Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 7 Tipi di intervento - Generalità

1 - I tipi di intervento per il Territorio Aperto del Sistema Ambientale sono quelli previsti dall'Art. 17 comma 4 delle N.T.A. del P.S. Il R.U. ne dettaglia e definisce le singole specifiche nel successivo Art. 8.

2 - I tipi di intervento sul patrimonio edilizio sono definiti nei successivi Artt. 9 e 10.

3 - Dove sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia sono sempre consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione.
Per tutti gli edifici, complessi o spazi aperti, sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria.

4 - In tutti gli interventi dovranno essere evitate opere di forte rimodellamento del suolo naturale o scavi e reinterri che comportino una alterazione significativa della situazione preesistente; in particolare, nel caso di edifici collocati in aree con terreno in pendio, nella sistemazione finale a monte potranno essere previsti scannafossi e/o elementi analoghi (di larghezza non superiore a 1 ml.) ma non sono consentite modifiche all'andamento naturale del suolo che portino a rendere seminterrati o fuori terra i locali che nella configurazione orografica originaria invece risulterebbero - rispettivamente - interrati o seminterrati.
Non è ammessa la realizzazione di muri di contenimento di altezza superiore a 2 ml.; nel caso di sistemazioni consistenti nella realizzazione di più muri di contenimento a formare dei terrazzamenti, ciascuno di essi non potrà avere altezza superiore a 1 ml. Dovrà in ogni caso essere dimostrata la necessità di realizzare tali strutture ed accuratamente verificata l'assenza di alternative meno impattanti: tali interventi si configurano pertanto come soluzione limite, da adottare esclusivamente qualora non sia possibile mantenere la conformazione naturale del terreno. Allo scopo di attenuarne l'impatto le strutture dovranno essere realizzate o almeno rivestite impiegando materiali adeguati al contesto quali pietra e laterizio.
L'andamento della sommità dei muri di contenimento dovrà comunque seguire l'andamento naturale del terreno preesistente.

5 - I volumi interrati, ove consentiti e fermo restando quanto precisato in relazione all'individuazione della Slp al precedente art. 6, non potranno eccedere il 75% della superficie del lotto di pertinenza. La superficie permeabile dovrà in ogni caso essere almeno pari al 25% della superficie totale del lotto.

Art. 8 Interventi nel Sistema Ambientale

1 - Con riferimento all'Art. 17 comma 4 delle N.T.A. del P.S. gli interventi sono compresi nelle seguenti categorie:

  1. a - Conservazione integrale;
  2. b - Conservazione ambientale;
  3. c - Conservazione guidata;
  4. d - Adeguamento strutturale;
  5. e - Adeguamento funzionale;
  6. f - Trasformazione funzionale.

2 - Conservazione integrale
Gli interventi riguardano esclusivamente opere rivolte a mantenere i caratteri naturalistici specifici dell'area senza interferire con gli attuali assetti e/o processi evolutivi in atto.
Sono ammessi gli interventi relativi:

  • - alle opere per la difesa idrogeologica e antincendio;
  • - alle opere necessarie alla tutela dell'ecosistema e delle speci vegetazionali rare;
  • - alle opere di manutenzione della viabilità esistente;

sono esclusi:

  • - disboscamenti, trasformazioni morfologiche, vegetazionali e dell'assetto faunistico;
  • - apertura di nuovi tracciati viari;
  • - realizzazione di nuove costruzioni anche temporanee.

3 - Conservazione ambientale
Gli interventi riguardano:

  • - opere di difesa idrogeologica e antincendio;
  • - opere necessarie al governo dei soprassuoli;
  • - opere di risanamento e recupero delle aree degradate;
  • - opere mirate alla ricostituzione di equilibri ambientali precari;
  • - opere di manutenzione, adeguamento e integrazione della viabilità esistente (carrabile e pedonale);
  • - formazione di nuova viabilità forestale e/o di servizio;
  • - realizzazione di sentieri.

Sono esclusi, salvo diversa specifica indicazione:

  • - disboscamenti, trasformazioni morfologiche, vegetazionali e dell'assetto faunistico;
  • - realizzazione di nuove costruzioni.

Nelle Aree Agricole la realizzazione di nuove costruzioni è limitata a quanto previsto dal Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005 e dagli specifici Articoli del Titolo 5 Capo I delle presenti N.T.A. in riferimento alle Classi e Sottoclassi del Sistema Ambientale.

4 - Conservazione guidata
Gli interventi riguardano tutte le opere necessarie al mantenimento e al riequilibrio di situazioni ambientali e colturali, nonché all'esercizio delle attività selvicolturali, agricole, forestali e zootecniche. Sono ammessi interventi di:

  • - ripristino delle condizioni di efficienza di impianti colturali (castagneti - oliveti - pascoli);
  • - manutenzione, adeguamento e integrazione della rete scolante esistente e formazione di nuova rete;
  • - manutenzione e ripristino di terrazzamenti e ciglionature;
  • - recupero delle aree degradate;
  • - formazione di nuova viabilità poderale , forestale e di servizio
  • - formazione di sentieri

È esclusa, salvo diversa specifica indicazione, la realizzazione di nuove costruzioni. Nelle Aree Agricole la realizzazione di nuove costruzioni è limitata a quanto previsto dal Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005 e dagli specifici Articoli del Titolo 5 Capo I delle presenti N.T.A. in riferimento alle Classi e Sottoclassi del Sistema Ambientale.

5 - Adeguamento strutturale
Gli interventi riguardano esclusivamente:

  • - opere finalizzate alla modificazione di soprassuoli ad elevato grado di artificialità non coerenti con i caratteri ambientali e/o paesistici del sito ovvero ad alto rischio di incendio;
  • - opere finalizzate all'incentivazione della biodiversità e al riequilibrio dell'ecosistema;
  • - opere rivolte alla sostituzione e/o realizzazione di nuovi impianti colturali;
  • - opere di integrazione e nuova realizzazione di tracciati stradali.

È esclusa, salvo diversa specifica indicazione, la realizzazione di nuove costruzioni.
Nelle Aree Agricole la realizzazione di nuove costruzioni è limitata a quanto previsto dal Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005 e dagli specifici Articoli del Titolo 5 Capo I delle presenti N.T.A. in riferimento alle Classi e Sottoclassi del Sistema Ambientale.

6 - Adeguamento funzionale
Gli interventi riguardano le opere necessarie a rendere l'area disponibile all'introduzione delle nuove funzioni indicate dal Piano. Tali opere non dovranno alterare sostanzialmente la funzionalità dell'ecosistema e i caratteri morfologici e paesistici dell'area.
Sono consentiti:

  • - limitati movimenti di terra e sistemazioni del terreno;
  • - terrazzamenti e ciglionature;
  • - diradamenti delle aree boschive;
  • - formazione di nuova viabilità.

La realizzazione di nuove costruzioni è limitata alla formazione di attrezzature di supporto alle funzioni previste dove e con le modalità indicate dalle norme specifiche.
Nelle Aree Agricole la realizzazione di nuove costruzioni è limitata a quanto previsto dal Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005 e dagli specifici Articoli del Titolo 5 Capo I delle presenti N.T.A. in riferimento alle Classi e Sottoclassi del Sistema Ambientale.

7 - Trasformazione funzionale
Gli interventi concernono tutte le opere di modifica, anche sostanziale, necessarie alla sistemazione dell'area e ad accogliere le nuove funzioni previste dal Piano. Tali opere dovranno comunque essere compatibili con i caratteri morfologici e paesistici dell'area. L'attuazione degli interventi, compresa l'eventuale realizzazione di nuove costruzioni (ammessa solo dove esplicitamente prevista) avverrà con le modalità indicate dalle norme specifiche.

8 - Nelle aree indicate dal P.S. a "Statuto Speciale", il R.U. indica la realizzazione di interventi che possono superare quelli previsti dalle categorie indicate per il Sistema Ambientale in relazione agli obiettivi specifici degli statuti speciali e alla stretta connessione delle aree con il Sistema Insediativo.

9 - Per gli edifici esistenti valgono le norme specifiche stabilite dalle presenti N.T.A. al Titolo 5 Capo I con le precisazioni eventualmente stabilite nell'ambito di ciascuna Classe e Sottoclasse del Sistema Ambientale secondo le categorie definite dal successivo Art. 9.

10 - Per gli edifici di particolare pregio architettonico-ambientale vale quanto indicato dall'Art. 10 delle presenti N.T.A.

Art. 9 Interventi sul patrimonio edilizio esistente

1 - Tenuto conto delle vigenti leggi nazionali e regionali, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono compresi nelle seguenti categorie:

  1. a - manutenzione ordinaria;
  2. b - manutenzione straordinaria;
  3. c - restauro e risanamento conservativo;
  4. d - ristrutturazione edilizia;
  5. e - superamento delle barriere architettoniche ed adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili;
  6. f - addizioni volumetriche non assimilate alla ristrutturazione edilizia;
  7. g - sostituzione edilizia;
  8. h - ristrutturazione urbanistica.

Tali categorie si riferiscono sia agli edifici che alle pertinenze esterne.

2 - Manutenzione ordinaria
Gli interventi riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Gli interventi non si applicano agli elementi strutturali degli edifici e non devono comportare la modifica delle caratteristiche architettoniche e dell'aspetto esteriore degli edifici. Essi si articolano in opere interne e opere esterne.

  • Opere interne:
    • - pulitura e sostituzione degli intonaci e dei rivestimenti;
    • - tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti;
    • - riparazione e sostituzione dei pavimenti;
    • - riparazione e sostituzione di impianti tecnologici (idraulico, elettrico, fognario, di riscaldamento, di ventilazione), purché ciò non comporti la creazione di nuovi volumi e superfici e non si tratti di opere di rilevanza tale da modificare elementi e parti significative dell'organismo edilizio.
  • Opere esterne:
    • - pulitura, rinnovo e ripristino degli intonaci e dei rivestimenti;
    • - tinteggiatura, riparazione degli infissi e dei serramenti;
    • - riparazione e rinnovo dei manti di copertura dei tetti e posa in opera della guaina bituminosa sul solaio di copertura;
    • - riparazione e rinnovo delle parti non strutturali del tetto;
    • - riparazione e rinnovo di grondaie e canne fumarie;
    • - riparazione e sostituzione di impianti tecnici esistenti (idraulico, elettrico, fognario, termico, ventilazione);
    • - riparazione e rinnovo delle pavimentazioni;
    • - tinteggiatura, riparazione e rinnovo delle recinzionii; realizzazione di recinzioni a maglia sciolta e pali semplicemente infissi al suolo senza opere in muratura;
    • - rinnovamento e adeguamento tecnologico di impianti in edifici produttivi e artigianali senza variazioni della destinazione d'uso e del tipo di produzione.

Per gli edifici produttivi costituiscono inoltre interventi di manutenzione ordinaria quelli definiti come tali dalla Circolare Ministeriale 1918/77.

3 - Manutenzione straordinaria
Gli interventi riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici senza alterare i volumi e le superfici delle singole unità. Tali interventi non potranno comunque alterare i caratteri architettonici degli edifici, in particolare per quanto riguarda gli edifici di particolare pregio architettonico-ambientale e/o storico-documentale nel rispetto della disciplina definita all'Art. 10 delle presenti N.T.A.
Gli interventi di manutenzione straordinaria non possono comportare modifiche alla destinazione d'uso né alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.
Essi si articolano in opere interne ed opere esterne.

  • Opere interne:
    • - modifica, apertura e chiusura di porte;
    • - demolizione con ricostruzione di tramezzi, con o senza modifica di materiali;
    • - adeguamento delle murature perimetrali, delle coperture, dei solai ai fini della coibentazione termica ed acustica;
    • - realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici purché non comportino modifiche dell'organismo edilizio;
    • - rifacimento o installazione di impianti di ascensore o montacarichi purché non comportino modifiche dell'organismo edilizio;
    • - demolizione con ricostruzioni di parti ammalorate delle fondazioni o dei muri portanti con o senza modifiche dei materiali;
    • - consolidamento, demolizione con ricostruzione di parti ammalorate di solai, volte e scale, con o senza modifiche dei materiali ma senza modifica di quota;
    • - installazione e modifica di impianti tecnologici (idraulico, elettrico, fognario, riscaldamento, ventilazione).
  • Opere esterne:
    • - rifacimento e realizzazione di tinteggiature, intonaci, rivestimenti e pavimenti con caratteristiche diverse da quelle esistenti;
    • - sostituzione di infissi e serramenti con caratteristiche diverse da quelle esistenti;
    • - rifacimento e sostituzione dei manti di copertura dei tetti anche con materiali diversi da quelli esistenti;
    • - rifacimento delle strutture di copertura. Le quote di imposta e di colmo delle coperture potranno essere lievemente modificate per consentire la realizzazione di cordolo antisismico;
    • - modifica delle recinzioni e delle altre sistemazioni di parti esterne (pavimentazioni, muri di sostegno …)
    • - inserimento di vespai, scannafossi, isolamenti termoacustici ed altre impermeabilizzazioni;
    • - installazioni di impianti solari e di pompe di calore.

Le opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche ai sensi della L. 13/89 che consistono in rampe e ascensori o manufatti che non alterino la sagoma dell'edificio sono assimilabili alla manutenzione straordinaria.

4 - Restauro e risanamento conservativo
Gli interventi sono rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi architettonici, tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti.

Comprendono:

  • - Restauro
    Riguarda edifici di interesse storico-architettonico. Può comportare interventi sulle strutture non resistenti interne, sulle aperture e su altre parti esterne, purché nel rispetto degli elementi tecno-morfologici caratterizzanti; modificazione o sostituzione degli elementi della struttura resistente solo se documentata l'impossibilità di recuperarli e comunque nel rispetto del comportamento statico globale dell'organismo edilizio; eliminazione di superfetazioni e parti che alterino l'organismo edilizio compromettendone stabilità e fruibilità; ricostruzione di parti dell'edificio crollato o demolito, comunque in presenza di adeguata documentazione; conservazione e ripristino di spazi liberi (corti, larghi, chiostri, orti).
  • - Risanamento conservativo
    Può comportare l'inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dall'uso previsto, ma comunque rispettando la struttura esistente e gli elementi architettonici e tecno-morfologici caratterizzanti.
    Il risanamento conservativo può comportare: limitate modifiche distributive interne senza alterazione delle caratteristiche tipologiche; installazione di impianti tecnici riguardanti l'intero organismo edilizio (ascensori, montacarichi e simili) senza volume aggiuntivo; inserimento di volumi accessori (doppi pavimenti, controsoffittature strutturali, scale interne secondarie, soppalchi ovvero elementi accessori) senza alterazioni delle strutture esistenti; inserimento di impianti, idro-sanitari, elettrici e termici centralizzati senza alterazioni della consistenza fisica dell'edificio e modifiche delle superfici e volumi esistenti, riapertura di porte o finestre tamponate. Conservazione e ripristino degli spazi liberi (corti, larghi, chiostri).

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo comprendono altresì la modifica delle unità immobiliari purché ciò non determini l'alterazione dell'impianto tipologico e delle caratteristiche architettoniche; in particolare ciò non dovrà portare modifiche sostanziali al sistema dei collegamenti verticali e all'impaginato dei prospetti. Il frazionamento non dovrà comunque determinare la formazione di unità immobiliari con Slp inferiore a 55 mq. nei centri abitati e a 70 mq. fuori dai centri abitati; potranno essere concesse deroghe a tale limite, in sede di valutazione del progetto, quando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da suddividere sia inferiore a 120 mq. nei centri abitati, e a 140 mq. fuori dai centri abitati, o comunque si dimostri impossibile rispettare il limite minimo di 55 mq. nei centri abitati e di 70 mq. fuori dai centri abitati per tutte le unità realizzate; in quest'ultimo caso la deroga è concessa relativamente ad una sola unità.

5 - Ristrutturazione edilizia
Gli interventi sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; comprendono inoltre gli interventi necessari per l'adeguamento alla normativa antisismica.
Tali interventi possono comprendere inoltre:

  1. 1) - le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
  2. 2) - la demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
  3. 3) - le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non configurino nuovi organismi edilizi, con le quali si realizzino:
    • - servizi igienici, volumi tecnici e/o autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all'interno dei perimetri dei centri abitati;
    • -il rialzamento del sottotetto, al fine di renderlo abitabile, sempreché l'altezza interna netta media - senza considerare eventuali tramezzature - non sia inferiore a ml. 1,50 e l'altezza di progetto non risulti superiore a quella degli edifici latistanti; è altresì compresa in questa fattispecie la sopraelevazione di edifici ad un solo piano qualora funzionale alla suddivisione in due livelli del volume derivante dall'intervento, purché la parte aggiunta non abbia altezza interna netta superiore a ml. 1,20.
    Tali addizioni non possono determinare aumento del numero delle unità immobiliari e devono mantenere una relazione funzionale stabile con l'unità immobiliare di riferimento. Esse sono comunque concesse "una tantum" dall'approvazione del R.U.

Ai fini delle presenti norme le opere di ristrutturazione edilizia si suddividono nelle seguenti categorie:

  • - ristrutturazione edilizia di tipo a
  • - ristrutturazione edilizia di tipo b
  • - ristrutturazione edilizia di tipo c
  • - ristrutturazione edilizia di tipo d

Ristrutturazione edilizia di tipo a
Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo a comprendono le opere che comportino la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, anche, dove l'altezza lo consenta e senza aumento di volume, con aumento della Slp, con modifiche agli elementi verticali strutturali e non strutturali fermi restando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, nonché agli elementi costituenti arredo urbano. È ammessa l'eliminazione di eventuali superfetazioni. Sono inoltre ammessi interventi volti al recupero di superfici non utilizzate a fini abitativi, anche tramite aperture di finestre sui fronti secondari e/o finalizzati al recupero residenziale di volumi diversamente utilizzati purché compatibili con la destinazione residenziale. Non è ammessa la modifica e/o la nuova realizzazione di aperture nel caso di fronti con carattere unitario e compiuto, ma è sempre consentita la riapertura di porte e finestre tamponate; negli altri casi si dovrà comunque salvaguardare l'impaginato presente, anche se irregolare, e dovranno essere impiegate forme, dimensioni e proporzioni conformi a quelle esistenti.
Eventuali modifiche nel numero delle unità immobiliari non dovranno alterare in modo sostanziale il sistema dei collegamenti verticali. Il frazionamento non dovrà comunque determinare la formazione di unità immobiliari con Slp inferiore a 55 mq. nei centri abitati e a 70 mq. fuori dai centri abitati; potranno essere concesse deroghe a tale limite, in sede di valutazione del progetto, quando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da suddividere sia inferiore a 120 mq. nei centri abitati, e a 140 mq. fuori dai centri abitati, o comunque si dimostri impossibile rispettare il limite minimo di 55 mq. nei centri abitati e di 70 mq. fuori dai centri abitati per tutte le unità realizzate; in quest'ultimo caso la deroga è concessa relativamente ad una sola unità. Non sono ammesse le opere definite ai precedenti punti 1), 2) e 3).

Ristrutturazione edilizia di tipo b
Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo b comprendono esclusivamente le opere definite al precedente punto 3).

Ristrutturazione edilizia di tipo b
Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo c comprendono tutte le opere definite ai precedenti punti 1), 2) e 3).

Ristrutturazione edilizia di tipo d
Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo d comprendono le opere definite ai precedenti punti 1) e 2), con esclusione delle opere definite al precedente punto 3).

6 - Superamento delle barriere architettoniche ed adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili
Tali interventi si intendono anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità; possono comportare la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

7 - Addizioni volumetriche non assimilate alla ristrutturazione edilizia
Tali interventi possono configurare nuovi organismi edilizi; non comprendono le addizioni funzionali, come specificato al precedente comma 5 punto 3).
Comprendono addizioni "una tantum" e non cumulabili agli interventi previsti dal comma 5 punto 3):

  1. a) - in aderenza o in sopraelevazione, nel rispetto dei limiti di impermeabilizzazione e dei parametri relativi alle distanze, secondo quanto disciplinato in riferimento a singoli Sottosistemi e Classi o a specifiche aree di intervento;
  2. b) - in sopraelevazione, nel caso di edifici di un solo piano fuori terra, per l'aggiunta di un nuovo piano.

Nel caso di sopraelevazione l'altezza di progetto non dovrà essere superiore a quella degli edifici latistanti.
Possono determinare aumento delle unità immobiliari; in tal senso si configurano come addizioni volumetriche le addizioni funzionali descritte al comma 5 punto 3) qualora comportino aumento delle unità immobiliari.

8 - Sostituzione edilizia
Tali interventi sono intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, senza alcun intervento sulle opere d'urbanizzazione.

9 - Ristrutturazione urbanistica
Gli interventi sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d'interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Art. 9 bis Interventi di nuova edificazione

1 - Sono gli interventi che prevedono la realizzazione di nuovi manufatti edilizi.

2 - Essi sono disciplinati al Titolo 5 Capo I delle presenti N.T.A., per quanto riguarda le aree agricole e per il Sistema Ambientale in generale, ed ai Titoli 6 e 7 per gli Insiemi Direttori ed il Sistema Insediativo.

Art. 9 ter Interventi pertinenziali

1 - Sono interventi pertinenziali ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistico-edilizio le opere, i manufatti e le consistenze edilizie destinate in modo durevole a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento e in genere non suscettibili di utilizzo autonomo. Tali opere, manufatti e consistenze presentano le seguenti caratteristiche:

  1. a)- sono destinati ad usi accessori;
  2. b)- accrescono il decoro o determinano una migliore utilizzazione dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento;
  3. c)- non sono suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

2 - Essi sono disciplinati al Titolo 5 Capo I delle presenti N.T.A., per quanto riguarda le aree agricole e per il Sistema Ambientale in generale, ed ai Titoli 6 e 7 per gli Insiemi Direttori ed il Sistema Insediativo.

3 - Tali interventi possono comportare la realizzazione di nuova volumetria fuori terra o interrata o di nuovi manufatti a corredo degli usi ammessi nei seguenti casi:

  1. a)- parcheggi pertinenziali realizzati all'aperto con o senza elementi di copertura del tipo a pergolato;
  2. b)- attrezzature sportive ad uso privato quali piscine, campi da tennis e altre attrezzature consimili e i nuovi volumi strettamente legati ad esse; l'impianto dovrà essere preferibilmente posizionato nelle vicinanze dell'edificio e non dovrà comportare movimenti di terra che alterino in modo rilevante l'andamento del terreno;
  3. c)- volumi tecnici da realizzarsi ex novo nel lotto o nell'area di pertinenza dell'edificio principale di riferimento, per la dimensione strettamente necessaria all'uso, da dimostrare con adeguata documentazione a supporto;
  4. d)- volumi tecnici e cantine da realizzarsi nei terrapieni formati dal dislivello naturale del terreno (per una superficie massima di 20 mq.) o interrati al di sotto dell'edificio principale di riferimento ed eventualmente debordanti dal perimetro dell'edificio fino ad un massimo del 25% della superficie coperta;
  5. e)- autorimesse pertinenziali da realizzarsi nei terrapieni formati dal dislivello naturale del terreno, di superficie non superiore a quella necessaria al rispetto delle dotazioni richieste dalle norme riportate all'Art. 16 delle presenti N.T.A.;
  6. f)- costruzioni accessorie ad uso rimessa o deposito attrezzi, di Slp max mq. 15 ed H max ml. 2,40, da posizionare preferibilmente nella parte tergale del lotto e da realizzare con materiali leggeri, senza opere di fondazione ma solo opere di ancoraggio; la realizzazione è consentita esclusivamente qualora non siano già presenti nel lotto manufatti assimilabili a costruzioni accessorie come sopra descritte ed è comunque condizionata alla sistemazione complessiva dell'area di pertinenza ed in particolare all'eliminazione di eventuali manufatti precari ed impropri, fonte di degrado; tali costruzioni accessorie non sono ammesse nel caso nel lotto siano stati realizzati volumi destinati al rimessaggio attrezzi a servizio degli orti privati secondo quanto previsto al punto 4.4 della Guida agli interventi;
  7. g)- pergolati, gazebo, voliere.

Tali manufatti dovranno essere realizzati con caratteri coerenti a quelli dell'edificio principale e del contesto ambientale.
La superficie coperta complessivamente risultante nel lotto dovrà in ogni caso essere inferiore al 50%.

4 - Tali interventi possono inoltre comprendere opere riguardanti la sistemazione delle aree esterne nei seguenti casi:

  1. a)- piazzali e gli spazi destinati a depositi di merci e materiali all'aperto di pertinenza ad unità immobiliari a destinazione industriale, artigianale o commerciale;
  2. b)- muri di cinta e le recinzioni in genere diverse da quelle a maglia sciolta e pali semplicemente infissi al suolo senza opere in muratura;
  3. c)- sistemazioni delle aree di pertinenza con opere di livellamento, riorganizzazione degli spazi, messa a dimora di nuove piante, pavimentazioni, arredi e quanto altro della stessa consistenza.

Le sistemazioni dovranno tenere conto dei caratteri del contesto ambientale evitando l'inserimento di elementi estranei ed incongrui; dovranno essere esclusi movimenti di terra che alterino in modo rilevante l'andamento naturale del terreno.
Allo scopo di ottenere ordine e uniformità sui fronti stradali urbani dovranno essere concordati con l'A.C. forme, materiali e tinteggiature delle recinzioni.

Art. 9 quater Installazione dei manufatti lett. b) comma 1 dell'art. 78 della L.R. 1/2005

1 - Sono gli interventi che prevedono l'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, quali esplicitamente risultino in base alle disposizioni vigenti.

2 - Tali interventi non sono ammessi in tutto il territorio comunale.

Art. 10 Interventi sul patrimonio storico-architettonico

1 - Il R.U. individua gli edifici e complessi edilizi di particolare pregio architettonico-ambientale e/o storico-documentale.

2 - Vengono attribuiti le seguenti classi:

  1. classe a - agli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 Parte seconda - Titolo I - Capo I;
  2. classe b - agli edifici segnalati;
  3. classe c - agli edifici di interesse documentale.

Per gli edifici di classe a) salvo diversa specifica destinazione, sono consentiti esclusivamente interventi fino al restauro.
Per gli edifici di classe b) sono consentiti interventi fino al risanamento conservativo.
Per gli edifici di classe c) sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo a senza modificazione degli elementi strutturali.

3 - Tutti gli interventi ammessi dovranno comunque osservare, al fine della conservazione dei caratteri architettonici, tipologici, strutturali, decorativi, delle sistemazioni esterne e vegetazionali, i seguenti criteri:

  • - conservazione delle loro forme, delle membrature architettoniche, dei loro materiali, della loro collocazione attraverso la sostituzione delle sole parti deteriorate;
  • - sostituzione e rinnovo con forme, materiali, tecniche costruttive tipiche del manufatto.

Le pertinenze esterne dovranno essere mantenute integre e conservate nella destinazione originaria. Pertanto in esse è esclusa ogni nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione degli interventi pertinenziali definiti all'Art. 9ter comma 3 punti c), d), e), f). Eventuale richiesta di realizzazione nell'area di piccoli impianti sportivi (tennis - piscina) oppure degli interventi pertinenziali definiti all'Art. 9ter comma 4 punti b) e c) dovrà essere vagliata dall'Amministrazione Comunale sulla base di valutazioni di carattere paesistico-ambientale e dovrà essere corredata dagli elaborati grafici necessari alla illustrazione dell'intervento.
In caso di edifici colonici ricadenti in Aree agricole eventuali nuove edificazioni o trasformazioni ammesse ai sensi del Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005 non dovranno intaccare o compromettere la compagine architettonica preesistente.
Tutti gli interventi dovranno attenersi alle indicazione e prescrizioni della "Guida agli interventi".

4 - Ruderi
Per gli edifici di interesse storico-architettonico in cui sono avvenuti crolli di consistente entità sono possibili interventi di recupero.
La ricostruzione avverrà ricomponendo la sagoma dell'edificio quale può essere dedotta dalla documentazione delle parti mancanti. Le parti rimaste andranno generalmente lasciate.
Salvo diversa indicazione, inserimenti di nuove costruzioni complementari potranno avvenire solo per esecuzione di impianti tecnologici.
In caso di complessi edilizi il recupero deve avvenire tramite formazione di Piano di Recupero che investa l'intero complesso.

5 - Altri manufatti

  1. a) - Tabernacoli e fontanili dovranno essere conservati. Gli interventi di recupero dovranno essere eseguiti garantendo la conservazione dei caratteri originari;
  2. b) - le cannicciaie potranno essere recuperate ad uso di piccole strutture di appoggio alle attività escursionistiche. Gli interventi dovranno garantire il mantenimento dei caratteri originari.

Art. 11 Interventi nel sistema della mobilità

1 - Gli interventi nel Sistema della Mobilità sono compresi nelle seguenti categorie:

  1. a - Manutenzione;
  2. b - Adeguamento;
  3. c - Trasformazione.

2 - Manutenzione
Gli interventi riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di parti dei manufatti stradali volte a garantire la piena efficienza dei tracciati conservandone le caratteristiche tecniche e i materiali originari. Comprendono:

  1. a 1 - riparazione e sostituzione del manto stradale;
  2. a 2 - riparazione, rinnovamento, sostituzione o integrazione di banchine stradali, marciapiedi, manufatti di protezione, elementi del corredo stradale comprese alberature; rifacimento o introduzione di segnaletica;
  3. a 3 - riparazione, sostituzione, integrazione dei manufatti relativi allo scolo delle acque meteoriche;
  4. a 4 - riparazione, rifacimento, sostituzione di parti strutturali.

3 - Adeguamento
Gli interventi riguardano opere volte al miglioramento delle caratteristiche tecniche dei tracciati o all'eliminazione di situazioni di pericolosità, ma conservando il carattere complessivo e la categoria della strada.
Comprendono:

  1. b 1 - lievi adeguamenti dei tracciati (modifica dei raggi di curvatura, aumento della sede stradale, introduzione di rotonde);
  2. b 2 - sostituzione del manto stradale con altri materiali;
  3. b 3 - realizzazione di banchine laterali e marciapiedi;
  4. b 4 - formazione di aree di sosta, parcheggio e belvedere;
  5. b 5 - introduzione o sostituzione con altri materiali di manufatti di protezione anche con introduzione di opere d'arte;
  6. b 6 - introduzione di impianti semaforici.

4 - Trasformazione
Gli interventi riguardano opere volte a modificare le caratteristiche tecniche dei tracciati, anche con modifica della categoria della strada mediante interventi che possono portare a tracciati in tutto o in parte diversi dai precedenti.
Comprendono:

  1. c 1 - rilevanti modifiche dei tracciati e dei manufatti stradali anche con introduzione di opere d'arte;
  2. c 2- modifiche della sezione stradale anche con introduzione di spartitraffico centrale;
  3. c 3 - realizzazione di nuove banchine o marciapiedi con aumento della sezione stradale;
  4. c 4 - formazione di corredo stradale attrezzato (pista ciclabile; piazzali di sosta e belvedere);
  5. c 5 - introduzione di alberature laterali.

Art. 11 bis Disciplina paesaggistica

1 - Gli obiettivi di qualità e le azioni orientate al loro perseguimento contenuti nelle "Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità" allegate al PI.T. sono integralmente assunti dal presente R.U., in conformità ai valori definiti e specificati dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Prato e dal Piano Strutturale del Comune di Cantagallo.

2 - Tutti gli interventi dovranno pertanto essere realizzati nel rispetto dei seguenti obiettivi:

  • - mantenimento delle condizioni di naturalità delle aree boscate, dei prati-pascoli e dei biotopi; tutela delle aree di elevato valore botanico e di biodiversità;
  • - mantenimento delle condizioni di naturalità godibili lungo le principali direttrici viarie;
  • - mantenimento degli aspetti differenziati del paesaggio agrario ed in particolare gli elementi strutturanti il paesaggio agrario storico, tutelando i caratteri e gli elementi storici riconoscibili;
  • - conservazione delle relazioni che connotano storicamente gli elementi del territorio rurale;
  • - tutela e valorizzazione del paesaggio dell'archeologia industriale;
  • - tutela, in particolare, della presenza di significativi caratteri storico-archeologici, riferibili ad un ampio arco cronologico che va dalla preistoria all'età etrusca e romana nell'area della Calvana.