Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 88 Norme transitorie

1 - I Piani Attuativi approvati e convenzionati alla data di adozione del presente R.U., finché vigenti, sono integralmente recepiti anche se non risultanti graficamente nelle planimetrie. Gli strumenti attuativi che non hanno ancora concluso l'iter di adozione da parte del Consiglio Comunale debbono adeguarsi alle previsioni del Regolamento Urbanistico.

2 - Dalla data di adozione del Regolamento Urbanistico è sospeso il rilascio di titoli abilitativi (permesso di costruire o denuncia di inizio attività) in contrasto con le nuove prescrizioni.

3 - Ai provvedimenti già rilasciati prima dell'adozione del R.U., nonché alle relative varianti in corso d'opera non essenziali, continua ad applicarsi la normativa urbanistica vigente al momento del loro rilascio.In deroga a quanto stabilito dal comma 2, ciò si applica anche alle istanze edilizie che abbiano ad oggetto interventi conformi allo strumento urbanistico all'epoca vigente ed in ordine alle quali si sia formata la determinazione positiva del responsabile del procedimento prima della data di adozione del Regolamento Urbanistico, come da nota informativa di attestazione a firma del Responsabile del Procedimento; in tal caso il rilascio del permesso o l'acquisizione di efficacia, ancorché successivi alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, costituiscono atto dovuto da parte dell'Amministrazione.
In caso di scadenza del titolo abilitativo valgono le norme del Regolamento Urbanistico.
I permessi in contrasto con le nuove previsioni rilasciati prima dell'adozione del R.U. decadono alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Urbanistico, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 77 della L.R. 01/05.

Borgo di Fossato: fino all'approvazione del "Piano di riqualificazione urbanistica e ambientale del Borgo di Fossato" per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente vale quanto indicato agli Artt. 35 e 36 delle presenti N.T.A.
Fino a tale approvazione non sono ammessi interventi sugli spazi esterni.