Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 15 Aree di rispetto e vincoli di salvaguardia

1 - Aree di rispetto stradale
Le fasce di rispetto delle strade al di fuori dei perimetri dei centri abitati sono quelle previste dal Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992 nº 285) per le diverse categorie e riguardano gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, addizioni funzionali e volumetriche.
Vi sono ammesse le opere a servizio della strada, i servizi canalizzati, le aree di sosta, le recinzioni, gli impianti di distribuzione dei carburanti.

2 - Aree di rispetto lungo i corsi d'acqua
Le Tavole da 3.1 a 3.8 "Vincoli" del P.S. individuano gli ambiti relativi ai corsi d'acqua secondo le indicazioni della D.C.R. 230/94.
In prossimità dei principali corsi d'acqua o comunque fino ad un minimo di ml. 10,00 dal piede dell'argine è vietato qualsiasi tipo di nuova costruzione e di infrastruttura anche a carattere precario, comprese le recinzioni, le attività inquinanti, lo scarico di rifiuti, sia solidi che liquidi non depurati secondo le norme vigenti.
In tutti i casi in cui sia prevista la demolizione con ricostruzione di edifici posti a distanza inferiore di 10 ml dai corsi d'acqua, si prescrive il rispetto di tale distanza nella successiva ricostruzione, ai sensi del R.D. 523/1904 e delle salvaguardie dell'ambito A1 (art. 75 del PIT).
Gli scarichi esistenti ed in uso dovranno uniformarsi alla sopraddetta disposizione.
L'alveo dei corsi d'acqua dovrà essere mantenuto o ripristinato in condizioni di efficienza idraulica.
È vietato modificare o manomettere gli alvei, se non per la regolazione del regime idrico.
Le aree di pertinenza di edifici di interesse storico-architettonico poste lungo i corsi d'acqua, debbono essere considerate una fondamentale componente ambientale e paesaggistica e come tali protette e mantenute.

3 - Aree di rispetto cimiteriale
Le aree di rispetto cimiteriale come previste dalle normative vigenti sono indicate nelle Tavole di Piano.
In tali aree è di norma vietata l'edificazione.
Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo a e di addizione funzionale fino ad un massimo del 10% della Slp esistente, fatto salvo quanto previsto per il patrimonio storico-architettonico di cui all'Art. 10 delle presenti N.T.A.

4 - Aree di rispetto ferroviario
Le fasce di rispetto da rispettare per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia e addizioni volumetriche non può essere inferiore a ml. 30 per lato misurati dalla rotaia più vicina all'area d'intervento, salvo autorizzazione dell'Ente FFSS. Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Ente FFSS.

5 - Vincolo di salvaguardia per gli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico
Le aree individuate come interventi strutturali di tipo B dal Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio Rischio Idraulico (approvato con D.P.C.M. del 5/11/1999), sono soggette a vincolo di inedificabilità; sono esclusi i casi stabiliti dalla Norma n. 2 di Attuazione del Piano di Bacino, Stralcio Rischio Idraulico.