Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 17 L'intervento pubblico e l'intervento privato

1 - Gli interventi pubblici sono attuati dal Comune e da altri Enti Pubblici o da privati che operano con diritti loro concessi dal Comune con apposita convenzione per realizzare opere in ordine a esigenze di edilizia economica e popolare, di insediamenti produttivi e di servizi.

2 - Sono interventi privati quelli attuati da privati per proprie finalità e da Enti Pubblici che operano in regime privatistico.