Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 33 TERRITORIO APERTO

E' rappresentato, in generale, dalle aree esterne ai centri abitati destinate prevalentemente ad attività agricole e forestali, in parte sono comprese anche all'interno dei centri abitati, dove sono comunque presenti anche infrastrutture di servizio della collettività ed a funzioni ed attività di natura non agricola. Le aree del territorio aperto sono rappresentate nelle tavole di azzonamento in scala 1/5000.

Il R.U. definisce le norme d'intervento in materia di

  • . tutela ambientale,
  • . interventi sui terreni agricoli.
  • . interventi sugli edifici esistenti e nuove costruzioni.

Il R.U. definisce inoltre i contenuti dei P.M.A.A.,

Il R.U. articola il territorio nelle seguenti specifiche aree normative:

  • . Zone con esclusiva o prevalente funzione agricola (E1).
  • . Zone agricole produttive (E2).
  • . Aree destinate ad agricoltura amatoriale (E3).
  • . Zone boscate.
  • . Aree di protezione paesistica e storico ambientale.
  • . Aree di recupero ambientale.
  • . Laghetti e corsi d'acqua.

Inoltre il R.U., sulla base delle prescrizioni contenute nel PS, norma le aree di protezione paesistica e/o storico ambientale