistente nella percentuale massima del 20% dei posti letto esistenti anche attraverso interventi di nuova edificazione all'interno del perimetro individuato con la sigla D11, È altresì ammesso l'incremento delle dotazioni di servizi nelle dimensioni e modalità previste al presente articolo.
Si dovranno comunque osservare le disposizioni della vigente normativa di settore (LR 42/2005). I suddetti interventi saranno ammissibili con intervento diretto.

2. Borgo di Casalappi

Il nucleo storico di Casalappi è posto sulla strada provinciale n. 22 della Carbonifera a 5 km ad est di Cafaggio. All'interno di tale nucleo il Regolamento Urbanistico individua l'ambito destinato ad attività turistico ricettiva extra-alberghiera D11.
Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi previsti all'art. 42 “Nucleo storico in territorio aperto” con le funzioni previste all'art. 72 per l'ambito D11.
Sul patrimonio edilizio esistente sono altresì ammesse riconversioni funzionali, anche parziali verso la destinazione turistico-ricettive nella categoria “albergo”.

3. Ambito dell'ex scuola materna di Casalappi

L'area posta lungo la strada provinciale n. 22 Banditelle - San Lorenzo ospita l'ex scuola materna di Casalappi già interessata da intervento di recupero per attività turistico ricettiva extra-alberghiera D11.
All'interno della perimetrazione dell'ambito D11 è ammesso l'incremento della dotazione di servizi non superiore a 250 mq di superficie lorda di pavimento. Sono anche ammessi nuovi e limitati impianti di ricreazione o per il tempo libero (campi da tennis, calcetto o simili) purché questi non comportino la costruzione di ulteriore volume, fatto salvo quanto specificatamente indicato all'art. 80 delle presenti norme per le attrezzature sportive pertinenziali.
In caso di riconversione funzionale, anche parziale, verso la categoria “albergo” è ammesso l'incremento della dotazione ricettiva esistente nella percentuale massima del 20% dei posti letto esistenti anche attraverso interventi di nuova edificazione all'interno del perimetro individuato con la sigla D11.

4. Nuova struttura alberghiera D9.1 ambito di Campiglia Capoluogo

In attuazione del presente Regolamento Urbanistico ed in conformità con il Piano Strutturale, il Comune di Campiglia Marittima si riserva la possibilità in qualunque momento di attivare una selezione pubblica per la realizzazione di una struttura alberghiera, da collocare a ridosso del sistema insediativo del capoluogo o nel territorio aperto dell'UTOE 2, in vicinanza di presidi edificati esistenti.
Il bando, oltre a fissare la capacità massima di 60 posti letto, conterrà le regole di dettaglio per la partecipazione al bando pubblico e per la realizzazione del nuovo albergo.

Complessi turistico-ricettivi esistenti attuati mediante piani previgenti

I complessi turistici esistenti derivanti da deruralizzazione, attuati tramite Piano di recupero in forza delle previgenti disposizioni urbanistiche per le aree agricole, sono assimilati agli insediamenti turistici esistenti nel territorio rurale regolati al presente articolo, e per essi vale quanto di seguito disposto.
Ne è ammesso l'ampliamento con aumento dei posti letto esistenti nella misura massima del 20% (con approssimazione all'unità superiore), anche in relazione a quanto disposto dall'art. 50 delle Norme del Piano strutturale vigente. È altresì ammesso l'incremento della dotazione dei servizi fino a 300 mq. aggiuntivi di superficie lorda di pavimento.
In ogni caso i nuovi corpi di fabbrica dovranno integrarsi con i nuclei edilizi esistenti per caratteri architettonici e tipologici. Per gli edifici ed i nuclei di interesse storico, tale facoltà è condizionata al rispetto di quanto contenuto al precedente art. 42. È comunque esclusa tale facoltà per le tipologie ricettive di cui al Sezione III, del Capo II, Titolo II della L.R. 42/2000 (attività ricettive extra alberghiere aventi caratteristiche della civile abitazione).
Per gli edifici esistenti non interessati da ampliamento sono ammessi in via ordinaria gli interventi di cui al precedente art. 80.
L'aumento dei posti letto è assoggettato ad obbligo di mantenimento della destinazione ricettiva in essere, fatta salva la possibilità di riconversione ad albergo.
Gli interventi ammessi dal presente articolo si attuano mediante progetti unitari d'intervento convenzionati, estesi all'ambito complessivo della struttura ricettiva. L'ambito d'intervento è costituito dall'area in cui sono localizzate le strutture, compresi i relativi servizi, i percorsi di accesso e i parcheggi, le attrezzature ricreative e gli spazi verdi.
Le sistemazioni esterne e i parcheggi devono essere realizzati nel criterio del minimo movimento di terra e minore impatto ambientale.
La convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione Comunale e il proprietario o con il soggetto avente titolo all'intervento della struttura deve contenere gli impegni relativi al mantenimento della destinazione d'uso dei locali, dei tempi e delle modalità di attuazione degli interventi previsti nonché l'utilizzo delle strutture.
Non è ammesso il frazionamento degli insediamenti turistici esistenti anche se proposto senza aumento della ricettività attuale.

Art. 84 Regole per altre utilizzazioni nel territorio rurale e aperto

impianti pubblici e di pubblico interesse

Nel territorio rurale e aperto è ammessa la realizzazione di reti o impianti di telecomunicazione, trasporto, distribuzione e trasformazione di energia elettrica, acquedotti, fognature, impianti di depurazione, impianti tecnici di modesta entità a supporto delle reti tecnologiche, postazioni di rilevazione e di misurazione (centraline, pluviometri, anemometri, ecc.), opere necessarie per la protezione civile, per la regimazione e per la messa in sicurezza idraulica e idrogeologica, posti di vigilanza e soccorso, isole ecologiche, manufatti ed opere necessarie per l'allestimento delle colonie feline, quando tali opere non siano espressamente vietate o condizionate da specifiche norme per le varie sottozone.
È inoltre sempre ammesso l'adeguamento della viabilità pubblica esistente (rotatorie, adeguamento della sezione stradale, piste ciclabili, ecc.) purchè non determini significative alterazioni morfologiche e compromissione dei beni territoriali del sistema rurale e aperto di cui al precedente art. 42.


La nuova costruzione di linee ed impianti per il trasporto, la distribuzione e la trasformazione di energia elettrica è regolata dalla specifica normativa di settore. Per tali interventi valgono le disposizioni di seguito riportate nonché le norme di cui al precedente art. 77 relative agli assetti infrastrutturali.
Agli effetti delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:

  • “linee aeree per il trasporto energetico”: quelle ad alta e media tensione, sostenute da pali o tralicci che collegano stazioni elettriche, impianti di produzione con le connessioni di smistamento e vettoriamento, altre linee di alta o media tensione che non siano configurabili come allacciamenti di utenze;
  • “linee aeree per la distribuzione energetica”: quelle a media e bassa tensione, sostenute da pali, che rappresentano veri e propri allacciamenti di utenze, compresa l'eventuale realizzazione di nuova cabina elettrica o apparati tecnologici di servizio (armadietti, trasformatori, od interruttori a palo, ecc.).

La realizzazione degli impianti di trasformazione e di nuove linee di trasporto/distribuzione è comunque condizionata alla contemporanea presentazione di un progetto di ristrutturazione e razionalizzazione della rete che preveda la contemporanea dismissione e rimozione di impianti ed apparati non più funzionali alla stessa, e dimostri la sostenibilità dell'intervento in relazione al consumo di suolo.
Le nuove linee aeree devono essere realizzate in maniera tale da evitare il contrasto con i valori e con le funzioni proprie del contesto ambientale e paesaggistico interessato. A tal fine si deve, il più possibile, seguire la viabilità esistente e non operare riduzioni sostanziali della vegetazione esistente. Sono obbligatorie misure e tecniche di mimetizzazione.

Pensionati per animali domestici

Limitatamente alle sottozone E1, E2, e nelle sottozone E6 ricadenti nell'UTOE 4 così come individuata dal P.S. d'Area, è ammissibile la realizzazione di pensionati per animali domestici.
Tale attività si esplica nella custodia di animali non propri, sia di quelli per i quali viene stipulato contratto di custodia sia di quelli randagi od abbandonati assimilabili a canili rifugio.
Per lo svolgimento dell'attività di pensionato si dovranno prioritariamente utilizzare fabbricati esistenti, dove potranno essere collocati i locali di servizio (quali ambulatorio veterinario, uffici, servizi igienici, cucina ecc.).
Nel caso non si disponga di fabbricati esistenti si potranno realizzare nuove strutture per servizi da contenere comunque entro un massimo di mq. 30.
Per l'accoglienza degli animali si potranno inoltre installare recinti e strutture prefabbricate, temporaneamente ancorate al suolo, fino ad un massimo di 10 box, la cui superficie minima deve far riferimento a quanto previsto dalla normativa di settore.
Al cessare dell'attività economica tutte le strutture e le attrezzature realizzate in forza della presente disposizione normativa dovranno essere demolite ed i luoghi ripristinati secondo le caratteristiche morfologiche originarie.Per lo svolgimento dell'attività di pensionato sono presi a riferimento tutti i requisiti costruttivi, tipologici e igienico sanitari contenuti nella normativa vigente per canili e simili, utilizzata per analogia.
Il progetto dell'intervento dovrà essere corredato da uno studio di impatto acustico, da redigersi ai sensi della normativa vigente, che dovrà prevedere eventuali misure di mitigazione rispetto ai ricettori sensibili (quali abitazioni e luoghi che prevedano la presenza continuativa di persone).
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare apposita convenzione con il titolare dell'attività ai sensi della normativa vigente.

Attività temporanea di frantumazione

L'attività temporanea di recupero e valorizzazione di inerti è disciplinata dalla legge regionale n° 78 del 1998, ed è ammessa unicamente nelle sottozone E1.
Gli uffici comunali hanno la facoltà di giudicare la congruità dei siti proposti nonché quella di esprimere parere contrario su localizzazioni ritenute incompatibili con la salvaguardia dei valori del territorio, la presenza di altre attività e la tutela della vivibilità nei presidi.
L'istante dovrà sottoscrivere apposito atto d'obbligo i cui contenuti, compreso la durata dell'autorizzazione, sono descritti in una bozza da redigere a cura del Comune.
Al termine dello svolgimento dell'attività si dovrà procedere con il ripristino dei luoghi in modo tale da consentire il ritorno all'utilizzazione agricola del suolo.
È consentito il posizionamento di un solo impianto mobile del tipo a “rimorchio” che dovra` risultare semplicemente appoggiato al terreno.
Non e` consentita l'installazione di impianti dissimili da quelli gommati.
L'impianto potrà essere utilizzato fino ad una resa di 5 ton./ora di materiale frantumato.
L'area dedicata all'attività non potrà avere una superficie superiore a mq. 3000. L'impianto temporaneo dovrà essere collocato a non meno di 100 metri da fabbricati residenziali esistenti.

Strutture per maneggi ed attività di equitazione

Fatti salvi i divieti dettati dalle regole specifiche per sottozona è ammessa, su fondi con superficie minima pari ad un ettaro da mantenere a coltura foraggiera, la realizzazione di maneggi per attività di equitazione e di escursionismo ippico.
Per tali attività potranno essere utilizzati edifici e annessi agricoli esistenti, ove, mantenendone la destinazione d'uso rurale, possono essere realizzati:

  • - locali ad uso ufficio;
  • - un servizio di ristoro;
  • - servizi igienici;
  • - ambulatorio veterinario e locali mascalcia;
  • - stalle, fienili e locali per ricovero attrezzi;
  • - locali per la pratica didattico-sportiva.

Ove gli edifici e annessi esistenti non siano sufficienti o idonei, è ammessa la realizzazione di “box” in legno, anche permanentemente ancorati al suolo, della superficie massima di 14 mq per cavallo, per un massimo di 15 animali, nonché di un manufatto in legno della superficie massima di mq. 20 da destinare a servizi.
Sono ammessi anche:

  • - pozzi, vasche e cisterne per l'approvvigionamento idrico;
  • - recinzioni in legno a delimitazione dell'area del maneggio nonché dei recinti interni abbeveratoi e tettoie in legno per lo stazionamento dei cavalli.

Per la realizzazione delle strutture di cui al presente articolo deve essere prioritariamente riutilizzato il patrimonio edilizio esistente.
Le strutture di cui al presente articolo non possono avere altezza maggiore di un piano fuori terra; i materiali e le tipologie dovranno essere consoni alle caratteristiche proprie dell'area.
La costruzione di tali manufatti non è condizionata all'approvazione del programma aziendale, ma è comunque subordinata alla sottoscrizione di un atto d'obbligo con cui il soggetto attuatore si impegna:

  • - alla rimozione delle strutture una volta cessata l'utilizzazione delle stesse;
  • - a mantenere in produzione colture sul fondo di pertinenza della struttura stessa;
  • - a promuovere attività di escursionismo ippico e di maneggio prevedendo, qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno idonee garanzie fidejussorie.

Manufatti funzionali all'escursionismo e per agility dog

Ove non espressamente vietato dalle specifiche norme d'ambito, per lo svolgimento di attività di escursionismo è ammessa la realizzazione di manufatti in legno della dimensione massima di mq. 20 da adibire a stazione di posta e/o ricovero attrezzature varie.
È altresì ammessa la realizzazione di manufatti in legno, con le stesse caratteristiche tipologiche e dimensionali di cui sopra, a servizio di attività di agility dog. La costruzione dei manufatti suddetti non è condizionata all'approvazione del programma aziendale ed è comunque subordinata alla sottoscrizione di un atto d'obbligo con cui il soggetto attuatore si impegna alla rimozione delle strutture una volta cessata l'utilizzazione delle stesse prevedendo, qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno, idonee garanzie fidejussorie.

Attrezzature per le attività ricreative e per il tempo libero

Nelle sottozone agricole E1 ed E2, su fondi con superficie non inferiore a mq 5.000, è ammessa la realizzazione di manufatti in legno della dimensione massima di mq. 20 per l'esercizio di attività ludico ricreative, che a titolo puramente esemplificativo si intendono: parchi avventura e percorsi vita, tiro con l'arco, attività di pesca in specchi d'acqua naturali o artificiali, ecc..


La costruzione di tali manufatti è comunque subordinata alla sottoscrizione di un atto d'obbligo con cui il soggetto attuatore si impegna alla rimozione delle strutture una volta cessata l'utilizzazione.
Le seguenti attività dovranno essere servite dalla viabilità esistente.