Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Titolo 1 Generalità

Art. 1 Elementi costitutivi

1 - Il R.U. è costituito dai seguenti elaborati

  1. a) - Relazione;
  2. b) - Norme Tecniche di Attuazione e allegati (All. 1 Schede fattibilità geologica)
  3. c) - Guida agli interventi
  4. d) - Carta di fattibilità geologica scala 1:2.000 (nº 10 fogli)
    - Carta di fattibilità geologica (viabilità) scala 1:5.000 (nº 3 fogli)
  5. e) - Tavole di Progetto:
    • - "Usi e modalità di intervento" scala 1:5.000 (nº 10 tavole);
    • - "Usi e modalità di intervento scala 1:2.000 (nº 21 tavole);
  6. f) - Studio architettonico e ambientale del Borgo di Fossato.

Art. 2 Contenuti e campo di applicazione

1 - Il documento formato dagli elaborati elencati nell'Art. 1 costituisce il R.U. del Comune di Cantagallo, elaborato ai sensi delle vigenti leggi. Con il Piano Strutturale sostituisce il precedente P.d.F. e le sue successive varianti.

2 - Il R.U. si applica all'intero territorio comunale. Esso traduce e specifica le direttive del Piano Strutturale.

3 - Ai sensi dell'Art. 55 della L.R. 1/2005 il R.U. definisce:

  1. a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti;
  2. b) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.

Individua in particolare:

  • - il perimetro aggiornato dei centri abitati;
  • - le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
  • - la disciplina del territorio rurale;
  • - gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante piani attuativi;
  • - le aree destinate all'attuazione delle politiche di settore del comune;
  • - le infrastrutture da realizzare e le relative aree;
  • - l'individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi;
  • - la disciplina della perequazione.

Art. 3 Valore prescrittivo degli elementi costitutivi

1 - Gli elaborati del R.U. debbono essere utilizzati tenendo conto delle seguenti precisazioni:

  1. a) - sono vincolanti:
    • - le quantità delle aree destinate a servizi e attrezzature di uso pubblico;
    • - le destinazioni d'uso. Saranno ammissibili destinazioni d'uso diverse da quelle previste ovvero un aumento o diminuzione delle percentuali per le singole destinazioni d'uso consentite, alla duplice condizione che si tratti di destinazioni d'uso compatibili con quelle previste, di modifiche non eccedenti il 10% delle destinazioni d'uso rimanendo comunque invariata la quantità della Slp prevista;
    • - le superfici edificabili;
  2. b) - i perimetri degli Schemi Guida, dei Progetti Guida, degli Interventi di Riqualificazione e delle Aree soggette a Piano Attuativo ammettono adattamenti che tengano conto dell'effettivo stato dei luoghi;
  3. c) - le dimensioni delle aree da destinare a servizi e attrezzature di uso pubblico sono dei minimi; quelle delle Slp o dei volumi edificabili sono dei massimi;
  4. d) - i tracciati stradali ammettono aggiustamenti geometrici in relazione a specifici rilievi degli assetti locali o a esigenze particolari nella redazione dei progetti esecutivi, ma sempre nel rispetto dell'impostazione generale;
  5. e) - i tracciati dei percorsi pedonali sono indicativi, mentre sono prescrittivi i loro recapiti;
  6. f) - i perimetri delle aree pubbliche o di uso pubblico ammettono adattamenti in fase di progettazione esecutiva senza riduzione della superficie.

Titolo 2 Definizioni (linguaggio del Piano)

Art. 4 Termini specifici

1 - I seguenti termini che assumono un significato specifico all'interno del R.U. di Cantagallo sono definiti al Titolo 2 "Definizioni" delle N.T.A. del P.S.:

  • - Sistemi - Sottosistemi - Ambiti
  • - Statuto dei luoghi
  • - Invarianti
  • - Insiemi Direttori
  • - Unità Territoriali Organiche
  • - Boschi

2 - Vengono definiti ai commi seguenti alcuni termini che assumono un significato specifico nell'ambito del R.U.

3 - Unità Insediativa (U.I.)
Il termine indica le singole frazioni e/o centri abitati dotati di identità urbanistica.
4 - Schema Guida (SG)
Il termine indica l'insieme degli indirizzi e delle prescrizioni finalizzati alla realizzazione di uno specifico obiettivo funzionale al progetto complessivo di riorganizzazione del territorio comunale.
Lo Schema Guida interessa aree che, all'interno degli Insiemi Direttori, rivestono particolare rilevanza per la realizzazione di tale obiettivo.
5 - Progetto Guida (PG)
Il termine indica l'insieme degli interventi riguardanti aree nodali o interessate da temi specifici all'interno degli Schemi-Guida e la cui realizzazione viene considerata fondamentale e prioritaria per la realizzazione degli obiettivi dello Schema-Guida stesso.
Esso contiene obiettivi, criteri e prescrizioni relativi agli interventi previsti nonché la destinazione delle singole aree e l'indicazione degli spazi e servizi di uso pubblico.
6 - Intervento di Riqualificazione (IR)
Il termine indica l'insieme degli interventi riguardanti aree che presentano aspetti di particolare interesse per la riqualificazione e/o rifunzionalizzazione di determinati ambiti territoriali.
Esso contiene obiettivi, criteri e prescrizioni relativi agli interventi previsti nonché la destinazione delle singole aree.
7 - Piano Quadro
Il termine indica un piano a carattere programmatico di iniziativa pubblica o privata esteso alla totalità delle aree inserite in un singolo Progetto Guida.
Esso contiene gli indirizzi urbanistici e architettonici ai quali dovranno uniformarsi i singoli interventi; la verifica di fattibilità tecnico-economica; le priorità e le fasi attuative; il dimensionamento delle urbanizzazioni primarie; il dimensionamento e la localizzazione degli spazi pubblici; la valutazione degli effetti ambientali.
È assimilato a Piano Attuativo come definito al Capo IV del Titolo V della L.R. 1/2005.
8 - Piano unitario (P.U.)
Il termine indica un piano organico finalizzato a definire, nell'ambito di aree di nuovo impianto o di sostituzione, i parametri urbanistici, le regole insediative, il dimensionamento e la localizzazione degli spazi pubblici e i caratteri architettonici degli interventi che verranno realizzati con le modalità indicate dalle norme specifiche.
È assimilato a Piano Attuativo come definito al Capo IV del Titolo V della L.R. 1/2005.
9 - Progetto unitario
Il termine indica un progetto architettonico finalizzato alla realizzazione di interventi organici nell'ambito delle aree specificamente indicate dal R.U.
10 - Aree Unitarie di Intervento (A.U.)
Il termine indica nell'ambito degli interventi di ristrutturazione urbanistica, di nuovo impianto, nei Progetti-Guida e negli Interventi di Riqualificazione le aree soggette a intervento unitario che dovrà essere attuato secondo le modalità indicate dalle norme specifiche.
11 - Intervento diretto convenzionato
Il termine indica l'attuazione degli interventi mediante progetto architettonico convenzionato con l'A.C. in sede di titolo abilitativo per quanto attiene ad infrastrutture, impianti, reti e spazi di uso pubblico.

Art. 5 Opere di urbanizzazione

1 - Sono opere di urbanizzazione primaria e secondaria quelle considerate tali dall'Art. 37 comma 5 e 6 della L.R. 1/2005.

Art. 6 Indici e parametri urbanistici

1 - Le prescrizioni del R.U. sono completate dai seguenti indici numerici (urbanistici ed edilizi) atti ad individuare le quantità edificabili.

2 - Superficie territoriale (St)
St misura in mq. la superficie complessiva di un'area, comprensiva delle aree di pertinenza degli edifici e di quelle destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
3 - Superficie fondiaria (Sf)
Sf misura in mq. la superficie dell'area di pertinenza degli edifici, con esclusione di quella per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
4 - Superficie coperta (Sc)
Sc misura in mq. la superficie ottenuta attraverso la proiezione orizzontale del perimetro esterno fuori terra degli edifici, compresi i cavedi, le parti porticate, balconi aggettanti con sbalzo superiore a ml. 2,50, le logge.
5 - Rapporto di copertura (Rc)
Rc misura in mq./mq. la percentuale di superficie fondiaria occupata dalla superficie coperta (Sc/Sf).
6 - Superficie lorda di pavimento (Slp)
Slp misura in mq. la somma di tutte le superfici pavimentate che fanno parte dell'edificio, comprese quelle dei cavedi, dei muri perimetrali, dei vani-scala condominiali. Sono esclusi
  • i sottotetti che non hanno i requisiti di abitabilità/agibilità, salvo che abbiano ottenuto specifiche deroghe igienico-sanitarie al momento della loro realizzazione o siano stati adibiti a locali abitabili o accessori fin dal momento della loro realizzazione;
  • piani seminterrati e interrati che non hanno i requisiti di abitabilità/agibilità e non eccedenti il 30% della sagoma dell'edificio fuoriterra, salvo che abbiano ottenuto specifiche deroghe igienico-sanitarie al momento della loro realizzazione o siano stati adibiti a locali abitabili o accessori fin dal momento della loro realizzazione;
  • porticati o aree a pilotis con profondità inferiore a 2,5 ml., purché di dimensione non superiore al 20% della superficie coperta dell'edificio,;
  • le gallerie coperte di uso pubblico;
sono inoltre escluse le superfici corrispondenti agli ingombri dei muri perimetrali eccedenti lo spessore di 30 cm. se a fini di ottimizzazione energetica.
Non vengono escluse dal computo della Slp le superfici dei parcheggi coperti che siano stati realizzati utilizzando la potenzialità edificatoria dello strumento urbanistico all'epoca vigente, senza il ricorso a deroghe.
7 - Rapporto Slp/Sf
Slp/Sf misura in mq./mq. la superficie lorda di pavimento massima edificabile per ogni mq. di superficie fondiaria.
8 - Aree permeabili
Sono le aree che consentono il percolamento delle acque meteoriche nel sottosuolo, e pertanto quelle non coperte da edifici, né in elevazione né sotterranei e non pavimentate o bitumate con esclusione di quelle pavimentate con autobloccanti.
9 - Altezza massima del fabbricato (H)
L'altezza massima H misura in metri lineari (ml.) la distanza intercorrente tra il riferimento in sommità e quello alla base dell'edificio; nel caso di fronti con diverse altezze essa è determinata dalla maggiore tra le altezze di tali fronti. Il riferimento in sommità corrisponde alla linea di intersezione tra la facciata e l'intradosso della copertura, piana oppure inclinata (intendendosi come intradosso il piano di imposta di strutture monolitiche quali solette o solai oppure il piano di imposta dell'orditura minuta nel caso di strutture composte quali quelle in legno o assimilabili); per i fabbricati produttivi si fa riferimento al piano di posa della struttura principale. Nel caso di copertura arretrata rispetto al piano della facciata principale, andrà riportato l'andamento teorico della falda di copertura più elevata, fino all'intersezione con il suddetto piano. Nel caso in cui la pendenza delle coperture superi il 35% il riferimento in sommità viene determinato riportando la linea teorica del 35% a partire dal punto più alto della copertura fino all'intersezione con il piano della facciata principale.
Il riferimento alla base corrisponde alla quota del piano di campagna originario nel caso di terreni pianeggianti, nel caso di terreni in pendenza alla quota del piano di campagna rispetto al fronte a valle.
Il numero di piani previsti, quando non vi siano ulteriori indicazioni è da intendersi comprensivo del piano terreno;.
Nel caso di terreno in pendenza l'altezza del fabbricato si intende riferita al fronte a valle.
10 - Volume (V)
V misura il prodotto Sc x H al netto delle logge, dei balconi aggettanti e degli aggetti dei tetti.
Sono altresì esclusi dal computo del volume i portici e le gallerie di uso comune. Qualora l'edificio sia composto da più corpi di fabbrica, V misura la somma dei singoli volumi calcolati come sopra.

Art. 6 bis Destinazioni d'uso

1 - In riferimento all'Art. 59 della L.R. 1/2005 ed a quanto disposto dal Piano Strutturale, il R.U. definisce le destinazioni d'uso principali e le loro articolazioni:

2 - Residenza
Rientrano in tale categoria le abitazioni permanenti e temporanee, collegi, convitti, studentati e pensionati.
3 - Industria ed artigianato
Rientrano in tale categoria fabbriche, officine, laboratori artigiani (incluso l'artigianato di servizio o artistico) ed in genere ogni attività finalizzata alla produzione di beni o servizi oppure alla trasformazione di beni o materiali; sono compresi gli spazi destinati all'esposizione ed alla commercializzazione dei beni prodotti, ad uffici e ad attività strettamente connesse a quella produttiva.
4 - Commercio
Rientrano in tale categoria le attività commerciali al dettaglio e quelle di somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi) e gli impianti per la distribuzione di carburanti.
Gli esercizi di vicinato sono quelli con superficie di vendita inferiore a 150 mq.; le medie strutture di vendita hanno superficie di vendita compresa tra 150 e 1.500 mq.; le grandi strutture di vendita sono quelle con superficie di vendita superiore a 1.500 mq.
5 - Turistico-ricettivo
Rientrano in tale categoria le attività ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità: alberghi, motel, residenze turistico-alberghiere, strutture ricettive per l'ospitalità collettiva.
Costituiscono una sottocategoria specifica campeggi e aree di sosta.
Sono escluse le strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (affittacamere, case per vacanze e residenze d'epoca).
6 - Direzionale
Rientrano in tale categoria complessi direzionali, banche, assicurazioni, centri di ricerca, uffici privati e studi professionali.
7 - Servizi
Rientrano in tale categoria i servizi e le attrezzature di uso pubblico e gli spazi scoperti di uso pubblico:
  • Servizi per il culto
  • Servizi ricreativi, culturali e socio-sanitari
  • Servizi per l'istruzione
  • Servizi sportivi
  • Servizi di accoglienza
  • Servizi tecnologici e tecnico-amministrativi
  • Servizi cimiteriali
  • Parcheggi
  • Piazze e aree pavimentate
  • Aree a verde pubblico
  • Aree verdi per lo sport.
8 - Commercio all'ingrosso e depositi
Rientrano in tale categoria le attività di commercio all%u04E9ngrosso e di magazzino e deposito, compresi corrieri e aziende di autotrasporto e depositi di materiali edili.
9 - Attività agricole
Rientrano in tale categoria le attività di produzione agraria, allevamento e forestazione e attività connesse (campi coltivati, colture floro-vivaistiche, boschi, pascoli, allevamenti zootecnici, abitazioni per conduttori dei fondi, serre e annessi agricoli) e comprendono l'agriturismo.

Titolo 3 Tipi di intervento

Art. 7 Tipi di intervento - Generalità

1 - I tipi di intervento per il Territorio Aperto del Sistema Ambientale sono quelli previsti dall'Art. 17 comma 4 delle N.T.A. del P.S. Il R.U. ne dettaglia e definisce le singole specifiche nel successivo Art. 8.

2 - I tipi di intervento sul patrimonio edilizio sono definiti nei successivi Artt. 9 e 10.

3 - Dove sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia sono sempre consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione.
Per tutti gli edifici, complessi o spazi aperti, sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria.

4 - In tutti gli interventi dovranno essere evitate opere di forte rimodellamento del suolo naturale o scavi e reinterri che comportino una alterazione significativa della situazione preesistente; in particolare, nel caso di edifici collocati in aree con terreno in pendio, nella sistemazione finale a monte potranno essere previsti scannafossi e/o elementi analoghi (di larghezza non superiore a 1 ml.) ma non sono consentite modifiche all'andamento naturale del suolo che portino a rendere seminterrati o fuori terra i locali che nella configurazione orografica originaria invece risulterebbero - rispettivamente - interrati o seminterrati.
Non è ammessa la realizzazione di muri di contenimento di altezza superiore a 2 ml.; nel caso di sistemazioni consistenti nella realizzazione di più muri di contenimento a formare dei terrazzamenti, ciascuno di essi non potrà avere altezza superiore a 1 ml. Dovrà in ogni caso essere dimostrata la necessità di realizzare tali strutture ed accuratamente verificata l'assenza di alternative meno impattanti: tali interventi si configurano pertanto come soluzione limite, da adottare esclusivamente qualora non sia possibile mantenere la conformazione naturale del terreno. Allo scopo di attenuarne l'impatto le strutture dovranno essere realizzate o almeno rivestite impiegando materiali adeguati al contesto quali pietra e laterizio.
L'andamento della sommità dei muri di contenimento dovrà comunque seguire l'andamento naturale del terreno preesistente.

5 - I volumi interrati, ove consentiti e fermo restando quanto precisato in relazione all'individuazione della Slp al precedente art. 6, non potranno eccedere il 75% della superficie del lotto di pertinenza. La superficie permeabile dovrà in ogni caso essere almeno pari al 25% della superficie totale del lotto.

Art. 8 Interventi nel Sistema Ambientale

1 - Con riferimento all'Art. 17 comma 4 delle N.T.A. del P.S. gli interventi sono compresi nelle seguenti categorie:

  1. a - Conservazione integrale;
  2. b - Conservazione ambientale;
  3. c - Conservazione guidata;
  4. d - Adeguamento strutturale;
  5. e - Adeguamento funzionale;
  6. f - Trasformazione funzionale.

2 - Conservazione integrale
Gli interventi riguardano esclusivamente opere rivolte a mantenere i caratteri naturalistici specifici dell'area senza interferire con gli attuali assetti e/o processi evolutivi in atto.
Sono ammessi gli interventi relativi:

  • - alle opere per la difesa idrogeologica e antincendio;
  • - alle opere necessarie alla tutela dell'ecosistema e delle speci vegetazionali rare;
  • - alle opere di manutenzione della viabilità esistente;

sono esclusi:

  • - disboscamenti, trasformazioni morfologiche, vegetazionali e dell'assetto faunistico;
  • - apertura di nuovi tracciati viari;
  • - realizzazione di nuove costruzioni anche temporanee.

3 - Conservazione ambientale
Gli interventi riguardano:

  • - opere di difesa idrogeologica e antincendio;
  • - opere necessarie al governo dei soprassuoli;
  • - opere di risanamento e recupero delle aree degradate;
  • - opere mirate alla ricostituzione di equilibri ambientali precari;
  • - opere di manutenzione, adeguamento e integrazione della viabilità esistente (carrabile e pedonale);
  • - formazione di nuova viabilità forestale e/o di servizio;
  • - realizzazione di sentieri.

Sono esclusi, salvo diversa specifica indicazione:

  • - disboscamenti, trasformazioni morfologiche, vegetazionali e dell'assetto faunistico;
  • - realizzazione di nuove costruzioni.

Nelle Aree Agricole la realizzazione di nuove costruzioni è limitata a quanto previsto dal Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005 e dagli specifici Articoli del Titolo 5 Capo I delle presenti N.T.A. in riferimento alle Classi e Sottoclassi del Sistema Ambientale.

4 - Conservazione guidata
Gli interventi riguardano tutte le opere necessarie al mantenimento e al riequilibrio di situazioni ambientali e colturali, nonché all'esercizio delle attività selvicolturali, agricole, forestali e zootecniche. Sono ammessi interventi di:

  • - ripristino delle condizioni di efficienza di impianti colturali (castagneti - oliveti - pascoli);
  • - manutenzione, adeguamento e integrazione della rete scolante esistente e formazione di nuova rete;
  • - manutenzione e ripristino di terrazzamenti e ciglionature;
  • - recupero delle aree degradate;
  • - formazione di nuova viabilità poderale , forestale e di servizio
  • - formazione di sentieri

È esclusa, salvo diversa specifica indicazione, la realizzazione di nuove costruzioni. Nelle Aree Agricole la realizzazione di nuove costruzioni è limitata a quanto previsto dal Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005 e dagli specifici Articoli del Titolo 5 Capo I delle presenti N.T.A. in riferimento alle Classi e Sottoclassi del Sistema Ambientale.

5 - Adeguamento strutturale
Gli interventi riguardano esclusivamente:

  • - opere finalizzate alla modificazione di soprassuoli ad elevato grado di artificialità non coerenti con i caratteri ambientali e/o paesistici del sito ovvero ad alto rischio di incendio;
  • - opere finalizzate all'incentivazione della biodiversità e al riequilibrio dell'ecosistema;
  • - opere rivolte alla sostituzione e/o realizzazione di nuovi impianti colturali;
  • - opere di integrazione e nuova realizzazione di tracciati stradali.

È esclusa, salvo diversa specifica indicazione, la realizzazione di nuove costruzioni.
Nelle Aree Agricole la realizzazione di nuove costruzioni è limitata a quanto previsto dal Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005 e dagli specifici Articoli del Titolo 5 Capo I delle presenti N.T.A. in riferimento alle Classi e Sottoclassi del Sistema Ambientale.

6 - Adeguamento funzionale
Gli interventi riguardano le opere necessarie a rendere l'area disponibile all'introduzione delle nuove funzioni indicate dal Piano. Tali opere non dovranno alterare sostanzialmente la funzionalità dell'ecosistema e i caratteri morfologici e paesistici dell'area.
Sono consentiti:

  • - limitati movimenti di terra e sistemazioni del terreno;
  • - terrazzamenti e ciglionature;
  • - diradamenti delle aree boschive;
  • - formazione di nuova viabilità.

La realizzazione di nuove costruzioni è limitata alla formazione di attrezzature di supporto alle funzioni previste dove e con le modalità indicate dalle norme specifiche.
Nelle Aree Agricole la realizzazione di nuove costruzioni è limitata a quanto previsto dal Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005 e dagli specifici Articoli del Titolo 5 Capo I delle presenti N.T.A. in riferimento alle Classi e Sottoclassi del Sistema Ambientale.

7 - Trasformazione funzionale
Gli interventi concernono tutte le opere di modifica, anche sostanziale, necessarie alla sistemazione dell'area e ad accogliere le nuove funzioni previste dal Piano. Tali opere dovranno comunque essere compatibili con i caratteri morfologici e paesistici dell'area. L'attuazione degli interventi, compresa l'eventuale realizzazione di nuove costruzioni (ammessa solo dove esplicitamente prevista) avverrà con le modalità indicate dalle norme specifiche.

8 - Nelle aree indicate dal P.S. a "Statuto Speciale", il R.U. indica la realizzazione di interventi che possono superare quelli previsti dalle categorie indicate per il Sistema Ambientale in relazione agli obiettivi specifici degli statuti speciali e alla stretta connessione delle aree con il Sistema Insediativo.

9 - Per gli edifici esistenti valgono le norme specifiche stabilite dalle presenti N.T.A. al Titolo 5 Capo I con le precisazioni eventualmente stabilite nell'ambito di ciascuna Classe e Sottoclasse del Sistema Ambientale secondo le categorie definite dal successivo Art. 9.

10 - Per gli edifici di particolare pregio architettonico-ambientale vale quanto indicato dall'Art. 10 delle presenti N.T.A.

Art. 9 Interventi sul patrimonio edilizio esistente

1 - Tenuto conto delle vigenti leggi nazionali e regionali, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono compresi nelle seguenti categorie:

  1. a - manutenzione ordinaria;
  2. b - manutenzione straordinaria;
  3. c - restauro e risanamento conservativo;
  4. d - ristrutturazione edilizia;
  5. e - superamento delle barriere architettoniche ed adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili;
  6. f - addizioni volumetriche non assimilate alla ristrutturazione edilizia;
  7. g - sostituzione edilizia;
  8. h - ristrutturazione urbanistica.

Tali categorie si riferiscono sia agli edifici che alle pertinenze esterne.

2 - Manutenzione ordinaria
Gli interventi riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Gli interventi non si applicano agli elementi strutturali degli edifici e non devono comportare la modifica delle caratteristiche architettoniche e dell'aspetto esteriore degli edifici. Essi si articolano in opere interne e opere esterne.

  • Opere interne:
    • - pulitura e sostituzione degli intonaci e dei rivestimenti;
    • - tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti;
    • - riparazione e sostituzione dei pavimenti;
    • - riparazione e sostituzione di impianti tecnologici (idraulico, elettrico, fognario, di riscaldamento, di ventilazione), purché ciò non comporti la creazione di nuovi volumi e superfici e non si tratti di opere di rilevanza tale da modificare elementi e parti significative dell'organismo edilizio.
  • Opere esterne:
    • - pulitura, rinnovo e ripristino degli intonaci e dei rivestimenti;
    • - tinteggiatura, riparazione degli infissi e dei serramenti;
    • - riparazione e rinnovo dei manti di copertura dei tetti e posa in opera della guaina bituminosa sul solaio di copertura;
    • - riparazione e rinnovo delle parti non strutturali del tetto;
    • - riparazione e rinnovo di grondaie e canne fumarie;
    • - riparazione e sostituzione di impianti tecnici esistenti (idraulico, elettrico, fognario, termico, ventilazione);
    • - riparazione e rinnovo delle pavimentazioni;
    • - tinteggiatura, riparazione e rinnovo delle recinzionii; realizzazione di recinzioni a maglia sciolta e pali semplicemente infissi al suolo senza opere in muratura;
    • - rinnovamento e adeguamento tecnologico di impianti in edifici produttivi e artigianali senza variazioni della destinazione d'uso e del tipo di produzione.

Per gli edifici produttivi costituiscono inoltre interventi di manutenzione ordinaria quelli definiti come tali dalla Circolare Ministeriale 1918/77.

3 - Manutenzione straordinaria
Gli interventi riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici senza alterare i volumi e le superfici delle singole unità. Tali interventi non potranno comunque alterare i caratteri architettonici degli edifici, in particolare per quanto riguarda gli edifici di particolare pregio architettonico-ambientale e/o storico-documentale nel rispetto della disciplina definita all'Art. 10 delle presenti N.T.A.
Gli interventi di manutenzione straordinaria non possono comportare modifiche alla destinazione d'uso né alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari.
Essi si articolano in opere interne ed opere esterne.

  • Opere interne:
    • - modifica, apertura e chiusura di porte;
    • - demolizione con ricostruzione di tramezzi, con o senza modifica di materiali;
    • - adeguamento delle murature perimetrali, delle coperture, dei solai ai fini della coibentazione termica ed acustica;
    • - realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici purché non comportino modifiche dell'organismo edilizio;
    • - rifacimento o installazione di impianti di ascensore o montacarichi purché non comportino modifiche dell'organismo edilizio;
    • - demolizione con ricostruzioni di parti ammalorate delle fondazioni o dei muri portanti con o senza modifiche dei materiali;
    • - consolidamento, demolizione con ricostruzione di parti ammalorate di solai, volte e scale, con o senza modifiche dei materiali ma senza modifica di quota;
    • - installazione e modifica di impianti tecnologici (idraulico, elettrico, fognario, riscaldamento, ventilazione).
  • Opere esterne:
    • - rifacimento e realizzazione di tinteggiature, intonaci, rivestimenti e pavimenti con caratteristiche diverse da quelle esistenti;
    • - sostituzione di infissi e serramenti con caratteristiche diverse da quelle esistenti;
    • - rifacimento e sostituzione dei manti di copertura dei tetti anche con materiali diversi da quelli esistenti;
    • - rifacimento delle strutture di copertura. Le quote di imposta e di colmo delle coperture potranno essere lievemente modificate per consentire la realizzazione di cordolo antisismico;
    • - modifica delle recinzioni e delle altre sistemazioni di parti esterne (pavimentazioni, muri di sostegno …)
    • - inserimento di vespai, scannafossi, isolamenti termoacustici ed altre impermeabilizzazioni;
    • - installazioni di impianti solari e di pompe di calore.

Le opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche ai sensi della L. 13/89 che consistono in rampe e ascensori o manufatti che non alterino la sagoma dell'edificio sono assimilabili alla manutenzione straordinaria.

4 - Restauro e risanamento conservativo
Gli interventi sono rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi architettonici, tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti.

Comprendono:

  • - Restauro
    Riguarda edifici di interesse storico-architettonico. Può comportare interventi sulle strutture non resistenti interne, sulle aperture e su altre parti esterne, purché nel rispetto degli elementi tecno-morfologici caratterizzanti; modificazione o sostituzione degli elementi della struttura resistente solo se documentata l'impossibilità di recuperarli e comunque nel rispetto del comportamento statico globale dell'organismo edilizio; eliminazione di superfetazioni e parti che alterino l'organismo edilizio compromettendone stabilità e fruibilità; ricostruzione di parti dell'edificio crollato o demolito, comunque in presenza di adeguata documentazione; conservazione e ripristino di spazi liberi (corti, larghi, chiostri, orti).
  • - Risanamento conservativo
    Può comportare l'inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dall'uso previsto, ma comunque rispettando la struttura esistente e gli elementi architettonici e tecno-morfologici caratterizzanti.
    Il risanamento conservativo può comportare: limitate modifiche distributive interne senza alterazione delle caratteristiche tipologiche; installazione di impianti tecnici riguardanti l'intero organismo edilizio (ascensori, montacarichi e simili) senza volume aggiuntivo; inserimento di volumi accessori (doppi pavimenti, controsoffittature strutturali, scale interne secondarie, soppalchi ovvero elementi accessori) senza alterazioni delle strutture esistenti; inserimento di impianti, idro-sanitari, elettrici e termici centralizzati senza alterazioni della consistenza fisica dell'edificio e modifiche delle superfici e volumi esistenti, riapertura di porte o finestre tamponate. Conservazione e ripristino degli spazi liberi (corti, larghi, chiostri).

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo comprendono altresì la modifica delle unità immobiliari purché ciò non determini l'alterazione dell'impianto tipologico e delle caratteristiche architettoniche; in particolare ciò non dovrà portare modifiche sostanziali al sistema dei collegamenti verticali e all'impaginato dei prospetti. Il frazionamento non dovrà comunque determinare la formazione di unità immobiliari con Slp inferiore a 55 mq. nei centri abitati e a 70 mq. fuori dai centri abitati; potranno essere concesse deroghe a tale limite, in sede di valutazione del progetto, quando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da suddividere sia inferiore a 120 mq. nei centri abitati, e a 140 mq. fuori dai centri abitati, o comunque si dimostri impossibile rispettare il limite minimo di 55 mq. nei centri abitati e di 70 mq. fuori dai centri abitati per tutte le unità realizzate; in quest'ultimo caso la deroga è concessa relativamente ad una sola unità.

5 - Ristrutturazione edilizia
Gli interventi sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; comprendono inoltre gli interventi necessari per l'adeguamento alla normativa antisismica.
Tali interventi possono comprendere inoltre:

  1. 1) - le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
  2. 2) - la demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
  3. 3) - le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non configurino nuovi organismi edilizi, con le quali si realizzino:
    • - servizi igienici, volumi tecnici e/o autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all'interno dei perimetri dei centri abitati;
    • -il rialzamento del sottotetto, al fine di renderlo abitabile, sempreché l'altezza interna netta media - senza considerare eventuali tramezzature - non sia inferiore a ml. 1,50 e l'altezza di progetto non risulti superiore a quella degli edifici latistanti; è altresì compresa in questa fattispecie la sopraelevazione di edifici ad un solo piano qualora funzionale alla suddivisione in due livelli del volume derivante dall'intervento, purché la parte aggiunta non abbia altezza interna netta superiore a ml. 1,20.
    Tali addizioni non possono determinare aumento del numero delle unità immobiliari e devono mantenere una relazione funzionale stabile con l'unità immobiliare di riferimento. Esse sono comunque concesse "una tantum" dall'approvazione del R.U.

Ai fini delle presenti norme le opere di ristrutturazione edilizia si suddividono nelle seguenti categorie:

  • - ristrutturazione edilizia di tipo a
  • - ristrutturazione edilizia di tipo b
  • - ristrutturazione edilizia di tipo c
  • - ristrutturazione edilizia di tipo d

Ristrutturazione edilizia di tipo a
Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo a comprendono le opere che comportino la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, anche, dove l'altezza lo consenta e senza aumento di volume, con aumento della Slp, con modifiche agli elementi verticali strutturali e non strutturali fermi restando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, nonché agli elementi costituenti arredo urbano. È ammessa l'eliminazione di eventuali superfetazioni. Sono inoltre ammessi interventi volti al recupero di superfici non utilizzate a fini abitativi, anche tramite aperture di finestre sui fronti secondari e/o finalizzati al recupero residenziale di volumi diversamente utilizzati purché compatibili con la destinazione residenziale. Non è ammessa la modifica e/o la nuova realizzazione di aperture nel caso di fronti con carattere unitario e compiuto, ma è sempre consentita la riapertura di porte e finestre tamponate; negli altri casi si dovrà comunque salvaguardare l'impaginato presente, anche se irregolare, e dovranno essere impiegate forme, dimensioni e proporzioni conformi a quelle esistenti.
Eventuali modifiche nel numero delle unità immobiliari non dovranno alterare in modo sostanziale il sistema dei collegamenti verticali. Il frazionamento non dovrà comunque determinare la formazione di unità immobiliari con Slp inferiore a 55 mq. nei centri abitati e a 70 mq. fuori dai centri abitati; potranno essere concesse deroghe a tale limite, in sede di valutazione del progetto, quando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da suddividere sia inferiore a 120 mq. nei centri abitati, e a 140 mq. fuori dai centri abitati, o comunque si dimostri impossibile rispettare il limite minimo di 55 mq. nei centri abitati e di 70 mq. fuori dai centri abitati per tutte le unità realizzate; in quest'ultimo caso la deroga è concessa relativamente ad una sola unità. Non sono ammesse le opere definite ai precedenti punti 1), 2) e 3).

Ristrutturazione edilizia di tipo b
Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo b comprendono esclusivamente le opere definite al precedente punto 3).

Ristrutturazione edilizia di tipo b
Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo c comprendono tutte le opere definite ai precedenti punti 1), 2) e 3).

Ristrutturazione edilizia di tipo d
Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo d comprendono le opere definite ai precedenti punti 1) e 2), con esclusione delle opere definite al precedente punto 3).

6 - Superamento delle barriere architettoniche ed adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili
Tali interventi si intendono anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità; possono comportare la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

7 - Addizioni volumetriche non assimilate alla ristrutturazione edilizia
Tali interventi possono configurare nuovi organismi edilizi; non comprendono le addizioni funzionali, come specificato al precedente comma 5 punto 3).
Comprendono addizioni "una tantum" e non cumulabili agli interventi previsti dal comma 5 punto 3):

  1. a) - in aderenza o in sopraelevazione, nel rispetto dei limiti di impermeabilizzazione e dei parametri relativi alle distanze, secondo quanto disciplinato in riferimento a singoli Sottosistemi e Classi o a specifiche aree di intervento;
  2. b) - in sopraelevazione, nel caso di edifici di un solo piano fuori terra, per l'aggiunta di un nuovo piano.

Nel caso di sopraelevazione l'altezza di progetto non dovrà essere superiore a quella degli edifici latistanti.
Possono determinare aumento delle unità immobiliari; in tal senso si configurano come addizioni volumetriche le addizioni funzionali descritte al comma 5 punto 3) qualora comportino aumento delle unità immobiliari.

8 - Sostituzione edilizia
Tali interventi sono intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, senza alcun intervento sulle opere d'urbanizzazione.

9 - Ristrutturazione urbanistica
Gli interventi sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d'interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Art. 9 bis Interventi di nuova edificazione

1 - Sono gli interventi che prevedono la realizzazione di nuovi manufatti edilizi.

2 - Essi sono disciplinati al Titolo 5 Capo I delle presenti N.T.A., per quanto riguarda le aree agricole e per il Sistema Ambientale in generale, ed ai Titoli 6 e 7 per gli Insiemi Direttori ed il Sistema Insediativo.

Art. 9 ter Interventi pertinenziali

1 - Sono interventi pertinenziali ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistico-edilizio le opere, i manufatti e le consistenze edilizie destinate in modo durevole a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento e in genere non suscettibili di utilizzo autonomo. Tali opere, manufatti e consistenze presentano le seguenti caratteristiche:

  1. a)- sono destinati ad usi accessori;
  2. b)- accrescono il decoro o determinano una migliore utilizzazione dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento;
  3. c)- non sono suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

2 - Essi sono disciplinati al Titolo 5 Capo I delle presenti N.T.A., per quanto riguarda le aree agricole e per il Sistema Ambientale in generale, ed ai Titoli 6 e 7 per gli Insiemi Direttori ed il Sistema Insediativo.

3 - Tali interventi possono comportare la realizzazione di nuova volumetria fuori terra o interrata o di nuovi manufatti a corredo degli usi ammessi nei seguenti casi:

  1. a)- parcheggi pertinenziali realizzati all'aperto con o senza elementi di copertura del tipo a pergolato;
  2. b)- attrezzature sportive ad uso privato quali piscine, campi da tennis e altre attrezzature consimili e i nuovi volumi strettamente legati ad esse; l'impianto dovrà essere preferibilmente posizionato nelle vicinanze dell'edificio e non dovrà comportare movimenti di terra che alterino in modo rilevante l'andamento del terreno;
  3. c)- volumi tecnici da realizzarsi ex novo nel lotto o nell'area di pertinenza dell'edificio principale di riferimento, per la dimensione strettamente necessaria all'uso, da dimostrare con adeguata documentazione a supporto;
  4. d)- volumi tecnici e cantine da realizzarsi nei terrapieni formati dal dislivello naturale del terreno (per una superficie massima di 20 mq.) o interrati al di sotto dell'edificio principale di riferimento ed eventualmente debordanti dal perimetro dell'edificio fino ad un massimo del 25% della superficie coperta;
  5. e)- autorimesse pertinenziali da realizzarsi nei terrapieni formati dal dislivello naturale del terreno, di superficie non superiore a quella necessaria al rispetto delle dotazioni richieste dalle norme riportate all'Art. 16 delle presenti N.T.A.;
  6. f)- costruzioni accessorie ad uso rimessa o deposito attrezzi, di Slp max mq. 15 ed H max ml. 2,40, da posizionare preferibilmente nella parte tergale del lotto e da realizzare con materiali leggeri, senza opere di fondazione ma solo opere di ancoraggio; la realizzazione è consentita esclusivamente qualora non siano già presenti nel lotto manufatti assimilabili a costruzioni accessorie come sopra descritte ed è comunque condizionata alla sistemazione complessiva dell'area di pertinenza ed in particolare all'eliminazione di eventuali manufatti precari ed impropri, fonte di degrado; tali costruzioni accessorie non sono ammesse nel caso nel lotto siano stati realizzati volumi destinati al rimessaggio attrezzi a servizio degli orti privati secondo quanto previsto al punto 4.4 della Guida agli interventi;
  7. g)- pergolati, gazebo, voliere.

Tali manufatti dovranno essere realizzati con caratteri coerenti a quelli dell'edificio principale e del contesto ambientale.
La superficie coperta complessivamente risultante nel lotto dovrà in ogni caso essere inferiore al 50%.

4 - Tali interventi possono inoltre comprendere opere riguardanti la sistemazione delle aree esterne nei seguenti casi:

  1. a)- piazzali e gli spazi destinati a depositi di merci e materiali all'aperto di pertinenza ad unità immobiliari a destinazione industriale, artigianale o commerciale;
  2. b)- muri di cinta e le recinzioni in genere diverse da quelle a maglia sciolta e pali semplicemente infissi al suolo senza opere in muratura;
  3. c)- sistemazioni delle aree di pertinenza con opere di livellamento, riorganizzazione degli spazi, messa a dimora di nuove piante, pavimentazioni, arredi e quanto altro della stessa consistenza.

Le sistemazioni dovranno tenere conto dei caratteri del contesto ambientale evitando l'inserimento di elementi estranei ed incongrui; dovranno essere esclusi movimenti di terra che alterino in modo rilevante l'andamento naturale del terreno.
Allo scopo di ottenere ordine e uniformità sui fronti stradali urbani dovranno essere concordati con l'A.C. forme, materiali e tinteggiature delle recinzioni.

Art. 9 quater Installazione dei manufatti lett. b) comma 1 dell'art. 78 della L.R. 1/2005

1 - Sono gli interventi che prevedono l'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, quali esplicitamente risultino in base alle disposizioni vigenti.

2 - Tali interventi non sono ammessi in tutto il territorio comunale.

Art. 10 Interventi sul patrimonio storico-architettonico

1 - Il R.U. individua gli edifici e complessi edilizi di particolare pregio architettonico-ambientale e/o storico-documentale.

2 - Vengono attribuiti le seguenti classi:

  1. classe a - agli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 Parte seconda - Titolo I - Capo I;
  2. classe b - agli edifici segnalati;
  3. classe c - agli edifici di interesse documentale.

Per gli edifici di classe a) salvo diversa specifica destinazione, sono consentiti esclusivamente interventi fino al restauro.
Per gli edifici di classe b) sono consentiti interventi fino al risanamento conservativo.
Per gli edifici di classe c) sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo a senza modificazione degli elementi strutturali.

3 - Tutti gli interventi ammessi dovranno comunque osservare, al fine della conservazione dei caratteri architettonici, tipologici, strutturali, decorativi, delle sistemazioni esterne e vegetazionali, i seguenti criteri:

  • - conservazione delle loro forme, delle membrature architettoniche, dei loro materiali, della loro collocazione attraverso la sostituzione delle sole parti deteriorate;
  • - sostituzione e rinnovo con forme, materiali, tecniche costruttive tipiche del manufatto.

Le pertinenze esterne dovranno essere mantenute integre e conservate nella destinazione originaria. Pertanto in esse è esclusa ogni nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione degli interventi pertinenziali definiti all'Art. 9ter comma 3 punti c), d), e), f). Eventuale richiesta di realizzazione nell'area di piccoli impianti sportivi (tennis - piscina) oppure degli interventi pertinenziali definiti all'Art. 9ter comma 4 punti b) e c) dovrà essere vagliata dall'Amministrazione Comunale sulla base di valutazioni di carattere paesistico-ambientale e dovrà essere corredata dagli elaborati grafici necessari alla illustrazione dell'intervento.
In caso di edifici colonici ricadenti in Aree agricole eventuali nuove edificazioni o trasformazioni ammesse ai sensi del Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005 non dovranno intaccare o compromettere la compagine architettonica preesistente.
Tutti gli interventi dovranno attenersi alle indicazione e prescrizioni della "Guida agli interventi".

4 - Ruderi
Per gli edifici di interesse storico-architettonico in cui sono avvenuti crolli di consistente entità sono possibili interventi di recupero.
La ricostruzione avverrà ricomponendo la sagoma dell'edificio quale può essere dedotta dalla documentazione delle parti mancanti. Le parti rimaste andranno generalmente lasciate.
Salvo diversa indicazione, inserimenti di nuove costruzioni complementari potranno avvenire solo per esecuzione di impianti tecnologici.
In caso di complessi edilizi il recupero deve avvenire tramite formazione di Piano di Recupero che investa l'intero complesso.

5 - Altri manufatti

  1. a) - Tabernacoli e fontanili dovranno essere conservati. Gli interventi di recupero dovranno essere eseguiti garantendo la conservazione dei caratteri originari;
  2. b) - le cannicciaie potranno essere recuperate ad uso di piccole strutture di appoggio alle attività escursionistiche. Gli interventi dovranno garantire il mantenimento dei caratteri originari.

Art. 11 Interventi nel sistema della mobilità

1 - Gli interventi nel Sistema della Mobilità sono compresi nelle seguenti categorie:

  1. a - Manutenzione;
  2. b - Adeguamento;
  3. c - Trasformazione.

2 - Manutenzione
Gli interventi riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di parti dei manufatti stradali volte a garantire la piena efficienza dei tracciati conservandone le caratteristiche tecniche e i materiali originari. Comprendono:

  1. a 1 - riparazione e sostituzione del manto stradale;
  2. a 2 - riparazione, rinnovamento, sostituzione o integrazione di banchine stradali, marciapiedi, manufatti di protezione, elementi del corredo stradale comprese alberature; rifacimento o introduzione di segnaletica;
  3. a 3 - riparazione, sostituzione, integrazione dei manufatti relativi allo scolo delle acque meteoriche;
  4. a 4 - riparazione, rifacimento, sostituzione di parti strutturali.

3 - Adeguamento
Gli interventi riguardano opere volte al miglioramento delle caratteristiche tecniche dei tracciati o all'eliminazione di situazioni di pericolosità, ma conservando il carattere complessivo e la categoria della strada.
Comprendono:

  1. b 1 - lievi adeguamenti dei tracciati (modifica dei raggi di curvatura, aumento della sede stradale, introduzione di rotonde);
  2. b 2 - sostituzione del manto stradale con altri materiali;
  3. b 3 - realizzazione di banchine laterali e marciapiedi;
  4. b 4 - formazione di aree di sosta, parcheggio e belvedere;
  5. b 5 - introduzione o sostituzione con altri materiali di manufatti di protezione anche con introduzione di opere d'arte;
  6. b 6 - introduzione di impianti semaforici.

4 - Trasformazione
Gli interventi riguardano opere volte a modificare le caratteristiche tecniche dei tracciati, anche con modifica della categoria della strada mediante interventi che possono portare a tracciati in tutto o in parte diversi dai precedenti.
Comprendono:

  1. c 1 - rilevanti modifiche dei tracciati e dei manufatti stradali anche con introduzione di opere d'arte;
  2. c 2- modifiche della sezione stradale anche con introduzione di spartitraffico centrale;
  3. c 3 - realizzazione di nuove banchine o marciapiedi con aumento della sezione stradale;
  4. c 4 - formazione di corredo stradale attrezzato (pista ciclabile; piazzali di sosta e belvedere);
  5. c 5 - introduzione di alberature laterali.

Art. 11 bis Disciplina paesaggistica

1 - Gli obiettivi di qualità e le azioni orientate al loro perseguimento contenuti nelle "Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità" allegate al PI.T. sono integralmente assunti dal presente R.U., in conformità ai valori definiti e specificati dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Prato e dal Piano Strutturale del Comune di Cantagallo.

2 - Tutti gli interventi dovranno pertanto essere realizzati nel rispetto dei seguenti obiettivi:

  • - mantenimento delle condizioni di naturalità delle aree boscate, dei prati-pascoli e dei biotopi; tutela delle aree di elevato valore botanico e di biodiversità;
  • - mantenimento delle condizioni di naturalità godibili lungo le principali direttrici viarie;
  • - mantenimento degli aspetti differenziati del paesaggio agrario ed in particolare gli elementi strutturanti il paesaggio agrario storico, tutelando i caratteri e gli elementi storici riconoscibili;
  • - conservazione delle relazioni che connotano storicamente gli elementi del territorio rurale;
  • - tutela e valorizzazione del paesaggio dell'archeologia industriale;
  • - tutela, in particolare, della presenza di significativi caratteri storico-archeologici, riferibili ad un ampio arco cronologico che va dalla preistoria all'età etrusca e romana nell'area della Calvana.

Titolo 4 Modi di intervento

Art. 12 Strumenti di attuazione

1 - Il R.U. si attua attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata e attraverso intervento edilizio diretto.

2 - I piani urbanistici attuativi sono quelli definiti al Capo IV del Titolo V della L.R. 1/2005.

3 - Il R.U. individua come propri specifici strumenti attuativi il Piano Quadro e il Piano Unitario come definiti all'Art. 4 commi 7 e 8 delle presenti N.T.A. assimilabili ai Piani Attuativi sopra indicati.

4 - Il R.U. individua come propri specifici programmi gestionali i Progetti Guida e gli Interventi di Riqualificazione. Tali programmi assumeranno il valore in rapporto agli interventi previsti, di uno o più piani urbanistici attuativi previsti dalla legislazione nazionale o di interventi edilizi diretti, come di volta in volta specificato.

5 - I Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale, disciplinati dalla L.R. 1/2005 sono equiparati a piani attuativi quando prevedano la realizzazione di volume complessivo superiore a mc. 600.

6 - I Piani Attuativi e gli interventi edilizi diretti dovranno rispettare le prescrizioni delle presenti N.T.A. come specificato all'Art. 3 "Valore prescrittivo degli elementi costitutivi" delle presenti norme.

7 - Quando indicato dalle presenti N.T.A. i Piani Attuativi dovranno contenere la valutazione degli effetti ambientali, fermo restando le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione ambientale strategica.

Art. 13 Elaborati richiesti per gli interventi

1 - Il Regolamento Edilizio Comunale indica gli elaborati richiesti per ciascuna modalità di intervento (interventi diretti soggetti a denuncia di inizio attività o a permesso di costruire; interventi soggetti a Piani Attuativi).
In particolare:

  • - per tutti gli interventi eccedenti la manutenzione straordinaria gli elaborati relativi dovranno documentarne l'inserimento nel contesto;
  • - quando l'intervento edilizio diretto interessa particolari contesti soggetti ad operazioni parziali e/o differite nel tempo l'A.C. potrà richiedere la redazione di un progetto unitario (Art. 4 delle presenti N.T.A.) quale elemento valutativo.

Art. 14 Criteri relativi agli usi e agli interventi

1 - Le presenti N.T.A. stabiliscono per ciascun Sistema e per i relativi Sottosistemi gli usi caratterizzanti, consentiti e quelli esclusi. Quando esse individuano le destinazioni d'uso principali senza esclusioni, è da intendersi che ne consentono (o escludono) tutte le articolazioni.

2 - Il cambiamento delle destinazioni d'uso può riferirsi agli usi principali e alle articolazioni di uno stesso uso come definiti dall'Art. 11 delle N.T.A. del Piano Strutturale.

3 - Il cambiamento di un uso principale con altro uso principale, così come definiti all'Art. 11 delle N.T.A. del Piano Strutturale è soggetto a titolo abilitativo nei modi previsti dalla L.R. 1/2005.

4 - Nel caso che l'uso attuale di un edificio contrasti con le previsioni del R.U. sono ammessi solo ed esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria salvo diversa specifica indicazione.

5 - La realizzazione di nuovi edifici e le ricostruzioni devono garantire superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria. Per gli interventi di ampliamento non è consentito ridurre la superficie permeabile degli spazi scoperti di pertinenza nel caso in cui essa risulti inferiore alla percentuale stabilita.

6 - Fatte salve le indicazioni delle Schede di Fattibilità allegate alla presenti N.T.A. è possibile collocare i parcheggi privati in piani interrati. Il perimetro del parcheggio può eccedere quello del sedime dell'edificio, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 5 e di eventuali realizzazioni di infrastrutture pubbliche interrate.

7 - Gli interventi relativi a servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico possono essere promossi anche da parte di privati, subordinatamente alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale che ne garantisca l'uso pubblico.

8 - Le aree interessate da percorsi di uso pubblico non saranno espropriate qualora il proprietario accetti la servitù di pubblico transito ciclo-pedonale.

Art. 15 Aree di rispetto e vincoli di salvaguardia

1 - Aree di rispetto stradale
Le fasce di rispetto delle strade al di fuori dei perimetri dei centri abitati sono quelle previste dal Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992 nº 285) per le diverse categorie e riguardano gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, addizioni funzionali e volumetriche.
Vi sono ammesse le opere a servizio della strada, i servizi canalizzati, le aree di sosta, le recinzioni, gli impianti di distribuzione dei carburanti.

2 - Aree di rispetto lungo i corsi d'acqua
Le Tavole da 3.1 a 3.8 "Vincoli" del P.S. individuano gli ambiti relativi ai corsi d'acqua secondo le indicazioni della D.C.R. 230/94.
In prossimità dei principali corsi d'acqua o comunque fino ad un minimo di ml. 10,00 dal piede dell'argine è vietato qualsiasi tipo di nuova costruzione e di infrastruttura anche a carattere precario, comprese le recinzioni, le attività inquinanti, lo scarico di rifiuti, sia solidi che liquidi non depurati secondo le norme vigenti.
In tutti i casi in cui sia prevista la demolizione con ricostruzione di edifici posti a distanza inferiore di 10 ml dai corsi d'acqua, si prescrive il rispetto di tale distanza nella successiva ricostruzione, ai sensi del R.D. 523/1904 e delle salvaguardie dell'ambito A1 (art. 75 del PIT).
Gli scarichi esistenti ed in uso dovranno uniformarsi alla sopraddetta disposizione.
L'alveo dei corsi d'acqua dovrà essere mantenuto o ripristinato in condizioni di efficienza idraulica.
È vietato modificare o manomettere gli alvei, se non per la regolazione del regime idrico.
Le aree di pertinenza di edifici di interesse storico-architettonico poste lungo i corsi d'acqua, debbono essere considerate una fondamentale componente ambientale e paesaggistica e come tali protette e mantenute.

3 - Aree di rispetto cimiteriale
Le aree di rispetto cimiteriale come previste dalle normative vigenti sono indicate nelle Tavole di Piano.
In tali aree è di norma vietata l'edificazione.
Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo a e di addizione funzionale fino ad un massimo del 10% della Slp esistente, fatto salvo quanto previsto per il patrimonio storico-architettonico di cui all'Art. 10 delle presenti N.T.A.

4 - Aree di rispetto ferroviario
Le fasce di rispetto da rispettare per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia e addizioni volumetriche non può essere inferiore a ml. 30 per lato misurati dalla rotaia più vicina all'area d'intervento, salvo autorizzazione dell'Ente FFSS. Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Ente FFSS.

5 - Vincolo di salvaguardia per gli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico
Le aree individuate come interventi strutturali di tipo B dal Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio Rischio Idraulico (approvato con D.P.C.M. del 5/11/1999), sono soggette a vincolo di inedificabilità; sono esclusi i casi stabiliti dalla Norma n. 2 di Attuazione del Piano di Bacino, Stralcio Rischio Idraulico.

Art. 16 Criteri relativi agli standards

1 - Le dotazioni di aree di standards nel territorio comunale sono previste dal R.U. ai sensi del D.M. 1444/68 secondo le indicazioni regionali.

2 - Le dotazioni di aree destinate a spazi pubblici nei Progetti Guida o negli Interventi di Riqualificazione dovranno rispettare l'ubicazione e le quantità previste all'interno delle singole Aree Unitarie (A.U.) di intervento, se indicate.

3 - Le dotazioni di spazi pubblici specificamente richieste per i Piani Attuativi degli interventi di demolizione con ricostruzione e di nuova edificazione sono indicate per le Aree Unitarie di Intervento e per le aree soggette a Piano Unitario.

La dotazione minima di parcheggi privati pertinenziali (sosta stanziale) per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia con aumento del numero di unità immobiliari o comunque con incremento del carico urbanistico o addizione volumetrica è di 1 mq. ogni 10 mc.; nelle aree classificate come zone A (Sottosistema residenziale R1 ed edifici e complessi di interesse storico-architettonico definiti all'Art. 10) dovrà essere in ogni caso reperito almeno un posto auto per ogni unità immobiliare, fatta salva la possibilità per l'A.C. di disporre adeguate forme di monetizzazione a compensazione qualora si dimostri inequivocabilmente l'impossibilità tecnica di reperire tali dotazioni.
Fermo restando quanto previsto dal DPGR n. 15/R del 1/4/2009, la dotazione minima di parcheggi privati per la sosta di relazione per gli interventi di ristrutturazione, ampliamento o nuova realizzazione di strutture commerciali di vendita al dettaglio è la seguente:

  • - esercizi di vicinato (fino a 150 mq.) 1 mq. ogni 1 mq. di superficie di vendita
  • - medie strutture di vendita 1,5 mq. ogni 1 mq. di superficie di vendita 1 mq. ogni 1 mq. di altre superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad attività complementari a quella commerciale
  • - grandi strutture di vendita 2 mq. ogni 1 mq. di superficie di vendita 1,5 mq. ogni 1 mq. di altre superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad attività complementari a quella commerciale.

5 - Nell'attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovrà essere data priorità agli interventi che concorrono a rafforzare il sistema dei Luoghi Centrali.

Art. 17 L'intervento pubblico e l'intervento privato

1 - Gli interventi pubblici sono attuati dal Comune e da altri Enti Pubblici o da privati che operano con diritti loro concessi dal Comune con apposita convenzione per realizzare opere in ordine a esigenze di edilizia economica e popolare, di insediamenti produttivi e di servizi.

2 - Sono interventi privati quelli attuati da privati per proprie finalità e da Enti Pubblici che operano in regime privatistico.