Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 35 Sistema insediativo - Generalità

1 - Il R.U. conferma la suddivisione del sistema insediativo nei seguenti Sottosistemi definiti dal Piano Strutturale:

  • - Sottosistema della Residenza (R)
  • - Sottosistema dei Luoghi Centrali (L)
  • - Sottosistema della Produzione (P)
  • - Sottosistema delle Attrezzature e dei Servizi (S)

2 - Con riferimento agli obiettivi del Piano Strutturale e agli indirizzi e alle prescrizioni indicate per ciascuno dei Sottosistemi, il R.U. ne disciplina gli interventi e le modalità di attuazione anche attraverso ulteriori articolazioni dei Sottosistemi in Classi e Sottoclassi che riflettono le condizioni specifiche dei tessuti edificati.

3 - Le prescrizioni specifiche per ciascuna Classe e Sottoclasse prevalgono sulle disposizioni generali.

4 - All'interno del Sistema Insediativo il R.U. distingue le aree edificate dagli spazi aperti (Aree Aperte Urbane) e dalle Aree per Servizi di Uso pubblico.

5 - Nell'ambito di ciascun Sottosistema gli interventi di trasformazione dovranno attenersi alle prescrizioni delle schede di fattibilità allegate alle presenti N.T.A.

6 - Tutti gli interventi dovranno essere realizzati tenendo conto oltre che della specificità del singolo Sottosistema, dei caratteri urbanistici, paesistici e architettonici del contesto.

7 - Nell'ambito di ciascun Sottosistema gli edifici distrutti da eventi bellici e/o calamità naturali potranno essere ricostruiti, se non in contrasto con le previsioni del R.U., senza incremento del volume e della superficie coperta originari computati sulla base di documentazione attendibile.

8 - Per le dotazioni di standards vale quanto indicato all'Art. 16 delle presenti N.T.A.

9 - Impianti tecnologici
In tutte le classi del Sistema Insediativo ad eccezione della sottoclasse R1, è ammessa la localizzazione di impianti tecnologici (impianti per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas).
Tali impianti dovranno essere realizzati con il criterio del minore impatto ambientale.
L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è ammessa nel rispetto delle normative sovraordinate, secondo quanto disposto in ordine alle attività libere ed ai titoli abilitativi. Nel progetto dovrà essere documentata la coerenza con gli obiettivi di qualità delle "Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità" allegate al PI.T.
Per impianti diversi da quelli finalizzati all'autoconsumo, la connessione alla rete elettrica dovrà essere realizzata attraverso linea interrata, salvo impossibilità tecnica dimostrata ed eventuali manufatti tecnici di supporto (in particolare le cabine) dovranno essere limitati alle dimensioni strettamente necessarie, secondo le indicazioni del Gestore.
L'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici dovrà essere integrata nella copertura degli edifici adottando ogni possibile soluzione tecnica per armonizzarne l'impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, nel caso dei tessuti di impianto storico R1 e di edifici e complessi di valore storico-architettonico e documentale; negli altri casi ci si dovrà comunque avvalere di tecniche e materiali che unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica assicurino una soluzione architettonica ottimale e un corretto inserimento paesaggistico, armonizzandone l'impatto visivo con il contesto, privilegiando sempre l'integrazione negli edifici.
L'eventuale realizzazione di impianti fotovoltaici a terra è consentita nelle classi P1 e P2 del Sottosistema della Produzione, corrispondenti alle aree urbanizzate di recente formazione destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi.