Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 4 DESTINAZIONE D'USO

Per destinazione d'uso originaria o in atto delle aree, edifici ed unità immobiliari si intende la destinazione d'uso risultante da titoli abilitanti all'attività edilizia comunque denominati, (licenze, concessioni, autorizzazioni, d.i.a., permessi di costruzione ecc.) regolarmente approvati, non decaduti e/o annullati, ovvero, in mancanza di tali titoli, dalla posizione catastale o di altro atto pubblico da cui risulti l'uso in atto o alla data richiesta dall'amministrazione comunale.

L'iscrizione al Catasto Fabbricati ai sensi della Legge 133 del 26.02.1994 e successive modificazioni ed integrazioni non da luogo a variazione della destinazione d'uso in atto.

Le destinazioni d'uso in applicazione della L.R. 39/94 sono cos&igrave individuate:

  • - Residenziale.
  • - Garage, autorimessa.
  • - Magazzino, deposito.
  • - Industriale e artigianale.
  • - Commerciale.
  • - Turistico, ricettive.
  • - Direzionali.
  • - Pubbliche o d'interesse pubblico.
  • - Residenziale Agricola
  • - Annesso agricolo ed attività ad essa connesse.
  • - Parcheggio.
  • - Verde privato.

Il cambio di destinazione d'uso con opere è soggetto, nei casi di cui all'art. 19 comma 1 della L.R. 52/99, a concessione o DIA onerosa, inoltre sono soggetti a concessione o DIA onerosa anche il cambio di destinazione d'uso senza opere sugli immobili compresi in zona A, B, D, e Territorio Aperto anche interne ai centri abitati e aggregati minori (E1, E2, ecc.).

Il cambio di destinazione d'uso senza opere nelle altre zone omogenee di PRG, non soggetto alla presentazione di concessione o DIA, è subordinato soltanto all'aggiornamento della posizione catastale da comunicare preventivamente al Comune per la valutazione di compatibilità.

Il cambio di destinazione d'uso è sempre subordinato alla valutazione da parte del Comune della compatibilità con la destinazione ammessa nella zona omogenea ed alla effettiva situazione nelle zone adiacenti.

Risultano compatibili con la destinazione ammessa quelle attività che non comportano inconvenienti per il volume di traffico e l'accessibilità, producano emissioni acustiche ed atmosferiche conformi ai limiti fissati dalla normativa vigente e purché siano rispettati gli standard di parcheggio pubblico e privato.

Nel caso d'immobili compresi in zona A e nell'elenco dei "Siti ed edifici di interesse storico ambientale" (allegato B delle presenti norme) il cambio di destinazione d'uso effettuato con dia è soggetto, ai sensi della lett. f) comma 5 dell'art. 4 L.R. 52/99, al preventivo rilascio dell'atto di assenso del Comune.

Le attività artigianali a servizio della residenza (lavanderie, panetterie, pasticcerie, parrucchieri, calzolai, piccole riparazioni, etc.), sono assimilate alle attività commerciali.

Nelle aree, edifici o unità immobiliari, con destinazione d'uso esistente in contrasto con le destinazioni di zona nel caso d'interventi di ristrutturazione edilizia, di frazionamento delle unità immobiliari, ampliamento, demolizione e ricostruzione, gli stessi sono subordinati al mutamento di destinazione d'uso conforme alle prescrizioni di piano.