Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 43 ZONE DESTINATE AD AGRICOLTURA AMATORIALE

1.Definizione

Sono aree in prevalenza vicine ai centri urbani in cui nel corso degli anni, a seguito di frazionamenti dei terreni si sono insediate e sviluppate attività destinate ad una agricoltura di tipo amatoriale finalizzata all'autoconsumo ed all'impiego del tempo libero.

2.Destinazione d'uso dei fabbricati e manufatti

Funzioni di servizio all'attività di coltivazione per autoconsumo e non destinata al mercato e quelle previste dall'art. 35.

3. Interventi ammessi

1. Per appezzamenti che raggiungano la superficie minima di mq 1000 e sono privi di manufatti regolarmente autorizzati è ammessa la realizzazione di manufatti con:

  • - dimensioni massima del singolo manufatto di mq 12,00 ed altezza di ml 2,40;
  • - costruiti in appoggio fra loro, ai limiti di due parcelle contigue;
  • - la realizzazione dei nuovi manufatti dovrà contribuire a migliorare e qualificare il contesto ambientale, prevedendo la demolizione delle strutture non congrue,
  • - i progetti dovranno prevedere l'eliminazione degli elementi estranei esistenti nel lotto prevedendo la sostituzione delle recinzioni in rete o altro materiale inerte con altre di altezza massima di ml 1,20 eseguite mediante la messa a dimora di piante di essenze locali o con stecconate in pali o lanciole di legno grezzo locale o da cannicciati costruiti in loco,
  • - i progetti dovranno prevedere aree per il trattamento dei residui vegetali del lotto e per il recupero della frazione organica dei RSU prodotti nella residenza principale del conduttore.

. Per appezzamenti che abbiano una superficie minima di mq 500:

  • - manufatti semplicemente appoggiati a terra realizzati secondo le specifiche sotto

riportate:

  • - superficie massima di mq 9,00 altezza ml 2,40,
  • - costruiti in appoggio accorpando manufatti pertinenti a 2 - 4 particelle di proprietà

contigue.

. Per i manufatti esistenti regolarmente autorizzati o in corso di autorizzazione sono ammessi gli interventi di riqualificazione utilizzando le caratteristiche costruttive di cui al seguente punto 4.

4. Modalità attuative e Caratteristiche costruttive

I manufatti che si intende realizzare dovranno possedere le seguenti

˜ strutture portanti e tamponamenti in legno omogeneo,

˜ tetto a capanna e copertura con fogli di materiale bituminoso ardesiato o in rame,

˜ una sola porta di accesso e un'unica finestra, ambedue in legno,

˜ pavimento in terra battuta o sopraelevato da terra in doghe di legno.

L'interessato alla realizzazione dei manufatti dovrà dare preventiva comunicazione al Sindaco nella quale dovrà dichiarare:

  • a) la funzione, le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto in relazione alla superficie dell'appezzamento di terreno del quale ha titolo;
  • b) il periodo di utilizzazione e il mantenimento del manufatto, comunque non superiore a cinque anni;
  • c) il rispetto delle norme di riferimento;
  • d) l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di cui alla precedente lettera
  • b), salvo proroga da richiedere prima della scadenza.

La realizzazione del manufatto potrà essere iniziata dopo il 30° giorno dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra e resta comunque subordinata, anche oltre il limite indicato, alla eventuale eliminazione di elementi estranei esistenti nel lotto che dovrà essere portata a conoscenza dell'ente con apposita documentazione fotografica nonché nei casi sub. 3.1, alla sostituzione delle eventuali recinzioni, sempre da documentare fotograficamente