Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 47 LAGHI E CORSI D'ACQUA

1.Definizione

Sono i corsi d'acqua riportati nelle tavole di azzonamento che coincidono con quelli classificati come acque pubbliche di cui alla carta dello statuto dei luoghi. Sono inoltre compresi i laghi e laghetti di dimensioni e caratteristiche ambientali rilevanti. Sotto l'aspetto idraulico sono costituiti dal letto del corso o dello specchio d'acqua, fino al limite superiore della sponda o dell'argine. Per le presenti norme, comprendono anche le aree limitrofe, per una distanza minima di ml 10,00 calcolati dalla linea di sponda o di argine e comunque le aree già coperte dalla vegetazione igrofila, per il loro effettivo sviluppo.

Le norme costituiscono una prescrizione per i laghi e per i torrenti minori, costituiscono un'indicazione per gli interventi sull'asta fluviale dell'Arno.

2.Interventi non ammessi

Non sono ammessi interventi di manomissione o modificazione degli alvei e delle sponde se non per interventi finalizzati alla regolazione del regime idrico.

E' vietata la messa a coltura dei terreni nell'ambito della fascia di rispetto di ml 10,00 calcolati dalla linea di sponda e di argine, la vegetazione spondale dei laghi e specchi d'acqua dovrà essere mantenuta e se assente eventualmente introdotta per una fascia di almeno 10 mt.

3.Interventi Ammessi

Opere di regimazione in alveo

Il restauro delle opere idrauliche esistenti dovrà prevedere soluzioni progettuali che instaurino la continuità del fluido e dovranno essere realizzati utilizzando i materiali pre-esistenti o proporre nuove soluzioni che introducano: legno, ferro, pietrame assestato, vegetazione viva.

Gli interventi di regimazione in alveo dovranno garantire il più possibile la continuità del fluido, anche nei periodi di portata minima, dovranno inoltre favorire la migrazione e lo spostamento della fauna ittica prevedendo idonee scale di monta. L'altezza massima delle opere di regimazione in alveo è stabilita in ml 2,00 misurati dal fondo alveo. Le modalità costruttive dovranno prevedere soluzioni tecniche che utilizzino materiali semipermeabili, tipo: briglie in legname, in pietrame assestato e legname o acciaio. Per le opere di fondazione e per gli ammorsamenti di spalla è ammesso l'uso del calcestruzzo, della muratura ordinaria, del ferro.

L'uso del calcestruzzo armato per strutture in elevazione è ammesso solo qualora l'utilizzazione dei materiali inerti sopra descritti non garantisca il raggiungimento di coefficienti di sicurezza adeguati che saranno da dimostrare con dettagliate verifiche comparate.

Consolidamenti spondali

Le sistemazioni delle sponde dovranno favorire la percorribilità e la fruibilità pubblica, in casi particolari dovranno essere previste opere complementari che permettano il facile aggiramento dell'ostacolo.

Il restauro delle opere esistenti dovrà prevedere soluzioni progettuali che reinstaurino la variabilità dell'ambiente, se realizzati utilizzando i materiali pre-esistenti dovranno comunque prevedere soluzioni che permettano l'insediamento della vegetazione ripariale e dove possibile la sostituzione della muratura o del calcestruzzo con massi ciclopici, pietrame assestato, vegetazione viva, gabbionate o materassi riempiti in pietrame.

Le opere di consolidamento delle sponde dovranno essere realizzate utilizzando preferibilmente materiale vivo. E' ammessa l'utilizzazione di materiale inerte: pietrame, massi, legno, se la loro sistemazione definitiva prevede anche rinverdimento.