Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 43 ZONE DESTINATE AD AGRICOLTURA AMATORIALE
1.Definizione
Sono aree in prevalenza vicine ai centri urbani in cui nel corso degli anni, a seguito di frazionamenti dei terreni si sono insediate e sviluppate attività destinate ad una agricoltura di tipo amatoriale finalizzata all'autoconsumo ed all'impiego del tempo libero.
2.Destinazione d'uso dei fabbricati e manufatti
Funzioni di servizio all'attività di coltivazione per autoconsumo e non destinata al mercato e quelle previste dall'art. 35.
3. Interventi ammessi
1. Per appezzamenti che raggiungano la superficie minima di mq 1000 e sono privi di manufatti regolarmente autorizzati è ammessa la realizzazione di manufatti con:
- - dimensioni massima del singolo manufatto di mq 12,00 ed altezza di ml 2,40;
- - costruiti in appoggio fra loro, ai limiti di due parcelle contigue;
- - la realizzazione dei nuovi manufatti dovrà contribuire a migliorare e qualificare il contesto ambientale, prevedendo la demolizione delle strutture non congrue,
- - i progetti dovranno prevedere l'eliminazione degli elementi estranei esistenti nel lotto prevedendo la sostituzione delle recinzioni in rete o altro materiale inerte con altre di altezza massima di ml 1,20 eseguite mediante la messa a dimora di piante di essenze locali o con stecconate in pali o lanciole di legno grezzo locale o da cannicciati costruiti in loco,
- - i progetti dovranno prevedere aree per il trattamento dei residui vegetali del lotto e per il recupero della frazione organica dei RSU prodotti nella residenza principale del conduttore.
. Per appezzamenti che abbiano una superficie minima di mq 500:
- - manufatti semplicemente appoggiati a terra realizzati secondo le specifiche sotto
riportate:
- - superficie massima di mq 9,00 altezza ml 2,40,
- - costruiti in appoggio accorpando manufatti pertinenti a 2 - 4 particelle di proprietà
contigue.
. Per i manufatti esistenti regolarmente autorizzati o in corso di autorizzazione sono ammessi gli interventi di riqualificazione utilizzando le caratteristiche costruttive di cui al seguente punto 4.
4. Modalità attuative e Caratteristiche costruttive
I manufatti che si intende realizzare dovranno possedere le seguenti
˜ strutture portanti e tamponamenti in legno omogeneo,
˜ tetto a capanna e copertura con fogli di materiale bituminoso ardesiato o in rame,
˜ una sola porta di accesso e un'unica finestra, ambedue in legno,
˜ pavimento in terra battuta o sopraelevato da terra in doghe di legno.
L'interessato alla realizzazione dei manufatti dovrà dare preventiva comunicazione al Sindaco nella quale dovrà dichiarare:
- a) la funzione, le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto in relazione alla superficie dell'appezzamento di terreno del quale ha titolo;
- b) il periodo di utilizzazione e il mantenimento del manufatto, comunque non superiore a cinque anni;
- c) il rispetto delle norme di riferimento;
- d) l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di cui alla precedente lettera
- b), salvo proroga da richiedere prima della scadenza.
La realizzazione del manufatto potrà essere iniziata dopo il 30° giorno dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra e resta comunque subordinata, anche oltre il limite indicato, alla eventuale eliminazione di elementi estranei esistenti nel lotto che dovrà essere portata a conoscenza dell'ente con apposita documentazione fotografica nonché nei casi sub. 3.1, alla sostituzione delle eventuali recinzioni, sempre da documentare fotograficamente