Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 35 DESTINAZIONE D'USO AMMESSE E MUTAMENTO DELLE DESTINAZIONI D'USO DEGLI EDIFICI

1. Destinazione d'uso degli edifici

Nel patrimonio edilizio esistente sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso salvo specifiche previsioni delle aree normative:

  • ˜ agricolo residenziale e per lo svolgimento delle attività agricole purchè commisurate alle capacità produttive del fondo;
  • ˜ agrituristiche;
  • ˜ residenze turistico alberghiere, case vacanze, e alberghi;
  • ˜ residenziale;
  • ˜ artigianali e commerciali solo se connesse e complementari con la gestione agricola;
  • ˜ sono altres&igrave consentite in deroga anche le funzioni direzionali (uffici e studi professionali) ed artigianale (piccolo artigianato compatibile con la residenza), commerciale di vicinato e i pubblici esercizi.

Per tutti gli edifici esistenti ad uso residenziale o oggetto di cambio di destinazione d'uso a fini residenziali, non compresi nell'allegato C, per consentire un miglioramento della qualità abitativa è ammesso un incremento di mc. 60.00 detto ampliamento potrà essere realizzato in aderenza prolungando lungo l'asse maggiore del fabbricato o con aggiunta tergale prolungando la falda del tetto con la medesima pendenza.

In tutti i casi l'intervento dovrà uniformarsi alle caratteristiche architettoniche del fabbricato esistente.

Nel caso di utilizzazione turistica (casa vacanze), di fabbricati esistenti, è ammesso un incremento una tantum pari al 20% della SUL con un max di mq. 200;

2.Mutamento delle destinazioni d'uso degli edifici

La pertinenza degli edifici, salvo diversa specifica perimetrazione indicata negli elaborati del R.U., è costituita dal resede catastale dell'edificio.

Il cambio di destinazione d'uso da residenziale rurale e da annesso rurale, a residenziale, del patrimonio edilizio delle aziende agricole e dei fondi che alla data di adozione del Regolamento Urbanistico abbiano dimensioni uguali o superiori a quelle definite all'art.3 comma 2 della L.R. 64/95 e successive modifiche è legata all'approvazione di un PMAA.

3.Piano di sistemazione ambientale

Gli interventi di sistemazione ambientale dovranno essere localizzati in aree esterne al resede dell'edificio cos&igrave come definito al precedente punto 2 fatte salvo diversa perimetrazione riportata negli altri elaborati del R.U.

Gli interventi di sistemazione ambientale saranno finalizzati alla tutela e valorizzazione delle risorse ambientali esistenti, dei manufatti di rilevanza paesaggistica o storico-testimoniale e delle alberature segnaletiche e di confine.

Questi interventi dovranno garantire il mantenimento degli effetti positivi sulle risorse e sull'ambiente per i dieci anni successivi alla loro realizzazione, prevedendo uno specifico programma di manutenzione ordinaria che comunque non potrà essere scomputato dagli oneri da corrispondere all'Amministrazione.

Interventi ammessi:

  • 1) restauro e ripristino dei terrazzamenti, solo se effettuati con materiali tipici reperiti in loco,
  • 2) ripristino e restauro delle sistemazioni idrauliche di superficie esistenti, solo se effettuati con materiali tipici reperiti in loco o con sistemi tradizionali,
  • 3) nuove sistemazioni idrauliche di superficie effettuate con tecniche costruttive che prevedano l'impiego prevalente del legno o della vegetazione viva, solo se indispensabili al ripristino delle condizioni originarie in zone non servite dalla viabilità poderale e senza movimenti di terreno,
  • 4) restauro di manufatti aventi valore storico-testimoniale: pozzi, sorgenti, fonti, lavatoi, tabernacoli, crocifissi, vie crucis, cappelle solo se ubicati in luoghi accessibili al pubblico passaggio o visitabili previa sottoscrizione di specifici impegni da assumere con l'Amministrazione,
  • 5) gli interventi curativi non devastanti volti alla conservazione di esemplari arborei di pregio, nonché gli interventi di potatura e gli interventi fitosanitari e la cura e profilassi contro gli agenti patogeni con particolare riferimento a: esemplari di qualsiasi dimensione di Cupressus sempervirens e Ulmus procera; esemplari arborei adulti con diametro a petto d'uomo maggiore di cm 40 di Quercus spp e Castanea sativa.
  • 6) costituzione di nuove formazioni vegetali lineari realizzate mediante collocazione a dimora di esemplari di Cupressus sempervirens di altezza minima di ml 3,50, certificati come resistenti al Seridium cardinale se l'intervento si inserisce nel contesto ambientale dell'area.
  • 7) restauro o ripristino dei filari e delle prode di Acer campestre, anche non consociato con la vite, ma comunque da allevare nelle forme tradizionali, limitatamente ad interventi che prevedano uno sviluppo minimo dei filari di ml 200 effettuati mediante la collocazione a dimora di piante con altezza minima di ml 2,50.
  • 8) ricostituzione di altre formazioni vegetali lineari costituite da specie arboree tipiche dei luoghi, con particolare riferimento al Morus nigra e M. alba con sviluppo minimo di ml 100 e massimo di ml 200 effettuati mediante la collocazione a dimora di piante con altezza maggiore di ml 2,50.
  • 9) interventi di ripristino della viabilità di uso pubblico dimensionati con opere finalizzate a garantire il passaggio pedonale e quello eccezionale di autoveicoli fuori-strada.
  • 10) interventi di ripristino di strade private con le modalità di cui al punto precedente previa sottoscrizione d'impegno all'utilizzazione pubblica per la durata degli impegni da assumere con l'Amministrazione e qualora il loro ripristino contribuisca a migliorare la rete sentieristica esistente,