Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 35 Sistema insediativo - Generalità

1 - Il R.U. conferma la suddivisione del sistema insediativo nei seguenti Sottosistemi definiti dal Piano Strutturale:

  • - Sottosistema della Residenza (R)
  • - Sottosistema dei Luoghi Centrali (L)
  • - Sottosistema della Produzione (P)
  • - Sottosistema delle Attrezzature e dei Servizi (S)

2 - Con riferimento agli obiettivi del Piano Strutturale e agli indirizzi e alle prescrizioni indicate per ciascuno dei Sottosistemi, il R.U. ne disciplina gli interventi e le modalità di attuazione anche attraverso ulteriori articolazioni dei Sottosistemi in Classi e Sottoclassi che riflettono le condizioni specifiche dei tessuti edificati.

3 - Le prescrizioni specifiche per ciascuna Classe e Sottoclasse prevalgono sulle disposizioni generali.

4 - All'interno del Sistema Insediativo il R.U. distingue le aree edificate dagli spazi aperti (Aree Aperte Urbane) e dalle Aree per Servizi di Uso pubblico.

5 - Nell'ambito di ciascun Sottosistema gli interventi di trasformazione dovranno attenersi alle prescrizioni delle schede di fattibilità allegate alle presenti N.T.A.

6 - Tutti gli interventi dovranno essere realizzati tenendo conto oltre che della specificità del singolo Sottosistema, dei caratteri urbanistici, paesistici e architettonici del contesto.

7 - Nell'ambito di ciascun Sottosistema gli edifici distrutti da eventi bellici e/o calamità naturali potranno essere ricostruiti, se non in contrasto con le previsioni del R.U., senza incremento del volume e della superficie coperta originari computati sulla base di documentazione attendibile.

8 - Per le dotazioni di standards vale quanto indicato all'Art. 16 delle presenti N.T.A.

9 - Impianti tecnologici
In tutte le classi del Sistema Insediativo ad eccezione della sottoclasse R1, è ammessa la localizzazione di impianti tecnologici (impianti per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas).
Tali impianti dovranno essere realizzati con il criterio del minore impatto ambientale.
L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è ammessa nel rispetto delle normative sovraordinate, secondo quanto disposto in ordine alle attività libere ed ai titoli abilitativi. Nel progetto dovrà essere documentata la coerenza con gli obiettivi di qualità delle "Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità" allegate al PI.T.
Per impianti diversi da quelli finalizzati all'autoconsumo, la connessione alla rete elettrica dovrà essere realizzata attraverso linea interrata, salvo impossibilità tecnica dimostrata ed eventuali manufatti tecnici di supporto (in particolare le cabine) dovranno essere limitati alle dimensioni strettamente necessarie, secondo le indicazioni del Gestore.
L'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici dovrà essere integrata nella copertura degli edifici adottando ogni possibile soluzione tecnica per armonizzarne l'impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, nel caso dei tessuti di impianto storico R1 e di edifici e complessi di valore storico-architettonico e documentale; negli altri casi ci si dovrà comunque avvalere di tecniche e materiali che unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica assicurino una soluzione architettonica ottimale e un corretto inserimento paesaggistico, armonizzandone l'impatto visivo con il contesto, privilegiando sempre l'integrazione negli edifici.
L'eventuale realizzazione di impianti fotovoltaici a terra è consentita nelle classi P1 e P2 del Sottosistema della Produzione, corrispondenti alle aree urbanizzate di recente formazione destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi.

Art. 36 Sottosistema della Residenza (r) - Disposizioni generali

1 - Articolazione
Il Sottosistema si articola nelle seguenti Classi

  1. R1 - Tessuto residenziale di impianto storico: comprende edifici isolati, antichi nuclei o borghi e le parti degli abitati di antico impianto che hanno conservato un elevato grado di integrità e riconoscibilità e/o sono caratterizzati dalla presenza di edifici di interesse storico-architettonico.
  2. R2 - Tessuto residenziale consolidato: comprende edifici o nuclei di vecchio impianto che hanno perduto i caratteri originari; abitati di formazione relativamente recente (realizzazioni o sostituzioni post-belliche) esito di singole iniziative o di interventi unitari di piccole dimensioni.
    Ai soli fini dell'indicazione degli interventi consentiti, la classe R2 viene articolata nelle seguenti Sottoclassi:
    1. R2a - Aree edificate sature
    2. R2b - Aree edificate che ammettono interventi di completamento
  3. R3 - Tessuto residenziale di formazione recente: comprende edifici isolati di recente costruzione, nuovi insediamenti prevalentemente derivanti da interventi di edilizia economica, lottizzazioni, progetti unitari.
    Ai soli fini dell'indicazione degli interventi consentiti, la classe R3 viene articolata nelle seguenti Sottoclassi:
    1. R3a - Aree edificate interne o esterne ai centri abitati per le quali, data la situazione ambientale e di contesto, il Piano non consente ulteriori ampliamenti
    2. R3b - Aree edificate all'interno dei centri abitati disponibili ad interventi di completamento, integrazione e/o densificazione del tessuto edilizio
    3. R3c - Aree interessate da interventi derivanti da progetti unitari e/o Piani Attuativi non ancora ultimati o per i quali è stato espresso parere favorevole della Commissione Edilizia alla data di adozione del P.S.
  4. R4 - Residenza nelle Aree di trasformazione: comprende prevalentemente aree occupate da manufatti produttivi in parte dismessi o impropriamente ubicati per le quali il Piano prevede una destinazione residenziale.
  5. R5 - Residenza di nuovo impianto: comprende le aree destinate ai nuovi insediamenti.

Le suddette Classi e Sottoclassi sono individuate da perimetrazione e rispettive sigle nelle Tavole del R.U. in scala 1:2.000.
La sigla è così composta:

  • - la lettera R maiuscola indica il Sottosistema;
  • - il numero che segue indica la Classe;
  • - la lettera minuscola indica la Sottoclasse.

In ciascuna Unità Insediativa, nel caso di indicazioni particolari, la sigla suddetta è seguita da un numero progressivo.

Le aree appartenenti al Sottosistema residenziale R1 sono da intendersi classificate come zone territoriali omogenee A, così come gli edifici e complessi edilizi di interesse storico-architettonico definiti all'Art. 10 delle presenti N.T.A.
Le aree appartenenti ai Sottosistemi residenziali R2a, R2b, R3a e R3b sono da intendersi classificate come zone territoriali omogenee B.
Le aree appartenenti ai Sottosistemi residenziali R3c, R4 e R5 sono da intendersi classificate come zone territoriali omogenee C.

2 - Destinazioni d'uso
Gli usi consentiti per le diverse Classi indicate vengono così specificati:

  1. R1 e R2 - é ammessa, salvo diversa specifica indicazione, l'introduzione di attività terziarie (commerciali, turistico-ricettive e direzionali) fino ad un massimo del 30% della Slp complessiva;
    nei nuclei R1 esterni ai centri abitati è consentita la destinazione ad attività agrituristiche per gli edifici facenti parte di aziende agricole;
  2. R3 e R5 - é prevista tendenzialmente la destinazione esclusiva a residenza;
  3. R4 - é prevista, salvo diversa specifica indicazione, l'introduzione di attività terziarie (commerciali, turistico-ricettive e direzionali) e di servizi e attrezzature di uso pubblico fino ad un massimo del 40% della Slp complessiva.

Ai fini del calcolo delle suddette percentuali l'unità di riferimento per le classi R4 e R5 è la Slp del singolo intervento. Per le classi R1 - R2 - R3 l'unità di riferimento è la Slp complessiva dell'edificio oggetto dell'intervento.
È sempre ammesso il recupero a residenza o attività compatibili di edifici destinati ad altro uso.
Salvo diversa specifica prescrizione sono sempre ammessi uffici e studi professionali, attività di artigianato di servizio purché non nocive o moleste e comunque svolte in condizioni di assenza o completo controllo di ogni forma di inquinamento ed in particolare di quello acustico.

3 - Categorie di intervento
Con riferimento alle indicazioni del P.S. e salvo diversa specifica prescrizione, per le diverse Classi e Sottoclassi del Sottosistema R sono ammesse le seguenti categorie di intervento come definite all'Art. 9 delle presenti N.T.A.:

  1. R1 - Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di tipo a; non viene considerato incremento volumetrico quello strettamente necessario derivante dagli adeguamenti alla normativa antisismica del solaio di copertura.
    Gli interventi dovranno conformarsi alle indicazioni della "Guida agli interventi".
    Sono consentiti gli interventi pertinenziali definiti all'Art. 9ter al comma 3 - limitatamente a quelli individuati ai punti a), c) e), f) e g) - e al comma 4 punti b) e c).
  2. R2a - Salvo diversa specifica indicazione, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo b; sono inoltre ammessi gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche ed adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, come definiti al comma 6 dell'Art. 9 delle presenti N.T.A.
  3. Per i manufatti ex produttivi e gli edifici non residenziali sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo c o sostituzione edilizia senza alcun incremento delle volumetrie esistenti.
    Gli interventi dovranno conformarsi alle indicazioni della "Guida agli interventi".
    Sono consentiti gli interventi pertinenziali definiti all'Art. 9ter al comma 3 e al comma 4 punti b) e c).
  4. R2b - Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo c.
    Salvo diversa specifica indicazione, sono ammessi interventi di addizione volumetrica nel rispetto degli indici urbanistici oppure in sopraelevazione nel caso previsto dal comma 7 punto b) dell'Art. 9 delle presenti N.T.A.; per i manufatti ex produttivi e gli edifici non residenziali sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo d o sostituzione edilizia senza alcun incremento delle volumetrie esistenti. Sono ammessi interventi di completamento (nuova edificazione) secondo gli indici urbanistici specificatamente indicati per ciascuna area.
    Sono inoltre ammessi gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche ed adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, come definiti al comma 6 dell'Art. 9 delle presenti N.T.A.
    Gli interventi dovranno conformarsi alle indicazioni della "Guida agli interventi".
    Sono consentiti gli interventi pertinenziali definiti all'Art. 9ter al comma 3 e al comma 4 punti b) e c).
  5. R3a - Sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo c o sostituzione edilizia senza alcun incremento delle volumetrie esistenti; sono inoltre ammessi gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche ed adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, come definiti al comma 6 dell'Art. 9 delle presenti N.T.A.
    Sono consentiti gli interventi pertinenziali definiti all'Art. 9ter al comma 3 e al comma 4 punti b) e c).
  6. R3b - Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo c.
    Salvo diversa specifica indicazione, sono ammessi interventi di addizione volumetrica nel rispetto degli indici urbanistici oppure in sopraelevazione nel caso previsto dal comma 7 punto b) dell'Art. 9 delle presenti N.T.A. o sostituzione edilizia; per i manufatti ex produttivi e gli edifici non residenziali, salvo diversa specifica indicazione, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo d o sostituzione edilizia senza alcun incremento delle volumetrie esistenti.
    Sono ammessi interventi di completamento secondo gli indici urbanistici specificatamente indicati per ciascuna area.
    Sono inoltre ammessi gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche ed adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, come definiti al comma 6 dell'Art. 9 delle presenti N.T.A.
    Sono consentiti gli interventi pertinenziali definiti all'Art. 9ter al comma 3 e al comma 4 punti b) e c).
  7. R3c - Sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo c.
    È consentito il completamento degli interventi come previsti dai rispettivi Piani Attuativi dei quali il R.U. conferma gli indici urbanistici, le prescrizioni e le localizzazioni delle aree di standards.
    Sono inoltre ammessi gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche ed adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, come definiti al comma 6 dell'Art. 9 delle presenti N.T.A.
    Sono consentiti gli interventi pertinenziali definiti all'Art. 9ter al comma 3 e al comma 4 punti b) e c).
  8. R4 - Salvo diversa specifica prescrizione, per gli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. È ammessa la ristrutturazione urbanistica finalizzata al cambio di destinazione.
    Gli interventi sono singolarmente disciplinati all'interno delle Unità Insediative di appartenenza e sono generalmente soggetti a progetto unitario.
    Le Slp max previste all'interno delle singole unità insediative di appartenenza non includono eventuali edifici già destinati a residenza.
  9. R5 - Gli interventi sono singolarmente disciplinati all'interno delle Unità Insediative di appartenenza e sono generalmente soggetti a progetto unitario.

Gli interventi di completamento dovranno rispettare i caratteri tipologici prevalenti del contesto.
Per gli interventi di nuova edificazione la tipologia edilizia è specificata area per area all'interno dell'Unità Insediativa di appartenenza.

  1. a) - Adeguamento tipologico: gli interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamento dovranno adeguarsi ai caratteri tipologici dell'edificio.
    Gli interventi di completamento dovranno inoltre rispettare i carattere tipologici prevalenti del contesto.
    Per gli interventi di nuova edificazione la tipologia edilizia è specificata area per area all'interno dell'Unità Insediativa di appartenenza.

4 - Norme per il recupero abitativo dei sottotetti
Per gli edifici residenziali appartenenti al Sottosistema della Residenza per i quali sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo a, b, c oppure d è altresì consentito il recupero a fini abitativi dei sottotetti, come definiti dalla L.R. 5/2010. Essi devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde.
Essi sono consentiti esclusivamente in ampliamento delle unità abitative esistenti e non possono determinare un aumento del numero di esse; i volumi recuperati a fini abitativi non potranno essere oggetto di successivi frazionamenti.
Il recupero è riferito ai volumi legittimamente esistenti che presentino le seguenti caratteristiche tecniche:

  1. a) l'altezza media interna netta, intesa come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell'intradosso sovrastante il solaio stesso, non deve essere inferiore a 2,30 metri per gli spazi ad uso abitazione. Per gli accessori o di servizio, tale l'altezza è riducibile a 2,10 metri. In caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1.50 metri per gli spazi ad uso abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi accessori o di servizio. Gli eventuali spazi di altezza inferiore alle predette misure devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. L'obbligo di chiusura non interviene quando gli spazi risultino essere in corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva;
  2. b) il rapporto aeroilluminante esistente è pari o superiore a un sedicesimo.

È ammessa all'interno della superficie di copertura e comunque entro l'ingombro dell'edificio l'apertura di finestre, la realizzazione di abbaini e l'installazione di lucernari per quanto indispensabile al rispetto di corretti rapporti di aeroilluminazione; nel caso di edifici per i quali è prevista la ristrutturazione edilizia di tipo a dovranno essere in ogni caso rispettate le prescrizioni per eventuali nuove aperture riferite ai prospetti ed agli impaginati esistenti riportate all'art. 9 comma 5 delle presenti N.T.A.
I progetti devono prevedere idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del contenimento dei consumi energetici che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nel Regolamento Edilizio, nonchè alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici, ad esclusione degli interventi di recupero relativi ai sottotetti già conformi alla legge 9/01/1991 n. 10.
Per i progetti dovrà deve essere acquisito parere favorevole della USL competente.

Art. 37 Sottosistema dei Luoghi Centrali (l) - Disposizioni generali

1 - Articolazione
Il Sottosistema si articola nelle seguenti Classi:

  1. L1 - Luoghi centrali consolidati: comprende i centri storici e le aree interne agli abitati già caratterizzate dalla presenza di funzioni aggregative con capacità attrattiva e di identificazione collettiva.
  2. L2 - Luoghi centrali di nuova formazione: comprende aree interne o immediatamente adiacenti agli abitati destinate alla realizzazione di nuove aree di aggregazione.

Le suddette Classi sono individuate da perimetrazione e rispettive sigle nelle Tavole del R.U. in scala 1:2.000.
La sigla è così composta:

  • - la lettera L maiuscola indica il Sottosistema;
  • - il numero che segue indica la Classe.

In ciascuna Unità Insediativa, nel caso di indicazioni particolari, la sigla suddetta è seguita da un numero progressivo.

2 - Destinazioni d'uso
Gli usi consentiti vengono così specificati per le diverse Classi

  1. L1 - Servizi di interesse generale e di uso pubblico, Aree Aperte Urbane, attività terziarie, residenza (commerciali, turistico-ricettive e direzionali).
  2. L2 - È prevista la destinazione a Servizi di interesse generale e di uso pubblico, Aree Aperte Urbane, attività terziarie (commerciali, turistico-ricettive e direzionali). È comunque ammessa una quota di residenza non superiore al 30% della Slp complessiva, salvo diversa specifica indicazione.

Le aree appartenenti al Sottosistema dei luoghi centrali sono da intendersi classificate come zone territoriali omogenee B, con l'eccezione degli edifici e complessi edilizi di interesse storico-architettonico definiti all'Art. 10 delle presenti N.T.A. che sono da intendersi classificati come zone territoriali omogenee A.

3 - Categorie di intervento

  1. L1 - Gli interventi ammessi sono specificatamente indicati nell'ambito delle singole Unità Insediative di appartenenza.
  2. L2 - Gli interventi sono singolarmente definiti e disciplinati all'interno delle singole Unità Insediative di appartenenza e sono generalmente soggetti a progetti unitari.

Sono consentiti gli interventi pertinenziali definiti all'Art. 9ter al comma 3 e al comma 4 punti b) e c).

4 - Criteri per gli interventi
Le realizzazioni dovranno presentare configurazioni urbanistiche, caratteri architettonici e trattamento degli spazi aperti coerenti con il ruolo di centralità urbana che il Piano assegna a tali aree.
Per i Luoghi Centrali consolidati i parcheggi potranno essere reperiti nelle aree limitrofe.

Art. 38 Sottosistema della Produzione (P) - Disposizioni generali

1 - Articolazione Il Sottosistema si articola nelle seguenti Classi:

  1. P1 - Tessuto Produttivo consolidato: comprende aree produttive industriali e artigianali, magazzini e servizi di supporto, dotate di un adeguato sistema infrastrutturale e facilmente accessibili dalla viabilità primaria.
  2. P2 - Tessuto produttivo marginale: comprende aree produttive industriali ed artigianali localizzate in posizione marginale rispetto alla viabilità primaria e rispetto alle aree produttive consolidate. Comprende inoltre manufatti produttivi isolati e/o localizzati in zone improprie.
    Ai soli fini dell'indicazione degli interventi consentiti nella classe P2 viene riconosciuta la Sottoclasse P2a che riguarda alcuni edifici e complessi che costituiscono capisaldi della produzione tessile.

Le suddette Classi e Sottoclassi sono individuate da perimetrazione e rispettive sigle nelle Tavole del R.U. in scala 1:2.000.
La sigla è così composta:

  • - la lettera P maiuscola indica il Sottosistema;
  • - il numero che segue indica la Classe.

In ciascuna Unità Insediativa, nel caso di indicazioni particolari, la sigla suddetta è seguita da un numero progressivo.

Le aree appartenenti al Sottosistema della produzione sono da intendersi classificate come zone territoriali omogenee D, con l'eccezione degli edifici e complessi edilizi di interesse storico-architettonico definiti all'Art. 10 delle presenti N.T.A. che sono da intendersi classificati come zone territoriali omogenee A.

2 - Destinazioni d'uso
Gli usi consentiti, salvo diverse e specifiche indicazioni, vengono così specificati per le diverse Classi.

  1. P1 - È prevista la destinazione ad attività produttive nella misura non inferiore al 75% della Slp complessiva. La residenza è ammessa solo se già esistente e/o direttamente connessa all'attività produttiva . Nel caso di edifici residenziali esistenti viene privilegiato il cambio di destinazione ad uffici, servizi di supporto alla produzione ed altre attività compatibili. Ai fini del calcolo della suddetta percentuale l'unità di riferimento è la Slp dell'intero intervento.
  2. P2 - È ammessa l'introduzione di attività terziarie (commerciali - con esclusione delle grandi strutture di vendita - e direzionali) con esclusione delle attrezzature ricettive; per le nuove attività commerciali si dovrà fare riferimento alle vigenti norme o dispositivi regolamentari, emanati dalla Regione Toscana, in materia di Commercio in sede Fissa. Nel caso di edifici residenziali esistenti viene privilegiato il cambio di destinazione ad uffici, servizi di supporto alla produzione e altre attività compatibili.

3 - Categorie di intervento
Con riferimento alle indicazioni del P.S. e salvo diversa specifica prescrizione, per le diverse Classi e Sottoclassi sono ammesse le seguenti categorie di intervento come definite all'Art. 9 delle presenti N.T.A.

  1. P1 - Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia di tipo c; addizioni volumetriche al di fuori degli indici urbanistici unicamente per documentate ragioni di adeguamento tecnologico e/o igienico e per dotazioni di servizi direttamente connessi all'attività (mense, spogliatoi personale, servizi igienici, uffici); in tal caso è consentito l'incremento della Slp anche mediante sopraelevazione fino all'altezza massima di ml. 8,00 ma senza aumento della Sc; sostituzione edilizia nel rispetto degli indici urbanistici.
    Salvo diversa specifica prescrizione, negli interventi di ristrutturazione urbanistica potranno essere ammesse destinazioni commerciali, direzionali e di servizio a supporto delle attività produttive fino ad un massimo del 25% della Slp complessiva.
    Sono consentiti gli interventi pertinenziali definiti all'Art. 9ter al comma 3 punti a), c), e) e al comma 4 punti a), b) e c).
  2. P2 - Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono limitati alla riorganizzazione funzionale interna anche con aumento della Slp e/o mediante frazionamento dell'immobile in più unità (tipo a). Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di tipo d oppure di addizione volumetrica o sostituzione edilizia nel rispetto degli indici urbanistici solo se finalizzati all'introduzione di attività terziarie (commerciali e direzionali). Salvo diversa specifica indicazione non è ammessa nuova edificazione a destinazione produttiva.
    Sono consentiti gli interventi pertinenziali definiti all%u2019Art. 9ter al comma 3 punti a), c), e) e al comma 4 punti a), b) e c).
  3. P2a - Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia limitata alla riorganizzazione funzionale interna dei singoli manufatti, senza alterazione degli elementi strutturali anche con aumento della Slp (tipo a). È consentito l'ampliamento nella misura max del 10% della Slp produttiva esistente solo se funzionale al proseguimento delle lavorazioni tessili esistenti, subordinato ad un riordino dell'intera area e compatibile con i caratteri architettonici dell'edificio e con il contesto ambientale.

Per gli edifici residenziali esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia di tipo c. Ne è consentito l'ampliamento una tantum e nel rispetto degli indici urbanistici fino ad un massimo del 20% della Slp.

Sono consentiti gli interventi pertinenziali definiti all%u2019Art. 9ter al comma 3 punti a), c), e) e al comma 4 punti a), b) e c).

4 - Indici urbanistici

  1. P1 -
    • Slp/Sf  0,60
    • Rc  50%
    • H max (fabbricati produttivi)  ml. 6,00 (da tale limite sono esclusi volumi tecnologici, silos, ciminiere)
    Sulla base di documentate esigenze derivanti da particolari tipi di lavorazione l'A.C. potrà autorizzare H max superiori a quanto prescritto dalle presenti N.T.A.
  2. P2 - Per gli interventi finalizzati all'introduzione di attività terziarie (commerciali e direzionali):
    • Slp/Sf  0,50
    • Rc  40%
    • H max  ml. 7,50

5 - Criteri per gli interventi
Nella Classe P2, gli interventi finalizzati all'introduzione di attività terziarie (commerciali e direzionali) dovranno prevedere un riordino urbanistico dell'area, una migliore dotazione di spazi verdi e garantire l'integrazione con il contesto ambientale.

Nella Sottoclasse P2a tutti gli interventi dovranno tenere conto nell'uso dei materiali, lavorazioni e modalità di posa in opera, del valore storico documentale degli edifici, degli elementi architettonici, delle finiture e delle coloriture.

Art. 39 Sottosistema delle Attrezzature e dei Servizi (S) - Disposizioni generali

1 - Articolazione
Il Sottosistema si articola nelle seguenti Classi:

  1. S1 - Attrezzature e servizi ricettivi e di ristoro
  2. S2 - Attrezzature e servizi sportivi
  3. S3 - Attrezzature e servizi di tempo libero e cultura

Comprende inoltre Aree per Servizi di Uso pubblico come definiti dall'Art. 51 delle presenti N.T.A.
Le suddette Classi sono individuate da perimetrazione e rispettive sigle nelle Tavole del R.U. in scala 1:2.000. La sigla è così composta:

  • - la lettera S maiuscola indica il Sottosistema;
  • - il numero che segue indica la Classe.

In ciascuna Unità Insediativa, nel caso di indicazioni particolari, la sigla suddetta è seguita da un numero progressivo.

Le aree appartenenti al Sottosistema delle attrezzature e dei servizi sono da intendersi classificate come zone territoriali omogenee F, con l'eccezione degli edifici e complessi edilizi di interesse storico-architettonico definiti all'Art. 10 delle presenti N.T.A. che sono da intendersi classificati come zone territoriali omogenee A.

2 - Destinazioni d'uso
Gli usi consentiti vengono così specificati per le diverse Classi

  1. S1 - Locali di ristoro, alberghi, residences, ostelli, campeggi, case per anziani, residenze protette, pensionati.
  2. S2 - Impianti sportivi coperti e scoperti, servizi accessori e attrezzature di supporto.
  3. S3 - Sale polivalenti, spazi per convegni, spazi espositivi, musei, locali di spettacolo, servizi accessori e attrezzature di supporto.

3 - Categorie di intervento
Per tutte le Classi del Sottosistema gli interventi ammessi sono specificamente indicati nell'ambito delle singole Unità Insediative di appartenenza.

Sono consentiti gli interventi pertinenziali definiti all%u2019Art. 9ter al comma 3 punti a), b), c), d), e) e al comma 4 punti b) e c).

4 - Criteri per gli interventi
Salvo diversa specifica indicazione, non è ammessa la copertura, anche stagionale, degli impianti sportivi scoperti.
La sistemazione degli spazi di pertinenza dovranno tenere conto dei caratteri del contesto ambientale evitando l'inserimento di elementi estranei ed incongrui.
Per le aree S2 i servizi accessori e le attrezzature di supporto (spogliatoi, club-house, ristoro) dovranno essere commisurati alla effettiva necessità dell'impianto e comunque, salvo diversa specifica indicazione, non superiore alla Slp di mq. 200 per ettaro.

Art. 40 Aree aperte urbane - Disposizioni generali

1 - Comprende aree all'interno del Sistema Insediativo con caratteristiche prevalentemente urbane che possono contribuire al soddisfacimento degli standards.
Svolgono funzioni ornamentali, di riequilibrio atmosferico, di svago, di sport, di riposo, di schermo, di contenimento dei terreni.
Dovranno essere realizzate tenendo conto della loro funzione nell'ambito del Sottosistema di appartenenza.

2 - In base agli usi specifici sono articolate in:

  1. Vpz - Piazze e aree pavimentate
  2. Vp - Aree a Verde pubblico
  3. Va - Aree Verdi attrezzate
  4. Vs - Aree Verdi per lo sport
  5. Vg - Aree Verdi a giardino
  6. Ve - Piazzole ecologiche
  7. Vpn - Aree Verdi panoramiche e di filtro
  8. V1 - Giardini e Parchi storici
  9. V2 - Parchi archeologici
  10. V3 - Aree verdi private

Le suddette aree sono perimetrate e contraddistinte da una sigla (la cui prima lettera maiuscola indica il Sottosistema di appartenenza) nelle Tavole del R.U. in scala 1:2.000.

3 - Contribuiscono alla verifica degli standard le seguenti aree:

  1. Vpz - Piazze e aree pavimentate
  2. Vp - Aree a Verde pubblico
  3. Va - Aree Verdi attrezzate
  4. Vs - Aree Verdi per lo sport
  5. Vg - Aree Verdi a giardino
  6. Ve - Piazzole ecologiche

Non costituiscono standard quando esplicitamente indicato nella norma.

4 - stralciato

5 - Nelle Aree Aperte Urbane è vietata la costruzione di qualsiasi tipo di edificio, ad esclusione delle attrezzature di supporto.
L'Amministrazione comunale potrà autorizzare in tali aree, per motivate ragioni di pubblica utilità, la realizzazione di servizi tecnologici e impianti di distribuzione di acqua, energia e gas.

6 - Le sistemazioni dovranno osservare eventuali prescrizioni specifiche contenute nelle presenti N.T.A. e dovranno essere oggetto di progetto unitari. Qualora aree contigue a diversa caratterizzazione costituiscono temi organici dovranno essere redatti progetti unitari di iniziativa pubblica o privata allo scopo di ottenere omogeneità ambientale. Per la realizzazione di spazi di uso pubblico ricadenti nell'ambito di interventi organici di iniziativa privata (Progetti Guida, Interventi di Riqualificazione) i soggetti attuatori dovranno attenersi alle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale sulla base di un progetto unitario.

7 - Per la realizzazione delle aree di Verde pubblico e di Verde attrezzato saranno utilizzate essenze tipiche dell'area e del contesto ambientale.
Gli interventi relativi a recinzioni, muri a retta, parcheggi, piazzali dovranno essere realizzati limitando l'alterazione dei luoghi e conservandone le peculiarità. In particolare per le aree di verde privato le recinzioni non dovranno costituire impatto negativo sul paesaggio.
Per quanto riguarda i parchi e giardini monumentali ogni intervento dovrà essere realizzato secondo le regole del restauro.

Art. 41 Vpz - Piazze e aree pavimentate

1 - Spazi a carattere unitario, per forma e funzioni, prevalentemente pavimentati e differenziati dalla viabilità. I parcheggi ammessi sono quelli specificamente indicati. Potranno essere attrezzate con elementi di arredo urbano. Quando specificato le piazze saranno alberate.

2 - Per gli interventi sugli edifici prospicienti le piazze dovrà essere presentata una documentazione per controllare gli esiti degli interventi sulla piazza stessa.

Art. 42 Vp - Aree a verde pubblico

1 - Sono aree destinate allo svago e al riposo con attrezzature per la sosta ed eventuali piccole attrezzature per il gioco dei bambini. Le superfici devono essere in prevalenza erbose e attraversate da passaggi pedonali non asfaltati. Sono ammessi, salvo prescrizioni contrarie, servizi igienici. Tutte le aree a verde pubblico devono contenere almeno le attrezzature per la sosta. Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno potranno essere realizzate in tali aree piazzole di compostaggio per il rifiuto verde.

2 - L'Amministrazione Comunale potrà consentire il cambiamento di destinazione da Vp a Vs per la realizzazione di strutture sportive di base.

Art. 43 Va - Aree verdi attrezzate

1 - Sono aree di verde pubblico attrezzate prevalentemente per il gioco dei bambini e dei ragazzi, con campi liberi, piste di pattinaggio, dotate di spazi sosta. Il manto superficiale deve essere prevalentemente erboso. Le delimitazioni interne saranno realizzate con siepi e alberature.
Salvo diversa specifica indicazione, in tali aree potranno essere sistemate piccole strutture di ristoro, edicole, chioschi. Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno potranno essere previste piazzole di compostaggio per il rifiuto verde.

Art. 44 Vs - Aree verdi per lo sport

1 - Sono aree destinate ad impianti sportivi all'aperto. Possono essere attrezzate con spazi per la sosta, piazzole, alberature, aree a prato, percorsi pedonali, elementi di arredo in strutture leggere. I campi devono essere limitati da alberature, le recinzioni devono essere prevalentemente realizzate con siepi. I parcheggi laddove non indicati devono essere posizionati verso la strada e possibilmente alberati.
Salvo diversa e specifica indicazione potranno essere realizzate coperture stagionali dei campi.

2 - In tali aree sono ammessi, oltre agli impianti e ai campi, solo le indispensabili attrezzature di supporto (spogliatoi, servizi igienici, ristoro e accettazione).

3 - Per l'attuazione e la gestione delle attrezzature e degli impianti l'Amministrazione Comunale potrà stipulare con i soggetti attuatori apposite convenzioni che dovranno garantire l'uso pubblico delle attrezzature nonché disciplinare le modalità di manutenzione delle aree verdi, dei percorsi.

Art. 45 Vg - Aree verdi a giardino

1 - Sono aree costituite da impianti prevalentemente disegnati con riferimento al contesto per la trama dei percorsi e le modalità di trattamento della vegetazione e sistemate con prati, alberature, siepi, viali e spazi di sosta ed elementi di arredo urbano. Non sono ammesse attrezzature per il gioco e lo sport.
Per le piantumazioni potranno essere utilizzate essenze a carattere ornamentale.

Art. 46 Ve - Piazzole ecologiche

1 - Sono aree destinate alle operazioni di prima raccolta dei rifiuti solidi urbani.

2 - La pavimentazione deve essere in materiale impermeabile facilmente pulibile, dovranno essere facilmente raggiungibili. Laddove possibile, in rapporto allo spazio disponibile ed alle caratteristiche del contesto, la delimitazione delle piazzole sarà realizzata con siepi di arbusti.

Art. 47 Vpn - Aree verdi panoramiche e di filtro

1 - Sono aree boscate o a carattere agricolo di pregio paesistico situate in prossimità degli abitati per le quali viene prevista la conservazione degli elementi caratterizzanti (caratteri vegetazionali, colture, terrazzamenti, muri a secco, idrografia superficiale).

2 - Nell'ambito di tali aree possono essere realizzati percorsi pedonali o ciclabili, aree di sosta, piccole attrezzature realizzate con strutture smontabili.

3 - La conservazione degli orti privati è subordinata al riordino dei piccoli annessi per quanto riguarda materiali, dimensioni e tecnologie costruttive e alla regolarizzazione delle sistemazioni e recinzioni come indicato dalla "Guida agli interventi".

4 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente:

  • - sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo c (Art. 9 delle presenti N.T.A.);
  • - le destinazioni d'uso ammesse sono: residenza, attività turistico-ricettive e agriturismo, ristoro.

Art. 48 V1 - Parchi e giardini storici

1 - I parchi e giardini di interesse storico-monumentale dovranno essere conservati nei loro caratteri originari. Non è ammessa la riduzione o la suddivisione delle aree.

2 - Le modifiche e le introduzioni di nuovi elementi vegetali e/o di arredo dovranno essere congruenti e coerenti con gli elementi esistenti che devono essere mantenuti. In particolare è prescritta la conservazione degli elementi ornamentali, delle recinzioni, delle cancellate. Non sono ammesse superfici in asfalto.

3 - Tutti gli interventi in tali aree sono subordinati alla redazione di un progetto unitario supportato dal rilievo delle essenze e degli elementi di arredo.

Art. 49 V2 - Parchi archeologici

1 - Sono aree finalizzate alla conservazione di luoghi di importanza storica o archeologica e destinate a funzione didattico-culturale.

2 - Dovranno essere mantenuti i caratteri dell'ambiente evitando l'introduzione di elementi estranei e non coerenti.

3 - Nell'ambito di tali aree possono essere realizzati percorsi pedonali, supporti informativi-didattici e aree di sosta.

Art. 50 V3 - Aree verdi private

1 - In tali aree è vietata ogni nuova edificazione. Potranno essere realizzate piccole serre stagionali di altezza non superiore a ml. 1,50.

2 - Nelle sistemazioni dovranno essere utilizzate essenze tipiche del contesto ambientale.

3 - Nelle aree verdi private di pertinenza degli edifici di interesse storico-architettonico dovranno essere mantenuti o recuperati i caratteri originari sia per quanto riguarda le sistemazioni a verde che gli spazi pavimentati. Eventuali modificazioni dovranno essere sottoposte al parere dell'Amministrazione Comunale e delle altre eventuali autorità competenti.

4- Le aree utilizzate ad orto dovranno essere mantenute in stato di decoro. Dovranno essere recintate preferibilmente con siepi verdi. Sono ammesse piccole costruzioni per ricovero attrezzi purché realizzate in legno o muratura , posizionate in modo da ridurre l'impatto visivo e preferibilmente ai bordi del lotto aventi le seguenti dimensioni:

  1. per lotti inferiori o uguali a mq 1000
    • Slp max = mq 6,00
    • H max = ml 2,20
  2. Per lotti superiori a mq 1000
    • Slp max = mq 12
    • H max = ml 2,20

Art. 51 Aree per servizi di uso pubblico - Disposizioni generali

1 - Aree all'interno del Sistema Insediativo destinate a servizi di uso pubblico che contribuiscono al soddisfacimento degli standards.

2 - In base agli usi specifici sono articolate in:

  • Sch - Servizi per il culto
  • Sr - Servizi ricreativi, culturali e socio-sanitari
  • Si - Servizi per l'istruzione
  • Ss - Servizi sportivi coperti
  • Sa - Servizi di accoglienza
  • St - Servizi tecnologici e tecnico-amministrativi
  • Sc - Servizi cimiteriali

Le suddette aree sono perimetrate e contraddistinte da una sigla la cui prima lettera maiuscola indicato il Sottosistema di appartenenza nelle Tavole del R.U. in scala 1:2.000.
Le aree Ss non costituiscono standard quando esplicitamente indicato dalla norma.
Nell'ambito delle aree destinate a servizi tecnologici le aree per stazioni o fermate ferroviarie non costituiscono standard.

3 - Sono consentiti solo impianti e costruzioni necessari all'uso al quale le singole aree sono destinate. Le nuove costruzioni dovranno essere dimensionate tenendo conto della effettiva necessità e funzionalità.
Le superfici di pertinenza non potranno essere destinate ad altri usi.
Dovrà essere posta particolare attenzione alla definizione delle sistemazioni esterne (pavimentazioni, piantumazioni, recinzioni, elementi di arredo urbano e illuminazione).
L'amministrazione comunale potrà autorizzare in tali aree, per motivate ragioni di pubblica utilità, la realizzazione di servizi tecnologici e impianti per la distribuzione di acqua, energia e gas.

4 - Per tutti gli edifici esistenti, salvo diversa specifica prescrizione, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia di tipo c, ampliamento e ristrutturazione urbanistica.

5 - Tutti gli edifici specialistici dovranno avere caratteristiche tipologiche riconoscibili e unitarie. Dovranno essere facilmente accessibili e dotati dei servizi necessari.

6 - Gli edifici di proprietà di Enti o Associazioni che svolgono attività di interesse sociale sono assimilati ad edifici di interesse pubblico. Agli effetti dell'edificabilità gli interventi relativi a questa categoria di edifici sono condizionati solo al rispetto delle esigenze funzionali legate all'espletamento dell'attività di interesse sociale salvo comunque il rispetto dei valori storici ed ambientali dell'intorno.

7 - Per l'attuazione e la gestione delle attrezzature e degli impianti, l'Amministrazione Comunale potrà stipulare con i soggetti attuatori apposite convenzioni che dovranno garantire l'uso pubblico delle attrezzature nonché disciplinare le modalità di manutenzione delle aree di pertinenza.

8 - La realizzazione di nuovi edifici, se di Slp superiore a mq. 500 deve essere sottoposta alla valutazione degli effetti ambientali (Art. 12 comma 4 presenti N.T.A.).

Art. 52 Sch - Servizi per il culto

1 - Destinazione d'uso: chiese, centri parrocchiali.

2 - Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto dell'Amministrazione Comunale o degli Enti competenti.

Art. 53 Sr - Servizi ricreativi, sociali e culturali

1 - Destinazione d'uso: centri sociali, culturali e ricreativi, centri polivalenti, sale di spettacolo, musei, biblioteche, ludoteche, ambulatori e residenze protette. Sono ammesse attività di ristoro in qualità di supporto.

2 - Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto da parte dell'Amministrazione comunale o di privati sulla base di apposita convenzione.

Art. 54 Si - Servizi per l'istruzione

1 - Destinazione d'uso: asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo e attività connesse.

2 - Le aree libere saranno destinate a campi sportivi, aree verdi e ad attività parascolastiche e culturali.

3 - Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto da parte dell'Amministrazione comunale o degli Enti competenti.

Art. 55 Ss - Servizi sportivi coperti

1 - Destinazione d'uso: palestre, piscine, palazzi dello sport, campi da gioco coperti e attrezzature di supporto.

2 - Le aree non coperte dovranno essere sistemate a verde. Potranno accogliere attrezzature sportive o ricreative complementari scoperte.

3 - Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto da parte dell'Amministrazione Comunale o di privati sulla base di apposita convenzione.

Art. 56 Sa - Servizi di accoglienza

1 - Destinazione d'uso: uffici informazioni, agenzie turistiche, servizi di ristoro, parcheggi scambiatori, alloggi riservati agli operatori turistici e altri servizi di supporto connessi all'attività turistico-ricreativa.

2 - Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto da parte dell'Amministrazione Comunale o dell'Ente di gestione o di privati sulla base di apposita convenzione.

Art. 57 St - Servizi tecnologici e tecnico-amministrativi

1 - Destinazione d'uso: servizi tecnologici, stazioni dei trasporti, impianti per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, impianti per il trattamento dei rifiuti, servizi postelegrafonici e telefonici, servizi amministrativi, servizi comunali e della protezione civile, alloggi per obiettori e sfrattati, attrezzature della finanza, per la pubblica sicurezza e militari.

2 - I servizi tecnologici e gli impianti dovranno essere schermati con essenze arboree.

3 - Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto da parte dell'Ente competente.

Art. 58 Sc - Servizi cimiteriali

1 - Destinazione d'uso: cimitero, crematorio e servizi connessi con la sepoltura. Sono considerati servizi cimiteriali anche gli uffici cimiteriali, gli alloggi dei guardiani e gli altri servizi specifici.

2 - Categorie di intervento: per i cimiteri esistenti: manutenzione ordinaria, sistemazione del suolo e bonifica, restauro, ampliamenti, salvo diversa specifica indicazione.

3 - Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica.