Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 16 B1 AREE EDIFICATE AD EDILIZIA RESIDENZIALE.

1.Definizione.

Aree caratterizzate dalla presenza di edifici con discrete condizioni manutentive e con pertinenze dove prevale la destinazione a giardini privati, il tessuto non é pertanto suscettibile di trasformazioni significative. Sono comprese nelle aree edifici con tipologia varia, a schiera, in linea e mono-bifamiliare, realizzate in gran parte secondo le previsioni del PRG 75 e successive varianti.

2.Parametri edilizi ed urbanistici:

La volumetria delle zone B1 è pari a quella esistente alla data di approvazione del R.U.

Per gli edifici a destinazione d'uso residenziale, o prevalentemente residenziale, il volume deve essere calcolato come prodotto tra SUL (superficie utile lorda) e altezza virtuale di piano pari a mt. 3.00, con esclusione dei locali sottotetto che non presentano caratteristiche di abitabilità.

Per gli edifici a destinazione d'uso non residenziale, o prevalentemente non residenziale, quali a titolo di esempio, edifici produttivi, capannoni e edifici analoghi il volume esistente sarà calcolato con riferimento alla superficie utile lorda (SLP) per l'altezza riferita alla quota d'imposta della copertura con esclusione della porzione della copertura travi a Y, capriate, ecc.

Es Edifici a destinazione residenziale o prevalentemente residenziale

  • - SUL= mq. 100 x H. 3.00 = MC. 300.
  • - Edifici a destinazione produttiva
  • - SUL=mq. 350 x H (alla quota d'imposta della copertura) = Vol. esistente.

B1.1 - H. max .= ml. 6.50 2 piani

R.P. = 40% (escluso diversa indicazione)

Volume = V.E. (volumetria esistente)

B1.2 - H. max. 9.50 3 piani

R.P. 40% (escluso diversa indicazione)

Volume = V.E. (volumetria esistente)

Distanza dai confini:

E' prescritta la distanza minima di ml. 5.00 dai confini, per distanze inferiori dovrà essere prodotto atto di assenso con il confinante regolarmente registrato e trascritto.

Distanza tra fabbricati: ml. 10.00

Distanza dalle strade e dagli spazi pubblici: ml. 5.00

Salvo la possibilità di mantenere l'allineamento dei fabbricati esistenti.

2. Destinazioni d'uso:

E' ammessa prioritariamente la funzione residenziale.

Sono ammesse anche le destinazioni:

  • - direzionale,
  • - commerciale,
  • - turistiche ricettive
  • - attrezzature pubbliche e di uso pubblico,
  • - cinema teatri attrezzature sanitarie e parasanitarie;

limitatamente a quelle funzioni, che risultino compatibili con la prevalente destinazione residenziale, con particolare riguardo agli aspetti delle emissioni in atmosfera, acustiche ed al traffico indotto, purché siano rispettati gli standard di parcheggio pubblico e privato.

La compatibilità sarà accertata sia nel caso di richiesta di cambio di destinazione d'uso, sia nel caso di inizio attività anche nell'ambito di funzioni compatibili con le destinazioni ammesse.

3.Interventi sugli edifici esistenti.

Sono consentiti gli interventi di:

  • - a)-manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • - b)-restauro e risanamento conservativo;
  • - c)-ristrutturazione edilizia che, nel rispetto dell'esistente e fatta salva la modifica della copertura, delle logge e dei balconi, nonchè delle aperture esterne, non eccedano l'involucro edilizio, sono comprese all'interno della definizione di ristrutturazione edilizia:
  • - - la demolizione e fedele ricostruzione,
  • - - la demolizione e la ricostruzione di volumetrie secondarie ed accessorie come garage, centrali termiche, tettoie, vani ad uso sgombero e lavanderie, e comunque secondari rispetto all'edificio principale.
  • - - la sopraelevazione del tetto per rendere abitabile il piano sottotetto, nel rispetto dell'altezza massima di zona, e sempre che non sia escluso da altri elaborati di piano. S'intende abitabile il sottotetto con altezza minima in gronda non inferiore a mt. 2.20 e con H. media di mt.2.70, (mt.2.40 per disimpegni, bagni, antibagni, ripostigli).Tale ampliamento è possibile se effettuato nell'ambito della volumetria massima ammissibile.
  • - - gli interventi di sostituzione edilizia
  • - d) ristrutturazione urbanistica che nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici contermini consenta l'inserimento di un organismo edilizio migliorativo rispetto all'esistente. Nel caso di fabbricati a destinazione non residenziale o prevalentemente non residenziale il recupero della volumetria non potrà superare il 75% di quella esistente e dovrà garantire una superficie permeabile non inferiore al 35% della superficie fondiaria. Nel caso di fabbricati ad uso residenziale il recupero della volumetria potrà essere pari al 100% di quella esistente e dovrà garantire una superficie permeabile non inferiore al 35%.

E' ammessa la realizzazione di locali interrati o seminterrati come servizi tecnologici, garage, ripostigli per i condomini, locali ad uso condominiale, cantine, ecc., sotto il fabbricato o nel resede di pertinenza nel rispetto del rapporto di permeabilità e con le seguenti prescrizioni:

  • ˜ altezza massima interna dei locali = ml. 2,40;
  • ˜ altezza massima fuori terra dei volumi seminterrati = ml.0.80;
  • ˜ progetto complessivo della resede con il miglioramento ed incremento del verde condominiale e dell'arredo anche con la creazione di giardini pensili sopra i volumi interrati;

Gli interrati e/o seminterrati non sono computati nel calcolo del volume urbanistico.

E' ammesso il rialzamento di un piano degli immobili di un solo piano fuori terra (viareggine). Sono considerati immobili ad un solo piano anche gli edifici di norma mono-bifamiliari, costituiti da un piano oltre piano terra o seminterrato di H. inferiore o uguale a mt. 2.40.

Nel caso di due edifici prospicenti con tipologia "viareggina" il rialzamento a distanza di mt. 5.00 dal confine, ma inferiore a 10.00 m. dall'edificio, potrà essere attuato previa atto di assenso, registrato e trascritto, del confinante con cui si impegna a rialzare a sua volta a mt. 5.00 dal confine.

E' ammesso il rialzamento nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e fedele ricostruzione, di sostituzione edilizia, e ristrutturazione urbanistica, in questo ultimo caso solo se si ricostruisce un immobile con le stesse caratteristiche e senza aumento di carico urbanistico, anche in presenza di diversa collocazione sul terreno di pertinenza dell'immobile se questo fosse necessario per rispettare le distanze dal confine e dai fabbricati nonché dalle strade.

E' ammessa la realizzazione di ampliamenti "una tantum" per edificio esistente e/o regolarmente concessionato alla data di approvazione del RU, fino ad un massimo di mc.90.00 e purchè non si creino nuove unità immobiliari. Tale ampliamento non è concesso nel caso di rialzamento di un piano di cui al comma precedente.

4. Modalità attuative

Intervento diretto, o intervento diretto convenzionato.