Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 26 D3 AREE PER ATTIVITA' DI DEPOSITO E DI LAVORAZIONE ALL'APERTO.

1.Definizione.

L'area normativa comprende le aree nelle quali si intende concentrare le attività di deposito e di lavorazione all'aperto auspicando il trasferimento di queste attività dalle zone dove attualmente risultano incompatibili. E' ubicata su proprietà comunale nella zona industriale "La Fabbrica".

2. Destinazioni d'uso

In queste aree é ammesso l'insediamento di attività di deposito a cielo aperto e rimessaggio nonché di lavorazione e vendita di materiali vari.

3. Parametri urbanistici ed edilizi e modalità attuative.

L'intervento è subordinato all'approvazione da parte del Comune di un piano esteso a tutta l'area che preveda la sistemazione secondo le seguenti modalità, in sede di approvazione del piano unitario potrà essere previsto l'inserimento di un unico edificio industriale compreso nella superfice coperta massima di mq. 400 ed altezza mt. 10 con max. 2 piani.

˜ le pensiline di ricovero dei materiali ed i locali di supporto dell'attività dovranno essere realizzati con strutture prefabbricate facilmente rimovibili;

˜ Sc occupata da tettoie ed impianti tecnici=20%

˜ Sc occupata da edifici =10%

˜ gli edifici potranno avere un'altezza massima di mt.3.5 ed un solo piano f.t.

˜ distanza dai confini privati: ml. 5 o in aderenza

Gli interventi sono condizionati ad una valutazione preventiva di impatto ambientale delle attività dove si dimostri che esse:

  • ˜ non alterano in maniera irreversibile lo stato dei luoghi
  • ˜ non inquinano e limitano le risorse idriche
  • ˜ non producano inquinamento acustico ed atmosferico
  • ˜ rispondono a tutti i requisiti previsti dalle relative normative vigenti