Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 31 AS2 - Boschi strutturati

1 - Aree boscate che presentano condizioni di abitabilità e consentano la fruizione per attività di tempo libero all'aperto.
In tali aree non si applicano le disposizioni del Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005.

2 - Gli interventi ammessi sono disciplinati all'interno degli Insiemi Direttori di appartenenza.

3 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente:
Salvo diverse specifiche indicazioni riferite alle singole aree, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B; per il cambio di destinazione d'uso si applicano le disposizioni del comma 9 dell'art. 18 delle presenti N.T.A.
È ammesso il cambio di destinazione d'uso a residenza solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto. Non è consentito il cambio di destinazione d'uso a residenza per gli edifici aventi una superficie lorda di pavimento inferiore a Mq. 50,00 o aventi parti strutturali inconsistenti e non idonee al nuovo uso, comunque autorizzati e per quei fabbricati che sono stati costruiti e utilizzati come manufatti specifici per l'attività agricola - quali frantoi, cantine, stalle, porcilaie od altro, costruiti con materiali non tradizionali quali pannelli di cemento, laterizio forato od altro.