Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 18 Sistema ambientale - generalità

1 - In relazione agli obiettivi del Piano Strutturale, tenendo conto degli indirizzi e delle prescrizioni riferiti a ciascun Sottosistema e funzionali al progetto complessivo di riorganizzazione territoriale, il R.U. suddivide il territorio aperto in Classi riferite ad aree a diversa specificità ambientale e vocazione all'uso:

  • - Aree di Naturalità (AN);
  • - Aree Agricole (AA);
  • - Aree Strutturate (AS);
  • - Aree Filtro (AF).

Il R.U. ne disciplina gli interventi e le modalità di attuazione anche attraverso ulteriori articolazioni in Sottoclassi.
Le aree appartenenti al Sistema ambientale sono da intendersi classificate come zone territoriali omogenee E, con l'eccezione degli edifici e complessi edilizi di interesse storico-architettonico definiti all'Art. 10 delle presenti N.T.A. che sono classificati come zone territoriali omogenee A.

2 - I criteri per gli interventi sono disciplinati per ciascuna Classe ed in riferimento al Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005, come precisato al successivo Art. 18bis. Le eventuali prescrizioni specifiche per ciascuna Sottoclasse prevalgono sulle disposizioni generali.

3 - Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno conformarsi alle indicazioni e prescrizioni della "Guida agli interventi".

4 - Modalità di intervento
Ogni intervento di modifica dello stato dei luoghi dovrà essere motivato da una dettagliata relazione che ne dimostri la compatibilità con la salvaguardia dei caratteri ambientali e paesaggistici rappresentativi. In particolare dovranno essere salvaguardati gli elementi significativi del paesaggio quali: filari di alberi; le formazioni arboree e arbustive non culturali; le specie vegetali nonché gli individui arborei a carattere monumentale di cui alla L.R. 82/82; sistemazioni tipiche (ciglionamenti, muri a secco, viabilità poderale); sorgenti, fossi, gore o canali; elementi naturalistici legati alla presenza di flora e/o fauna caratteristiche.
Dovranno in ogni caso essere tutelati gli elementi costitutivi del Sistema funzionale natura e Biodiversità così come individuato dalla tavola STT_02 e dall'art. 18 delle Norme del PTC della Provincia di Prato e con particolare riferimento agli habitat di interesse conservazionistico ed agli elementi di particolare valore con funzione di collegamento ecologico.

5 - Aree Protette
Sulle tavole del R.U. vengono evidenziati il perimetro della Riserva Naturale Provinciale "Acquerino-Cantagallo"; il perimetro della A.N.P.I.L. "Alta Carigiola e Monte delle Scalette" ed il perimetro della A.N.P.I.L. "Monti della Calvana".
Nelle aree comprese all'interno della Riserva Naturale si applica la disciplina specifica definita dal Regolamento emanato dalla Provincia di Prato, alla quale si conforma la presente normativa.
Vengono inoltre evidenziate con asterisco le aree limitrofe alla Riserva Naturale Acquerino-Cantagallo individuate come "aree contigue" ai sensi della L. 394/91. In tali aree, che assolvono alla funzione di aree-filtro tra la Riserva e il territorio aperto contribuendo alla conservazione degli ecosistemi, gli usi consentiti ed esclusi sono quelli coerenti con quanto previsto dal Regolamento.
Nelle aree comprese all'interno delle A.N.P.I.L., in attesa della emanazione di specifici Regolamenti, sono ammessi gli interventi necessari alla ordinaria gestione agro-silvo-zootecnica, gli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di incendio, gli interventi di manutenzione della viabilità agro-forestale e quelli comunque riconducibili a finalità di risanamento o riqualificazione ambientale del luoghi, ferma restando la disciplina del PTC di Prato per il territorio rurale.
Per il patrimonio edilizio esistente, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono ammessi esclusivamente interventi di risanamento conservativo.

5bis - SIC La Calvana, SIC Monteferrato %u2013 Monte Javello e SIC Appennino Pratese
Nelle aree ricadenti all'interno dei Siti di Interesse Comunitario "La Calvana", "Monteferrato %u2013 Monte Javello" e "Appennino Pratese" tutti gli interventi non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti e suscettibili di produrre effetti sui Siti stessi dovranno essere sottoposti a valutazione di incidenza, ai sensi dell'Art. 195 della L.R. 1/2005, che dimostri che gli interventi previsti e la loro attuazione non pregiudicano l'integrità del sito.

6 - Impianti tecnologici
In tutte le classi del Sistema Ambientale ad eccezione delle sottoclassi AN1 e AA3, è ammessa la localizzazione di impianti tecnologici (impianti per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas e impianti per il trattamento dei rifiuti).
Tali impianti dovranno essere realizzati con il criterio del minore impatto ambientale e dovranno privilegiare soluzioni che comportino il maggior risparmio di superficie agricola e che consentano di mantenere la continuità delle superfici agricole rimanenti.
L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è ammessa nel rispetto delle normative sovraordinate, secondo quanto disposto in ordine alle attività libere ed ai titoli abilitativi. Nel progetto dovrà essere documentata la coerenza con gli obiettivi di qualità delle "Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità" allegate al PI.T.
Per impianti diversi da quelli finalizzati all'autoconsumo, la connessione alla rete elettrica dovrà essere realizzata attraverso linea interrata, salvo impossibilità tecnica dimostrata ed eventuali manufatti tecnici di supporto (in particolare le cabine) dovranno essere limitati alle dimensioni strettamente necessarie, secondo le indicazioni del Gestore.
L'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici dovrà essere integrata nella copertura degli edifici adottando ogni possibile soluzione tecnica per armonizzarne l'impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, nel caso di edifici e complessi di valore storico-architettonico e documentale; negli altri casi ci si dovrà comunque avvalere di tecniche e materiali che unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica assicurino una soluzione architettonica ottimale e un corretto inserimento paesaggistico, armonizzandone l'impatto visivo con il contesto, privilegiando sempre l'integrazione negli edifici.
L'eventuale realizzazione di impianti fotovoltaici a terra dovrà comunque privilegiare siti degradati o bonificati oppure aree abbandonate e/o non più funzionali all'attività agricola, garantendo la possibilità di ripristino dell'uso agricolo.

7 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione agricola
Per gli edifici e complessi edilizi di interesse storico-architettonico (Rif. Schedatura patrimonio di interesse storico-architettonico - Quadro conoscitivo P.S.) valgono le disposizioni dell'Art. 10 delle presenti N.T.A.
Negli altri casi, se non diversamente specificato nei successivi articoli relativamente a specifiche Classi e Sottoclassi, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola le disposizioni dell'Art. 43 della L.R. 1/2005 si applicano con le seguenti precisazioni e limitazioni:

  • - la sostituzione edilizia dovrà essere realizzata nello stesso ambito di pertinenza e senza ulteriore impegno di suolo;
  • - non sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica;

per tali interventi dovrà comunque essere fornita adeguata documentazione conoscitiva di dettaglio attraverso la quale sia indiscutibilmente dimostrata la completa assenza di elementi di valore degni di tutela a livello architettonico, tipologico o documentale.

8 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione non agricola
Per gli edifici e complessi edilizi di interesse storico-architettonico (Rif. Schedatura patrimonio di interesse storico-architettonico - Quadro conoscitivo P.S.) valgono le disposizioni dell'Art. 10 delle presenti N.T.A.
Negli altri casi, se non diversamente specificato nei successivi articoli relativamente a specifiche Classi e Sottoclassi, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola - con esclusione dei manufatti precari o realizzati con materiali incongrui comunque legittimati - sono consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con le eccezioni sotto riportate, i seguenti interventi:

  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia di tipo c; per tali interventi dovrà comunque essere fornita adeguata documentazione conoscitiva di dettaglio attraverso la quale sia indiscutibilmente dimostrata la completa assenza di elementi di valore degni di tutela a livello architettonico, tipologico o documentale.

Per i manufatti precari, realizzati con materiali incongrui o aventi parti strutturali inconsistenti comunque legittimati e per i manufatti accessori di recente costruzione realizzati con materiali non tradizionali sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Con esclusione degli edifici appartenenti al patrimonio storico-architettonico definiti all'art. 10 delle presenti N.T.A., sono inoltre consentiti una tantum interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale, in aderenza o in sopraelevazione, senza aumento delle unità immobiliari esistenti, per una Slp non superiore a 20 mq.; tali interventi, riferiti di norma ad esigenze familiari, e dunque con carattere funzionale, sono subordinati alla dimostrazione da parte dei proponenti della effettiva necessità ed alla verifica della mancanza di adeguate alternative percorribili. L'area di pertinenza dovrà in tale caso risultare di superficie non inferiore a 1.000 mq.: l'intervento dovrà essere obbligatoriamente vincolato alla stipula di un atto unilaterale d'obbligo che preveda un vincolo pertinenziale tra l'immobile ampliato e l'area di pertinenza oltre all'impegno ed alla modalità di mantenimento di una quota di resede a destinazione agricola. Le sistemazioni dovranno mantenere e valorizzare la struttura agraria tradizionale %u2013 viabilità campestre, sistemazioni idraulico-agrarie, forma e dimensioni dei campi -, riqualificando gli spazi aperti di pertinenza, nel rispetto di quanto specificato al seguente comma 10, e tutelando gli elementi di connessione ecologica. Andranno comunque salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico e/o documentale; l'uso dei materiali, colori, elementi di finitura e tecniche costruttive dovrà essere di tipo tradizionale locale; le addizioni dovranno essere di forma compatta, rispettando la morfologia dei terreni ed evitando eccessivi movimenti di terra; sono ammessi portici e tettoie se realizzati in forma tradizionale e coerentemente alle caratteristiche tipologiche degli edifici rurali esistenti.
Gli interventi di frazionamento non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con Slp inferiore a 65 mq.; potranno essere concesse deroghe a tale limite, in sede di valutazione del progetto, quando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da suddividere sia inferiore a 130 mq. o comunque si dimostri impossibile rispettare il limite minimo di 65 mq. per tutte le unità frazionate; in quest'ultimo caso la deroga è concessa relativamente ad una sola unità immobiliare.
Non è consentito il cambio di destinazione d'uso in residenza per gli edifici e manufatti di superficie lorda di pavimento (Slp) inferiore a 50 mq. od aventi parti strutturali inconsistenti e non idonee al nuovo uso comunque autorizzati (tettoie, capanni in ferro o legno, ecc.) e per quei fabbricati che sono stati costruiti e utilizzati come manufatti accessori - quali depositi, magazzini, rimesse od altro - costruiti con materiali non tradizionali quali pannelli di cemento, laterizio forato od altro.
Nel caso di cambio di destinazione d'uso in residenza sono consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria i seguenti interventi:

  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia di tipo b;

per tali manufatti non è ammessa la realizzazione contestuale o successiva degli interventi di ampliamento una tantum.
ll cambiamento di destinazione d'uso è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture (acquedotto, fognature) e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto e la superficie di pertinenza minima da collegare agli edifici che cambiano la destinazione d'uso è fissata in 1.000 mq. di terreno.

9 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano il mutamento delle destinazioni d'uso agricole
Fermo restando quanto stabilito all'art. 45 della L.R. 1/2005, il cambiamento di destinazione d'uso è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture (acquedotto, fognature) e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto. Per tali manufatti non è ammessa la realizzazione contestuale o successiva degli interventi di ampliamento una tantum di cui al precedente comma 8. Non è consentito il cambio di destinazione d'uso in residenza per gli edifici e manufatti di superficie lorda di pavimento (Slp) inferiore a 50 mq. od aventi parti strutturali inconsistenti e non idonee al nuovo uso comunque autorizzati (tettoie, capanni in ferro o legno, ecc.) e per quei fabbricati che sono stati costruiti e utilizzati come manufatti specifici per l'attività agricola - quali frantoi, cantine, stalle, porcilaie od altro - costruiti con materiali non tradizionali quali pannelli di cemento, laterizio forato od altro.
La superficie di pertinenza minima da collegare agli edifici che cambiano la destinazione d'uso agricola è fissata in 1.000 mq. di terreno.
Eventuali recinzioni saranno realizzate nel rispetto di quanto prescritto al successivo comma 10 e dovranno comunque assicurare la continuità dei percorsi esistenti di accesso e fruizione del territorio rurale.
Per gli edifici e complessi edilizi di interesse storico-architettonico (Rif. Schedatura patrimonio di interesse storico-architettonico - Quadro conoscitivo P.S.) valgono le disposizioni dell'Art. 10 delle presenti N.T.A.
Negli altri casi, se non diversamente specificato nei successivi articoli relativamente a specifiche Classi e Sottoclassi, sono consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria i seguenti interventi:

  • - restauro e risanamento conservativo;
  • - ristrutturazione edilizia di tipo b; per tali interventi dovrà comunque essere fornita adeguata documentazione conoscitiva di dettaglio attraverso la quale sia indiscutibilmente dimostrata la completa assenza di elementi di valore degni di tutela a livello architettonico, tipologico o documentale.

Gli interventi di frazionamento non dovranno comportare la realizzazione di unità immobiliari con Slp inferiore a 70 mq.; potranno essere concesse deroghe a tale limite, in sede di valutazione del progetto, quando la superficie complessiva dell'unità immobiliare da suddividere sia inferiore a 140 mq. o comunque si dimostri impossibile rispettare il limite minimo di 70 mq. per tutte le unità frazionate; in quest'ultimo caso la deroga è concessa relativamente ad una sola unità immobiliare.

10 - Pertinenze
Se non diversamente specificato nei successivi articoli relativamente a specifiche Classi e Sottoclassi, sono consentiti gli interventi pertinenziali definiti all'Art. 9ter al comma 3 punti a), b), d) e al comma 4 punto c), secondo le indicazioni della "Guida agli interventi".
I locali interrati sottostanti gli edifici potranno avere solo accesso dall'interno.
Il disegno degli spazi aperti ed in particolare l'impianto del verde dovranno corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale; saranno pertanto da evitare specie estranee al contesto rurale locale. Dovranno inoltre essere salvaguardate le sistemazioni arboree esistenti nell'area di pertinenza.
Nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto rurale; le superfici impermeabilizzate non potranno superare il 50% della superficie coperta dagli edifici.
Le recinzioni, realizzate secondo le indicazioni della "Guida agli interventi", saranno localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante; non sono consentite recinzioni o partizioni all'interno di un'area di pertinenza in origine unitaria.

Art. 18 bis Disciplina degli interventi nelle aree ad esclusiva e prevalente funzione agricola

1 - Ai fini dell'applicazione del Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005 il R.U. distingue all'interno dei Sistemi Ambientali:

  • - aree ad esclusiva funzione agricola, corrispondenti alla Sottoclasse AA1;
  • - aree a prevalente funzione agricola, corrispondenti alle Sottoclassi AN2, AN3, AN4, AA2, AA3, AF1 e AF2.

2 - Sono escluse le aree ricadenti all'interno delle A.N.P.I.L., soggette a specifica disciplina transitoria fino all'approvazione dei relativi Regolamenti, e le aree appartenenti alla Riserva Naturale Acquerino-Cantagallo, disciplinate dal Regolamento emanato dalla Provincia di Prato, come specificato al comma 5 dell'Art. 18 delle presenti N.T.A.

3 - Gli interventi nelle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola sono disciplinati dalla L.R. 1/2005, dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.G.R. 9/2/07 n. 5/R) e s.m.i., dalle Norme e dall'Allegato 2 del PTC di Prato con le specifiche dei successivi comma e con le precisazioni eventualmente contenute negli articoli riferiti a Classi e Sottoclassi.

4 - Nuove abitazioni rurali
Nuovi edifici rurali a scopo abitativo sono ammessi solo quando sia verificata l'impossibilità di utilizzare e/o recuperare a residenza edifici esistenti anche destinati ad altro uso, ancorché ruderi.
La dimensione massima delle nuove abitazioni rurali è stabilita in mq. 150 di Slp ed altezza massima ml. 7,50. Le nuove residenze dovranno essere realizzate preferibilmente in adiacenza o accorpate ad altri edifici e comunque in sintonia con il contesto di riferimento, rispettando la morfologia dei terreni ed evitando eccessivi movimenti di terra; andranno comunque salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico e/o documentale.
L'uso dei materiali, colori, elementi di finitura e tecniche costruttive dovrà essere di tipo tradizionale locale.
La nuova costruzione dovrà essere di forma compatta; sono ammessi portici e tettoie se realizzati in forma tradizionale e coerentemente alle caratteristiche tipologiche degli edifici rurali esistenti.
Non è consentita l'apertura di nuove strade carrabili a servizio delle nuove abitazioni rurali, che dovranno quindi essere poste in prossimità di tracciati carrabili esistenti eventualmente da sistemare ed adeguare.
Nei casi in cui non sia possibile o economicamente sostenibile il collegamento alla pubblica fognatura, lo smaltimento dovrà essere organizzato attraverso sistemi individuali, previa valutazione di tipo idrogeologico, con particolare predilezione verso sistemi chiusi di tipo naturale (evitando quindi infiltrazione nel suolo degli effluenti) quali la fitodepurazione ed il lagunaggio.
Ogni nuovo edificio rurale dovrà essere dotato di un sistema di recupero ed accumulo delle acque meteoriche da destinare all'irrigazione estiva delle colture o altro uso aziendale, opportunamente dimensionato in funzione delle superfici impermeabili di raccolta (tetti ed eventuali aree esterne pavimentate).

5 - Nuovi annessi agricoli
Nuovi annessi agricoli sono ammessi solo quando sia verificata l'impossibilità di utilizzare e/o recuperare edifici esistenti anche destinati ad altro uso, ancorchè ruderi.
Gli annessi dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza o accorpati ad altri edifici e comunque in sintonia con il contesto di riferimento, rispettando la morfologia dei terreni ed evitando eccessivi movimenti di terra; andranno comunque salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico e/o documentale.
L'uso dei materiali, colori, elementi di finitura e tecniche costruttive dovrà essere preferibilmente di tipo tradizionale locale; nel caso di particolari lavorazioni o strutture tali da non consentire l'impiego di tecnologie e materiali tradizionali è consentito il ricorso a tecnologie e materiali contemporanei o comunque non consueti, purché di alto livello qualitativo e per i quali sia dimostrato un grado particolarmente elevato di risparmio energetico e di qualità ecocompatibile.
Non è consentita l'apertura di nuove strade carrabili a servizio dei nuovi annessi rurali, che dovranno quindi essere posti in prossimità di tracciati carrabili esistenti eventualmente da sistemare ed adeguare.
Nei casi in cui non sia possibile o economicamente sostenibile il collegamento alla pubblica fognatura, lo smaltimento dovrà essere organizzato attraverso sistemi individuali, previa valutazione di tipo idrogeologico, con particolare predilezione verso sistemi chiusi di tipo naturale (evitando quindi infiltrazione nel suolo degli effluenti) quali la fitodepurazione ed il lagunaggio.
Ogni nuovo annesso rurale dovrà essere dotato di un sistema di recupero ed accumulo delle acque meteoriche da destinare all'irrigazione estiva delle colture o altro uso aziendale, opportunamente dimensionato in funzione delle superfici impermeabili di raccolta (tetti ed eventuali aree esterne pavimentate).

6 - Nuovi annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedenti la capacità produttiva del fondo
La realizzazione di tali annessi è ammessa secondo quanto definito all'art. 5 del DPGR 5/R/07 e s.m.i.; non è comunque ammessa la realizzazione di annessi per le aziende con SAU inferiore a 1.000 mq. esclusi i boschi.
Non è ammessa l'edificazione di tali annessi sui fondi provenienti dal frazionamento non programmato di fondi più estesi avvenuto negli ultimi 15 anni o che, nello stesso periodo, siano stati oggetto di vendita o cambiamento di destinazione d'uso di annessi agricoli preesistenti.
Gli annessi dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza o accorpati ad altri edifici e comunque in sintonia con il contesto di riferimento, rispettando la morfologia dei terreni ed evitando eccessivi movimenti di terra; andranno comunque salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico.
L'uso dei materiali, colori, elementi di finitura e tecniche costruttive dovrà essere preferibilmente di tipo tradizionale locale; nel caso di particolari lavorazioni o strutture tali da non consentire l'impiego di tecnologie e materiali tradizionali è consentito il ricorso a tecnologie e materiali contemporanei o comunque non consueti, purché di alto livello qualitativo e per i quali sia dimostrato un grado particolarmente elevato di risparmio energetico e di qualità ecocompatibile.
Non è consentita l'apertura di nuove strade carrabili a servizio dei nuovi annessi rurali, che dovranno quindi essere posti in prossimità di tracciati carrabili esistenti eventualmente da sistemare ed adeguare.
Nei casi in cui non sia possibile o economicamente sostenibile il collegamento alla pubblica fognatura, lo smaltimento dovrà essere organizzato attraverso sistemi individuali, previa valutazione di tipo idrogeologico, con particolare predilezione verso sistemi chiusi di tipo naturale (evitando quindi infiltrazione nel suolo degli effluenti) quali la fitodepurazione ed il lagunaggio.
Ogni nuovo annesso rurale dovrà essere dotato di un sistema di recupero ed accumulo delle acque meteoriche da destinare all'irrigazione estiva delle colture o altro uso aziendale, opportunamente dimensionato in funzione delle superfici impermeabili di raccolta (tetti ed eventuali aree esterne pavimentate).

7 - Manufatti per l'agricoltura amatoriale e per le piccole produzioni agricole
I manufatti possono essere realizzati da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli %u2013 dal proprietario del fondo o dal titolare dell'azienda agricola che lo gestisce -, nonché dalle aziende che non hanno le superfici fondiarie minime per la costruzione degli annessi agricoli di cui ai precedenti comma 5 e 6, secondo quanto disposto dall'art. 6 del DPGR 5/R/07 e s.m.i.
I manufatti dovranno essere realizzati se possibile in adiacenza o accorpati ad altri edifici e comunque in sintonia con il contesto di riferimento, rispettando la morfologia dei terreni ed evitando qualunque alterazione dell'andamento naturale del terreno; andranno comunque salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico e/o documentale.
Non è consentita l'apertura di nuove strade carrabili a servizio dei nuovi manufatti, che dovranno quindi essere posti in prossimità di tracciati carrabili esistenti eventualmente da sistemare ed adeguare.
Le dimensioni massime dei manufatti sono le seguenti:

  • - 8 mq. di Slp per SAU compresa tra 0 mq. e 2.000 mq.
  • - 12 mq. di Slp per SAU compresa tra 2.000 mq. e 3.000 mq.
  • - 16 mq. di Slp per SAU compresa tra 3.000 mq. e 6.000 mq.
  • - 24 mq. di Slp per SAU superiore a 6.000 mq.

L'altezza non potrà comunque superare ml. 2,50.
I manufatti dovranno essere rimossi al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà del fondo o di parti di esso con atti tra vivi: ciò sarà garantito dalla sottoscrizione di una convenzione o atto unilaterale che stabilisce anche il vincolo di non modificare la destinazione d'uso agricola, di non alienare separatamente dall'annesso il fondo cui si riferisce, di mantenere il fondo in produzione ed effettuarne la manutenzione ambientale; in caso di inadempienza il soggetto si impegna alla demolizione dell'annesso.
Il materiale da impiegare è preferibilmente il legno; sono comunque ammessi altri materiali leggeri sia tradizionali che innovativi, purché il progetto ne preveda un corretto inserimento nel contesto.
È facoltà dell'Amministrazione individuare prototipi di riferimento per la realizzazione dei manufatti.
Nel caso delle piccole produzioni legate ai castagneti da frutto - con SAU non inferiore a 1.000 10.000 mq. - l'Amministrazione promuove il mantenimento della tradizione delle "cannicciaie" utilizzate per l'essiccazione delle castagne: in tal caso l'annesso sarà realizzato nel rispetto della tipologia e dei materiali tipici, con muratura in pietra e solaio di canniccia, di superficie coperta massima pari a 16 mq. e altezza non superiore a 5,5 ml.; i prospetti, nel rispetto delle dimensioni e proporzioni tradizionali, saranno pertanto caratterizzati da un'unica apertura, per l'accesso, sul fronte a valle ed un'unica apertura sul fronte a monte.
Resta fermo in ogni caso l'obbligo di dimostrare l'inesistenza di altri annessi utilizzabili e di non avere trasformato annessi preesistenti con cambio di destinazione d'uso negli ultimi dieci anni.

8 - Manufatti precari
L'installazione di manufatti precari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 del DPGR 5/R/07 e s.m.i., è consentita ai conduttori delle aziende agricole che gestiscono i fondi per lo svolgimento di attività produttive stagionali o comunque per rispondere a necessità aziendali temporanee.
I manufatti dovranno essere realizzati se possibile in adiacenza o accorpati ad altri edifici e comunque in sintonia con il contesto di riferimento, senza comportare alcuna modificazione morfologica sostanziale dello stato dei luoghi; andranno comunque salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico e/o documentale.
Il materiale da impiegare è preferibilmente il legno; sono comunque ammessi altri materiali leggeri sia tradizionali che innovativi, purché il progetto ne preveda un corretto inserimento nel contesto e sempreché i manufatti siano semplicemente appoggiati a terra.
Non è consentita l'apertura di nuove strade carrabili a servizio dei nuovi manufatti, che dovranno quindi essere posti in prossimità di tracciati carrabili esistenti eventualmente da sistemare ed adeguare.
I manufatti dovranno essere rimossi al termine del periodo di impiego: ciò sarà garantito dalla stipula di una polizza fidejussoria.

9 - Serre temporanee e serre con copertura stagionale
L'installazione di serre temporanee e serre con copertura stagionale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8 del DPGR 5/R/07 e s.m.i., è consentita ai conduttori delle aziende agricole che gestiscono i fondi per lo svolgimento di attività produttive stagionali o comunque per rispondere a necessità aziendali temporanee.
Non è consentita l'apertura di nuove strade carrabili a servizio dei nuovi manufatti, che dovranno quindi essere posti in prossimità di tracciati carrabili esistenti eventualmente da sistemare ed adeguare.
I manufatti dovranno essere rimossi al termine del periodo di impiego: ciò sarà garantito dalla stipula di una polizza fidejussoria.

10 - Aree boscate
È comunque vietata la costruzione di nuove abitazioni o nuovi annessi agricoli nelle aree definibili "boscate" ai sensi della LR 39/00 e successive modificazioni; in tali aree potranno eventualmente essere installati esclusivamente manufatti per l'agricoltura amatoriale e per le piccole produzioni agricole.

Art. 19 Aree di naturalità (AN) - Disposizioni generali

1 - Sono aree nelle quali sono prevalenti le componenti ambientali e per le quali il Piano promuove obiettivi e azioni di tutela di valorizzazione e di riqualificazione anche paesaggistica e di fruizione ecocompatibile.

2 - Articolazione in Sottoclassi
In ragione delle qualità paesistico-ambientali, della rilevanza degli interventi di antropizzazione, delle potenzialità di fruizione, delle strategie di tutela, il R.U. ne definisce la seguente articolazione in Sottoclassi:

  • - AN1 - Aree di alto valore ambientale
  • - AN2 - Aree di interesse paesistico ambientale
  • - AN3 - Aree ambientali controllate
  • - AN4 - Aree di restauro ambientale
  • - AN5 - Aree speciali

3 - stralciato

4 - Destinazioni d'uso
Salvo diversa specifica indicazione e in conformità con quanto previsto dal Piano Strutturale, sono ammesse oltre alle attività agricole, residenza, attività commerciali limitatamente a pubblici esercizi e servizi ricreativi e culturali per attività di studio, didattica e ricerca.
Sono consentite le attività sportive (pesca, equitazione, escursionismo, cicloturistiche, trekking) che si svolgono prevalentemente all'aperto in stretta relazione con l'ambiente naturale nel quale trovano la loro sede e con questo sono compatibili. Non sono ritenute compatibili quelle che producono inquinamento, anche sonoro, o la manomissione dell'ambiente con opere rilevanti.

Criteri per gli interventi:
Vengono indicati i seguenti criteri generali che potranno subire limitazioni e/o modifiche nelle singole sottoclassi come previsto dall'Art. 18, comma 2 delle presenti N.T.A.:

  1. a) - Interventi selvicolturali
    Tutti gli interventi selvicolturali dovranno tenere conto delle indicazioni dell'Art. 17 comma 3 delle N.T.A. del P.S. In particolare dovranno essere rispettate le regole indicate per il taglio e il governo dei boschi; per la salvaguardia dei geotopi e biotopi; per la tutela delle specie vegetali rare e delle emergenze vegetazionali;
  2. b) - Interventi sui corsi d'acqua
    Valgono le disposizioni dell'Art. 14 commi 1, 3, 6, 7 delle N.T.A. del P.S.
  3. c) - Interventi di viabilità
    Sono ammessi interventi di integrazione e di adeguamento della viabilità forestale esistente.
    Per la realizzazione di nuova viabilità valgono le prescrizioni specifiche per ogni Sottoclasse.
    I sentieri esistenti dovranno essere mantenuti.
    Sono consentite opere per la limitazione del transito veicolare unicamente se non costituiscono intralcio allo spegnimento degli incendi o alla agibilità del sistema viario nel suo complesso;
  4. d) - Interventi per la fruizione turistica
    L'utilizzazione per attività connesse con il turismo (attività ricreative, sportive, di tempo libero, agriturismo) è ammessa nelle Sottoclassi indicate dal R.U. con le modalità di volta in volta specificate dalle norme che ne disciplinano gli interventi.

7 - Prescrizioni
Non è ammessa la realizzazione di interventi pertinenziali definiti all'Art. 9ter al comma 3 punto b)
I parcheggi di pertinenza dovranno essere realizzati in materiali permeabili e preferibilmente alberati

Art. 20 AN1 - Aree di alto valore ambientale

1 - Sono aree nelle quali sono prevalenti le componenti naturalistiche e paesistiche e per le quali il Piano promuove obiettivi e azioni di tutela delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche anche mediante particolari e limitate modalità di fruizione. Tali aree sono da considerarsi di tutela assoluta. Comprendono:

  • - i geotopi e biotopi come definiti all'Art. 17 comma 3 del P.S.;
  • - gli Ambiti dei diversi Sottosistemi sottoposti dal P.S. allo statuto di "Conservazione integrale";
  • - singolarità vegetazionali o morfologiche.

2 - Destinazioni d'uso
Sono ammesse unicamente attività agricole e residenza (se già esistente).

3 - Interventi ammessi:

  1. a) - sono ammessi gli interventi relativi alla categoria di "Conservazione integrale" (Art. 8 comma 2 delle presenti N.T.A.);
  2. b) - interventi sul patrimonio edilizio esistente: sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo a. Si applicano le disposizioni del comma 9 dell'Art. 18 delle presenti N.T.A. per quanto attiene ai cambi di destinazione d'uso. Non sono ammessi interventi che alterino i caratteri originari delle pertinenze esterne.
  3. c) - in quanto assimilate a zone a prevalente interesse ambientale a gestione speciale, nelle aree AN1 non si applicano le disposizioni del Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005.

4 - Criteri per gli interventi:

  1. a) - interventi selvicolturali: non sono ammessi interventi che possano interferire con gli attuali assetti e/o processi evolutivi in atto nelle aree AN1 denominate "Vetta del Monte Castiglioni" e "Le Faggete del Monte Bucciana", mentre nelle rimanenti aree classificate AN1 sono comunque ammessi gli interventi di ordinaria coltivazione forestale con le limitazioni imposte dalla normativa forestale vigente.
  2. b) - interventi di fruizione turistica: non sono ammessi interventi che modifichino lo stato dei luoghi.

Art. 21 AN2 - Aree di interesse paesisticoambientale

1 - Sono aree nelle quali le componenti ambientali e/o paesaggistiche pur rilevanti presentano situazioni di antropizzazione e per le quali tuttavia il Piano riconosce la necessità di tutela.
Comprendono prevalentemente le aree boscate del territorio; le aree contigue (L. 394/91) alla Riserva Naturale Acquerino-Cantagallo individuate con sigla AN2* sulle tavole del R.U. in scala 1:5.000.
Sono classificate dal R.U. come aree a prevalente funzione agricola.

2 - stralciato

3 - Interventi ammessi:

  1. a) - sono ammessi gli interventi relativi alla categoria di "Conservazione ambientale" (Art. 8 comma 3 delle presenti N.T.A.);
  2. b) - interventi sul patrimonio edilizio esistente: si applicano le disposizioni dei comma 7 e 8 dell'Art. 18 delle presenti N.T.A.;
  3. c) - interventi di nuova edificazione: è ammessa la realizzazione di nuovi annessi agricoli, anche eccedenti la capacità produttiva del fondo, e manufatti per l'agricoltura amatoriale, con le specifiche dell'Art. 18bis delle presenti N.T.A., ad esclusione delle aree individuate come contigue alla Riserva Naturale Acquerino-Cantagallo.

4 - Criteri per gli interventi:

  1. a) - interventi di viabilità
    Nuova viabilità: è ammessa unicamente la realizzazione di viabilità di servizio strettamente necessaria per le attività di governo del bosco quando dimostrata da piano di utilizzazione o di miglioramento forestale; viabilità forestale e/o difesa dei boschi da incendi.

Art. 22 AN3 - Aree ambientali controllate

1 - Sono aree di interesse naturalistico e/o paesistico per le quali la conservazione delle peculiari caratteristiche è strettamente connessa e dipendente dall'intervento umano, nonché particolarmente rappresentative del rapporto tra ambiente e attività umana di cui è necessario conservare i valori.
Comprendono in particolare le grandi radure prative, i castagneti da frutto, i prati sommitali della Calvana.
Sono classificate dal R.U. come aree a prevalente funzione agricola.

2 - Destinazioni d'uso
Sono ammesse, oltre alle attività agricole, attività di tempo libero compatibili con l'ambiente naturale, attività commerciali limitatamente a pubblici esercizi, residenza.

3 - Interventi ammessi:

  1. a) - sono ammessi gli interventi relativi alla categoria di "Conservazione guidata" (Art. 8 comma 4 delle presenti N.T.A.). Nelle aree boscate sono altresì ammessi tutti gli interventi volti a favorire la cenosi nei suoi caratteri peculiari;
  2. b) - interventi sul patrimonio edilizio esistente: si applicano le disposizioni dei comma 7, 8 e 9 dell'Art. 18 delle presenti N.T.A.;
  3. c) - interventi di nuova edificazione: è ammessa la realizzazione di nuovi annessi agricoli, anche eccedenti la capacità produttiva del fondo, e manufatti per l'agricoltura amatoriale, con le specifiche dell'Art. 18bis delle presenti N.T.A.
    Sono consentite strutture di supporto alle attività previste: tali strutture dovranno avere carattere precario e, in caso di cessazione delle attività, dovranno essere demolite con ripristino della funzione dei suoli.

4 - Criteri per gli interventi:

  1. a) - qualora gli interventi volti al mantenimento e al miglioramento delle condizioni colturali comportino modifiche dello stato dei luoghi, essi dovranno essere accompagnati da una dettagliata relazione che ne dimostri la compatibilità con la salvaguardia dei quadri paesistici rappresentativi.
    In particolare:
    • - dovranno essere mantenute le sistemazioni tipiche delle diverse colture (terrazzamenti; ciglionamenti; muri a secco; sistema delle acque);
    • - le aree prative dovranno essere mantenute almeno nella loro attuale estensione.
  2. b) - interventi di viabilità
    Nuova viabilità: è ammessa unicamente la realizzazione di viabilità di servizio strettamente necessaria per le attività colturali quando dimostrate da piano di utilizzazione; viabilità forestale e/o difesa dei boschi da incendi.

Art. 23 AN4 - Aree di restauro ambientale

1 - Sono aree nelle quali i caratteri naturalistici e/o paesistici originali risultano compromessi da interventi colturali e per le quali il Piano riconosce la necessità di rinaturalizzazione e mitigazione dell'impatto ambientale e percettivo mediante azioni di restauro e risanamento.
Comprendono prevalentemente i boschi di conifere di recente impianto costituiti su superfici agrozootecniche abbandonate o per sostituzione di castagneti da frutto.
Sono classificate dal R.U. come aree a prevalente funzione agricola.

2 - Destinazioni d'uso
Sono ammesse esclusivamente attività agricole e residenza (se già esistente).

3 - Interventi ammessi:

  1. a) - sono ammessi gli interventi relativi alla categoria di "Adeguamento strutturale" (Art. 8 comma 5 delle presenti N.T.A.). Nelle aree boscate sono altresì ammessi tutti gli interventi volti a favorire la cenosi nei suoi caratteri peculiari;
  2. b) - interventi sul patrimonio edilizio esistente: si applicano le disposizioni dei comma 7, 8 e 9 dell'Art. 18 delle presenti N.T.A. limitatamente ad interventi di ristrutturazione edilizia d i tipo a, con esclusione di trasferimenti volumetrici e addizioni funzionali;
  3. c) - interventi di nuova edificazione: è ammessa la realizzazione di nuovi annessi agricoli, anche eccedenti la capacità produttiva del fondo, e manufatti per l'agricoltura amatoriale, con le specifiche dell'Art. 18bis delle presenti N.T.A.

4 - Criteri per gli interventi:

  1. a) - interventi selvocolturali dovranno essere indirizzati a favorire l'ingresso e l'affermazione delle latifoglie spontanee nonché dei nuclei di rinnovamento di specie autoctone. Nelle aree a più alto rischio di incendio dovrà essere favorita la sostituzione con boschi di latifoglie decidue autoctone. Sono ammessi interventi di diradamento.
  2. b) - interventi di viabilità
    Nuova viabilità: è ammessa unicamente la realizzazione di viabilità forestale e/o difesa dei boschi da incendi.
    Gli interventi (limitati a strade trattorabili o piste) saranno realizzati secondo le indicazioni dell'Art. 17 comma 3 del P.S.

Art. 24 AN5 - Aree speciali

1 - Sono aree generalmente di limitata estensione che rivestono ruoli specifici in relazione ai loro caratteri di singolarità, per le quali il Piano prevede azioni mirate a renderle idonee a particolari forme e modalità di fruizione.
Comprendono:

  • - aree caratterizzate da situazioni morfologiche e di copertura vegetale idonee ad accogliere attività di tempo libero;
  • - aree particolarmente significative per la contestuale presenza di elementi antropici e naturalistici;
  • - aree rivierasche connotate da forte riconoscibilità;
  • - aree caratterizzate da spiccata differenziazione paesaggistica.

In tali aree non si applicano le disposizioni del Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005.

2 - Destinazioni d'uso
Sono ammesse le attività previste dall'Art. 19 comma 4 delle presenti N.T.A. e, ove espressamente indicato, attività di tempo libero e sport all'aperto compatibili con l'ambiente naturale. La residenza è ammessa solo se già esistente.

2bis - Interventi ammessi:

  1. a) - interventi sul patrimonio edilizio esistente:
    Salvo diverse specifiche indicazioni riferite alle singole aree, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo a; per il cambio di destinazione d'uso si applicano le disposizioni del comma 9 dell'Art. 18 delle presenti N.T.A.;
  2. b) - interventi di nuova edificazione:
    Sono consentite, per quanto strettamente necessario, strutture di supporto alle attività previste: salvo diverse specifiche indicazioni, tali strutture dovranno avere carattere precario e, in caso di cessazione delle attività, dovranno essere demolite con ripristino della funzione dei suoli; salvo diversa specifica indicazione l'attuazione degli interventi avverrà per intervento diretto pubblico o privato convenzionato.

3 - Criteri per gli interventi:

  1. a) - gli interventi dovranno salvaguardare gli aspetti paesaggistici, le vedute, i punti panoramici e gli elementi ambientali che costituiscono i caratteri essenziali dell'area;
  2. b) - interventi di viabilità: dovranno essere realizzati interventi di adeguamento e/o integrazione della viabilità esistente per consentire una agevole accessibilità e adeguate aree di parcheggio (preferibilmente alberate).

4 - Il R.U. individua le seguenti Aree Speciali:

  • - AN51 - Gavigno
  • - AN52 - Area rivierasca del Carigiola
  • - AN53 - Pianoro della Rasa
  • - AN54 - Radura di Lavacchio
  • - AN55 - Casa Rio
  • - AN56 - Area delle Barbe
  • - AN57 - Campagnana Nord
  • - AN58 - Area rivierasca del Rio Trogola
  • - AN59 - Valamigiana
  • - AN510 - Lago di Gricigliana
  • - AN511 - Cannicciaia dei Poggi
  • - AN512 - Vespaio
  • - AN513 - Poggio Calvaccio
  • - AN514 - Fossato

5 - Disciplina degli interventi

AN51 - Gavigno
Comprende un'area a monte della strada comunale per Fossato.
L'area, di cerniera tra il campeggio e il polo sportivo di Gavigno, è finalizzata alla formazione di area attrezzata per sosta e pic-nic e di percorso pedonale di collegamento. Sono ammessi interventi relativi alla categoria di Adeguamento funzionale (Art. 8 comma 6 delle presenti N.T.A.).

AN52 - Area rivierasca del Carigiola
Comprende l'area individuata come Ambito SA 2.3 dal P.S.
Formazione del "Parco dei Mulini" finalizzato alla valorizzazione dell'Ambito fluviale, alla riqualificazione e recupero dei Mulini e dei borghi di Peraldaccio e Sanguineta.
Interventi nel territorio aperto: sono ammessi interventi relativi alla categoria di Adeguamento funzionale (Art. 8 comma 6 delle presenti N.T.A.) finalizzati alla formazione di percorso didattico (itinerario dei Mulini) corredato da piazzole di sosta anche attrezzate con piccoli chioschi a struttura smontabile; alla sistemazione delle sponde anche per attività di pesca; al restauro ambientale con particolare attenzione alla vegetazione riparia.
Interventi sul patrimonio edilizio esistente
In relazione all'obiettivo di valorizzazione dell'area sono ammessi i seguenti interventi:

  • - Mulino di Genesio, Peraldaccio e Sanguineta: gli interventi finalizzati al recupero residenziale degli edifici sono disciplinati dall'Art. 82 delle presenti N.T.A.;
  • - Mulini (Rif. Schedatura patrimonio di interesse storico-architettonico - Quadro conoscitivo P.S.): valgono le disposizioni dell'Art. 10 delle presenti N.T.A. Gli interventi ammessi sono quelli relativi alla classe c e sono finalizzati al riuso degli edifici prevalentemente a destinazione museale e/o di documentazione storico-culturale. È ammessa la destinazione residenziale.

AN53 - Pianoro della Rasa
Comprende parte dell'area individuata come Ambito SA 1.4 dal P.S.
Interventi nel territorio aperto
Sono ammessi interventi relativi alla categoria di Adeguamento funzionale (Art. 8 comma 6 delle presenti N.T.A.) finalizzati alla formazione di aree attrezzate.

AN54 - Radura di Lavacchio
L'area è situata all'interno della Riserva Naturale "Acquerino-Cantagallo" ed è interamente compresa nell'IDA 1 (Artt. 76 e 77 delle presenti N.T.A.).

AN55 - Casa Rio
L'area è situata all'interno della Riserva Naturale "Acquerino-Cantagallo" ed è interamente compresa nell'IDA 1 (Artt. 76 e 77 delle presenti N.T.A.).

AN56 - Le Barbe
L'area è situata all'interno della Riserva Naturale "Acquerino-Cantagallo" ed è interamente compresa nell'IDA 1 (Artt. 76 e 77 delle presenti N.T.A.).

AN57 - Campagnana Nord
Comprende un'area relativamente estesa situata lungo la strada che collega La Villa a Gavigno. La sua ubicazione, accessibilità e i suoi caratteri morfologici la rendono idonea ad accogliere attrezzature ricreative e di tempo libero.

Interventi nel territorio aperto
Sono ammessi interventi relativi alla categoria di Trasformazione funzionale (Art. 8 comma 7 delle presenti N.T.A.), finalizzati alla formazione di un parco ricreativo con aree attrezzate per sosta e relax; pic-nic; gioco ragazzi; attività ludiche e sportive leggere all'aperto (bocce, tiro con l'arco, minigolf, pista da ballo).
È consentita la realizzazione in unico edificio a struttura smontabile di un centro-servizi per informazioni, ristoro, servizi igienici, custodia (Slp max mq. 250, H max ml. 3,50).
È ammessa la realizzazione di pergolati.
Modalità di intervento
Intervento diretto convenzionato subordinato a progetto unitario esteso all'Intera AN5 7 .

AN58 - Area rivierasca del Trogola
L'area è situata all'interno della Riserva Naturale "Acquerino-Cantagallo" ed è interamente compresa nell'IDA 1 (Artt. 76 e 77 delle presenti N.T.A.).

AN59 - Valamigiana
Comprende il borgo di Valamigiana e l'area di coniferamento ad est del borgo stesso.
L'area è finalizzata:

  • - all'introduzione di attività turistico-ricettive e agriturismo mediante l'utilizzo degli edifici esistenti;
  • - all'utilizzazione produttiva della douglasia.

Interventi nel territorio aperto
Sono ammessi interventi relativi alla categoria di Adeguamento funzionale (Art. 8 comma 6 delle presenti N.T.A.), finalizzati alla coltivazione della douglasia e alla formazione di aree di sosta attrezzata a supporto delle attività turistiche.
Interventi sul patrimonio edilizio esistente
Nucleo di Valamigiana (Rif. Schedatura patrimonio di interesse storico-architettonico - Quadro conoscitivo P.S.): valgono le disposizioni dell'Art. 10 delle presenti N.T.A. Gli interventi ammessi sono quelli relativi alla classe c e sono finalizzati al recupero degli edifici prevalentemente a destinazione ricettiva.

AN510 - Lago di Gricigliana
Comprende un'area relativamente estesa negli intorni a monte e a valle del laghetto di Gricigliana finalizzata al rafforzamento delle attività ricreative, sportive e di tempo libero connesse alla presenza del laghetto.
Interventi nel territorio aperto
Sono ammessi interventi relativi alla categoria di Adeguamento funzionale (Art. 8 comma 6 delle presenti N.T.A.). È ammessa la realizzazione di aree attrezzate per la sosta e pic-nic e per attività sportive all'aperto; comprese piccole attrezzature di supporto (servizi igienici, spogliatoi, chioschi) realizzate con strutture precarie.
Interventi sul patrimonio edilizio esistente
È ammessa la destinazione per attrezzature di ristoro.

AN511 - Cannicciaia dei Poggi
Comprende una vasta area sul versante nord del fosso di Gricigliana destinata all'addestramento dei cani da caccia. Nei pressi della località Cannicciaia è presente un'area tradizionalmente meta di escursioni e pic-nic.

Interventi nel territorio aperto
Sono ammessi interventi relativi alla categoria di Adeguamento funzionale (Art. 8 comma 6 delle presenti N.T.A.) funzionali alla destinazione dell'area.

AN512 - Vespaio
L'area è situata all'interno della Riserva Naturale "Acquerino-Cantagallo" ed è interamente compresa nell'IDA 1 (Artt. 76 e 77 delle presenti N.T.A.).

AN513 - Poggio Calvaccio
Comprende la parte dell'area individuata come Ambito SA 4.8 dal P.S. esterna all'IDI 3 "Migliana".
È finalizzata alla realizzazione di attrezzature leggere di tempo libero connesse all'adiacente parco ricreativo AS1.2
Interventi nel territorio aperto
Sono ammessi interventi relativi alla categoria di Adeguamento funzionale (Art. 8 comma 6 delle presenti N.T.A.) finalizzati alla realizzazione di aree attrezzate per sosta e pic-nic.

AN514 - Fossato
Comprende un' area di limitata estensione situata a sud dell'abitato in fregio alla via comunale di Fossato, attualmente adibita a deposito di materiali edili.
L'Area speciale è finalizzata al riordino paesistico e ambientale attraverso:

  • - l'eliminazione del deposito a cielo aperto;
  • - la sostituzione dei manufatti esistenti con nuovi edifici maggiormente integrati con l'ambiente anche mediante l'utilizzo di adeguati e coerenti materiali di finitura. È consentita una Slp max di mq 200 e H max 3,50;
  • - la riorganizzazione degli spazi esterni.

Potrà essere realizzata la recinzione dell'area mediante rete schermata da siepe sempreverde.

Art. 25 Aree Agricole (AA) - Disposizioni generali

1 - Sono aree prevalentemente non boscate soggette principalmente ad usi agricoli, per le quali sono obiettivi del Piano il mantenimento e il miglioramento dell'attività agricola, la conservazione dei caratteri del paesaggio rurale, la promozione di azioni che impediscano il degrado dei suoli e del patrimonio edilizio ed evitino trasformazioni incontrollate.
Comprendono aree di diversa estensione, tipologia colturale, modalità di conduzione, attualmente utilizzate o in stato di abbandono.

2 - Articolazione in Sottoclassi
In ragione della qualità paesistico-ambientale, dei caratteri e della tipologia colturale, delle potenzialità di utilizzazione e delle strategie di tutela, il R.U. ne definisce la seguente articolazione in Sottoclassi:

  • - AA1 - Aree Agricole a prevalente finalità produttiva;
  • - AA2 - Aree Agricole a vocazione turistica;
  • - AA3 - Aree Agricolo-panoramiche.

3 - stralciato

4 - Destinazioni d'uso:
Salvo diversa specifica indicazione, oltre alle attività agricole sono ammesse residenza; attività sportive all'aperto che si svolgano in stretta relazione con l'ambiente naturale (equitazione, escursionismo, cicloturismo, trekking).
Sono comunque ammesse tutte quelle attività che, attraverso un uso corretto del territorio e la conservazione dei caratteri paesistici e ambientali, rappresentano forme di integrazione con l'attività agricola evitando l'abbandono e il degrado del territorio.
È ammessa la formazione di "centri di servizi agricoli" finalizzati alla prestazione d'opera per le lavorazioni agrarie e di servizi alle aziende di tipo non professionale.

5 - Criteri per gli interventi:

  1. a) - tutti gli interventi dovranno essere compatibili con i caratteri paesistici e garantire la conservazione o il miglioramento delle condizioni originarie dei luoghi. Gli interventi dovranno in particolare salvaguardare la presenza di elementi caratterizzanti il paesaggio consolidato quali terrazze e ciglionature, muri a secco, alberature a filare, le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali;
  2. b) - interventi sui corsi d'acqua: valgono le disposizioni dell'Art. 14 N.T.A. del P.S.;
  3. c) - interventi di sistemazione agraria: la realizzazione di nuove sistemazioni agrarie significative dovrà essere supportata dalla dichiarazione di un tecnico che ne attesti la compatibilità idrogeologica e il rispetto delle norme geologiche del R.U.
    È vietato qualsiasi intervento di modificazione dell'assetto fisico del suolo non collegato al mantenimento delle colture e dei soprassuoli o alla regimazione e al riassetto idrogeologico, mentre sono consentiti, previa autorizzazione dell'A.C., interventi per opere di regimazione e di riassetto idraulico e opere di sistemazione stradale, purché al servizio della produzione agricola. Sono consentite altresì opere di recinzione e opere provvisionali per la produzione agricola. L'immagazzinamento all'aperto di materiali di rifiuto è vietata. Sono ammessi gli interventi atti a favorire il mantenimento, la riqualificazione e lo sviluppo delle attività agricole, forestali e zootecniche, non in contrasto con l'equilibrio ambientale. Qualsiasi richiesta di autorizzazione o concessione dovrà essere corredata da progetto per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti domestici o degli eventuali allevamenti;
  4. d) - interventi per la fruizione turistica:
    • - agriturismo e turismo: l'utilizzazione per attività connesse con il turismo è ammessa nelle aree indicate dal R.U. con le modalità di volta in volta indicate dalle norme specifiche.
  5. e) - interventi di viabilità: la realizzazione di nuove strade poderali è ammessa unicamente a fronte di documentate ragioni di necessità aziendali o di adeguamento a nuove esigenze di utilizzazione derivanti da attività ammesse.
    Per la viabilità esistente sono ammessi interventi di manutenzione e adeguamento b1 - b2 (Art. 11, commi 2 e 3 delle presenti N.T.A.).

7 - Prescrizioni
è ammessa la recinzione per ragioni di sicurezza degli edifici destinati a residenza e limitatamente a modesti intorni.

Art. 26 AA1 - Aree Agricole a finalità produttive

1 - Sono le aree tradizionalmente agricole e destinate dal Piano al mantenimento e all'incentivazione delle attività agricole a fini produttivi.
Comprendono superfici generalmente estese prevalentemente non boscate, coltivate direttamente o da parte di aziende produttive.
Sono classificate dal R.U. come aree ad esclusiva funzione agricola.

2 - Destinazioni d'uso
Oltre all'attività agricola è ammessa la residenza.
È in ogni caso esclusa la realizzazione di vivai.

3 - Interventi ammessi:

  1. a) - sono ammessi gli interventi relativi alla categoria di "Conservazione guidata" (Art. 8 comma 4 delle presenti N.T.A.);
  2. b) - interventi sul patrimonio edilizio esistente: si applicano le disposizioni dei comma 7, 8 e 9 dell'Art. 18 delle presenti N.T.A.;
  3. c) - interventi di nuova edificazione:
    È ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali, nuovi annessi agricoli, anche eccedenti la capacità produttiva del fondo, manufatti per l'agricoltura amatoriale, manufatti precari, serre temporanee e serre con copertura stagionale con le specifiche dell'Art. 18bis delle presenti N.T.A.

Art. 27 AA2 - Aree Agricole a vocazione turistica

1 - Sono aree che per le loro caratteristiche morfologiche e paesistiche, la loro localizzazione, la presenza di nuclei da valorizzare, la presenza di edifici non più utilizzati a scopi agricoli, la agevole accessibilità, vengono riconosciute dal Piano come idonee ad accogliere attività turistico-ricettive e attività di sport all'aperto.
Sono classificate dal R.U. come aree a prevalente funzione agricola.

2 - Destinazioni d'uso
Oltre alle attività agricole sono ammesse attività turistico-ricettive (se già esistenti), compresi campeggi ed aree di sosta; attività sportive all'aperto (equitazione, escursionismo, trekking); residenza.

3 - Interventi ammessi:

  1. a) - sono ammessi gli interventi relativi alla categoria "Adeguamento funzionale" (Art. 8 comma 6 delle presenti N.T.A.).
  2. b) - Interventi sul patrimonio edilizio esistente: si applicano le disposizioni dei comma 7, 8 e 9 dell'Art. 18 delle presenti N.T.A.;
  3. c) - interventi di nuova edificazione
    • - nel caso di destinazione ricettiva degli edifici:
      • - è ammessa la realizzazione di attrezzature di supporto all'aperto quali piscine o campi da tennis nelle immediate vicinanze degli edifici stessi e strettamente commisurate alla loro capacità ricettiva;
      • - non è ammessa la realizzazione di nuova viabilità di accesso ad accezione, solo quando indispensabili, di modeste integrazioni della viabilità esistente. Gli interventi di adeguamento della viabilità esistente dovranno tenere conto del nuovo carico urbanistico;
      • - i parcheggi di pertinenza dovranno essere realizzati in materiali permeabili, schermati; prevalentemente alberati ed opportunamente sistemati tenendo conto della morfologia del luogo;
      • - le recinzioni dovranno essere limitate alle aree di stretta pertinenza delle attrezzature ricettive;
    • - è ammessa la realizzazione di piccole strutture di appoggio alle attività sportive all'aperto (H max ml. 3,50). Tali strutture saranno preferibilmente smontabili, realizzate con materiali compatibili con l'ambiente e dovranno essere demolite alla cessazione dell'attività con il ripristino delle condizioni precedenti. Saranno autorizzate sulla base di un progetto unitario di sistemazione dell'area interessata dall'attività sportiva;

È ammessa la realizzazione di nuovi annessi agricoli, anche eccedenti la capacità produttiva del fondo e manufatti per l'agricoltura amatoriale con le specifiche dell'Art. 18bis delle presenti N.T.A.

Art. 28 AA3 - Aree agricolo-panoramiche

1 - Sono aree di dimensione e qualità paesistica variabile, che rappresentano una testimonianza di alcune sistemazioni tipiche del paesaggio agrario della zona e nelle quali è ancora leggibile il rapporto tradizionale tra i materiali costitutivi.
È obiettivo del Piano la conservazione dei loro caratteri e la tutela dei valori paesistico ambientali.
Sono classificate dal R.U. come aree a prevalente funzione agricola.

2 - Destinazioni d'uso
Oltre all'attività agricola è ammessa unicamente la residenza.

3 - Interventi ammessi:

  1. a) - sono ammessi gli interventi relativi alla categoria "Conservazione guidata" (Art. 8 comma 4 delle presenti N.T.A.)
  2. b) - interventi sul patrimonio edilizio esistente: si applicano le disposizioni dei comma 7, 8 e 9 dell'Art. 18 delle presenti N.T.A.;
  3. c) - interventi di nuova edificazione: è ammessa la realizzazione di nuovi annessi agricoli, anche eccedenti la capacità produttiva del fondo e manufatti per l'agricoltura amatoriale con le specifiche dell'Art. 18bis delle presenti N.T.A. Tali interventi dovranno salvaguardare gli aspetti paesaggistici, le vedute, i punti panoramici e gli elementi ambientali che costituiscono i caratteri essenziali dell'area.

Art. 29 Aree strutturate (AS) - Disposizioni generali

1 - Sono aree di diversa estensione e connotazione morfologico-paesistica che, presentando una contiguità ai centri abitati, una agevole accessibilità, un buon grado di abitabilità e una potenziale idoneità ad accogliere attività ricreative e di tempo libero all'aperto, sono destinate dal Piano a tali funzioni.

2 - Tutte le Aree AS sono localizzate all'interno degli Insiemi Direttori con la funzione di contribuire, mediante la concentrazione di attività diverse, al rafforzamento del ruolo strategico degli stessi Insiemi Direttori. L'eventuale disciplina specifica è contenuta negli articoli relativi agli Insiemi Direttori di appartenenza.
La normativa specifica per le parti esterne alle Unità Insediative è contenuta negli Artt. 30 a 31 delle presenti N.T.A.

3 - Articolazione in Sottoclassi
In ragione delle specifiche caratteristiche e delle conseguenti potenzialità di uso il R.U. ne definisce la seguente articolazione in Sottoclassi:

  1. - AS1 - Verdi strutturati
  2. - AS2 - Boschi strutturati

4 - Le suddette Sottoclassi sono perimetrate e contraddistinte dalla specifica sigla (corrispondente alla Sottoclasse di appartenenza) nelle Tavole del R.U.
La sigla è così composta:

  • - le prime due lettere (maiuscole) indicano la Classe;
  • - il numero che segue indica la Sottoclasse;
  • - per la Sottoclasse AS 1 la lettera minuscola indica l'uso specifico.

In caso di indicazioni particolari la sigla suddetta è seguita da un ulteriore numero progressivo.

5 - Destinazioni d'uso
Sono ammesse oltre alle attività agricole, attività di tempo libero, attività ricettive, cultura, sport che si svolgono prevalentemente all'aperto in stretta relazione con l'ambiente naturale nel quale trovano la loro sede e con questo sono compatibili.
È ammessa la residenza.
Viene privilegiato il cambio di destinazione per servizi di supporto alle attività di tempo libero.

6 - Criteri per gli interventi

  1. a) - interventi selvicolturali: gli interventi selvicolturali dovranno tener conto delle indicazioni dell'Art. 17 comma 3 delle N.T.A. del P.S.;
  2. b) - interventi sui corsi d'acqua: valgono le disposizioni dell'Art. 14 commi 1, 3, 6, 7 delle N.T.A. del P.S.;
  3. c) - interventi di viabilità: sono ammessi interventi di nuova viabilità finalizzati al servizio delle attrezzature previste. Tali interventi dovranno adeguarsi alla morfologia del terreno, appoggiandosi, quando possibile, su tracciati esistenti. I parcheggi a servizio delle attrezzature previste dovranno essere realizzati tenendo conto dei caratteri morfologici e paesistici del luogo e preferibilmente alberati;
  4. d) - interventi per la fruizione turistica: gli interventi sono differenziati per ciascuna Sottoclasse e nell'ambito della AS 1 per singole aree disciplinate da norme specifiche. È consentita la realizzazione delle opere e dei servizi necessari al funzionamento delle attività compatibili comprese le attività accessorie le quali vanno commisurate alla tipologia dell'impianto. Le costruzioni non fisse, di supporto alle attrezzature previste dovranno essere realizzate con criteri qualitativi compatibili con l'ambiente nel quale sono collocate.
    Tutti gli interventi dovranno comunque conformarsi alla morfologia del terreno ed essere coerenti con i caratteri del paesaggio.

7 - Interventi sul patrimonio esistente:
Salvo diverse specifiche indicazioni riferite alle singole aree, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo b; per il cambio di destinazione d'uso si applicano le disposizioni del comma 9 dell'Art. 18 delle presenti N.T.A.
È ammesso il cambio di destinazione d'uso a residenza solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto. Non è consentito il cambio di destinazione d'uso a residenza per gli edifici aventi una superficie lorda di pavimento inferiore a Mq. 50,00 o aventi parti strutturali inconsistenti e non idonee al nuovo uso, comunque autorizzati e per quei fabbricati che sono stati costruiti e utilizzati come manufatti specifici per l'attività agricola - quali frantoi, cantine, stalle, porcilaie od altro, costruiti con materiali non tradizionali quali pannelli di cemento, laterizio forato od altro.

Art. 30 AS1 - Verdi strutturati

1 - Sono aree prevalentemente non boscate che il Piano destina ad usi differenziati distinguendole in:

  1. - AS1a - Parchi liberi ricreativi
  2. - AS1b - Parchi sportivi
  3. - AS1c - Parchi culturali e didattici

In tali aree non si applicano le disposizioni del Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005.

2 - Gli interventi ammessi sono disciplinati all'interno degli Insiemi Direttori di appartenenza.

3 - Normativa specifica aree AS1 esterne alle Unità Insediative e non appartenenti alla IDA1 Riserva Naturale Acquerino-Cantagallo

  1. AS1a.1
    L'area si trova all'interno dell'IDI 1 a cerniera tra le Unità Insediative Fossato e Gavigno, costituisce una parte dell'Ambito SA 2.4 "Radure dei Campi di Gavigno". È finalizzata alla formazione di parco libero utilizzando le parti di radure per la localizzazione di aree attrezzate per la sosta e il pic-nic e la formazione di piazzole panoramiche.
    Sono ammessi interventi relativi alla categoria di Adeguamento funzionale (Art. 8 comma 6 presenti N.T.A.).
  2. AS1c.1
    L'area si trova all'interno dell'IDI 2 ed è finalizzata alla formazione del "Parco dei Mulini" con funzione didattico-informativa e di recupero e valorizzazione dei vecchi mulini.
    Realizzazione di percorso rivierasco dei mulini (itinerario tematico) corredato di aree di sosta attrezzate.
    Sono ammessi interventi relativi alla categoria di Adeguamento funzionale (Art. 8 comma 6 presenti N.T.A.).

Interventi sul patrimonio edilizio esistente
Mulini: valgono le disposizioni dell'Art. 10 delle presenti N.T.A. Gli interventi ammessi sono quelli relativi alla classe c e sono finalizzati al riuso degli edifici prevalentemente a destinazione museale e/o di documentazione storico-culturale. È ammessa la destinazione residenziale.
Gli edifici distrutti da eventi bellici potranno essere ricostruiti senza incremento di volume e della superficie coperta originaria, computati sulla base di documentazione attendibile.

Art. 31 AS2 - Boschi strutturati

1 - Aree boscate che presentano condizioni di abitabilità e consentano la fruizione per attività di tempo libero all'aperto.
In tali aree non si applicano le disposizioni del Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005.

2 - Gli interventi ammessi sono disciplinati all'interno degli Insiemi Direttori di appartenenza.

3 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente:
Salvo diverse specifiche indicazioni riferite alle singole aree, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B; per il cambio di destinazione d'uso si applicano le disposizioni del comma 9 dell'art. 18 delle presenti N.T.A.
È ammesso il cambio di destinazione d'uso a residenza solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto. Non è consentito il cambio di destinazione d'uso a residenza per gli edifici aventi una superficie lorda di pavimento inferiore a Mq. 50,00 o aventi parti strutturali inconsistenti e non idonee al nuovo uso, comunque autorizzati e per quei fabbricati che sono stati costruiti e utilizzati come manufatti specifici per l'attività agricola - quali frantoi, cantine, stalle, porcilaie od altro, costruiti con materiali non tradizionali quali pannelli di cemento, laterizio forato od altro.

Art. 32 Aree-filtro (AF) - Disposizioni generali

1 - Sono aree di diversa estensione e connotazione morfologica-paesistica, di soglia tra il tessuto edificato e il territorio aperto con funzione paesistica, di barriera verde, di connessione.

2 - Tutte le Aree AF sono localizzate all'interno degli Insiemi Direttori. L'eventuale disciplina specifica è contenuta negli articoli relativi agli Insiemi Direttori di appartenenza.
La normativa specifica per le parti esterne alle Unità Insediative è contenuta negli Artt. 33 e 34 delle presenti N.T.A.

3 - Articolazione in Sottoclassi: in ragione del ruolo e delle caratteristiche il R.U. ne definisce la seguente articolazione in Sottoclassi:

  1. - AF1 - Aree filtro boscate
  2. - AF2 - Aree filtro di connessione

4 - stralciato

5 - Destinazioni d'uso
Sono ammesse, oltre alle attività agricole, attività di tempo libero che si svolgano all'aperto in stretta relazione con l'ambiente naturale, residenza.

6 - Criteri per gli interventi:

  1. a) - interventi selvicolturali: gli interventi selvicolturali dovranno tener conto delle indicazioni dell'Art. 17 comma 3 delle N.T.A. del P.S.;
  2. b) - interventi sui corsi d'acqua: valgono le disposizioni dell'Art. 14 commi 1, 3, 6,7 delle N.T.A. del P.S.;
  3. c) - interventi di viabilità: è ammessa la realizzazione di nuovi sentieri pedonali, piste ciclabili o equitabili. Per la viabilità esistente sono ammessi interventi di manutenzione e adeguamento b1, b2 e b4. Gli interventi dovranno essere realizzati tenendo conto dei caratteri morfologici e paesistici del luogo. I parcheggi a servizio delle attrezzature previste dovranno essere preferibilmente alberati.

Art. 33 AF1 Aree-filtro boscate

1 - Definizione: aree prevalentemente boscate con funzione di filtro o barriera verde. Tali aree possono essere dotate di percorsi attrezzati con aree di sosta, belvedere, supporti didattici.
Sono classificate dal R.U. come aree a prevalente funzione agricola.

2 - Interventi ammessi:

  1. a) - interventi sul patrimonio edilizio esistente:
    Salvo quanto previsto per aree specifiche, si applicano le disposizioni dei comma 7, 8 e 9 dell'Art. 18 delle presenti N.T.A.;
  2. b) - interventi di nuova edificazione:
    È ammessa la realizzazione di nuovi annessi agricoli, anche eccedenti la capacità produttiva del fondo, e manufatti per l'agricoltura amatoriale con le specifiche dell'Art. 18bis delle presenti N.T.A.

3 - Normativa specifica aree AF1 esterne alle Unità Insediative

AF1.1
L'area si trova all'interno dell'IDI 1 a nord dell'Unità Insediativa Fossato. È in parte inserita nell'A.N.P.I.L. "Alta Val Carigiola".
L'area è finalizzata alla creazione di filtro verde tra il tessuto edificato e il territorio aperto. Può essere corredata di piazzole di sosta e belvedere.
Sono ammessi interventi relativi alla categoria di Conservazione guidata (Art. 8 comma 4 presenti N.T.A.).

AF1.2
L'area si trova all'interno dell'IDI 1 tra le Unità Insediative di Gavigno e Molino di Genesio. È in parte inserita nell'A.N.P.I.L. "Alta Val Carigiola".
Finalizzata al mantenimento dei caratteri paesistici e alla creazione di una fascia di connessione tra le Unità Insediative con la formazione di percorsi e piccole aree di sosta valorizzando i tracciati esistenti.
Sono ammessi interventi relativi alla categoria di Conservazione guidata (Art. 8 comma 4 presenti N.T.A.).

Art. 34 AF2 Aree-filtro di connessione

1 - Definizione: aree che svolgono la funzione di connessione tra più Unità Insediative o località. Prevalentemente sono aree a vocazione agricola.
Sono classificate dal R.U. come aree a prevalente funzione agricola.

2 - Interventi ammessi:

  1. a) - interventi sul patrimonio edilizio esistente:
    Salvo quanto previsto per aree specifiche, si applicano le disposizioni dei comma 7, 8 e 9 dell%u2019Art. 18 delle presenti N.T.A.;
  2. b) - interventi di nuova edificazione:
    È ammessa la realizzazione di nuovi annessi agricoli, anche eccedenti la capacità produttiva del fondo, e manufatti per l'agricoltura amatoriale con le specifiche dell'Art. 18bis delle presenti N.T.A.

3 - Normativa specifica aree AF2 esterne alle Unità insediative

  • AF2.1
    L'area si trova all'interno dell'IDI 2 in località Casalino a cerniera tra le Unità Insediativa di Cantagallo e Luicciana-S. Stefano.
    È finalizzata alla creazione di una fascia di connessione tra le Unità Insediative con la formazione di percorsi e piccole aree di sosta valorizzando i tracciati esistenti.
    Per gli interventi ammessi vale quanto definito al precedente comma 2.

4 - Prescrizioni:

  1. a) - le recinzioni dovranno essere limitate alle aree di stretta pertinenza degli edifici;
  2. b) - i parcheggi dovranno esser realizzati in materiali permeabili, prevalentemente alberati ed opportunamente sistemati tenendo conto della morfologia del luogo e del rapporto con l'ambiente circostante.