Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 51 Aree per servizi di uso pubblico - Disposizioni generali

1 - Aree all'interno del Sistema Insediativo destinate a servizi di uso pubblico che contribuiscono al soddisfacimento degli standards.

2 - In base agli usi specifici sono articolate in:

  • Sch - Servizi per il culto
  • Sr - Servizi ricreativi, culturali e socio-sanitari
  • Si - Servizi per l'istruzione
  • Ss - Servizi sportivi coperti
  • Sa - Servizi di accoglienza
  • St - Servizi tecnologici e tecnico-amministrativi
  • Sc - Servizi cimiteriali

Le suddette aree sono perimetrate e contraddistinte da una sigla la cui prima lettera maiuscola indicato il Sottosistema di appartenenza nelle Tavole del R.U. in scala 1:2.000.
Le aree Ss non costituiscono standard quando esplicitamente indicato dalla norma.
Nell'ambito delle aree destinate a servizi tecnologici le aree per stazioni o fermate ferroviarie non costituiscono standard.

3 - Sono consentiti solo impianti e costruzioni necessari all'uso al quale le singole aree sono destinate. Le nuove costruzioni dovranno essere dimensionate tenendo conto della effettiva necessità e funzionalità.
Le superfici di pertinenza non potranno essere destinate ad altri usi.
Dovrà essere posta particolare attenzione alla definizione delle sistemazioni esterne (pavimentazioni, piantumazioni, recinzioni, elementi di arredo urbano e illuminazione).
L'amministrazione comunale potrà autorizzare in tali aree, per motivate ragioni di pubblica utilità, la realizzazione di servizi tecnologici e impianti per la distribuzione di acqua, energia e gas.

4 - Per tutti gli edifici esistenti, salvo diversa specifica prescrizione, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia di tipo c, ampliamento e ristrutturazione urbanistica.

5 - Tutti gli edifici specialistici dovranno avere caratteristiche tipologiche riconoscibili e unitarie. Dovranno essere facilmente accessibili e dotati dei servizi necessari.

6 - Gli edifici di proprietà di Enti o Associazioni che svolgono attività di interesse sociale sono assimilati ad edifici di interesse pubblico. Agli effetti dell'edificabilità gli interventi relativi a questa categoria di edifici sono condizionati solo al rispetto delle esigenze funzionali legate all'espletamento dell'attività di interesse sociale salvo comunque il rispetto dei valori storici ed ambientali dell'intorno.

7 - Per l'attuazione e la gestione delle attrezzature e degli impianti, l'Amministrazione Comunale potrà stipulare con i soggetti attuatori apposite convenzioni che dovranno garantire l'uso pubblico delle attrezzature nonché disciplinare le modalità di manutenzione delle aree di pertinenza.

8 - La realizzazione di nuovi edifici, se di Slp superiore a mq. 500 deve essere sottoposta alla valutazione degli effetti ambientali (Art. 12 comma 4 presenti N.T.A.).