Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 32 Aree-filtro (AF) - Disposizioni generali

1 - Sono aree di diversa estensione e connotazione morfologica-paesistica, di soglia tra il tessuto edificato e il territorio aperto con funzione paesistica, di barriera verde, di connessione.

2 - Tutte le Aree AF sono localizzate all'interno degli Insiemi Direttori. L'eventuale disciplina specifica è contenuta negli articoli relativi agli Insiemi Direttori di appartenenza.
La normativa specifica per le parti esterne alle Unità Insediative è contenuta negli Artt. 33 e 34 delle presenti N.T.A.

3 - Articolazione in Sottoclassi: in ragione del ruolo e delle caratteristiche il R.U. ne definisce la seguente articolazione in Sottoclassi:

  1. - AF1 - Aree filtro boscate
  2. - AF2 - Aree filtro di connessione

4 - stralciato

5 - Destinazioni d'uso
Sono ammesse, oltre alle attività agricole, attività di tempo libero che si svolgano all'aperto in stretta relazione con l'ambiente naturale, residenza.

6 - Criteri per gli interventi:

  1. a) - interventi selvicolturali: gli interventi selvicolturali dovranno tener conto delle indicazioni dell'Art. 17 comma 3 delle N.T.A. del P.S.;
  2. b) - interventi sui corsi d'acqua: valgono le disposizioni dell'Art. 14 commi 1, 3, 6,7 delle N.T.A. del P.S.;
  3. c) - interventi di viabilità: è ammessa la realizzazione di nuovi sentieri pedonali, piste ciclabili o equitabili. Per la viabilità esistente sono ammessi interventi di manutenzione e adeguamento b1, b2 e b4. Gli interventi dovranno essere realizzati tenendo conto dei caratteri morfologici e paesistici del luogo. I parcheggi a servizio delle attrezzature previste dovranno essere preferibilmente alberati.