Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 45 AREE DI PROTEZIONE PAESISTICA E/O STORICO AMBIENTALE

1. Definizione

Sono le aree individuate dal PS sulla base delle prescrizioni del PTC diseguto elencate:

  • - Area di protezione paesistica e/o storico ambientale della ex-Chiesa di Conio.
  • - Area di protezione paesistica e/o storico ambientale della ex-Chiesa di Castra.
  • - Area di protezione paesistica e/o storico ambientale della Abbazia di San Martino.
  • - Aree di protezione paesistica e/o storico ambientale del piano di Camaioni.
  • - Area di protezione paesistica e/o ambientale del Rio Granchiaia

In queste zone si applica una normativa specifica ai sensi del quarto comma dell'art. 1 della L.R. 25/97.

Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Sul patrimonio edilizio esistente rurale, sono consentiti i seguenti interventi edilizi purchè non comportino mutamento della destinazione d'uso agricola:

  • a) manutenzione,
  • b) restauro e risanamento conservativo,
  • c) ristrutturazione ediliziafino alla R2. (salvo diversa classificazione)

Nell'ambito di tali tipologie di intervento potranno essere ammessi limitati incrementi di volume funzionali all'adeguamento strutturale degli edifici o, nel caso di adeguamento igienico sanitario degli edifici residenziali, aumenti di SUL fino a un massimo del 10% della superficie utile e fino a 20 mq.

Previa approvazione di un PMAA, solo per le aziende che dimostrino di mantenere a coltura un fondo di estensione minima di superficie agricola accorpata di almeno otto ettari di terreno sono consentiti gli interventi di:

  • a) ristrutturazioni urbanistiche di cui all'art. 31 della legge 457/78,
  • b) la realizzazione di nuove costruzioni solo in ampliamento e completamento dei complessi edilizi esistenti e solo qualora non sia possibile la loro localizzazione esterna all'area di cui al presente articolo.
  • c) mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici che fanno parte di aziende agricole di dimensioni superiori a quelle fissate dall'art. 3 comma 2 della L.R. 64/95.

Sugli immobili con destinazione d'uso non agricola, sono consentiti gli interventi edilizi di:

  • a) manutenzione,
  • b) restauro e risanamento conservativo,
  • c) ristrutturazione edilizia fino alla R2. (salvo diversa classificazione).

Nell'ambito di tali tipologie di intervento potranno essere ammessi limitati incrementi di volume funzionali all'adeguamento strutturale degli edifici o, nel caso di adeguamento igienico sanitario degli edifici residenziali, aumenti di SUL fino a un massimo del 10% della superficie utile e fino a 20 mq.