Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 22 AN3 - Aree ambientali controllate

1 - Sono aree di interesse naturalistico e/o paesistico per le quali la conservazione delle peculiari caratteristiche è strettamente connessa e dipendente dall'intervento umano, nonché particolarmente rappresentative del rapporto tra ambiente e attività umana di cui è necessario conservare i valori.
Comprendono in particolare le grandi radure prative, i castagneti da frutto, i prati sommitali della Calvana.
Sono classificate dal R.U. come aree a prevalente funzione agricola.

2 - Destinazioni d'uso
Sono ammesse, oltre alle attività agricole, attività di tempo libero compatibili con l'ambiente naturale, attività commerciali limitatamente a pubblici esercizi, residenza.

3 - Interventi ammessi:

  1. a) - sono ammessi gli interventi relativi alla categoria di "Conservazione guidata" (Art. 8 comma 4 delle presenti N.T.A.). Nelle aree boscate sono altresì ammessi tutti gli interventi volti a favorire la cenosi nei suoi caratteri peculiari;
  2. b) - interventi sul patrimonio edilizio esistente: si applicano le disposizioni dei comma 7, 8 e 9 dell'Art. 18 delle presenti N.T.A.;
  3. c) - interventi di nuova edificazione: è ammessa la realizzazione di nuovi annessi agricoli, anche eccedenti la capacità produttiva del fondo, e manufatti per l'agricoltura amatoriale, con le specifiche dell'Art. 18bis delle presenti N.T.A.
    Sono consentite strutture di supporto alle attività previste: tali strutture dovranno avere carattere precario e, in caso di cessazione delle attività, dovranno essere demolite con ripristino della funzione dei suoli.

4 - Criteri per gli interventi:

  1. a) - qualora gli interventi volti al mantenimento e al miglioramento delle condizioni colturali comportino modifiche dello stato dei luoghi, essi dovranno essere accompagnati da una dettagliata relazione che ne dimostri la compatibilità con la salvaguardia dei quadri paesistici rappresentativi.
    In particolare:
    • - dovranno essere mantenute le sistemazioni tipiche delle diverse colture (terrazzamenti; ciglionamenti; muri a secco; sistema delle acque);
    • - le aree prative dovranno essere mantenute almeno nella loro attuale estensione.
  2. b) - interventi di viabilità
    Nuova viabilità: è ammessa unicamente la realizzazione di viabilità di servizio strettamente necessaria per le attività colturali quando dimostrate da piano di utilizzazione; viabilità forestale e/o difesa dei boschi da incendi.