Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 21 AN2 - Aree di interesse paesisticoambientale

1 - Sono aree nelle quali le componenti ambientali e/o paesaggistiche pur rilevanti presentano situazioni di antropizzazione e per le quali tuttavia il Piano riconosce la necessità di tutela.
Comprendono prevalentemente le aree boscate del territorio; le aree contigue (L. 394/91) alla Riserva Naturale Acquerino-Cantagallo individuate con sigla AN2* sulle tavole del R.U. in scala 1:5.000.
Sono classificate dal R.U. come aree a prevalente funzione agricola.

2 - stralciato

3 - Interventi ammessi:

  1. a) - sono ammessi gli interventi relativi alla categoria di "Conservazione ambientale" (Art. 8 comma 3 delle presenti N.T.A.);
  2. b) - interventi sul patrimonio edilizio esistente: si applicano le disposizioni dei comma 7 e 8 dell'Art. 18 delle presenti N.T.A.;
  3. c) - interventi di nuova edificazione: è ammessa la realizzazione di nuovi annessi agricoli, anche eccedenti la capacità produttiva del fondo, e manufatti per l'agricoltura amatoriale, con le specifiche dell'Art. 18bis delle presenti N.T.A., ad esclusione delle aree individuate come contigue alla Riserva Naturale Acquerino-Cantagallo.

4 - Criteri per gli interventi:

  1. a) - interventi di viabilità
    Nuova viabilità: è ammessa unicamente la realizzazione di viabilità di servizio strettamente necessaria per le attività di governo del bosco quando dimostrata da piano di utilizzazione o di miglioramento forestale; viabilità forestale e/o difesa dei boschi da incendi.