Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 8 Interventi nel Sistema Ambientale

1 - Con riferimento all'Art. 17 comma 4 delle N.T.A. del P.S. gli interventi sono compresi nelle seguenti categorie:

  1. a - Conservazione integrale;
  2. b - Conservazione ambientale;
  3. c - Conservazione guidata;
  4. d - Adeguamento strutturale;
  5. e - Adeguamento funzionale;
  6. f - Trasformazione funzionale.

2 - Conservazione integrale
Gli interventi riguardano esclusivamente opere rivolte a mantenere i caratteri naturalistici specifici dell'area senza interferire con gli attuali assetti e/o processi evolutivi in atto.
Sono ammessi gli interventi relativi:

  • - alle opere per la difesa idrogeologica e antincendio;
  • - alle opere necessarie alla tutela dell'ecosistema e delle speci vegetazionali rare;
  • - alle opere di manutenzione della viabilità esistente;

sono esclusi:

  • - disboscamenti, trasformazioni morfologiche, vegetazionali e dell'assetto faunistico;
  • - apertura di nuovi tracciati viari;
  • - realizzazione di nuove costruzioni anche temporanee.

3 - Conservazione ambientale
Gli interventi riguardano:

  • - opere di difesa idrogeologica e antincendio;
  • - opere necessarie al governo dei soprassuoli;
  • - opere di risanamento e recupero delle aree degradate;
  • - opere mirate alla ricostituzione di equilibri ambientali precari;
  • - opere di manutenzione, adeguamento e integrazione della viabilità esistente (carrabile e pedonale);
  • - formazione di nuova viabilità forestale e/o di servizio;
  • - realizzazione di sentieri.

Sono esclusi, salvo diversa specifica indicazione:

  • - disboscamenti, trasformazioni morfologiche, vegetazionali e dell'assetto faunistico;
  • - realizzazione di nuove costruzioni.

Nelle Aree Agricole la realizzazione di nuove costruzioni è limitata a quanto previsto dal Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005 e dagli specifici Articoli del Titolo 5 Capo I delle presenti N.T.A. in riferimento alle Classi e Sottoclassi del Sistema Ambientale.

4 - Conservazione guidata
Gli interventi riguardano tutte le opere necessarie al mantenimento e al riequilibrio di situazioni ambientali e colturali, nonché all'esercizio delle attività selvicolturali, agricole, forestali e zootecniche. Sono ammessi interventi di:

  • - ripristino delle condizioni di efficienza di impianti colturali (castagneti - oliveti - pascoli);
  • - manutenzione, adeguamento e integrazione della rete scolante esistente e formazione di nuova rete;
  • - manutenzione e ripristino di terrazzamenti e ciglionature;
  • - recupero delle aree degradate;
  • - formazione di nuova viabilità poderale , forestale e di servizio
  • - formazione di sentieri

È esclusa, salvo diversa specifica indicazione, la realizzazione di nuove costruzioni. Nelle Aree Agricole la realizzazione di nuove costruzioni è limitata a quanto previsto dal Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005 e dagli specifici Articoli del Titolo 5 Capo I delle presenti N.T.A. in riferimento alle Classi e Sottoclassi del Sistema Ambientale.

5 - Adeguamento strutturale
Gli interventi riguardano esclusivamente:

  • - opere finalizzate alla modificazione di soprassuoli ad elevato grado di artificialità non coerenti con i caratteri ambientali e/o paesistici del sito ovvero ad alto rischio di incendio;
  • - opere finalizzate all'incentivazione della biodiversità e al riequilibrio dell'ecosistema;
  • - opere rivolte alla sostituzione e/o realizzazione di nuovi impianti colturali;
  • - opere di integrazione e nuova realizzazione di tracciati stradali.

È esclusa, salvo diversa specifica indicazione, la realizzazione di nuove costruzioni.
Nelle Aree Agricole la realizzazione di nuove costruzioni è limitata a quanto previsto dal Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005 e dagli specifici Articoli del Titolo 5 Capo I delle presenti N.T.A. in riferimento alle Classi e Sottoclassi del Sistema Ambientale.

6 - Adeguamento funzionale
Gli interventi riguardano le opere necessarie a rendere l'area disponibile all'introduzione delle nuove funzioni indicate dal Piano. Tali opere non dovranno alterare sostanzialmente la funzionalità dell'ecosistema e i caratteri morfologici e paesistici dell'area.
Sono consentiti:

  • - limitati movimenti di terra e sistemazioni del terreno;
  • - terrazzamenti e ciglionature;
  • - diradamenti delle aree boschive;
  • - formazione di nuova viabilità.

La realizzazione di nuove costruzioni è limitata alla formazione di attrezzature di supporto alle funzioni previste dove e con le modalità indicate dalle norme specifiche.
Nelle Aree Agricole la realizzazione di nuove costruzioni è limitata a quanto previsto dal Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005 e dagli specifici Articoli del Titolo 5 Capo I delle presenti N.T.A. in riferimento alle Classi e Sottoclassi del Sistema Ambientale.

7 - Trasformazione funzionale
Gli interventi concernono tutte le opere di modifica, anche sostanziale, necessarie alla sistemazione dell'area e ad accogliere le nuove funzioni previste dal Piano. Tali opere dovranno comunque essere compatibili con i caratteri morfologici e paesistici dell'area. L'attuazione degli interventi, compresa l'eventuale realizzazione di nuove costruzioni (ammessa solo dove esplicitamente prevista) avverrà con le modalità indicate dalle norme specifiche.

8 - Nelle aree indicate dal P.S. a "Statuto Speciale", il R.U. indica la realizzazione di interventi che possono superare quelli previsti dalle categorie indicate per il Sistema Ambientale in relazione agli obiettivi specifici degli statuti speciali e alla stretta connessione delle aree con il Sistema Insediativo.

9 - Per gli edifici esistenti valgono le norme specifiche stabilite dalle presenti N.T.A. al Titolo 5 Capo I con le precisazioni eventualmente stabilite nell'ambito di ciascuna Classe e Sottoclasse del Sistema Ambientale secondo le categorie definite dal successivo Art. 9.

10 - Per gli edifici di particolare pregio architettonico-ambientale vale quanto indicato dall'Art. 10 delle presenti N.T.A.