Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 25 Aree Agricole (AA) - Disposizioni generali

1 - Sono aree prevalentemente non boscate soggette principalmente ad usi agricoli, per le quali sono obiettivi del Piano il mantenimento e il miglioramento dell'attività agricola, la conservazione dei caratteri del paesaggio rurale, la promozione di azioni che impediscano il degrado dei suoli e del patrimonio edilizio ed evitino trasformazioni incontrollate.
Comprendono aree di diversa estensione, tipologia colturale, modalità di conduzione, attualmente utilizzate o in stato di abbandono.

2 - Articolazione in Sottoclassi
In ragione della qualità paesistico-ambientale, dei caratteri e della tipologia colturale, delle potenzialità di utilizzazione e delle strategie di tutela, il R.U. ne definisce la seguente articolazione in Sottoclassi:

  • - AA1 - Aree Agricole a prevalente finalità produttiva;
  • - AA2 - Aree Agricole a vocazione turistica;
  • - AA3 - Aree Agricolo-panoramiche.

3 - stralciato

4 - Destinazioni d'uso:
Salvo diversa specifica indicazione, oltre alle attività agricole sono ammesse residenza; attività sportive all'aperto che si svolgano in stretta relazione con l'ambiente naturale (equitazione, escursionismo, cicloturismo, trekking).
Sono comunque ammesse tutte quelle attività che, attraverso un uso corretto del territorio e la conservazione dei caratteri paesistici e ambientali, rappresentano forme di integrazione con l'attività agricola evitando l'abbandono e il degrado del territorio.
È ammessa la formazione di "centri di servizi agricoli" finalizzati alla prestazione d'opera per le lavorazioni agrarie e di servizi alle aziende di tipo non professionale.

5 - Criteri per gli interventi:

  1. a) - tutti gli interventi dovranno essere compatibili con i caratteri paesistici e garantire la conservazione o il miglioramento delle condizioni originarie dei luoghi. Gli interventi dovranno in particolare salvaguardare la presenza di elementi caratterizzanti il paesaggio consolidato quali terrazze e ciglionature, muri a secco, alberature a filare, le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali;
  2. b) - interventi sui corsi d'acqua: valgono le disposizioni dell'Art. 14 N.T.A. del P.S.;
  3. c) - interventi di sistemazione agraria: la realizzazione di nuove sistemazioni agrarie significative dovrà essere supportata dalla dichiarazione di un tecnico che ne attesti la compatibilità idrogeologica e il rispetto delle norme geologiche del R.U.
    È vietato qualsiasi intervento di modificazione dell'assetto fisico del suolo non collegato al mantenimento delle colture e dei soprassuoli o alla regimazione e al riassetto idrogeologico, mentre sono consentiti, previa autorizzazione dell'A.C., interventi per opere di regimazione e di riassetto idraulico e opere di sistemazione stradale, purché al servizio della produzione agricola. Sono consentite altresì opere di recinzione e opere provvisionali per la produzione agricola. L'immagazzinamento all'aperto di materiali di rifiuto è vietata. Sono ammessi gli interventi atti a favorire il mantenimento, la riqualificazione e lo sviluppo delle attività agricole, forestali e zootecniche, non in contrasto con l'equilibrio ambientale. Qualsiasi richiesta di autorizzazione o concessione dovrà essere corredata da progetto per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti domestici o degli eventuali allevamenti;
  4. d) - interventi per la fruizione turistica:
    • - agriturismo e turismo: l'utilizzazione per attività connesse con il turismo è ammessa nelle aree indicate dal R.U. con le modalità di volta in volta indicate dalle norme specifiche.
  5. e) - interventi di viabilità: la realizzazione di nuove strade poderali è ammessa unicamente a fronte di documentate ragioni di necessità aziendali o di adeguamento a nuove esigenze di utilizzazione derivanti da attività ammesse.
    Per la viabilità esistente sono ammessi interventi di manutenzione e adeguamento b1 - b2 (Art. 11, commi 2 e 3 delle presenti N.T.A.).

7 - Prescrizioni
è ammessa la recinzione per ragioni di sicurezza degli edifici destinati a residenza e limitatamente a modesti intorni.