Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 1 CONTENUTI ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO

Il Comune di Capraia e Limite è formato dalle seguenti Unità Territoriali Organiche Elementari:

  1. * Capraia Fiorentina
  2. * Limite sull'Arno e Castellina
  3. * Castra e Conio
  4. * Pulignano e Bibbiani
  5. * Camaioni e San Martino

che rappresentano la comunità locale nella sua identità storico-culturale e ambientale, il Regolamento Urbanistico in conformità con gli obbiettivi, i criteri e le prescrizioni del Piano Strutturale disciplina il territorio comunale articolato in:

  1. * Centri Abitati e Abitati minori
  2. * Centri, Tessuti ed Edifici Storici
  3. * Territorio Aperto

Il RU, con i suoi elaborati, é coerente con la lettura del territorio per sistemi e sub-sistemi, cos&igrave come definiti dal PS, dà attuazione a quanto contenuto nello Statuto dei Luoghi ed individua il dimensionamento insediativo nell'ambito dei carichi massimi ammissibili previsti nel PS.

Ai fini del carico massimo ammissibile come individuato in sede di Piano Strutturale non si tiene conto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, delle previsioni già contenute nel PRG del 1975 e riconfermate, e degli ampliamenti "una tantum" previsti dal R.U. per il miglioramento della qualità abitativa.

IL R.U. individua, nella tavole di zonizzazione, le zone omogenee A, B, C, D, E, F , ai sensi dell'art. 2 del D.M. 1444/68, e come specificato nel Titolo II, "Spazi pubblici e di relazione", le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel rispetto degli standard previsti dal D.M. 1444/68.

Il RU individua come zone di recupero ex legge 457/78 art. 27 :

  1. o Centri, Tessuti ed Edifici Storici.
  2. o Le aree di trasformazione urbanistica normate da Progetto Guida.
  3. o Il Territorio Aperto.

Art. 2 ELABORATI DEL RU

* Relazione.

* Norme Tecniche di Attuazione.

* Disciplina del suolo e degli edifici:

1)- Progetti Guida scala 1/500 e 1/1000.

  • 1.1- Area ex-Cantiere Arno.
  • 1.2- Area Polverosi-Cecchi.
  • 1.3- Area ex-Cantiere Pisa-Maggini e Bianchi.
  • 1.4- Area ex-Copart.
  • 1.5- Area ex-Cosmobil.

2)- Centri Abitati di Capraia Fiorentina, Limite sull'Arno e Castra scala 1/2000.

  • 2.1- Capraia Fiorentina.
  • 2.2- Limite sull'Arno.(Foglio ovest)
  • 2.3- Limite sull'Arno.(Foglio est).
  • 2.4- Castra.

3)- Quadro generale delle previsioni del Territorio Aperto e degli Abitati Minori.

  • Zona nord scala 1/5000.

4)- Quadro generale delle previsioni del Territorio Aperto e degli Abitati Minori.

  • Zona sud scala 1/5000.

5)- Fattibilità geologica - geotecnica delle previsioni del RU

  • 5.0- Criteri e prescrizioni tecniche d'intervento
  • 5.1- Capraia 1:2000
  • 5.2- Limite est 1:2000
  • 5.3- Limite ovest 1:2000
  • 5.4- Castra 1:2000
  • 5.5- Zona nord 1:5000
  • 5.6- Zona sud 1:5000

6)- Studio idrologico-idraulico del fiume Arno e di alcuni affluenti minori.

  • 6.1- Rio Guidi.
  • 6.2- Rio dell'Olmo.
  • 6.3- Rio Botricello.
  • 6.4- Rio Ratto.
  • 6.5- Rio della Botta.

* Allegati normativi:

Allegato "A" Centro storico di Capraia e Limite

  • Norme tecniche di attuazione zona A1.
  • Schede edifici Capraia.
  • Schede edifici Limite.
  • Planimetrie centro storico di Capraia e di Limite.

Allegato "B" Siti ed edifici d'interesse storico ed ambientale.

  • Norme tecniche di attuazione.
  • Elenco.

Allegato "C" Abaco delle tipologie e delle soluzioni formali ed architettoniche. Prescrizioni relative alle caratteristiche architettoniche, alle finiture ed ai materiali per gl'interventi negli Abitati minori e nel Territorio aperto.

* Allegati conoscitivi:

  • Allegato 1)
  • Piano Stralcio Rischio Idraulico. Interventi di tipo "A" previsti nel territorio comunale.(Progetto preliminare redatto dal Circondario Empolese-Valdelsa)
  • Allegato 2)
  • Protocollo d'intesa per la redazione delle progettazioni relative agli interventi di messa in sicurezza idraulica dei centri abitati di Caprai e Limite. Bacino del fiume Arno.
  • Sottoscritto dalla Regione Toscana, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Provincia di Firenze, Circondario Empolese-Valdelsa e Comune di Capraia e Limite in data 11.12.2003).

Art. 3 DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si fa riferimento alle seguenti definizioni:

Per Sistema, Sub-sistema, Unità Territoriale Organica Elementare, Invariante ecc. si rinvia alle definizioni contenute nel Piano Strutturale.

Per Rapporto di Permeabilità (RP) s'intende la percentuale minima del terreno di pertinenza del fabbricato che deve essere mantenuta permeabile alla naturale infiltrazione dell'acqua piovana come previsto dalla Del. C.R.T. n.12/2000 (PIT).

Per Superficie Utile Lorda (SUL) s'intende la superficie al lordo dei muri perimetrali, convenzionalmente computati in cm.30, e dei muri divisori interni. Non sono computati nella SUL i vani scala condominiali, gli androni, pianerottoli, vani ascensore, nonché i locali comuni posti a servizio del condominio. Nonché i piani seminterrati e/o interrati di altezza non superiore a mt. 2.40 generalmente destinati a garage e cantina e/o accessori dell'unità immobiliare principale.

Per altezza (H) s'intende la misura tra le seguenti quote di riferimento:

in alto: punto d'intersezione tra la linea di facciata e l'intradosso della copertura piana o inclinata.

in basso: punto d'intersezione tra la linea del piano facciata e il piano del marciapiede o della strada nelle aree urbanizzate, o la quota del piano campagna negli altri casi.

Il riferimento alla base del fabbricato può essere maggiorato di cm.30.

Per rispettare l'altezza massima di zona il fabbricato deve rimanere compreso su ogni lato nell'ideale piano parallelo al terreno e posto all'altezza prevista.

Nel caso sia prescritto dalle presenti norme e dalla allegata fattibilità geologica-geotecnica e idraulica, che il piano di calpestio sia impostato a livello superiore per assicurare un determinato franco rispetto al livello di esondazione della zona, il riferimento in basso si assume corrispondente alla quota minima prescritta.

Per Volume (V) s'intende convenzionalmente il prodotto della superficie utile lorda (SUL) di ogni piano per l'altezza convenzionale di mt. 3,00. Non sono computati nel volume i vani scala condominiali compresi gli androni, pianerottoli, vani ascensore, nonché i locali comuni posti a servizio del condominio, sono inoltre esclusi i loggiati e porticati intesi come spazi aperti su uno o più lati fino ad un massimo di profondità di mt. 4,00 misurata dal piano facciata al lato esterno del pilastro. I piani interrati o seminterrati di altezza non superiore a mt. 2,40 destinati a garage e cantina non sono computati nel volume. I garage e i locali cantina anche se realizzati fuori terra in base a prescrizioni particolari di carattere geologico-geotecnico e/o idraulico, non sono comunque computati nel volume urbanistico.

Per rapporto di copertura (RC) s'intende la proiezione sul piano orizzontale del contorno dell'edificio. Sono esclusi gli aggetti fino a ml. 2.00, (terrazze, pensiline, gronde, ecc.), non sono compresi i portici ed i loggiati fino a ml. 4.00 di profondità misurata dal piano facciata al lato esterno del pilastro, ed i piani interrati o seminterrati. I garage ed i locali cantina anche se realizzati fuori terra in base a prescrizioni particolari, non sono comunque computati nel rapporto di copertura.

Per la superficie di vendita si rinvia al vigente Regolamento Comunale del Commercio ed alle norme regionali e statali in materia.

Per area normativa si intende un'area a destinazione omogenea specificatamente normata dal RU e ricompresa come sottozona all'interno di una zona individuata ai sensi del DM 1444/68.

Per ampliamento si intende secondo i seguenti casi:

  • -"una tantum" in genere sono espressi in mc. e sono utilizzabili una sola volta indipendentemente dalla quantità che viene richiesta, devono essere utilizzati secondo le prescrizioni delle varie zone omogenee e delle norme particolari che li regolano, preferibilmente per migliorare la qualità abitativa degli alloggi;
  • - rialzamento del piano sottotetto per renderlo abitabile, assimilato alla ristrutturazione edilizia dalla normativa regionale, e possibile nei casi non compresi nelle zone A, purchè sia dimostrata la disponibilità di volumetria da utilizzare e purchè non sia espressamente vietato dalle norme stesse;
  • - ampliamenti espressi in SUL (superfice utile lorda) sono in genere espressi in percentuale sulla SUL del fabbricato esistente e regolarmente concessionato e/o sanato in base alla normativa vigente, in tali ampliamenti non vengono considerati i locali che sono espressamente esclusi dal calcolo della superfice secondo il paragrafo precedente possono essere utilizzati anche in più volte fino a concorrere al massimo consentito, al fine di verificare nel tempo l'utilizza dell'ampliamento può essere richiesto apposito atto d'obbligo registrato e trascritto a cura dei richiedenti che indichi la volumetria utilizzata. In genere sono subordinati anche ad una destinazione d'uso vincolata;
  • - Nel caso dei sottotetti, abitabili o non abitabili, realizzati utilizzando le possibilità di ampliamento previste dalle presenti norme, dovranno essere realizzati nell'ambito della volumetria o della superfice (SUL) disponibile, nel rispetto delle altezze massime di zona e degli altri indici urbanistici;

Per allineamento stradale obbligatorio si intende la linea sulla quale si deve attestare il prospetto dell'edificio.

Per sviluppo organico si intende l'ampliamento edilizio e/o la nuova edificazione che sulla base dei parametri urbanistici del RU, soddisfa le attuali esigenze di spazio e funzionalità, utilizza un linguaggio architettonico di tipo tradizionale che si inserisce in armonia con il paesaggio e le architetture esistenti, organizza i nuovi volumi in continuità con l'evoluzione storica dell'edificio o del nucleo edilizio.

Per "Abaco delle Tipologie e delle Soluzioni Formali ed Architettoniche" Prescrizioni relative alle caratteristiche architettoniche alle finiture ai materiali degli edifici in Territorio Aperto e negli Abitati Minori s'intende la normativa di dettaglio per gli interventi di nuova edificazione, comprese le modalità d'impianto dei fabbricati nel territorio, ed alle sue caratterizzazioni formali nei confronti del paesaggio e delle architetture esistenti, nonchè per le finiture ed i materiali da utilizzare. Detta normativa, oltre al territorio aperto ed agli abitati Minori, si applica in tutti casi espressamente previsti dalle presenti Norme di Attuazione.

Per tipologia a villa o villetta si intende un edificio in genere isolato, o in aderenza su di un lato, con una o due unità abitative. L'edificio può comprendere anche un'altra unità abitativa subordinata a quella principale.

Per tipologia a schiera s'intende un edificio con unità abitative singole disposte generalmente su due livelli e poste una accanto all'altra con ingresso indipendente e resede privato.

Per tipologia in linea si intende un edificio con unità abitative distribuite da corpi scala comuni.

Per tipologia a ballatoio si intende un edificio con unità abitative distribuite da terrazze e/o percorsi orizzontali aperti facenti capo ad un unico corpo scale.

Per tipologia mista si intende un edificio in cui sono presenti unità abitative che possono ricondursi alle precedenti tipologie e formanti un unico corpo di fabbrica.

Per tipologia specialistica si intende la tipologia di edifici di uso non residenziale, come ad esempio commerciali, turistiche, pubbliche, ecc. che soddisfano esigenze particolari delle attività da insediare.

Per le definizioni urbanistiche ed edilizie e le categorie d'intervento, non definite dalle presenti norme, si rinvia al vigente Regolamento Edilizio. Le definizioni urbanistiche ed edilizie e le categorie d'intervento definite dalle presenti norme prevalgono su quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio fino all'adeguamento dello stesso.

Art. 4 DESTINAZIONE D'USO

Per destinazione d'uso originaria o in atto delle aree, edifici ed unità immobiliari si intende la destinazione d'uso risultante da titoli abilitanti all'attività edilizia comunque denominati, (licenze, concessioni, autorizzazioni, d.i.a., permessi di costruzione ecc.) regolarmente approvati, non decaduti e/o annullati, ovvero, in mancanza di tali titoli, dalla posizione catastale o di altro atto pubblico da cui risulti l'uso in atto o alla data richiesta dall'amministrazione comunale.

L'iscrizione al Catasto Fabbricati ai sensi della Legge 133 del 26.02.1994 e successive modificazioni ed integrazioni non da luogo a variazione della destinazione d'uso in atto.

Le destinazioni d'uso in applicazione della L.R. 39/94 sono cos&igrave individuate:

  • - Residenziale.
  • - Garage, autorimessa.
  • - Magazzino, deposito.
  • - Industriale e artigianale.
  • - Commerciale.
  • - Turistico, ricettive.
  • - Direzionali.
  • - Pubbliche o d'interesse pubblico.
  • - Residenziale Agricola
  • - Annesso agricolo ed attività ad essa connesse.
  • - Parcheggio.
  • - Verde privato.

Il cambio di destinazione d'uso con opere è soggetto, nei casi di cui all'art. 19 comma 1 della L.R. 52/99, a concessione o DIA onerosa, inoltre sono soggetti a concessione o DIA onerosa anche il cambio di destinazione d'uso senza opere sugli immobili compresi in zona A, B, D, e Territorio Aperto anche interne ai centri abitati e aggregati minori (E1, E2, ecc.).

Il cambio di destinazione d'uso senza opere nelle altre zone omogenee di PRG, non soggetto alla presentazione di concessione o DIA, è subordinato soltanto all'aggiornamento della posizione catastale da comunicare preventivamente al Comune per la valutazione di compatibilità.

Il cambio di destinazione d'uso è sempre subordinato alla valutazione da parte del Comune della compatibilità con la destinazione ammessa nella zona omogenea ed alla effettiva situazione nelle zone adiacenti.

Risultano compatibili con la destinazione ammessa quelle attività che non comportano inconvenienti per il volume di traffico e l'accessibilità, producano emissioni acustiche ed atmosferiche conformi ai limiti fissati dalla normativa vigente e purché siano rispettati gli standard di parcheggio pubblico e privato.

Nel caso d'immobili compresi in zona A e nell'elenco dei "Siti ed edifici di interesse storico ambientale" (allegato B delle presenti norme) il cambio di destinazione d'uso effettuato con dia è soggetto, ai sensi della lett. f) comma 5 dell'art. 4 L.R. 52/99, al preventivo rilascio dell'atto di assenso del Comune.

Le attività artigianali a servizio della residenza (lavanderie, panetterie, pasticcerie, parrucchieri, calzolai, piccole riparazioni, etc.), sono assimilate alle attività commerciali.

Nelle aree, edifici o unità immobiliari, con destinazione d'uso esistente in contrasto con le destinazioni di zona nel caso d'interventi di ristrutturazione edilizia, di frazionamento delle unità immobiliari, ampliamento, demolizione e ricostruzione, gli stessi sono subordinati al mutamento di destinazione d'uso conforme alle prescrizioni di piano.

Art. 5 ATTUAZIONE DEL RU

1. Il RU si attua mediante interventi diretti e piani attuativi.

2. L'intervento diretto può essere attuato da operatori pubblici o privati alle condizioni previste dalle presenti norme, dal R.E., e dalla legislazione vigente. L'intervento diretto può essere, nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, soggetto a convenzione o atto d'obbligo con il Comune qualora ricorrano le condizioni per garantire l'esecuzione di opere di urbanizzazioni e/o la cessione di aree da acquisire al patrimonio del Comune.

3. Il RU individua alcune aree, che per la loro posizione e importanza rispetto al centro abitato di Limite sull'Arno, sono soggette a Piano Attuativo normato da Progetto Guida (PG), che alla scala opportuna individua le linee essenziali dell'intervento, i pesi insediativi, gli allineamenti, le tipologie ecc. a cui dovranno conformarsi i progetti planovolumetrici e le convenzioni attuative.

4. Il RU individua le aree da assoggettare a Piani Attuativi (PA), dove si prevedono interventi di nuova edificazione, di sviluppo e trasformazione del patrimonio edilizio esistente, interventi edilizi che comportano utilizzo di nuovo suolo, anche al fine di realizzare spazi pubblici, attrezzature ed infrastrutture, nonché aree del territorio aperto oggetto di recupero e valorizzazione delle risorse naturali ed essenziali del territorio da convenzionare, ai sensi del successivo punto 11, con il Comune per garantire la realizzazione e la cessione delle urbanizzazioni, nonché le attrezzature, infrastrutture, aree, e edifici, destinate a soddisfare interessi pubblici.

5. Costituiscono Piano Attuativo anche i Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale di cui all'art. 4 della L.R. 64/95 nei casi previsti dall'art.40.

6. Sono equiparati ai Piani Attuativi anche i singoli permessi di costruzione (concessione, autorizzazione, attestazione di conformità, ecc.) se convenzionati con il Comune con le finalità di cui al successivo punto 11.

7. In tutti i casi di Piano Attuativo è possibile in sede di approvazione del progetto plani - volumetrico e previo deliberazione della Giunta Municipale incrementare fino ad un massimo del 10% le volumetrie e/o le superfici utili lorde previste e/o la superficie coperta, per realizzare ulteriori opere di urbanizzazione e/o cessioni di aree o immobili per pubblica utilità alle condizioni e con le modalità che potranno essere stabilite di volta in volta dalla Giunta Municipale ed inserite nella convenzione urbanistica, la cessione di u.i. ad uso residenziale costituisce titolo preferenziale per la concessione dell'incremento fino al massimo del 10%.

8. Il RU individua per le aree soggette a Piano Attuativo, (P.A) gli immobili e le aree da cedere gratuitamente al Comune per soddisfare esigenze di carattere pubblico, inoltre individua le quantità delle aree a verde, viabilità e parcheggi, e/o attrezzature pubbliche, nonché le opere di urbanizzazione da realizzare a cura dei soggetti attuatori, anche esterne al perimetro del piano attuativo. I perimetri delle aree possono essere precisati nei progetti planovolumetrici presentati per l'approvazione, tali modifiche se limitate ad apportare rettifiche di minima entità alle perimetrazioni di zona non costituiscono variante al RU.

9. Sugli edifici esistenti, nelle aree soggette a Piano Attuativo ed a Piano Attuativo normato da Progetto Guida, prima dell'approvazione di tali strumenti, sono ammessi interventi fino manutenzione straordinaria.

10. Il RU demanda alla formazione del Programma Integrato d'Intervento (P.I.I.), la definizione degli interventi in aree dove é rilevante la necessità di procedere unitariamente e con il concorso di operatori pubblici e privati. Tali aree sono caratterizzate dalla compresenza di previsioni di:

  • a) infrastrutture.
  • b) recupero urbano e nuova edificazione.
  • c) spazi e attrezzature pubbliche.

11. Le convenzioni urbanistiche attuative sono gli atti che regolano i rapporti tra i soggetti pubblici e privati per l'attuazione di Piani Attuativi, Progetti Guida o altri interventi previsti dal RU, esse disciplinano tra l'altro:

  • - la realizzazione delle opere per il superamento o la mitigazione del rischio idraulico;
  • - la realizzazione delle opere di urbanizzazione interne e/o esterne al comparto da effettuarsi o la monetizzazione delle stesse;
  • - la cessione gratuita delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione;
  • - il versamento degli oneri concessori;
  • - la cessione gratuita degli immobili e/o aree per soddisfare esigenze di carattere pubblico, quale quota parte delle urbanizzazioni secondarie, al Comune o la loro monetizzazione;
  • - il rimborso al Comune degli oneri finanziari complessivi sopportati per l'acquisizione delle aree oggetto di opere di urbanizzazione esterne e/o interne al PA compresi eventuali oneri di progettazione;
  • - gli standard minimi di spazi pubblici da destinare a verde e parcheggio interni al comparto;

In caso di dimostrata impossibilità del reperimento delle aree destinate a spazi pubblici, di relazione o per soddisfare esigenze di carattere pubblico, all'interno dei comparti soggetti a P.A., o nel caso di intervento diretto convenzionato, l'intervento urbanistico può essere approvato ad una delle seguenti condizioni:

  • •il soggetto privato corrisponde all'Amministrazione comunale una somma pari all'indennità di esproprio, e di tutti gli oneri connessi, di un'area di dimensioni pari a quella che avrebbe dovuto cedere gratuitamente con valori riferiti al comparto di intervento;
  • •l'Amministrazione comunale accetta la cessione gratuita da parte del soggetto privato di aree o immobili destinati dal RU a spazi pubblici e di relazione localizzati fuori dal comparto oggetto d'intervento, oppure di un'area e/o immobile, anche non destinato a spazi pubblici o di relazione dal RU, ritenuto idoneo per soddisfare esigenze di carattere pubblico dall'amministrazione comunale stessa.

Il Comune in sede di convenzione, può con le procedure previste dalla legge individuare le quote di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata, convenzionata e agevolata.

Art. 6 PROTEZIONE IDROGEOLOGICA - FATTIBILITA' GEOLOGICA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di tipo edilizio, urbanistico e territoriale sono soggetti alle limitazioni e prescrizioni stabilite dalla normativa "geologica" allegata alla Carta della Fattibilità con riferimento alla classificazione di pericolosità geologica ed idraulica geologica delle diverse zone. Tali indicazioni assumono carattere prescrittivo ai fini del rilascio di autorizzazioni e/o concessioni edilizie e d.i.a.

Inoltre tutti gli interventi in previsione sul territorio comunale sono condizionati al rispetto delle prescrizioni di cui ai commi seguenti.

Aree vulnerate da fenomeni di esondazione e soggette a rischio idraulico.

Le aree soggette a rischio idraulico, mappate nella Carta della pericolosità idraulica (Tav. 2.9.4 Fogli ovest ed est del Piano Strutturale), sotto le Classi "3a", "3b" e "4" sono quelle aree interessate da problematiche idrauliche per fenomeni di inondazione trascorsi e/o potenziali.

Le prescrizioni di seguito dettate per le aree classificate con pericolosità idraulica "3a", "3b" e "4" sono dettate in conformità alle salvaguardie di cui alla Del. C.R. n. 12/2000, D.P.C.M. n. 226/99 e Del. Comitato Istituzionale Autorità di Bacino del Fiume Arno n. 139/1999 ed avranno efficacia fino a quando non saranno realizzati gli interventi previsti nello Studio idrologico-idraulico, allegato al presente RU, e nel PROTOCOLLO D'INTESA sottoscritto in data 11.12.2003 dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno, Regione Toscana, Provincia di Firenze, Circondario Empolese Valdelsa, e Comune di Capraia e Limite, per l'individuazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza del territorio comunale per tempo di ritorno T = 200 anni.

•Nelle aree classificate in pericolosità idraulica "3a", "3b" e "4" ogni intervento edilizio è subordinato al rispetto delle seguenti disposizioni:

  • a) In attesa della realizzazione degli interventi per la riduzione del rischio idraulico di cui al sopra citato PROTOCOLLO D'INTESA nelle aree C2 di trasformazione urbanistica (ristrutturazione urbanistica con diminuzione di volume e superficie coperta) e nelle zone omogenee "B" di completamento, in tutti i comparti per cui non siano espresse puntuali e specifiche prescrizioni in merito alla relativa scheda di fattibilità geologica, la destinazione a civile abitazione deve essere realizzata con il piano di calpestio del primo solaio ad uso residenza ad una quota superiore di un franco di 50 cm. dalla massima quota di esondazione con tempi di ritorno duecentennale.
  • b) La nuova edificazione nelle zone omogenee C1 (di completamento urbanistico) e D deve essere realizzata in condizioni di sicurezza idraulica per tempo di ritorno T = 200 anni.
  • c) Al fine di salvaguardare l'incolumità degli utenti, mezzi e beni in caso di allagamento gli interrati ed i seminterrati di nuova costruzione, ove non esclusi dalle salvaguardie sovracomunali, dovranno essere realizzati secondo le seguenti prescrizioni:
    • - non dovranno essere realizzate caldaie o altri impianti tecnologici a livello di piani interrati e/o seminterrati;
    • - è vietata la chiusura dei piani interrati e/o seminterrati con basculanti in quanto in caso di allagamento l'apertura potrà essere impedita dalla pressione delle acque;
    • - gli impianti elettrici dei piani interrati e/o seminterrati dovranno essere dotati di centralina di allarme per il rilevamento della presenza di acqua che tolga la tensione al piano in caso di allagamento e di dispositivo che impedisca la discesa dell'ascensore a tali piani interrati e/o seminterrati;
    • - poiché, in ogni caso, potrebbero verificarsi fenomeni di ristagno per ridotto funzionamento della rete drenate superficiale, i locali interrati e/o seminterrati dovranno, in ogni caso, essere impermeabilizzati;
    • - tali locali dovranno essere realizzati in modo da impedire l'ingresso delle acque in caso di esondazione;
    • - detti piani interrati e/o seminterrati dovranno essere muniti di pozzetto con pompa sollevante a livello dotata di generatore autonomo ubicato a quota di sicurezza, cioè non inferiore a + 50 cm rispetto al teorico battente di piena duecentenaria.
  • d) l'altezza massima degli edifici si calcola a partire dalla massima quota di esondazione con tempi di ritorno duecentennale.
    Negli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti nelle aree normative di appartenenza. Per tali interventi nel caso si preveda aumento del carico urbanistico e/o variazione di destinazione d'uso che configuri aumento dell'esposizione a rischio idraulico per l'utenza saranno ammessi interventi purchè realizzati in condizioni di sicurezza idraulica per tempo di ritorno T = 200 anni.

Aree per il contenimento del rischio idraulico, soggette alle limitazioni e alle salvaguardie stabilite dall'autorità di bacino del Fiume Arno di cui alle norme n. 2 e n. 3 del D.P.C.M. n. 226/99 e aree ad elevata pericolosità e rischio idraulico di cui alla Del. Com. Ist Aut. Bacino Arno n. 139/1999.

Sono definite aree per il contenimento del rischio idraulico, quelle aree destinate alla

realizzazione di casse di laminazione e bacini a bocche tarate previste dal Piano Stralcio sul Rischio Idraulico di Bacino, e quelle disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno n. 139/99.

•In tali aree sono esclusi, fino al raggiungimento delle condizioni di messa in sicurezza idraulica per tempo di ritorno T = 200 anni, gli interventi di nuova edificazione e le trasformazioni morfologiche che riducano la capacità di invaso e di deflusso delle acque. Sono ammessi gli interventi previsti dalle stesse deroghe delle sopra citate salvaguardie.

•Negli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti nelle aree normative di appartenenza e comunque fino alla ristrutturazione R1 escluso aumento di superficie coperta.

•Nell'area delle Casse di espansione del Fiume Arno in riva destra il nuovo ponte sull'Arno previsto dal PS sarà progettato tenendo conto delle esigenze idrauliche e previa concertazione con gli Enti preposti alla sua realizzazione.

Aree ricadenti negli "ambiti" di cui alla Del. C.R.T. n. 12/2000.

Tali aree, definite nella Carta degli ambiti (Tav. 2.9.1 foglio est ed ovest di Piano Strutturale), corrispondono alle zone di ambito "A1", e "B" sottoposte alle disposizioni contenute nella Del. C.R. 12/2000.

•Nelle aree ricadenti all'interno dell'Ambito "A1", di assoluta protezione del corso d'acqua non è consentita la realizzazione di nuove edificazioni, di manufatti di qualsiasi natura e trasformazioni morfologiche; sono consentite solo le opere idrauliche, di attraversamento dei corsi d'acqua, gli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque e gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento e al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.

Negli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti nelle aree normative di appartenenza e comunque sino alla ristrutturazione edilizia R2 escluso aumento della superficie coperta purché realizzati in condizioni di sicurezza idraulica.

•Nelle aree ricadenti all'interno dell'Ambito "B" valgono le salvaguardie relative a quelle aree classificate in pericolosità idraulica "3a", "3b" e "4" e sono comunque ammessi quegli interventi da realizzarsi in condizioni di sicurezza idraulica per tempo di ritorno T = 200 anni.

Aree soggette a problematiche di instabilità.

Tali aree, definite nella "Carta della pericolosità geologica" (Tav. 2.8 foglio est ed ovest di Piano Strutturale) sotto le classi 3 e 4 risultano caratterizzate da instabilità dovuta a fattori geologico-tecnici e geomorfologici.

•Nelle aree in classe di pericolosità geologica 4 qualora si intendano definire ammissibili trasformazioni fisiche morfologiche ed edilizie non puramente conservative e/o ripristinatorie, per le quali risulti classe di fattibilità IV (fattibilità limitata) si dovranno effettuare specifiche indagini geognostiche e quanti altri studi siano necessari per precisare i termini del problema. Sulla base dei risultati degli studi sopra accennati dovrà essere predisposto il progetto di massima degli interventi di consolidamento, di bonifica e di miglioramento dei terreni, dovranno essere prescritte idonee tipologie fondazionali, dovranno essere indicati i costi ritenuti necessari per tali operazioni, dovrà essere previsto un programma di controlli atti a valutare l'esito dei predetti interventi, con specificazione dei relativi metodi e tempistica.

In queste aree sono consentiti, senza particolari limitazioni, le destinazioni a verde prive di infrastrutture, percorsi pedonali e ciclabili con limitato movimenti di terreno ed a condizione che non venga alterata la corretta regimazione delle acque superficiali.

•Nelle aree in classe di pericolosità 3 gli interventi di modificazione del suolo, ed ogni intervento edilizio eccedente la ristrutturazione edilizia sono ammesse sulla base di studi finalizzati alla caratterizzazione litostratigrafica e geomeccanica dei terreni, alla valutazione delle opere necessarie alla bonifica degli eventuali dissesti in atto e dell'impiego di particolari tipologie fondazionali.

Le indagini geognostiche devono essere estese ad un adeguato intorno per definire l'area coinvolta nei processi di instabilità.

Per i fronti di scavo dovrà essere calcolata la pendenza idonea per evitare alterazioni delle attuali condizioni geomorfologiche dell'area di intervento.

Nel caso di pendii interessati da accumuli stabilizzati di paleofrane, le indagini dovranno consentire di accertare le profondità delle superfici di scorrimento e se possibile di definire le caratteristiche cinematiche della frana.

Aree soggette alle limitazioni e alle salvaguardie stabilite dall'autorità di bacino del Fiume Arno di cui alle Del. Com. Ist Aut. Bacino Arno n. 135-136/1999 per le aree classificate ad elevata pericolosità e rischio per frana .

Sono le zone perimetrate come "aree a pericolosità di frana molto elevata (PF4)" e come "aree a rischio di frana molto elevato (RF4)" di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 135 del 27 ottobre 1999 cos&igrave come modificata ed integrata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 136 del 10 novembre 1999 in merito a "Adozione delle misure di salvaguardia per le aree a pericolosità e a rischio di frana molto elevato individuate e perimetrate nel Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto nel bacino del Fiume Arno". Decreto Legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito in Legge 3 agosto 1988, n. 267 e Decreto Legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito in Legge 13 luglio 1999, n. 226, articoli n. 1 e n. 2.

Per quanto concerne l'ammissibilità di interventi in tale area si rimanda alle precipue salvaguardia sovraccomunali.

Riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo.

Tutti gli interventi che riguardano sistemazioni esterne, parcheggi, viabilità pedonale e meccanizzata nonché gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione urbanistica con aumento di superficie di calpestio al di fuori di quelli previsti nei Piani Attuativi, devono prevedere una superficie permeabile pari almeno al 25% della superficie fondiaria salvo diversa disposizione delle diverse zone omogenee.

Devono inoltre prevedere modalità costruttive atte a consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque meteoriche, evitando, per quanto possibile, il loro convogliamento immediato nel sistema fognario o nei corsi d'acqua. Quando è possibile le acque piovane devono essere convogliate in aree adiacenti con superficie permeabile, senza che si determinino problemi di ristagno.

Art. 7 DOTAZIONE DI PARCHEGGI ED AUTORIMESSE PERTINENZIALI E DOTAZIONE E CARATTERISTICHE DEI PARCHEGGI E DEL VERDE ALBERATO NELLE ATTIVITA COMMERCIALI

1 Gli spazi da destinare ad autorimesse e parcheggi privati a servizio delle costruzioni nei casi di nuova edificazione o di ampliamento dell'esistente, escluso gli edifici artigianali e/o industriali e gli ampliamenti "una tantum", dovranno avere, ai sensi dell'art. 2 della L.122/89, una superficie non inferiore a 1 metro quadro ogni 10 metri cubi di costruzione.

2 Nelle zone interessate da Piano Attuativo normate da Progetti Guida si farà riferimento alla specifica regolamentazione introdotta con la loro approvazione, da considerarsi quindi prevalente nei confronti di quanto disposto nel successivo 3° comma.

3 La quantità minima di parcheggi di cui al 1 comma del presente articolo, dovrà comunque soddisfare anche i seguenti parametri:

  • per la residenza 1,5 posti auto (considerando per parcheggi esterni un minimo di mq.25 per posto auto), ogni alloggio di nuova costruzione.
  • per le attività turistico-ricettive almeno 1 posto auto ogni camera ed un posto autobus ogni 40 camere.
  • per le attività agrituristiche almeno 1 posto auto ogni 3 posti letto previsto.
  • per le attività direzionali almeno 1 posto auto ogni 50 mq. di superficie di calpestio.

4 Per le attività produttive artigianali e industriali dovrà essere soddisfatto il solo requisito di un 1 posto auto ogni 150 mq. di superficie di calpestio.

5 Per le attività commerciali la dotazione dei parcheggi e del verde alberato, fermo restando il rispetto degli standard previsti dal DM 1 aprile 1968, n. 1444, è determinata nella misura che segue:

  • ˜a)- parcheggi per la sosta stanziale all'interno degli edifici e nell'area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall'art. 2, secondo comma, della legge 24.3.1989, n. 122, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci. Riguardo ai suddetti parcheggi si applicano le note esplicative di cui al punto 9 della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3210 del 28.10.1967;
  • ˜b)- parcheggi per la sosta di relazione nella misura di seguito individuata per ciascuna tipologia di struttura di vendita. I parcheggi per la sosta di relazione sono reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso.

Si considerano come "edifici o unità immobiliari a destinazione commerciale esistenti" quelli che risultano a destinazione commerciale in base a licenza, concessione, autorizzazione, regolarmente approvata, sono inoltre considerate commerciali le unità immobiliari individuate con categoria catastale "C/1, C/2, C/3" che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso risultino già costruiti, in corso di costruzione o per i quali sia già stata rilasciata concessione edilizia o autorizzato il cambio di destinazione d'uso.

  • - Per gli esercizi di vicinato:
    • ˜ i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura minima di mq. 1 per ogni mq. di superficie di vendita, mentre i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.
    • ˜ nei tessuti ed edifici storici (zone A), nelle zone a traffico limitato o escluso, nonché per gli edifici a destinazione commerciale esistenti compresi quelli in categoria catastale "C/1, C/2, C/3", si prescinde dal dimensionamento di cui al precedente punto, non essendo in tal caso richiesta alcuna dotazione di parcheggi per l'attivazione o l'ampliamento di esercizi di vicinato.
  • - Per le medie strutture di vendita:
    • ˜ a) le aree a parcheggio per la sosta di relazione delle medie strutture di vendita sono dimensionate nella misura minima di mq.1,50 per ogni mq. di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq.1 per ogni mq. di ulteriori superficie utile lorda (SUL) aperta al pubblico, destinate ad altre attività connesse e complementari a quella commerciale (ristoranti, bar, sale riunioni ecc);
    • ˜ b) le dotazioni indicate al precedente punto a) sono ridotte della metà quando l'esercizio abbia carattere di struttura rionale (prevalente carattere pedonale dell'utenza o struttura scarsamente attrattiva di traffico veicolare). Tali strutture sono identificate in quelle fino a 250 mq. di superficie di vendita per gli esercizi posti in edifici a destinazione commerciale esistenti.

La stessa riduzione si applica quando si verifichi un effetto di riqualificazione ambientale, sociale ed architettonica derivante dall'insediamento proposto che sia dichiarato ed attestato dall'Amministrazione Comunale;

  • ˜ nelle zone a traffico limitato o escluso, si prescinde dal dimensionamento di cui ai precedenti punti a) e b) non essendo in tal caso richiesta alcuna dotazione di parcheggi per l'attivazione o l'ampliamento di medie strutture di vendita;
  • ˜ le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni 40 mq. di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali;
  • ˜ il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta e di relazione, non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 mq. di superficie di parcheggio;

6- Le aree a parcheggio devono rispettare le norme di riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 21 giugno 1994 n. 230.

Art. 8 VERDE ALBERATO e VERDE PRIVATO VINCOLATO

All'interno delle aree normative il RU indica le aree a verde alberato che sono generalmente localizzate in fregio ad infrastrutture viarie e o a protezione di abitazioni. Le aree a verde alberato dovranno essere piantumate con alberi di essenze prevalentemente autoctone e adatte a contenere l'inquinamento acustico ed atmosferico; tali alberi saranno a semplice filare nelle aree di larghezza fino a mt.10, a doppio filare o a gruppi nelle aree di maggiore larghezza.

Nelle aree a verde alberato dovranno essere salvaguardate le alberature esistenti e quelle di nuovo impianto saranno scelte tra quelle autoctone e poste ad idonea distanza dagli edifici tale da permettere alla pianta adulta il suo corretto sviluppo.

Le aree a verde privato vincolato sono i giardini di pertinenza di edifici che si distinguono per la loro bellezza, estensione ecc. è ammessa solo la manutenzione ordinaria e la conservazione della destinazione a verde dell'area.