Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 18 bis Disciplina degli interventi nelle aree ad esclusiva e prevalente funzione agricola

1 - Ai fini dell'applicazione del Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005 il R.U. distingue all'interno dei Sistemi Ambientali:

  • - aree ad esclusiva funzione agricola, corrispondenti alla Sottoclasse AA1;
  • - aree a prevalente funzione agricola, corrispondenti alle Sottoclassi AN2, AN3, AN4, AA2, AA3, AF1 e AF2.

2 - Sono escluse le aree ricadenti all'interno delle A.N.P.I.L., soggette a specifica disciplina transitoria fino all'approvazione dei relativi Regolamenti, e le aree appartenenti alla Riserva Naturale Acquerino-Cantagallo, disciplinate dal Regolamento emanato dalla Provincia di Prato, come specificato al comma 5 dell'Art. 18 delle presenti N.T.A.

3 - Gli interventi nelle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola sono disciplinati dalla L.R. 1/2005, dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.G.R. 9/2/07 n. 5/R) e s.m.i., dalle Norme e dall'Allegato 2 del PTC di Prato con le specifiche dei successivi comma e con le precisazioni eventualmente contenute negli articoli riferiti a Classi e Sottoclassi.

4 - Nuove abitazioni rurali
Nuovi edifici rurali a scopo abitativo sono ammessi solo quando sia verificata l'impossibilità di utilizzare e/o recuperare a residenza edifici esistenti anche destinati ad altro uso, ancorché ruderi.
La dimensione massima delle nuove abitazioni rurali è stabilita in mq. 150 di Slp ed altezza massima ml. 7,50. Le nuove residenze dovranno essere realizzate preferibilmente in adiacenza o accorpate ad altri edifici e comunque in sintonia con il contesto di riferimento, rispettando la morfologia dei terreni ed evitando eccessivi movimenti di terra; andranno comunque salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico e/o documentale.
L'uso dei materiali, colori, elementi di finitura e tecniche costruttive dovrà essere di tipo tradizionale locale.
La nuova costruzione dovrà essere di forma compatta; sono ammessi portici e tettoie se realizzati in forma tradizionale e coerentemente alle caratteristiche tipologiche degli edifici rurali esistenti.
Non è consentita l'apertura di nuove strade carrabili a servizio delle nuove abitazioni rurali, che dovranno quindi essere poste in prossimità di tracciati carrabili esistenti eventualmente da sistemare ed adeguare.
Nei casi in cui non sia possibile o economicamente sostenibile il collegamento alla pubblica fognatura, lo smaltimento dovrà essere organizzato attraverso sistemi individuali, previa valutazione di tipo idrogeologico, con particolare predilezione verso sistemi chiusi di tipo naturale (evitando quindi infiltrazione nel suolo degli effluenti) quali la fitodepurazione ed il lagunaggio.
Ogni nuovo edificio rurale dovrà essere dotato di un sistema di recupero ed accumulo delle acque meteoriche da destinare all'irrigazione estiva delle colture o altro uso aziendale, opportunamente dimensionato in funzione delle superfici impermeabili di raccolta (tetti ed eventuali aree esterne pavimentate).

5 - Nuovi annessi agricoli
Nuovi annessi agricoli sono ammessi solo quando sia verificata l'impossibilità di utilizzare e/o recuperare edifici esistenti anche destinati ad altro uso, ancorchè ruderi.
Gli annessi dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza o accorpati ad altri edifici e comunque in sintonia con il contesto di riferimento, rispettando la morfologia dei terreni ed evitando eccessivi movimenti di terra; andranno comunque salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico e/o documentale.
L'uso dei materiali, colori, elementi di finitura e tecniche costruttive dovrà essere preferibilmente di tipo tradizionale locale; nel caso di particolari lavorazioni o strutture tali da non consentire l'impiego di tecnologie e materiali tradizionali è consentito il ricorso a tecnologie e materiali contemporanei o comunque non consueti, purché di alto livello qualitativo e per i quali sia dimostrato un grado particolarmente elevato di risparmio energetico e di qualità ecocompatibile.
Non è consentita l'apertura di nuove strade carrabili a servizio dei nuovi annessi rurali, che dovranno quindi essere posti in prossimità di tracciati carrabili esistenti eventualmente da sistemare ed adeguare.
Nei casi in cui non sia possibile o economicamente sostenibile il collegamento alla pubblica fognatura, lo smaltimento dovrà essere organizzato attraverso sistemi individuali, previa valutazione di tipo idrogeologico, con particolare predilezione verso sistemi chiusi di tipo naturale (evitando quindi infiltrazione nel suolo degli effluenti) quali la fitodepurazione ed il lagunaggio.
Ogni nuovo annesso rurale dovrà essere dotato di un sistema di recupero ed accumulo delle acque meteoriche da destinare all'irrigazione estiva delle colture o altro uso aziendale, opportunamente dimensionato in funzione delle superfici impermeabili di raccolta (tetti ed eventuali aree esterne pavimentate).

6 - Nuovi annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedenti la capacità produttiva del fondo
La realizzazione di tali annessi è ammessa secondo quanto definito all'art. 5 del DPGR 5/R/07 e s.m.i.; non è comunque ammessa la realizzazione di annessi per le aziende con SAU inferiore a 1.000 mq. esclusi i boschi.
Non è ammessa l'edificazione di tali annessi sui fondi provenienti dal frazionamento non programmato di fondi più estesi avvenuto negli ultimi 15 anni o che, nello stesso periodo, siano stati oggetto di vendita o cambiamento di destinazione d'uso di annessi agricoli preesistenti.
Gli annessi dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza o accorpati ad altri edifici e comunque in sintonia con il contesto di riferimento, rispettando la morfologia dei terreni ed evitando eccessivi movimenti di terra; andranno comunque salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico.
L'uso dei materiali, colori, elementi di finitura e tecniche costruttive dovrà essere preferibilmente di tipo tradizionale locale; nel caso di particolari lavorazioni o strutture tali da non consentire l'impiego di tecnologie e materiali tradizionali è consentito il ricorso a tecnologie e materiali contemporanei o comunque non consueti, purché di alto livello qualitativo e per i quali sia dimostrato un grado particolarmente elevato di risparmio energetico e di qualità ecocompatibile.
Non è consentita l'apertura di nuove strade carrabili a servizio dei nuovi annessi rurali, che dovranno quindi essere posti in prossimità di tracciati carrabili esistenti eventualmente da sistemare ed adeguare.
Nei casi in cui non sia possibile o economicamente sostenibile il collegamento alla pubblica fognatura, lo smaltimento dovrà essere organizzato attraverso sistemi individuali, previa valutazione di tipo idrogeologico, con particolare predilezione verso sistemi chiusi di tipo naturale (evitando quindi infiltrazione nel suolo degli effluenti) quali la fitodepurazione ed il lagunaggio.
Ogni nuovo annesso rurale dovrà essere dotato di un sistema di recupero ed accumulo delle acque meteoriche da destinare all'irrigazione estiva delle colture o altro uso aziendale, opportunamente dimensionato in funzione delle superfici impermeabili di raccolta (tetti ed eventuali aree esterne pavimentate).

7 - Manufatti per l'agricoltura amatoriale e per le piccole produzioni agricole
I manufatti possono essere realizzati da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli %u2013 dal proprietario del fondo o dal titolare dell'azienda agricola che lo gestisce -, nonché dalle aziende che non hanno le superfici fondiarie minime per la costruzione degli annessi agricoli di cui ai precedenti comma 5 e 6, secondo quanto disposto dall'art. 6 del DPGR 5/R/07 e s.m.i.
I manufatti dovranno essere realizzati se possibile in adiacenza o accorpati ad altri edifici e comunque in sintonia con il contesto di riferimento, rispettando la morfologia dei terreni ed evitando qualunque alterazione dell'andamento naturale del terreno; andranno comunque salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico e/o documentale.
Non è consentita l'apertura di nuove strade carrabili a servizio dei nuovi manufatti, che dovranno quindi essere posti in prossimità di tracciati carrabili esistenti eventualmente da sistemare ed adeguare.
Le dimensioni massime dei manufatti sono le seguenti:

  • - 8 mq. di Slp per SAU compresa tra 0 mq. e 2.000 mq.
  • - 12 mq. di Slp per SAU compresa tra 2.000 mq. e 3.000 mq.
  • - 16 mq. di Slp per SAU compresa tra 3.000 mq. e 6.000 mq.
  • - 24 mq. di Slp per SAU superiore a 6.000 mq.

L'altezza non potrà comunque superare ml. 2,50.
I manufatti dovranno essere rimossi al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà del fondo o di parti di esso con atti tra vivi: ciò sarà garantito dalla sottoscrizione di una convenzione o atto unilaterale che stabilisce anche il vincolo di non modificare la destinazione d'uso agricola, di non alienare separatamente dall'annesso il fondo cui si riferisce, di mantenere il fondo in produzione ed effettuarne la manutenzione ambientale; in caso di inadempienza il soggetto si impegna alla demolizione dell'annesso.
Il materiale da impiegare è preferibilmente il legno; sono comunque ammessi altri materiali leggeri sia tradizionali che innovativi, purché il progetto ne preveda un corretto inserimento nel contesto.
È facoltà dell'Amministrazione individuare prototipi di riferimento per la realizzazione dei manufatti.
Nel caso delle piccole produzioni legate ai castagneti da frutto - con SAU non inferiore a 1.000 10.000 mq. - l'Amministrazione promuove il mantenimento della tradizione delle "cannicciaie" utilizzate per l'essiccazione delle castagne: in tal caso l'annesso sarà realizzato nel rispetto della tipologia e dei materiali tipici, con muratura in pietra e solaio di canniccia, di superficie coperta massima pari a 16 mq. e altezza non superiore a 5,5 ml.; i prospetti, nel rispetto delle dimensioni e proporzioni tradizionali, saranno pertanto caratterizzati da un'unica apertura, per l'accesso, sul fronte a valle ed un'unica apertura sul fronte a monte.
Resta fermo in ogni caso l'obbligo di dimostrare l'inesistenza di altri annessi utilizzabili e di non avere trasformato annessi preesistenti con cambio di destinazione d'uso negli ultimi dieci anni.

8 - Manufatti precari
L'installazione di manufatti precari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 del DPGR 5/R/07 e s.m.i., è consentita ai conduttori delle aziende agricole che gestiscono i fondi per lo svolgimento di attività produttive stagionali o comunque per rispondere a necessità aziendali temporanee.
I manufatti dovranno essere realizzati se possibile in adiacenza o accorpati ad altri edifici e comunque in sintonia con il contesto di riferimento, senza comportare alcuna modificazione morfologica sostanziale dello stato dei luoghi; andranno comunque salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico e/o documentale.
Il materiale da impiegare è preferibilmente il legno; sono comunque ammessi altri materiali leggeri sia tradizionali che innovativi, purché il progetto ne preveda un corretto inserimento nel contesto e sempreché i manufatti siano semplicemente appoggiati a terra.
Non è consentita l'apertura di nuove strade carrabili a servizio dei nuovi manufatti, che dovranno quindi essere posti in prossimità di tracciati carrabili esistenti eventualmente da sistemare ed adeguare.
I manufatti dovranno essere rimossi al termine del periodo di impiego: ciò sarà garantito dalla stipula di una polizza fidejussoria.

9 - Serre temporanee e serre con copertura stagionale
L'installazione di serre temporanee e serre con copertura stagionale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8 del DPGR 5/R/07 e s.m.i., è consentita ai conduttori delle aziende agricole che gestiscono i fondi per lo svolgimento di attività produttive stagionali o comunque per rispondere a necessità aziendali temporanee.
Non è consentita l'apertura di nuove strade carrabili a servizio dei nuovi manufatti, che dovranno quindi essere posti in prossimità di tracciati carrabili esistenti eventualmente da sistemare ed adeguare.
I manufatti dovranno essere rimossi al termine del periodo di impiego: ciò sarà garantito dalla stipula di una polizza fidejussoria.

10 - Aree boscate
È comunque vietata la costruzione di nuove abitazioni o nuovi annessi agricoli nelle aree definibili "boscate" ai sensi della LR 39/00 e successive modificazioni; in tali aree potranno eventualmente essere installati esclusivamente manufatti per l'agricoltura amatoriale e per le piccole produzioni agricole.