Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 23 AN4 - Aree di restauro ambientale

1 - Sono aree nelle quali i caratteri naturalistici e/o paesistici originali risultano compromessi da interventi colturali e per le quali il Piano riconosce la necessità di rinaturalizzazione e mitigazione dell'impatto ambientale e percettivo mediante azioni di restauro e risanamento.
Comprendono prevalentemente i boschi di conifere di recente impianto costituiti su superfici agrozootecniche abbandonate o per sostituzione di castagneti da frutto.
Sono classificate dal R.U. come aree a prevalente funzione agricola.

2 - Destinazioni d'uso
Sono ammesse esclusivamente attività agricole e residenza (se già esistente).

3 - Interventi ammessi:

  1. a) - sono ammessi gli interventi relativi alla categoria di "Adeguamento strutturale" (Art. 8 comma 5 delle presenti N.T.A.). Nelle aree boscate sono altresì ammessi tutti gli interventi volti a favorire la cenosi nei suoi caratteri peculiari;
  2. b) - interventi sul patrimonio edilizio esistente: si applicano le disposizioni dei comma 7, 8 e 9 dell'Art. 18 delle presenti N.T.A. limitatamente ad interventi di ristrutturazione edilizia d i tipo a, con esclusione di trasferimenti volumetrici e addizioni funzionali;
  3. c) - interventi di nuova edificazione: è ammessa la realizzazione di nuovi annessi agricoli, anche eccedenti la capacità produttiva del fondo, e manufatti per l'agricoltura amatoriale, con le specifiche dell'Art. 18bis delle presenti N.T.A.

4 - Criteri per gli interventi:

  1. a) - interventi selvocolturali dovranno essere indirizzati a favorire l'ingresso e l'affermazione delle latifoglie spontanee nonché dei nuclei di rinnovamento di specie autoctone. Nelle aree a più alto rischio di incendio dovrà essere favorita la sostituzione con boschi di latifoglie decidue autoctone. Sono ammessi interventi di diradamento.
  2. b) - interventi di viabilità
    Nuova viabilità: è ammessa unicamente la realizzazione di viabilità forestale e/o difesa dei boschi da incendi.
    Gli interventi (limitati a strade trattorabili o piste) saranno realizzati secondo le indicazioni dell'Art. 17 comma 3 del P.S.