Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 12 Strumenti di attuazione

1 - Il R.U. si attua attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata e attraverso intervento edilizio diretto.

2 - I piani urbanistici attuativi sono quelli definiti al Capo IV del Titolo V della L.R. 1/2005.

3 - Il R.U. individua come propri specifici strumenti attuativi il Piano Quadro e il Piano Unitario come definiti all'Art. 4 commi 7 e 8 delle presenti N.T.A. assimilabili ai Piani Attuativi sopra indicati.

4 - Il R.U. individua come propri specifici programmi gestionali i Progetti Guida e gli Interventi di Riqualificazione. Tali programmi assumeranno il valore in rapporto agli interventi previsti, di uno o più piani urbanistici attuativi previsti dalla legislazione nazionale o di interventi edilizi diretti, come di volta in volta specificato.

5 - I Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale, disciplinati dalla L.R. 1/2005 sono equiparati a piani attuativi quando prevedano la realizzazione di volume complessivo superiore a mc. 600.

6 - I Piani Attuativi e gli interventi edilizi diretti dovranno rispettare le prescrizioni delle presenti N.T.A. come specificato all'Art. 3 "Valore prescrittivo degli elementi costitutivi" delle presenti norme.

7 - Quando indicato dalle presenti N.T.A. i Piani Attuativi dovranno contenere la valutazione degli effetti ambientali, fermo restando le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione ambientale strategica.