Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 36 Sottosistema della Residenza (r) - Disposizioni generali

1 - Articolazione
Il Sottosistema si articola nelle seguenti Classi

  1. R1 - Tessuto residenziale di impianto storico: comprende edifici isolati, antichi nuclei o borghi e le parti degli abitati di antico impianto che hanno conservato un elevato grado di integrità e riconoscibilità e/o sono caratterizzati dalla presenza di edifici di interesse storico-architettonico.
  2. R2 - Tessuto residenziale consolidato: comprende edifici o nuclei di vecchio impianto che hanno perduto i caratteri originari; abitati di formazione relativamente recente (realizzazioni o sostituzioni post-belliche) esito di singole iniziative o di interventi unitari di piccole dimensioni.
    Ai soli fini dell'indicazione degli interventi consentiti, la classe R2 viene articolata nelle seguenti Sottoclassi:
    1. R2a - Aree edificate sature
    2. R2b - Aree edificate che ammettono interventi di completamento
  3. R3 - Tessuto residenziale di formazione recente: comprende edifici isolati di recente costruzione, nuovi insediamenti prevalentemente derivanti da interventi di edilizia economica, lottizzazioni, progetti unitari.
    Ai soli fini dell'indicazione degli interventi consentiti, la classe R3 viene articolata nelle seguenti Sottoclassi:
    1. R3a - Aree edificate interne o esterne ai centri abitati per le quali, data la situazione ambientale e di contesto, il Piano non consente ulteriori ampliamenti
    2. R3b - Aree edificate all'interno dei centri abitati disponibili ad interventi di completamento, integrazione e/o densificazione del tessuto edilizio
    3. R3c - Aree interessate da interventi derivanti da progetti unitari e/o Piani Attuativi non ancora ultimati o per i quali è stato espresso parere favorevole della Commissione Edilizia alla data di adozione del P.S.
  4. R4 - Residenza nelle Aree di trasformazione: comprende prevalentemente aree occupate da manufatti produttivi in parte dismessi o impropriamente ubicati per le quali il Piano prevede una destinazione residenziale.
  5. R5 - Residenza di nuovo impianto: comprende le aree destinate ai nuovi insediamenti.

Le suddette Classi e Sottoclassi sono individuate da perimetrazione e rispettive sigle nelle Tavole del R.U. in scala 1:2.000.
La sigla è così composta:

  • - la lettera R maiuscola indica il Sottosistema;
  • - il numero che segue indica la Classe;
  • - la lettera minuscola indica la Sottoclasse.

In ciascuna Unità Insediativa, nel caso di indicazioni particolari, la sigla suddetta è seguita da un numero progressivo.

Le aree appartenenti al Sottosistema residenziale R1 sono da intendersi classificate come zone territoriali omogenee A, così come gli edifici e complessi edilizi di interesse storico-architettonico definiti all'Art. 10 delle presenti N.T.A.
Le aree appartenenti ai Sottosistemi residenziali R2a, R2b, R3a e R3b sono da intendersi classificate come zone territoriali omogenee B.
Le aree appartenenti ai Sottosistemi residenziali R3c, R4 e R5 sono da intendersi classificate come zone territoriali omogenee C.

2 - Destinazioni d'uso
Gli usi consentiti per le diverse Classi indicate vengono così specificati:

  1. R1 e R2 - é ammessa, salvo diversa specifica indicazione, l'introduzione di attività terziarie (commerciali, turistico-ricettive e direzionali) fino ad un massimo del 30% della Slp complessiva;
    nei nuclei R1 esterni ai centri abitati è consentita la destinazione ad attività agrituristiche per gli edifici facenti parte di aziende agricole;
  2. R3 e R5 - é prevista tendenzialmente la destinazione esclusiva a residenza;
  3. R4 - é prevista, salvo diversa specifica indicazione, l'introduzione di attività terziarie (commerciali, turistico-ricettive e direzionali) e di servizi e attrezzature di uso pubblico fino ad un massimo del 40% della Slp complessiva.

Ai fini del calcolo delle suddette percentuali l'unità di riferimento per le classi R4 e R5 è la Slp del singolo intervento. Per le classi R1 - R2 - R3 l'unità di riferimento è la Slp complessiva dell'edificio oggetto dell'intervento.
È sempre ammesso il recupero a residenza o attività compatibili di edifici destinati ad altro uso.
Salvo diversa specifica prescrizione sono sempre ammessi uffici e studi professionali, attività di artigianato di servizio purché non nocive o moleste e comunque svolte in condizioni di assenza o completo controllo di ogni forma di inquinamento ed in particolare di quello acustico.

3 - Categorie di intervento
Con riferimento alle indicazioni del P.S. e salvo diversa specifica prescrizione, per le diverse Classi e Sottoclassi del Sottosistema R sono ammesse le seguenti categorie di intervento come definite all'Art. 9 delle presenti N.T.A.:

  1. R1 - Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di tipo a; non viene considerato incremento volumetrico quello strettamente necessario derivante dagli adeguamenti alla normativa antisismica del solaio di copertura.
    Gli interventi dovranno conformarsi alle indicazioni della "Guida agli interventi".
    Sono consentiti gli interventi pertinenziali definiti all'Art. 9ter al comma 3 - limitatamente a quelli individuati ai punti a), c) e), f) e g) - e al comma 4 punti b) e c).
  2. R2a - Salvo diversa specifica indicazione, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo b; sono inoltre ammessi gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche ed adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, come definiti al comma 6 dell'Art. 9 delle presenti N.T.A.
  3. Per i manufatti ex produttivi e gli edifici non residenziali sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo c o sostituzione edilizia senza alcun incremento delle volumetrie esistenti.
    Gli interventi dovranno conformarsi alle indicazioni della "Guida agli interventi".
    Sono consentiti gli interventi pertinenziali definiti all'Art. 9ter al comma 3 e al comma 4 punti b) e c).
  4. R2b - Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo c.
    Salvo diversa specifica indicazione, sono ammessi interventi di addizione volumetrica nel rispetto degli indici urbanistici oppure in sopraelevazione nel caso previsto dal comma 7 punto b) dell'Art. 9 delle presenti N.T.A.; per i manufatti ex produttivi e gli edifici non residenziali sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo d o sostituzione edilizia senza alcun incremento delle volumetrie esistenti. Sono ammessi interventi di completamento (nuova edificazione) secondo gli indici urbanistici specificatamente indicati per ciascuna area.
    Sono inoltre ammessi gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche ed adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, come definiti al comma 6 dell'Art. 9 delle presenti N.T.A.
    Gli interventi dovranno conformarsi alle indicazioni della "Guida agli interventi".
    Sono consentiti gli interventi pertinenziali definiti all'Art. 9ter al comma 3 e al comma 4 punti b) e c).
  5. R3a - Sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo c o sostituzione edilizia senza alcun incremento delle volumetrie esistenti; sono inoltre ammessi gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche ed adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, come definiti al comma 6 dell'Art. 9 delle presenti N.T.A.
    Sono consentiti gli interventi pertinenziali definiti all'Art. 9ter al comma 3 e al comma 4 punti b) e c).
  6. R3b - Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo c.
    Salvo diversa specifica indicazione, sono ammessi interventi di addizione volumetrica nel rispetto degli indici urbanistici oppure in sopraelevazione nel caso previsto dal comma 7 punto b) dell'Art. 9 delle presenti N.T.A. o sostituzione edilizia; per i manufatti ex produttivi e gli edifici non residenziali, salvo diversa specifica indicazione, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo d o sostituzione edilizia senza alcun incremento delle volumetrie esistenti.
    Sono ammessi interventi di completamento secondo gli indici urbanistici specificatamente indicati per ciascuna area.
    Sono inoltre ammessi gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche ed adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, come definiti al comma 6 dell'Art. 9 delle presenti N.T.A.
    Sono consentiti gli interventi pertinenziali definiti all'Art. 9ter al comma 3 e al comma 4 punti b) e c).
  7. R3c - Sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo c.
    È consentito il completamento degli interventi come previsti dai rispettivi Piani Attuativi dei quali il R.U. conferma gli indici urbanistici, le prescrizioni e le localizzazioni delle aree di standards.
    Sono inoltre ammessi gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche ed adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, come definiti al comma 6 dell'Art. 9 delle presenti N.T.A.
    Sono consentiti gli interventi pertinenziali definiti all'Art. 9ter al comma 3 e al comma 4 punti b) e c).
  8. R4 - Salvo diversa specifica prescrizione, per gli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. È ammessa la ristrutturazione urbanistica finalizzata al cambio di destinazione.
    Gli interventi sono singolarmente disciplinati all'interno delle Unità Insediative di appartenenza e sono generalmente soggetti a progetto unitario.
    Le Slp max previste all'interno delle singole unità insediative di appartenenza non includono eventuali edifici già destinati a residenza.
  9. R5 - Gli interventi sono singolarmente disciplinati all'interno delle Unità Insediative di appartenenza e sono generalmente soggetti a progetto unitario.

Gli interventi di completamento dovranno rispettare i caratteri tipologici prevalenti del contesto.
Per gli interventi di nuova edificazione la tipologia edilizia è specificata area per area all'interno dell'Unità Insediativa di appartenenza.

  1. a) - Adeguamento tipologico: gli interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamento dovranno adeguarsi ai caratteri tipologici dell'edificio.
    Gli interventi di completamento dovranno inoltre rispettare i carattere tipologici prevalenti del contesto.
    Per gli interventi di nuova edificazione la tipologia edilizia è specificata area per area all'interno dell'Unità Insediativa di appartenenza.

4 - Norme per il recupero abitativo dei sottotetti
Per gli edifici residenziali appartenenti al Sottosistema della Residenza per i quali sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo a, b, c oppure d è altresì consentito il recupero a fini abitativi dei sottotetti, come definiti dalla L.R. 5/2010. Essi devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde.
Essi sono consentiti esclusivamente in ampliamento delle unità abitative esistenti e non possono determinare un aumento del numero di esse; i volumi recuperati a fini abitativi non potranno essere oggetto di successivi frazionamenti.
Il recupero è riferito ai volumi legittimamente esistenti che presentino le seguenti caratteristiche tecniche:

  1. a) l'altezza media interna netta, intesa come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell'intradosso sovrastante il solaio stesso, non deve essere inferiore a 2,30 metri per gli spazi ad uso abitazione. Per gli accessori o di servizio, tale l'altezza è riducibile a 2,10 metri. In caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1.50 metri per gli spazi ad uso abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi accessori o di servizio. Gli eventuali spazi di altezza inferiore alle predette misure devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. L'obbligo di chiusura non interviene quando gli spazi risultino essere in corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva;
  2. b) il rapporto aeroilluminante esistente è pari o superiore a un sedicesimo.

È ammessa all'interno della superficie di copertura e comunque entro l'ingombro dell'edificio l'apertura di finestre, la realizzazione di abbaini e l'installazione di lucernari per quanto indispensabile al rispetto di corretti rapporti di aeroilluminazione; nel caso di edifici per i quali è prevista la ristrutturazione edilizia di tipo a dovranno essere in ogni caso rispettate le prescrizioni per eventuali nuove aperture riferite ai prospetti ed agli impaginati esistenti riportate all'art. 9 comma 5 delle presenti N.T.A.
I progetti devono prevedere idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del contenimento dei consumi energetici che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nel Regolamento Edilizio, nonchè alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici, ad esclusione degli interventi di recupero relativi ai sottotetti già conformi alla legge 9/01/1991 n. 10.
Per i progetti dovrà deve essere acquisito parere favorevole della USL competente.