Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 33 TERRITORIO APERTO
E' rappresentato, in generale, dalle aree esterne ai centri abitati destinate prevalentemente ad attività agricole e forestali, in parte sono comprese anche all'interno dei centri abitati, dove sono comunque presenti anche infrastrutture di servizio della collettività ed a funzioni ed attività di natura non agricola. Le aree del territorio aperto sono rappresentate nelle tavole di azzonamento in scala 1/5000.
Il R.U. definisce le norme d'intervento in materia di
- . tutela ambientale,
- . interventi sui terreni agricoli.
- . interventi sugli edifici esistenti e nuove costruzioni.
Il R.U. definisce inoltre i contenuti dei P.M.A.A.,
Il R.U. articola il territorio nelle seguenti specifiche aree normative:
- . Zone con esclusiva o prevalente funzione agricola (E1).
- . Zone agricole produttive (E2).
- . Aree destinate ad agricoltura amatoriale (E3).
- . Zone boscate.
- . Aree di protezione paesistica e storico ambientale.
- . Aree di recupero ambientale.
- . Laghetti e corsi d'acqua.
Inoltre il R.U., sulla base delle prescrizioni contenute nel PS, norma le aree di protezione paesistica e/o storico ambientale