Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 20 AN1 - Aree di alto valore ambientale

1 - Sono aree nelle quali sono prevalenti le componenti naturalistiche e paesistiche e per le quali il Piano promuove obiettivi e azioni di tutela delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche anche mediante particolari e limitate modalità di fruizione. Tali aree sono da considerarsi di tutela assoluta. Comprendono:

  • - i geotopi e biotopi come definiti all'Art. 17 comma 3 del P.S.;
  • - gli Ambiti dei diversi Sottosistemi sottoposti dal P.S. allo statuto di "Conservazione integrale";
  • - singolarità vegetazionali o morfologiche.

2 - Destinazioni d'uso
Sono ammesse unicamente attività agricole e residenza (se già esistente).

3 - Interventi ammessi:

  1. a) - sono ammessi gli interventi relativi alla categoria di "Conservazione integrale" (Art. 8 comma 2 delle presenti N.T.A.);
  2. b) - interventi sul patrimonio edilizio esistente: sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo a. Si applicano le disposizioni del comma 9 dell'Art. 18 delle presenti N.T.A. per quanto attiene ai cambi di destinazione d'uso. Non sono ammessi interventi che alterino i caratteri originari delle pertinenze esterne.
  3. c) - in quanto assimilate a zone a prevalente interesse ambientale a gestione speciale, nelle aree AN1 non si applicano le disposizioni del Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005.

4 - Criteri per gli interventi:

  1. a) - interventi selvicolturali: non sono ammessi interventi che possano interferire con gli attuali assetti e/o processi evolutivi in atto nelle aree AN1 denominate "Vetta del Monte Castiglioni" e "Le Faggete del Monte Bucciana", mentre nelle rimanenti aree classificate AN1 sono comunque ammessi gli interventi di ordinaria coltivazione forestale con le limitazioni imposte dalla normativa forestale vigente.
  2. b) - interventi di fruizione turistica: non sono ammessi interventi che modifichino lo stato dei luoghi.