Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 19 Aree di naturalità (AN) - Disposizioni generali

1 - Sono aree nelle quali sono prevalenti le componenti ambientali e per le quali il Piano promuove obiettivi e azioni di tutela di valorizzazione e di riqualificazione anche paesaggistica e di fruizione ecocompatibile.

2 - Articolazione in Sottoclassi
In ragione delle qualità paesistico-ambientali, della rilevanza degli interventi di antropizzazione, delle potenzialità di fruizione, delle strategie di tutela, il R.U. ne definisce la seguente articolazione in Sottoclassi:

  • - AN1 - Aree di alto valore ambientale
  • - AN2 - Aree di interesse paesistico ambientale
  • - AN3 - Aree ambientali controllate
  • - AN4 - Aree di restauro ambientale
  • - AN5 - Aree speciali

3 - stralciato

4 - Destinazioni d'uso
Salvo diversa specifica indicazione e in conformità con quanto previsto dal Piano Strutturale, sono ammesse oltre alle attività agricole, residenza, attività commerciali limitatamente a pubblici esercizi e servizi ricreativi e culturali per attività di studio, didattica e ricerca.
Sono consentite le attività sportive (pesca, equitazione, escursionismo, cicloturistiche, trekking) che si svolgono prevalentemente all'aperto in stretta relazione con l'ambiente naturale nel quale trovano la loro sede e con questo sono compatibili. Non sono ritenute compatibili quelle che producono inquinamento, anche sonoro, o la manomissione dell'ambiente con opere rilevanti.

Criteri per gli interventi:
Vengono indicati i seguenti criteri generali che potranno subire limitazioni e/o modifiche nelle singole sottoclassi come previsto dall'Art. 18, comma 2 delle presenti N.T.A.:

  1. a) - Interventi selvicolturali
    Tutti gli interventi selvicolturali dovranno tenere conto delle indicazioni dell'Art. 17 comma 3 delle N.T.A. del P.S. In particolare dovranno essere rispettate le regole indicate per il taglio e il governo dei boschi; per la salvaguardia dei geotopi e biotopi; per la tutela delle specie vegetali rare e delle emergenze vegetazionali;
  2. b) - Interventi sui corsi d'acqua
    Valgono le disposizioni dell'Art. 14 commi 1, 3, 6, 7 delle N.T.A. del P.S.
  3. c) - Interventi di viabilità
    Sono ammessi interventi di integrazione e di adeguamento della viabilità forestale esistente.
    Per la realizzazione di nuova viabilità valgono le prescrizioni specifiche per ogni Sottoclasse.
    I sentieri esistenti dovranno essere mantenuti.
    Sono consentite opere per la limitazione del transito veicolare unicamente se non costituiscono intralcio allo spegnimento degli incendi o alla agibilità del sistema viario nel suo complesso;
  4. d) - Interventi per la fruizione turistica
    L'utilizzazione per attività connesse con il turismo (attività ricreative, sportive, di tempo libero, agriturismo) è ammessa nelle Sottoclassi indicate dal R.U. con le modalità di volta in volta specificate dalle norme che ne disciplinano gli interventi.

7 - Prescrizioni
Non è ammessa la realizzazione di interventi pertinenziali definiti all'Art. 9ter al comma 3 punto b)
I parcheggi di pertinenza dovranno essere realizzati in materiali permeabili e preferibilmente alberati