Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 26 AA1 - Aree Agricole a finalità produttive

1 - Sono le aree tradizionalmente agricole e destinate dal Piano al mantenimento e all'incentivazione delle attività agricole a fini produttivi.
Comprendono superfici generalmente estese prevalentemente non boscate, coltivate direttamente o da parte di aziende produttive.
Sono classificate dal R.U. come aree ad esclusiva funzione agricola.

2 - Destinazioni d'uso
Oltre all'attività agricola è ammessa la residenza.
È in ogni caso esclusa la realizzazione di vivai.

3 - Interventi ammessi:

  1. a) - sono ammessi gli interventi relativi alla categoria di "Conservazione guidata" (Art. 8 comma 4 delle presenti N.T.A.);
  2. b) - interventi sul patrimonio edilizio esistente: si applicano le disposizioni dei comma 7, 8 e 9 dell'Art. 18 delle presenti N.T.A.;
  3. c) - interventi di nuova edificazione:
    È ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali, nuovi annessi agricoli, anche eccedenti la capacità produttiva del fondo, manufatti per l'agricoltura amatoriale, manufatti precari, serre temporanee e serre con copertura stagionale con le specifiche dell'Art. 18bis delle presenti N.T.A.