Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 37 Sottosistema dei Luoghi Centrali (l) - Disposizioni generali

1 - Articolazione
Il Sottosistema si articola nelle seguenti Classi:

  1. L1 - Luoghi centrali consolidati: comprende i centri storici e le aree interne agli abitati già caratterizzate dalla presenza di funzioni aggregative con capacità attrattiva e di identificazione collettiva.
  2. L2 - Luoghi centrali di nuova formazione: comprende aree interne o immediatamente adiacenti agli abitati destinate alla realizzazione di nuove aree di aggregazione.

Le suddette Classi sono individuate da perimetrazione e rispettive sigle nelle Tavole del R.U. in scala 1:2.000.
La sigla è così composta:

  • - la lettera L maiuscola indica il Sottosistema;
  • - il numero che segue indica la Classe.

In ciascuna Unità Insediativa, nel caso di indicazioni particolari, la sigla suddetta è seguita da un numero progressivo.

2 - Destinazioni d'uso
Gli usi consentiti vengono così specificati per le diverse Classi

  1. L1 - Servizi di interesse generale e di uso pubblico, Aree Aperte Urbane, attività terziarie, residenza (commerciali, turistico-ricettive e direzionali).
  2. L2 - È prevista la destinazione a Servizi di interesse generale e di uso pubblico, Aree Aperte Urbane, attività terziarie (commerciali, turistico-ricettive e direzionali). È comunque ammessa una quota di residenza non superiore al 30% della Slp complessiva, salvo diversa specifica indicazione.

Le aree appartenenti al Sottosistema dei luoghi centrali sono da intendersi classificate come zone territoriali omogenee B, con l'eccezione degli edifici e complessi edilizi di interesse storico-architettonico definiti all'Art. 10 delle presenti N.T.A. che sono da intendersi classificati come zone territoriali omogenee A.

3 - Categorie di intervento

  1. L1 - Gli interventi ammessi sono specificatamente indicati nell'ambito delle singole Unità Insediative di appartenenza.
  2. L2 - Gli interventi sono singolarmente definiti e disciplinati all'interno delle singole Unità Insediative di appartenenza e sono generalmente soggetti a progetti unitari.

Sono consentiti gli interventi pertinenziali definiti all'Art. 9ter al comma 3 e al comma 4 punti b) e c).

4 - Criteri per gli interventi
Le realizzazioni dovranno presentare configurazioni urbanistiche, caratteri architettonici e trattamento degli spazi aperti coerenti con il ruolo di centralità urbana che il Piano assegna a tali aree.
Per i Luoghi Centrali consolidati i parcheggi potranno essere reperiti nelle aree limitrofe.