Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 12 Strumenti di attuazione

1 - Il R.U. si attua attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata e attraverso intervento edilizio diretto.

2 - I piani urbanistici attuativi sono quelli definiti al Capo IV del Titolo V della L.R. 1/2005.

3 - Il R.U. individua come propri specifici strumenti attuativi il Piano Quadro e il Piano Unitario come definiti all'Art. 4 commi 7 e 8 delle presenti N.T.A. assimilabili ai Piani Attuativi sopra indicati.

4 - Il R.U. individua come propri specifici programmi gestionali i Progetti Guida e gli Interventi di Riqualificazione. Tali programmi assumeranno il valore in rapporto agli interventi previsti, di uno o più piani urbanistici attuativi previsti dalla legislazione nazionale o di interventi edilizi diretti, come di volta in volta specificato.

5 - I Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale, disciplinati dalla L.R. 1/2005 sono equiparati a piani attuativi quando prevedano la realizzazione di volume complessivo superiore a mc. 600.

6 - I Piani Attuativi e gli interventi edilizi diretti dovranno rispettare le prescrizioni delle presenti N.T.A. come specificato all'Art. 3 "Valore prescrittivo degli elementi costitutivi" delle presenti norme.

7 - Quando indicato dalle presenti N.T.A. i Piani Attuativi dovranno contenere la valutazione degli effetti ambientali, fermo restando le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione ambientale strategica.

Art. 13 Elaborati richiesti per gli interventi

1 - Il Regolamento Edilizio Comunale indica gli elaborati richiesti per ciascuna modalità di intervento (interventi diretti soggetti a denuncia di inizio attività o a permesso di costruire; interventi soggetti a Piani Attuativi).
In particolare:

  • - per tutti gli interventi eccedenti la manutenzione straordinaria gli elaborati relativi dovranno documentarne l'inserimento nel contesto;
  • - quando l'intervento edilizio diretto interessa particolari contesti soggetti ad operazioni parziali e/o differite nel tempo l'A.C. potrà richiedere la redazione di un progetto unitario (Art. 4 delle presenti N.T.A.) quale elemento valutativo.

Art. 14 Criteri relativi agli usi e agli interventi

1 - Le presenti N.T.A. stabiliscono per ciascun Sistema e per i relativi Sottosistemi gli usi caratterizzanti, consentiti e quelli esclusi. Quando esse individuano le destinazioni d'uso principali senza esclusioni, è da intendersi che ne consentono (o escludono) tutte le articolazioni.

2 - Il cambiamento delle destinazioni d'uso può riferirsi agli usi principali e alle articolazioni di uno stesso uso come definiti dall'Art. 11 delle N.T.A. del Piano Strutturale.

3 - Il cambiamento di un uso principale con altro uso principale, così come definiti all'Art. 11 delle N.T.A. del Piano Strutturale è soggetto a titolo abilitativo nei modi previsti dalla L.R. 1/2005.

4 - Nel caso che l'uso attuale di un edificio contrasti con le previsioni del R.U. sono ammessi solo ed esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria salvo diversa specifica indicazione.

5 - La realizzazione di nuovi edifici e le ricostruzioni devono garantire superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria. Per gli interventi di ampliamento non è consentito ridurre la superficie permeabile degli spazi scoperti di pertinenza nel caso in cui essa risulti inferiore alla percentuale stabilita.

6 - Fatte salve le indicazioni delle Schede di Fattibilità allegate alla presenti N.T.A. è possibile collocare i parcheggi privati in piani interrati. Il perimetro del parcheggio può eccedere quello del sedime dell'edificio, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 5 e di eventuali realizzazioni di infrastrutture pubbliche interrate.

7 - Gli interventi relativi a servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico possono essere promossi anche da parte di privati, subordinatamente alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale che ne garantisca l'uso pubblico.

8 - Le aree interessate da percorsi di uso pubblico non saranno espropriate qualora il proprietario accetti la servitù di pubblico transito ciclo-pedonale.

Art. 15 Aree di rispetto e vincoli di salvaguardia

1 - Aree di rispetto stradale
Le fasce di rispetto delle strade al di fuori dei perimetri dei centri abitati sono quelle previste dal Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992 nº 285) per le diverse categorie e riguardano gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, addizioni funzionali e volumetriche.
Vi sono ammesse le opere a servizio della strada, i servizi canalizzati, le aree di sosta, le recinzioni, gli impianti di distribuzione dei carburanti.

2 - Aree di rispetto lungo i corsi d'acqua
Le Tavole da 3.1 a 3.8 "Vincoli" del P.S. individuano gli ambiti relativi ai corsi d'acqua secondo le indicazioni della D.C.R. 230/94.
In prossimità dei principali corsi d'acqua o comunque fino ad un minimo di ml. 10,00 dal piede dell'argine è vietato qualsiasi tipo di nuova costruzione e di infrastruttura anche a carattere precario, comprese le recinzioni, le attività inquinanti, lo scarico di rifiuti, sia solidi che liquidi non depurati secondo le norme vigenti.
In tutti i casi in cui sia prevista la demolizione con ricostruzione di edifici posti a distanza inferiore di 10 ml dai corsi d'acqua, si prescrive il rispetto di tale distanza nella successiva ricostruzione, ai sensi del R.D. 523/1904 e delle salvaguardie dell'ambito A1 (art. 75 del PIT).
Gli scarichi esistenti ed in uso dovranno uniformarsi alla sopraddetta disposizione.
L'alveo dei corsi d'acqua dovrà essere mantenuto o ripristinato in condizioni di efficienza idraulica.
È vietato modificare o manomettere gli alvei, se non per la regolazione del regime idrico.
Le aree di pertinenza di edifici di interesse storico-architettonico poste lungo i corsi d'acqua, debbono essere considerate una fondamentale componente ambientale e paesaggistica e come tali protette e mantenute.

3 - Aree di rispetto cimiteriale
Le aree di rispetto cimiteriale come previste dalle normative vigenti sono indicate nelle Tavole di Piano.
In tali aree è di norma vietata l'edificazione.
Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo a e di addizione funzionale fino ad un massimo del 10% della Slp esistente, fatto salvo quanto previsto per il patrimonio storico-architettonico di cui all'Art. 10 delle presenti N.T.A.

4 - Aree di rispetto ferroviario
Le fasce di rispetto da rispettare per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia e addizioni volumetriche non può essere inferiore a ml. 30 per lato misurati dalla rotaia più vicina all'area d'intervento, salvo autorizzazione dell'Ente FFSS. Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Ente FFSS.

5 - Vincolo di salvaguardia per gli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico
Le aree individuate come interventi strutturali di tipo B dal Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio Rischio Idraulico (approvato con D.P.C.M. del 5/11/1999), sono soggette a vincolo di inedificabilità; sono esclusi i casi stabiliti dalla Norma n. 2 di Attuazione del Piano di Bacino, Stralcio Rischio Idraulico.

Art. 16 Criteri relativi agli standards

1 - Le dotazioni di aree di standards nel territorio comunale sono previste dal R.U. ai sensi del D.M. 1444/68 secondo le indicazioni regionali.

2 - Le dotazioni di aree destinate a spazi pubblici nei Progetti Guida o negli Interventi di Riqualificazione dovranno rispettare l'ubicazione e le quantità previste all'interno delle singole Aree Unitarie (A.U.) di intervento, se indicate.

3 - Le dotazioni di spazi pubblici specificamente richieste per i Piani Attuativi degli interventi di demolizione con ricostruzione e di nuova edificazione sono indicate per le Aree Unitarie di Intervento e per le aree soggette a Piano Unitario.

La dotazione minima di parcheggi privati pertinenziali (sosta stanziale) per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia con aumento del numero di unità immobiliari o comunque con incremento del carico urbanistico o addizione volumetrica è di 1 mq. ogni 10 mc.; nelle aree classificate come zone A (Sottosistema residenziale R1 ed edifici e complessi di interesse storico-architettonico definiti all'Art. 10) dovrà essere in ogni caso reperito almeno un posto auto per ogni unità immobiliare, fatta salva la possibilità per l'A.C. di disporre adeguate forme di monetizzazione a compensazione qualora si dimostri inequivocabilmente l'impossibilità tecnica di reperire tali dotazioni.
Fermo restando quanto previsto dal DPGR n. 15/R del 1/4/2009, la dotazione minima di parcheggi privati per la sosta di relazione per gli interventi di ristrutturazione, ampliamento o nuova realizzazione di strutture commerciali di vendita al dettaglio è la seguente:

  • - esercizi di vicinato (fino a 150 mq.) 1 mq. ogni 1 mq. di superficie di vendita
  • - medie strutture di vendita 1,5 mq. ogni 1 mq. di superficie di vendita 1 mq. ogni 1 mq. di altre superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad attività complementari a quella commerciale
  • - grandi strutture di vendita 2 mq. ogni 1 mq. di superficie di vendita 1,5 mq. ogni 1 mq. di altre superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad attività complementari a quella commerciale.

5 - Nell'attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovrà essere data priorità agli interventi che concorrono a rafforzare il sistema dei Luoghi Centrali.

Art. 17 L'intervento pubblico e l'intervento privato

1 - Gli interventi pubblici sono attuati dal Comune e da altri Enti Pubblici o da privati che operano con diritti loro concessi dal Comune con apposita convenzione per realizzare opere in ordine a esigenze di edilizia economica e popolare, di insediamenti produttivi e di servizi.

2 - Sono interventi privati quelli attuati da privati per proprie finalità e da Enti Pubblici che operano in regime privatistico.