Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 18 Sistema ambientale - generalità

1 - In relazione agli obiettivi del Piano Strutturale, tenendo conto degli indirizzi e delle prescrizioni riferiti a ciascun Sottosistema e funzionali al progetto complessivo di riorganizzazione territoriale, il R.U. suddivide il territorio aperto in Classi riferite ad aree a diversa specificità ambientale e vocazione all'uso:

  • - Aree di Naturalità (AN);
  • - Aree Agricole (AA);
  • - Aree Strutturate (AS);
  • - Aree Filtro (AF).

Il R.U. ne disciplina gli interventi e le modalità di attuazione anche attraverso ulteriori articolazioni in Sottoclassi.
Le aree appartenenti al Sistema ambientale sono da intendersi classificate come zone territoriali omogenee E, con l'eccezione degli edifici e complessi edilizi di interesse storico-architettonico definiti all'Art. 10 delle presenti N.T.A. che sono classificati come zone territoriali omogenee A.

2 - I criteri per gli interventi sono disciplinati per ciascuna Classe ed in riferimento al Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005, come precisato al successivo Art. 18bis. Le eventuali prescrizioni specifiche per ciascuna Sottoclasse prevalgono sulle disposizioni generali.

3 - Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno conformarsi alle indicazioni e prescrizioni della "Guida agli interventi".

4 - Modalità di intervento
Ogni intervento di modifica dello stato dei luoghi dovrà essere motivato da una dettagliata relazione che ne dimostri la compatibilità con la salvaguardia dei caratteri ambientali e paesaggistici rappresentativi. In particolare dovranno essere salvaguardati gli elementi significativi del paesaggio quali: filari di alberi; le formazioni arboree e arbustive non culturali; le specie vegetali nonché gli individui arborei a carattere monumentale di cui alla L.R. 82/82; sistemazioni tipiche (ciglionamenti, muri a secco, viabilità poderale); sorgenti, fossi, gore o canali; elementi naturalistici legati alla presenza di flora e/o fauna caratteristiche.
Dovranno in ogni caso essere tutelati gli elementi costitutivi del Sistema funzionale natura e Biodiversità così come individuato dalla tavola STT_02 e dall'art. 18 delle Norme del PTC della Provincia di Prato e con particolare riferimento agli habitat di interesse conservazionistico ed agli elementi di particolare valore con funzione di collegamento ecologico.

5 - Aree Protette
Sulle tavole del R.U. vengono evidenziati il perimetro della Riserva Naturale Provinciale "Acquerino-Cantagallo"; il perimetro della A.N.P.I.L. "Alta Carigiola e Monte delle Scalette" ed il perimetro della A.N.P.I.L. "Monti della Calvana".
Nelle aree comprese all'interno della Riserva Naturale si applica la disciplina specifica definita dal Regolamento emanato dalla Provincia di Prato, alla quale si conforma la presente normativa.
Vengono inoltre evidenziate con asterisco le aree limitrofe alla Riserva Naturale Acquerino-Cantagallo individuate come "aree contigue" ai sensi della L. 394/91. In tali aree, che assolvono alla funzione di aree-filtro tra la Riserva e il territorio aperto contribuendo alla conservazione degli ecosistemi, gli usi consentiti ed esclusi sono quelli coerenti con quanto previsto dal Regolamento.
Nelle aree comprese all'interno delle A.N.P.I.L., in attesa della emanazione di specifici Regolamenti, sono ammessi gli interventi necessari alla ordinaria gestione agro-silvo-zootecnica, gli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di incendio, gli interventi di manutenzione della viabilità agro-forestale e quelli comunque riconducibili a finalità di risanamento o riqualificazione ambientale del luoghi, ferma restando la disciplina del PTC di Prato per il territorio rurale.
Per il patrimonio edilizio esistente, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono ammessi esclusivamente interventi di risanamento conservativo.

5bis - SIC La Calvana, SIC Monteferrato %u2013 Monte Javello e SIC Appennino Pratese
Nelle aree ricadenti all'interno dei Siti di Interesse Comunitario "La Calvana", "Monteferrato %u2013 Monte Javello" e "Appennino Pratese" tutti gli interventi non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti e suscettibili di produrre effetti sui Siti stessi dovranno essere sottoposti a valutazione di incidenza, ai sensi dell'Art. 195 della L.R. 1/2005, che dimostri che gli interventi previsti e la loro attuazione non pregiudicano l'integrità del sito.

6 - Impianti tecnologici
In tutte le classi del Sistema Ambientale ad eccezione delle sottoclassi AN1 e AA3, è ammessa la localizzazione di impianti tecnologici (impianti per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas e impianti per il trattamento dei rifiuti).
Tali impianti dovranno essere realizzati con il criterio del minore impatto ambientale e dovranno privilegiare soluzioni che comportino il maggior risparmio di superficie agricola e che consentano di mantenere la continuità delle superfici agricole rimanenti.
L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è ammessa nel rispetto delle normative sovraordinate, secondo quanto disposto in ordine alle attività libere ed ai titoli abilitativi. Nel progetto dovrà essere documentata la coerenza con gli obiettivi di qualità delle "Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità" allegate al PI.T.
Per impianti diversi da quelli finalizzati all'autoconsumo, la connessione alla rete elettrica dovrà essere realizzata attraverso linea interrata, salvo impossibilità tecnica dimostrata ed eventuali manufatti tecnici di supporto (in particolare le cabine) dovranno essere limitati alle dimensioni strettamente necessarie, secondo le indicazioni del Gestore.
L'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici dovrà essere integrata nella copertura degli edifici adottando ogni possibile soluzione tecnica per armonizzarne l'impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, nel caso di edifici e complessi di valore storico-architettonico e documentale; negli altri casi ci si dovrà comunque avvalere di tecniche e materiali che unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica assicurino una soluzione architettonica ottimale e un corretto inserimento paesaggistico, armonizzandone l'impatto visivo con il contesto, privilegiando sempre l'integrazione negli edifici.
L'eventuale realizzazione di impianti fotovoltaici a terra dovrà comunque privilegiare siti degradati o bonificati oppure aree abbandonate e/o non più funzionali all'attività agricola, garantendo la possibilità di ripristino dell'uso agricolo.

7 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione agricola
Per gli edifici e complessi edilizi di interesse storico-architettonico (Rif. Schedatura patrimonio di interesse storico-architettonico - Quadro conoscitivo P.S.) valgono le disposizioni dell'Art. 10 delle presenti N.T.A.
Negli altri casi, se non diversamente specificato nei successivi articoli relativamente a specifiche Classi e Sottoclassi, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola le disposizioni dell'Art. 43 della L.R. 1/2005 si applicano con le seguenti precisazioni e limitazioni:

  • - la sostituzione edilizia dovrà essere realizzata nello stesso ambito di pertinenza e senza ulteriore impegno di suolo;
  • - non sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica;

per tali interventi dovrà comunque essere fornita adeguata documentazione conoscitiva di dettaglio attraverso la quale sia indiscutibilmente dimostrata la completa assenza di elementi di valore degni di tutela a livello architettonico, tipologico o documentale.

8 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione non agricola
Per gli edifici e complessi edilizi di interesse storico-architettonico (Rif. Schedatura patrimonio di interesse storico-architettonico - Quadro conoscitivo P.S.) valgono le disposizioni dell'Art. 10 delle presenti N.T.A.
Negli altri casi, se non diversamente specificato nei successivi articoli relativamente a specifiche Classi e Sottoclassi, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola - con esclusione dei manufatti precari o realizzati con materiali incongrui comunque legittimati - sono consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con le eccezioni sotto riportate, i seguenti interventi:

  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia di tipo c; per tali interventi dovrà comunque essere fornita adeguata documentazione conoscitiva di dettaglio attraverso la quale sia indiscutibilmente dimostrata la completa assenza di elementi di valore degni di tutela a livello architettonico, tipologico o documentale.

Per i manufatti precari, realizzati con materiali incongrui o aventi parti strutturali inconsistenti comunque legittimati e per i manufatti accessori di recente costruzione realizzati con materiali non tradizionali sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Con esclusione degli edifici appartenenti al patrimonio storico-architettonico definiti all'art. 10 delle presenti N.T.A., sono inoltre consentiti una tantum interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale, in aderenza o in sopraelevazione, senza aumento delle unità immobiliari esistenti, per una Slp non superiore a 20 mq.; tali interventi, riferiti di norma ad esigenze familiari, e dunque con carattere funzionale, sono subordinati alla dimostrazione da parte dei proponenti della effettiva necessità ed alla verifica della mancanza di adeguate alternative percorribili. L'area di pertinenza dovrà in tale caso risultare di superficie non inferiore a 1.000 mq.: l'intervento dovrà essere obbligatoriamente vincolato alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo che preveda un vincolo pertinenziale tra l'immobile ampliato e l'area di pertinenza oltre all'impegno ed alla modalità di mantenimento di una quota di resede a destinazione agricola. Le sistemazioni dovranno mantenere e valorizzare la struttura agraria tradizionale %u2013 viabilità campestre, sistemazioni idraulico-agrarie, forma e dimensioni dei campi -, riqualificando gli spazi aperti di pertinenza, nel rispetto di quanto specificato al seguente comma 10, e tutelando gli elementi di connessione ecologica. Andranno comunque salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico e/o documentale; l'uso dei materiali, colori, elementi di finitura e tecniche costruttive dovrà essere di tipo tradizionale locale; le addizioni dovranno essere di forma compatta, rispettando la morfologia dei terreni ed evitando eccessivi movimenti di terra; sono ammessi portici e tettoie se realizzati in forma tradizionale e coerentemente alle caratteristiche tipologiche degli edifici rurali esistenti.
Gli interventi di frazionamento non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con Slp inferiore a 65 mq.; potranno essere concesse deroghe a tale limite, in sede di valutazione del progetto, quando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da suddividere sia inferiore a 130 mq. o comunque si dimostri impossibile rispettare il limite minimo di 65 mq. per tutte le unità frazionate; in quest'ultimo caso la deroga è concessa relativamente ad una sola unità immobiliare.
Non è consentito il cambio di destinazione d'uso in residenza per gli edifici e manufatti di superficie lorda di pavimento (Slp) inferiore a 50 mq. od aventi parti strutturali inconsistenti e non idonee al nuovo uso comunque autorizzati (tettoie, capanni in ferro o legno, ecc.) e per quei fabbricati che sono stati costruiti e utilizzati come manufatti accessori - quali depositi, magazzini, rimesse od altro - costruiti con materiali non tradizionali quali pannelli di cemento, laterizio forato od altro.
Nel caso di cambio di destinazione d'uso in residenza sono consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria i seguenti interventi:

  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia di tipo b;

per tali manufatti non è ammessa la realizzazione contestuale o successiva degli interventi di ampliamento una tantum.
ll cambiamento di destinazione d'uso è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture (acquedotto, fognature) e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto e la superficie di pertinenza minima da collegare agli edifici che cambiano la destinazione d'uso è fissata in 1.000 mq. di terreno.

9 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano il mutamento delle destinazioni d'uso agricole
Fermo restando quanto stabilito all'art. 45 della L.R. 1/2005, il cambiamento di destinazione d'uso è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture (acquedotto, fognature) e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto. Per tali manufatti non è ammessa la realizzazione contestuale o successiva degli interventi di ampliamento una tantum di cui al precedente comma 8. Non è consentito il cambio di destinazione d'uso in residenza per gli edifici e manufatti di superficie lorda di pavimento (Slp) inferiore a 50 mq. od aventi parti strutturali inconsistenti e non idonee al nuovo uso comunque autorizzati (tettoie, capanni in ferro o legno, ecc.) e per quei fabbricati che sono stati costruiti e utilizzati come manufatti specifici per l'attività agricola - quali frantoi, cantine, stalle, porcilaie od altro - costruiti con materiali non tradizionali quali pannelli di cemento, laterizio forato od altro.
La superficie di pertinenza minima da collegare agli edifici che cambiano la destinazione d'uso agricola è fissata in 1.000 mq. di terreno.
Eventuali recinzioni saranno realizzate nel rispetto di quanto prescritto al successivo comma 10 e dovranno comunque assicurare la continuità dei percorsi esistenti di accesso e fruizione del territorio rurale.
Per gli edifici e complessi edilizi di interesse storico-architettonico (Rif. Schedatura patrimonio di interesse storico-architettonico - Quadro conoscitivo P.S.) valgono le disposizioni dell'Art. 10 delle presenti N.T.A.
Negli altri casi, se non diversamente specificato nei successivi articoli relativamente a specifiche Classi e Sottoclassi, sono consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria i seguenti interventi:

  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia di tipo b; per tali interventi dovrà comunque essere fornita adeguata documentazione conoscitiva di dettaglio attraverso la quale sia indiscutibilmente dimostrata la completa assenza di elementi di valore degni di tutela a livello architettonico, tipologico o documentale.

Gli interventi di frazionamento non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con Slp inferiore a 70 mq.; potranno essere concesse deroghe a tale limite, in sede di valutazione del progetto, quando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da suddividere sia inferiore a 140 mq. o comunque si dimostri impossibile rispettare il limite minimo di 70 mq. per tutte le unità frazionate; in quest'ultimo caso la deroga è concessa relativamente ad una sola unità immobiliare.

10 - Pertinenze
Se non diversamente specificato nei successivi articoli relativamente a specifiche Classi e Sottoclassi, sono consentiti gli interventi pertinenziali definiti all'Art. 9ter al comma 3 punti a), b), d) e al comma 4 punto c), secondo le indicazioni della "Guida agli interventi".
I locali interrati sottostanti gli edifici potranno avere solo accesso dall'interno.
Il disegno degli spazi aperti ed in particolare l'impianto del verde dovranno corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale; saranno pertanto da evitare specie estranee al contesto rurale locale. Dovranno inoltre essere salvaguardate le sistemazioni arboree esistenti nell'area di pertinenza.
Nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto rurale; le superfici impermeabilizzate non potranno superare il 50% della superficie coperta dagli edifici.
Le recinzioni, realizzate secondo le indicazioni della "Guida agli interventi", saranno localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante; non sono consentite recinzioni o partizioni all'interno di un'area di pertinenza in origine unitaria.