Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33 TERRITORIO APERTO

E' rappresentato, in generale, dalle aree esterne ai centri abitati destinate prevalentemente ad attività agricole e forestali, in parte sono comprese anche all'interno dei centri abitati, dove sono comunque presenti anche infrastrutture di servizio della collettività ed a funzioni ed attività di natura non agricola. Le aree del territorio aperto sono rappresentate nelle tavole di azzonamento in scala 1/5000.

Il R.U. definisce le norme d'intervento in materia di

  • . tutela ambientale,
  • . interventi sui terreni agricoli.
  • . interventi sugli edifici esistenti e nuove costruzioni.

Il R.U. definisce inoltre i contenuti dei P.M.A.A.,

Il R.U. articola il territorio nelle seguenti specifiche aree normative:

  • . Zone con esclusiva o prevalente funzione agricola (E1).
  • . Zone agricole produttive (E2).
  • . Aree destinate ad agricoltura amatoriale (E3).
  • . Zone boscate.
  • . Aree di protezione paesistica e storico ambientale.
  • . Aree di recupero ambientale.
  • . Laghetti e corsi d'acqua.

Inoltre il R.U., sulla base delle prescrizioni contenute nel PS, norma le aree di protezione paesistica e/o storico ambientale

Art. 34 PRESCRIZIONI GENERALI

In tutto il territorio aperto, ad eccezione delle normali operazioni connesse con la pratica agricola, tutti gli interventi che comportino la movimentazione del terreno, le modifiche del profilo dei suoli nonché la formazione di strade e piazzali anche in semplice massicciata sono attuati nel rispetto delle presenti norme.

  • I progetti da allegare agli atti di cui sopra dovranno contenere:
  • ˜ generalità del dichiarante,
  • ˜ ubicazione dell'intervento: località, identificativi catastali,
  • ˜ sintetica descrizione degli interventi che si intendono effettuare,
  • ˜ data presunta di inizio lavori,
  • ˜ titolo di disponibilità del bene,
  • ˜ corografia scala 1/10.000,
  • ˜ estratto PRG scala 1/ 5.000,
  • ˜ planimetria catastale scala 1/ 2.000,
  • ˜ documentazione fotografica dell'area vasta e dei luoghi oggetto dell'intervento,
  • ˜ dichiarazione sull'uso attuale del suolo e destinazione colturale,
  • ˜ relazione tecnica firmata da professionista abilitato con particolare riferimento alle sistemazioni idrauliche superficiali e profonde ed alla quantificazione degli interventi supportata se necessario da planimetrie e disegni illustrativi, scala massima 1/500.In tutto il territorio aperto, salvo le specifiche destinazioni di zona, é vietata l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito di materiali e mezzi diversi da quelli che costituiscono la scorta ordinaria delle aziende agricole, salvo per situazioni connesse ad operazioni di carattere transitorio. Sono vietate le attività commerciali, anche temporanee, se non connesse con la conduzione agricola, se non previste da altri elaborati di piano.

Tutti gli interventi edilizi che eccedano la manutenzione ordinaria e straordinaria sono ammessi solo se contribuiscono alla riqualificazione degli insediamenti ed al loro inserimento nel contesto produttivo e paesaggistico-ambientale

In tutto il territorio aperto gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che eccedono la ristrutturazione edilizia sono ammessi secondo le prescrizioni riferite a ciascuna area normativa e sulla base di Analisi storica, ambientale e paesaggistica e devono:

  • ˜ riferirsi anche al resede di pertinenza del fabbricato e ad un congruo intorno;
  • ˜ prevedere uno sviluppo edilizio organico alle caratteristiche morfologiche dell'edificato esistente e del paesaggio circostante in coerenza con l'Analisi storica, ambientale e paesaggistica;
  • ˜ prevedere l'obbligo di demolizione di tutte le strutture accessorie costruite con elementi precari od impropri anche se regolarmente autorizzati;
  • ˜ prevedere una progettazione di dettaglio delle sistemazioni esterne e del verde, con l'utilizzazione delle specie arboree tipiche dei luoghi, poste a dimora secondo i criteri distributivi tradizionali.
  • ˜ descrivere il sistema di smaltimento delle acque di pioggia del fabbricato e delle aree scoperte prevedendo per la sistemazione definitiva l'uso di materiali permeabili o semipermeabili.

L'Analisi storico, tipologica ed ambientale della evoluzione del nucleo edilizio e del suo contesto ambientale e paesaggistico é costituita da:

1) documentazione sullo stato dei luoghi estesa ad un congruo intorno relativamente a:

  • ˜ manufatti edilizi
  • ˜ tipi di recinzioni
  • ˜ presenza e ubicazione delle alberature d'alto fusto, degli arbusti, delle colture agrarie.
  • ˜ sistemazioni ad orti o giardini
  • ˜ il sistema di smaltimento delle acque di pioggia del fabbricato e delle aree scoperte
  • ˜ allacciamento ai pubblici servizi ovvero modalità di approvvigionamento idrico e allontanamento dei relativi rifiuti solidi, liquidi e gassosi, dando anche conto del livello delle emissioni rumorose;
  • ˜ rapporto con la viabilità principale e modalità di accesso carrabile e di ricovero delle auto

2. analisi storica dell'insediamento con evidenziate:

  • ˜ le fasi di crescita
  • ˜ le caratteristiche tipologiche degli edifici e degli spazi
  • ˜ i mutamenti delle destinazioni d'uso

3. analisi e valutazione con opportune rappresentazioni grafiche del rapporto spaziale del nucleo edilizio con il contesto circostante ed in particolare:

  • ˜ con gli elementi contenuti nella carta dello statuto dei luoghi del PS
  • ˜ con gli altri elementi del sistema insediativo
  • ˜ con le sue pertinenze individuate secondo la loro tipologia ed uso complementare a quello degli edifici

Recinzioni

E' ammessa la recinzione della pertinenza degli edifici, con le modalità stabilite nel vigente RE. Gli interventi non dovranno comportare la suddivisione della pertinenza dei complessi edilizi unitari e delle aree limitrofe, anche se in presenza di proprietà diverse.

E' ammessa la recinzione delle aree che possono costituire un pericolo per l'incolumità delle persone e degli animali, nonché gli altri casi previsti dalle specifiche normative.

E' ammessa la recinzione temporanea dei terreni agricoli, se realizzata con altezza massima di m. 1,20, che non comportino una modificazione permanente dello stato dei luoghi, mediante pali in legno infisso nel terreno e paramento in filo di ferro spinato o rete metallica, se sono necessarie per gli allevamenti e per le colture praticate.

Le recinzioni in muratura con pietra a facciavista o di muratura intonacata, di altezza massima di ml. 1.80 sono ammesse solo per piccoli tratti per la formazione dei cancelli di ingressi ad integrazione o in continuità con quelle esistenti, o in aderenza a fabbricati esistenti, in tal caso saranno realizzate con le stesse modalità e dimensioni, e di norma soltanto lungo la viabilità principale e secondaria.

Attrezzature degli spazi esterni

Nell'ambito della progettazione e sistemazione delle pertinenze e delle aree contermini i fabbricati è ammessa la realizzazione di impianti sportivi dimensionati e legati esclusivamente alle attività ed alle funzioni prevalenti degli edifici.

La loro realizzazione è ammissibile solo se, sulla base dell'Analisi storica, ambientale e paesaggistica rispetta i principi di cui al presente articolo e contribuisce alla riqualificazione degli insediamenti ed al loro inserimento nel contesto produttivo e paesaggistico-ambientale. Le dimensioni degli impianti saranno correlate all'utenza prevista con riferimento ai residenti nel fabbricato o complesso edilizio e degli utenti delle attività ricettive autorizzate.

Le piscine dovranno essere localizzate su aree in chiaro rapporto di pertinenza con l'immobile e comunque ad una distanza non maggiore di ml 50,00, dovranno mantenere il miglior rapporto con la struttura geomorfologica e dovranno rispettare gli allineamenti del tessuto agrario; in particolare dovranno rispettare gli allineamenti contermini dei muri a retta, delle alberature, dei filari e delle sistemazioni agrarie.

Fermo restando quanto prescritto dal precedente capoverso, tale limite di ml 50,00 può essere maggiorato fino a ml 80,00, qualora sia dimostrata l'impossibilità di realizzare l'intervento coerentemente alle caratteristiche geomorfologiche del suolo o del contesto ambientale.

Il piano al bordo superiore di ciascuna piscina, allargato per una fascia di ml 2.00, non potrà avere in nessun punto una quota discostata di oltre ml 0,50 in più o in meno rispetto alla quota originaria del terreno.

Il rivestimento sarà effettuato preferibilmente con materiali di colore grigio chiaro escludendo, in ogni caso, colori non intonati con l'ambiente. La pavimentazione dell'area circostante lo specchio d'acqua sarà in pietra o comunque in materiali consoni all'ambiente.

Le attrezzature complementari all'allevamento dei cavalli ed alle attività equestri: tondini, maneggi, percorsi ad ostacoli, sono ammessi solo se legati all'esercizio dell'attività agricola ed agrituristica.

La tipologia degli impianti dovrà quindi essere compatibile con le caratteristiche fisiche del terreno, rispettare gli allineamenti delle sistemazioni agrarie e delle alberature ed i materiali usati saranno quelli tradizionali.

Per i campi da tennis è ammesso soltanto l'uso dell'erba naturale o sintetica, e terra battuta. La recinzione è ammessa solo nel caso di impianti non particolarmente visibili dagli spazi di pubblica relazione.

Manufatti ed impianti tecnologici di pubblica utilità

In tutto il territorio aperto la realizzazione di manufatti ed impianti tecnologici di pubblica utilità dovrà tener conto della preminente funzione agricola; la loro realizzazione è subordinata alla valutazione di proposte progettuali che limitino al massimo la perdita di suolo agrario e che siano compatibili con le funzioni ed attività primarie. I progetti dovranno essere corredati da studi e documenti che dimostrino l'inserimento delle opere nell'ambiente circostante.

Art. 35 DESTINAZIONE D'USO AMMESSE E MUTAMENTO DELLE DESTINAZIONI D'USO DEGLI EDIFICI

1. Destinazione d'uso degli edifici

Nel patrimonio edilizio esistente sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso salvo specifiche previsioni delle aree normative:

  • ˜ agricolo residenziale e per lo svolgimento delle attività agricole purchè commisurate alle capacità produttive del fondo;
  • ˜ agrituristiche;
  • ˜ residenze turistico alberghiere, case vacanze, e alberghi;
  • ˜ residenziale;
  • ˜ artigianali e commerciali solo se connesse e complementari con la gestione agricola;
  • ˜ sono altres&igrave consentite in deroga anche le funzioni direzionali (uffici e studi professionali) ed artigianale (piccolo artigianato compatibile con la residenza), commerciale di vicinato e i pubblici esercizi.

Per tutti gli edifici esistenti ad uso residenziale o oggetto di cambio di destinazione d'uso a fini residenziali, non compresi nell'allegato C, per consentire un miglioramento della qualità abitativa è ammesso un incremento di mc. 60.00 detto ampliamento potrà essere realizzato in aderenza prolungando lungo l'asse maggiore del fabbricato o con aggiunta tergale prolungando la falda del tetto con la medesima pendenza.

In tutti i casi l'intervento dovrà uniformarsi alle caratteristiche architettoniche del fabbricato esistente.

Nel caso di utilizzazione turistica (casa vacanze), di fabbricati esistenti, è ammesso un incremento una tantum pari al 20% della SUL con un max di mq. 200;

2.Mutamento delle destinazioni d'uso degli edifici

La pertinenza degli edifici, salvo diversa specifica perimetrazione indicata negli elaborati del R.U., è costituita dal resede catastale dell'edificio.

Il cambio di destinazione d'uso da residenziale rurale e da annesso rurale, a residenziale, del patrimonio edilizio delle aziende agricole e dei fondi che alla data di adozione del Regolamento Urbanistico abbiano dimensioni uguali o superiori a quelle definite all'art.3 comma 2 della L.R. 64/95 e successive modifiche è legata all'approvazione di un PMAA.

3.Piano di sistemazione ambientale

Gli interventi di sistemazione ambientale dovranno essere localizzati in aree esterne al resede dell'edificio cos&igrave come definito al precedente punto 2 fatte salvo diversa perimetrazione riportata negli altri elaborati del R.U.

Gli interventi di sistemazione ambientale saranno finalizzati alla tutela e valorizzazione delle risorse ambientali esistenti, dei manufatti di rilevanza paesaggistica o storico-testimoniale e delle alberature segnaletiche e di confine.

Questi interventi dovranno garantire il mantenimento degli effetti positivi sulle risorse e sull'ambiente per i dieci anni successivi alla loro realizzazione, prevedendo uno specifico programma di manutenzione ordinaria che comunque non potrà essere scomputato dagli oneri da corrispondere all'Amministrazione.

Interventi ammessi:

  • 1) restauro e ripristino dei terrazzamenti, solo se effettuati con materiali tipici reperiti in loco,
  • 2) ripristino e restauro delle sistemazioni idrauliche di superficie esistenti, solo se effettuati con materiali tipici reperiti in loco o con sistemi tradizionali,
  • 3) nuove sistemazioni idrauliche di superficie effettuate con tecniche costruttive che prevedano l'impiego prevalente del legno o della vegetazione viva, solo se indispensabili al ripristino delle condizioni originarie in zone non servite dalla viabilità poderale e senza movimenti di terreno,
  • 4) restauro di manufatti aventi valore storico-testimoniale: pozzi, sorgenti, fonti, lavatoi, tabernacoli, crocifissi, vie crucis, cappelle solo se ubicati in luoghi accessibili al pubblico passaggio o visitabili previa sottoscrizione di specifici impegni da assumere con l'Amministrazione,
  • 5) gli interventi curativi non devastanti volti alla conservazione di esemplari arborei di pregio, nonché gli interventi di potatura e gli interventi fitosanitari e la cura e profilassi contro gli agenti patogeni con particolare riferimento a: esemplari di qualsiasi dimensione di Cupressus sempervirens e Ulmus procera; esemplari arborei adulti con diametro a petto d'uomo maggiore di cm 40 di Quercus spp e Castanea sativa.
  • 6) costituzione di nuove formazioni vegetali lineari realizzate mediante collocazione a dimora di esemplari di Cupressus sempervirens di altezza minima di ml 3,50, certificati come resistenti al Seridium cardinale se l'intervento si inserisce nel contesto ambientale dell'area.
  • 7) restauro o ripristino dei filari e delle prode di Acer campestre, anche non consociato con la vite, ma comunque da allevare nelle forme tradizionali, limitatamente ad interventi che prevedano uno sviluppo minimo dei filari di ml 200 effettuati mediante la collocazione a dimora di piante con altezza minima di ml 2,50.
  • 8) ricostituzione di altre formazioni vegetali lineari costituite da specie arboree tipiche dei luoghi, con particolare riferimento al Morus nigra e M. alba con sviluppo minimo di ml 100 e massimo di ml 200 effettuati mediante la collocazione a dimora di piante con altezza maggiore di ml 2,50.
  • 9) interventi di ripristino della viabilità di uso pubblico dimensionati con opere finalizzate a garantire il passaggio pedonale e quello eccezionale di autoveicoli fuori-strada.
  • 10) interventi di ripristino di strade private con le modalità di cui al punto precedente previa sottoscrizione d'impegno all'utilizzazione pubblica per la durata degli impegni da assumere con l'Amministrazione e qualora il loro ripristino contribuisca a migliorare la rete sentieristica esistente,

Art. 36 CARATTERISTICHE DEGLI INSEDIAMENTI NEL TERRITORIO APERTO

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti, aumento della SUL e nuova edificazione dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

1.L'altezza degli edifici dovrà rapportarsi a quella dei preesistenti, nel caso di edifici isolati l'altezza massima non sarà superiore a ml 6,50, con copertura a falde inclinate a padiglione o capanna, con manto di copertura in coppi e tegole;

2.Tipologia planimetrica semplice, ispirata alla tradizione dell'architettura rurale del luogo, rettangolare, quadrata, ad "elle" o forme composte per aggregazione. Prevalenza di pieni nei prospetti, aperture da realizzare con le forme tipiche come arco a tutto sesto, ribassato, catenario, o architrave, finestre rettangolari o quadrate, loggie coperte al piano terra o 1 piano, loggiati a sbalzo dal piano facciata di norma sul fronte laterale o coerente con la facciata principale di profondita massima di ml.4.00. Scale esterne non a sbalzo, ma tamponate in unica rampa o ad angolo con o senza copertura eseguita mediante prolungamento della falda di copertura principale.

2. Costruzione o tamponamenti in muratura intonacata a calce con colori tradizionali, pietra locale a faccia-vista, o pietra e laterizio, serramenti, infissi e gronda alla fiorentina in legno. Docce e pluviali in rame. Finiture esterne realizzate nel rispetto delle tipologie di zona: in pietra locale o battuto di cemento trattato con pigmenti naturali.

3. L'illuminazione esterna, salvo esigenze specifiche, dovrà essere ottenuta da fonti di luce discrete, non colorate e limitata alle immediate pertinenze dei fabbricati;

4. Il rispetto degli standards di risparmio energetico previsti dalla legge.

5. Il controllo e la limitazione dell'inquinamento attraverso la realizzazione di sistemi di smaltimento autonomi con depuratori ad ossidazione totale che permettano il recupero degli scarichi nell'ambito della gestione aziendale.

6. Favorire l'auto-approvvigionamento idrico prevedendo lo stoccaggio delle acque reflue del tetto e delle altre acque di pioggia in cisterne interrate o bacini fuori terra. Il deposito avrà capacità di stoccaggio minimo pari a 1/10 della SUL.

7. Limitare la produzione di rifiuti prevedendo soluzioni che permettano elevate possibilità di stoccaggio delle diverse frazioni di RSU: vetro, lattine, carta, plastica e programmi verificabili di utilizzazione della frazione umida degli RSU prodotta.

Nuovi annessi agricoli commisurati alle capacità produttive dei fondi devono essere realizzati con le caratteristiche costruttive di cui ai punti 1), 2), 3), 4) del comma 1 e di altezza massima di mt.5.

E' ammessa la realizzazione di annessi agricoli da realizzarsi con caratteristiche diverse di quelle precedentemente descritte qualora si preveda l'impiego di strutture portanti verticali ed orizzontali in legno, tamponamenti in legno o muratura intonacata, copertura a falde inclinate con manto di copertura anche in marsigliesi. Per specifiche esigenze è ammessa la realizzazione di serramenti ed infissi con materiali imputrescibili.

I nuovi edifici saranno di preferenza realizzati in ampliamento dei nuclei esistente.

Art. 37 INTERVENTI SUI TERRENI AGRICOLI

Ad integrazione delle prescrizioni generali di cui al precedente articolo ed al fine di favorire la corretta formulazione dei PMAA vengono dettate le norme che seguono.

Tutti gli interventi di miglioramento fondiario che costituiscono una alterazione permanente dello stato dei luoghi quali le trasformazioni colturali, i reimpianti e nuovi impianti arborei, dovranno rispettare l'orditura della viabilità secondaria e quella poderale e non dovranno determinare sostanziali modificazioni della morfologia dei versanti, rispettando le linee di deflusso delle acque superficiali esistenti e migliorando la regimazione idraulica degli impluvi principali.

Le trasformazioni colturali e le altre opere di miglioramento fondiario dovranno rispettare le piante d'alto fusto e le formazioni vegetali lineari arboree già esistenti ed in particolare gli elementi individuati come emergenze vegetazionali, naturali ed agronomiche nella Carta dello statuto dei luoghi

Negli interventi di movimentazione del terreno si dovranno prevedere le modalità di spandimento a compenso del terreno e gli accorgimenti da adottare per l'eliminazione del pietrame di risulta dello scavo, individuandone la destinazione finale.

L'estirpazioni ed i reimpianti di olivo sono soggetti alle disposizioni previste dalla legislazione vigente. Gli interventi che prevedano modificazioni morfologiche dei terreni dovranno essere corredati di studi agronomici e di idraulica agraria che evidenzino i criteri ed i parametri assunti per il calcolo ed il dimensionamento dei drenaggi superficiali e profondi sulla base della specifica capacità

d'infiltrazione delle acque nel terreno, con riferimento a condizioni di saturazione idrica e con piovosità pari a 50 mm di pioggia nelle 24 ore. Tali valutazioni saranno desunte dall'analisi dei parametri fisici del terreno ottenuti per rilievo diretto o attraverso determinazioni analitiche certificate.

Ogni intervento straordinario da eseguire su pendici collinari di qualsiasi pendenza dovrà prevedere la realizzazione di fossi di guardia e scoline trasversali con spiovente efficace non superiore al 2% da realizzare, nel caso di pendici con pendenza superiore al 15%, con interasse minimo di ml 50.

Nei terreni sovrastanti o prospicienti strade di qualunque categoria, al fine di evitare il ruscellamento delle acque su aree pubbliche o di uso pubblico, i nuovi impianti o reimpianti arborei eseguiti a "rittochino" dovranno prevedere, il rilascio di una striscia di terreno lavorabile in senso ortogonale alla linea di massima pendenza di almeno ml 10,00 a partire dal ciglio superiore della strada, fatti salvi i progetti che evidenzino, attraverso elaborati specifici, l'impossibilita al verificarsi degli eventi sopra menzionati.

Sono vietate le lavorazioni del terreno nella fascia a distanza di ml 2.00 dalle strade statali, provinciali e comunali, di ml 1,00 dalle altre strade pubbliche o d'uso pubblico.

Nei terreni con pendenza superiore al 35% sono vietate le trasformazioni colturali che prevedano l'introduzione di ordinamenti soggetti a lavorazione annuali del suolo.

Art. 38 INTERVENTI SELVICOLTURALI

Ad integrazione delle prescrizioni generali di cui al precedente articolo 37 ed al fine di favorire la corretta formulazione dei PMAA vengono dettate le norme che seguono. Gli interventi selvicolturali sono disciplinati dalle leggi forestali nazionali e regionali. Il governo dei boschi dovrà contribuire alla riduzione del rischio di dissesto idrogeologico limitando i fenomeni di erosione superficiale tenendo conto della necessità di ridurre il pericolo di innesco e di sviluppo degli incendi.

Il cambio di destinazione colturale che comporti la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura è eccezionalmente ammesso, con le modalità previste dalle leggi forestali, purchè preveda l'obbligo di rimboschimento e le successive opere di cura e manutenzione per una superficie pari almeno a quella originaria.

Nella cartografia allegata al P.S. e R.U. sono indicati come boschi anche alcuni terreni precedentemente utilizzati per usi agricoli ed abbandonati a seguito dell'esodo dalle campagne.

Questi terreni, se precedentemente censiti al NCT con qualità di coltura diversa dal bosco, se ricadono in classe di pericolosità 1, 2, e con pendenze inferiori al 30% possono essere oggetto di cambio di coltura con le modalità previste dalla Legge Forestale.

Lo sviluppo delle tagliate dovrà prevedere l'estensione lungo le curve di livello anziché lungo la linea di massima pendenza.

Al fine di ridurre i rischi di innesco e diffusione degli incendi boschivi tutti i tagli che fronteggino strade di uso pubblico devono prevedere il rilascio di una fascia di rispetto su ciascun lato della carreggiata da sottoporre a trattamento particolare con riferimento alle finalità antincendio e di protezione paesistica

In tali fasce di rispetto dovranno essere rilasciati gli esemplari arborei dominanti che dovranno essere spalcati per un'altezza minima di ml 2,50 da terra, prevedendo il taglio della vegetazione arbustiva sottostante e comunque tutti gli accorgimenti che concorrano a garantire la copertura dello strato arboreo; tali fasce avranno uno sviluppo minimo di ml 10,00 per ciascun lato della carreggiata nel caso di viabilità vicinale e di ml 20,00 nel caso di strade comunali o di ordine superiore.

Nel caso di estensioni della tagliata superiori ad Ha 1 nei terreni ricadenti in classe di pericolosità 4 e di ha 2 per i terreni ricadenti in classe 3 e 2, si prevedono le seguenti limitazioni:

  • ˜ Il rapporto fra la lunghezza della tagliata lungo le curve di livello e la lunghezza misurata lungo la linea di massima pendenza non dovrà mai essere inferiore a 2 per i terreni classificati in Classe di Pericolosità 3 e 4,
  • ˜ Negli altri casi il rapporto non dovrà mai essere inferiore a 1.

Art. 39 PROTEZIONE IDROGEOLOGICA

E' obbligo dei proprietari dei fondi la manutenzione del reticolo idraulico minore e dei corsi d'acqua. Per quanto riguarda il reticolo idraulico minore i Programmi Aziendali di Miglioramento Agricolo Ambientale dovranno documentare, con idonei studi dell'assetto idraulico del territorio, le caratteristiche delle strutture idrauliche esistenti ed individuare gli interventi necessari a mantenere in efficienza e migliorare la funzionalità del reticolo di origine antropica.

Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che eccedono la ristrutturazione edilizia se riferiti a proprietà attaversate da corsi d'acqua, dovranno

prevedere uno specifico programma di interventi ordinari e straordinari di controllo della vegetazione golenale

Gli interventi programmati in alveo dovranno contribuire a valorizzare la vegetazione arborea esistente e gli altri elementi vegetali, limitando quindi i tagli alle sole piante che ostruiscono il corso d'acqua e prevedendo il diradamento di quelle che per la loro vicinanza o posizione potrebbero contribuire, intercettando il materiale fluttuante, alla formazione di sbarramenti naturali al regolare flusso delle acque.

Tutti gli interventi di consolidamento di versante e di regimazione idraulica, le altre opere di difesa realizzate nel territorio comunale da soggetti pubblici o privati dovranno essere realizzate utilizzando le tecniche di ingegneria naturalistica con priorità a quelle che impiegano prevalentemente materiali vegetali, tranne i casi eccezionali ove si dovrà adeguatamente

dimostrare l'impossibilità dell'applicazione, in ottemperanza alle attuali normative regionali (D.C.R. n. 155/97) e nazionali (legge 109/98).

Nel caso di ricorso ad altre tecniche costruttive sarà necessario prevedere opere complementari che contribuiscano alla mitigazione degli impatti di queste strutture sull'ambiente, o soluzioni che prevedano sistemi costruttivi misti, finalizzati ad un progressivo inserimento delle nuove opere nell'ambiente.

Art. 40 PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE

Il PMAA costituisce il piano della gestione aziendale per il conseguimento degli obiettivi produttivi e di conservazione, valorizzazione e miglioramento dell'ambiente e del paesaggio agrario.

I PMAA devono perseguire gli indirizzi generali dello sviluppo sostenibile delineati nel P.S. secondo le prescrizioni contenute nelle presenti norme.

Il PMAA ha sempre valore di un piano urbanistico attuativo se finalizzato alla realizzazione di nuovi volumi edilizi e deve essere sottoscritto da professionisti abilitati, secondo le specifiche competenze, a redigere tale strumento.

Il PMAA deve contenere i seguenti elementi:

A) Descrizione della situazione attuale dell'azienda

Deve rappresentare lo stato di fatto rilevato alla data di presentazione del PMAA con riferimento a:

  • a) la superficie fondiaria aziendale, individuata in termini catastali e graficamente riportata su estratto della CTR in scala 1/10.000;
  • b) la superficie agraria effettivamente coltivata, gli ordinamenti colturali, la qualità e quantità dei soprassuoli agrari e delle produzioni aziendali e per unità di superficie effettivamente conseguite,
  • c) la superficie boscata con specificazione della forma di governo dei singoli accorpamenti, delle condizioni fitosanitarie,
  • d) le tecniche di conduzione praticate, con particolare riferimento all'impiego dei fertilizzanti e presidi sanitari,
  • e) il numero degli addetti impegnati nella conduzione aziendale e l'impegno in termini di ore di lavoro facendo riferimento alla contabilità aziendale, se presente, o a schede colturali dettagliate dei processi ed attività intraprese dall'azienda,
  • f) il programma aziendale di igiene e sicurezza del lavoro,
  • g) gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali con specifico riferimento alla dotazione di macchinari agricoli,
  • h) i fabbricati esistenti con specificazioni in termini di ubicazione, volumi complessivi e superfici utili, tipologia e caratteristiche costruttive, stato di manutenzione e destinazione d'uso effettiva,
  • i) le risorse ambientali presenti con particolare riferimento a:
    • 1. le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali;
    • 2. le alberature segnaletiche di confine e di arredo;
    • 3. le specie vegetali di cui all'art. 4 della L.R. 82/82 nonchè gli individui arborei a carattere monumentale di cui all'art. 8 della stessa legge;
    • 4. le formazioni arboree d'argine, di ripa o di golena;
    • 5. i corsi d'acqua naturali e le formazioni artificiali;
    • 6. la rete scolante artificiale principale;
    • 7. le particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti o ciglioni;
    • 8. i manufatti aventi valore paesaggistico, storico e/o testimoniale;
    • 9. la viabilità rurale esistente.
  • l) bilancio economico della gestione aziendale.

Il PMAA dovrà indicare l'intera consistenza dei terreni e fabbricati che costituiscono la dotazione reale o potenziale dell'azienda agricola o della proprietà, a prescindere dalla loro destinazione d'uso o classificazione urbanistica o catastale.

Si dovranno evidenziare inoltre i terreni ed i fabbricati su cui è dimensionato il PMAA oggetto dell'impegno nei confronti dell'Amministrazione.

Lo stesso criterio dovrà essere seguito nel caso di PMAA riferiti a fondi condotti in affitto o ad altro titolo che abiliti al rilascio della concessione edilizia. In questo caso dovrà essere dichiarata l'intera consistenza dei terreni e fabbricati della proprietà concedente evidenziando le eventuali possibili interazioni gestionali fra i beni oggetto del PMAA e gli altri.

B) Descrizione degli interventi programmati

Deve descrivere il programma degli interventi previsti per lo svolgimento delle attività agricole e o delle attività connesse e per la tutela e la valorizzazione ambientale in rapporto a:

  • a) la superficie agraria che si prevede di porre o mantenere a coltura in attuazione del

programma, con la descrizione degli ordinamenti colturali e delle produzioni unitarie che si intendono conseguire, con evidenza delle modificazioni eventualmente apportate e delle pratiche di difesa del suolo correlate;

  • b) la superficie boscata che si intende utilizzare con un programma di gestione della risorsa per tutta la durata della convenzione;
  • c) le attività programmate connesse con quelle agricole e loro rapporto con le tipologie e le caratteristiche produttive aziendali;
  • d) la coerenza con gli indirizzi di gestione del territorio previsti dal P.S. e la conformità con il R.U.
  • e) la qualità e tipologia di interventi per la tutela ambientale atti a minimizzare gli effetti indotti sull'ambiente dalla gestione aziendale in termini di difesa del suolo, di mantenimento delle sistemazioni agrarie aventi rilevanza paesaggistica, nonchè delle risorse ambientali esistenti di cui al terzo comma della precedente lettera i);
  • f) la quantità e qualità degli interventi di valorizzazione atti a favorire la diversità e complessità ambientale, attraverso l'incremento delle risorse ambientali presenti anche a fine di ricovero, pastura e riproduzione della fauna protetta;
  • g) il fabbisogno di manodopera espressa in ore lavoro sulla base di un preciso programma da dettagliare per singolo ordinamento colturale, nonchè di impianti, infrastrutture e dotazioni aziendali necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmati;
  • h) bilancio economico preventivo di verifica degli interventi programmati da eseguire con la metodologia a prezzi costanti.
  • i) verifica economica e finanziaria della sostenibilità degli interventi,
  • l) verifica dei benefici indiretti, non economici,
  • m) valutazione dell'impatto sull'ambiente degli interventi programmati e di quelli preparatori, con particolare riferimento ai movimenti di terreno;
  • n) valutazione della coerenza degli interventi di progetto con gli assetti paesaggistici ed edilizi esistenti, opere e interventi di minimizzazione dell'impatto visivo e di contestualizzazione ed integrazione degli interventi programmati;
  • o) dettagliata descrizione delle misure da adottare nella gestione volte a:
    • - controllare e limitare l'inquinamento;
    • - favorire l'autoapprovvigionamento idrico;
    • - limitare la produzione di RSU;
    • - favorire la piena utilizzazione delle risorse energetiche presenti in azienda;
    • - limitare le perdite di suolo e aumentare i tempi di corrivazione delle acque;
  • C) Descrizione degli interventi edilizi

Deve descrivere gli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché al potenziamento delle strutture produttive.

D) Individuazione degli edifici

Deve contenere una esatta descrizione degli edifici esistenti e di quelli da realizzare nonché delle relative superfici fondiarie collegate.

E) Individuazione degli edifici non più necessari al programma

Deve contenere l'esatta individuazione degli edifici presenti nell'azienda non più necessari e coerenti con le finalità economiche e strutturali descritte dal PMAA.

F) Indicazione dei tempi di attuazione

Deve contenere l'indicazione dei tempi di attuazione degli interventi programmati, specificando le varie fasi di realizzazione;

La verifica istruttoria dei contenuti tecnici del PMAA è di competenza dell'Ufficio Agricoltura e Ambiente.

Per gli aspetti paesaggistici e ambientali è necessario il parere della Commissione Edilizia Integrata.

CAPO II AZZONAMENTO

Art. 41 ZONE CON ESCLUSIVA O PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA (E1)

1. Definizione

Sono le aree caratterizzate da una minore vocazione all'utilizzazione agricola caratterizzate da colture prevalentemente seminative.

2. Interventi ammessi e modalità attuative.

Sul patrimonio edilizio esistente, salvo diversa specifica classificazione, sono consentiti gli interventi di seguito specificati.

Per le aziende agricole che non raggiungano le minime unità colturali, alla data di adozione del RU, previste dalla LR 64/95, è ammessa la realizzazione di depositi agricoli con struttura in muratura di dimensione massima di mq. 12.00 con altezza massima di ml.2,40.

2.1 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricolo

Sul patrimonio edilizio delle aziende agricole sono consentiti i seguenti interventi edilizi purché non comportino mutamento della destinazione d'uso agricola:

  • a) manutenzione,
  • b) restauro e risanamento conservativo,
  • c) ristrutturazione edilizia,
  • d) ristrutturazione urbanistica nei limiti del 10% della SUL dei fabbricati aziendali e fino ad un massimo di 150 mq. di SUL ricostruita,
  • e) per gli annessi agricoli ampliamenti una tantum non superiori al 10% della SUL dei fabbricati esistenti, fino ad un massimo di mq. 60.
  • f) per ogni unità abitativa esistente ampliamenti una tantum fino al 20% della SUL fino ad un massimo di 30 mq senza aumento delle unità abitative.
  • g) nel recupero del patrimonio edilizio esistente possono essere realizzate nuove unità abitative funzionali alle esigenze abitative dei familiari dell'imprenditore agricolo, cos&igrave come definito dalla normativa europea, anche se non impiegati stabilmente nell'attività agricola.

Per gli interventi di cui ai punti d), e) f) g) il rilascio della concessione edilizia e subordinato alla stipula di atto d'obbligo unilaterale o di convenzione da trascrivere a cura e spese del concessionario nei quali il richiedente si impegna a non modificare la destinazione d'uso dei fabbricati oggetto dell'intervento nei dieci anni successivi alla stipula dell'impegno.

Previa approvazione di un PMAA sono consentiti gli interventi di ampliamenti volumetrici non riconducibili alle fattispecie di cui ai precedenti punti d), e), f),b) mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici.

2.2 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricolo.

Sugli edifici con destinazione d'uso non agricolo sono consentiti gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia R3 fatte salvo le diverse previsioni normative di zona e le limitazioni dovute alla classificazione degli edifici.

Sugli edifici con destinazione d'uso non agricolo esistenti al momento dell'adozione del presente piano è consentito l'aumento una tantum della SUL del 20% fino a un massimo di 40 mq.

2.3 Nuovi edifici rurali.

Le nuove costruzioni rurali necessarie alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole sono consentite quando ricorrono i disposti di cui all'art. 3 della L.R. 64/95.

La superficie massima ammissibile per ciascuna unità abitativa é mq 110 di SUL.

3 Strutture temporanee

La realizzazione di strutture temporanee da realizzarsi con pali in legno e copertura leggera in lamiera o rame, è ammessa solo se necessaria per garantire il regolare funzionamento dell'azienda nel corso di lavori di ristrutturazione edilizia o per situazioni, limitate nel tempo, che non rientrano nell'attività normale dell'azienda. La loro realizzazione seguirà le procedure di cui all'art. 3 comma 12 della L.R. 64/95.

4. Manufatti ed impianti tecnologici di pubblica utilità.

Nelle zone E1 é ammessa la realizzazione di manufatti ed impianti tecnologici di pubblica utilità qualora si dimostri che la loro ubicazione non possa essere prevista in altra zona a minor valore produttivo.

Art. 42 ZONE AGRICOLE PRODUTTIVE (E2)

1. Definizione

Sono zone caratterizzate da una maggiore vocazione all'utilizzazione agricola, o caratterizzate da colture prevalentemente produttive a vigneto ed oliveto.

2.Destinazione d'uso del patrimonio edilizio

Sono ammessi le destinazioni d'uso di cui all'art.35.

3.Interventi ammessi e modalità attuative

Sul patrimonio edilizio esistente, salvo diversa specifica classificazione, sono consentiti gli interventi di seguito specificati.

Per le aziende agricole che non raggiungano le minime unità colturali, alla data di adozione del RU, previste dalla LR 64/95, è ammessa la realizzazione di depositi agricoli con struttura in muratura di dimensione massima di mq. 16.00 con altezza massima di ml.2,40.

3.1 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola

Sul patrimonio edilizio delle aziende agricole sono consentiti i seguenti interventi edilizi purché non comportino mutamento della destinazione d'uso agricola:

  • ˜ manutenzione,
  • ˜ restauro e risanamento conservativo,
  • ˜ ristrutturazione edilizia,
  • ˜ ristrutturazione urbanistica nei limiti del 10% della SUL dei fabbricati aziendali e fino ad un massimo di 170 mq. di SUL ricostruita,
  • ˜ per gli annessi agricoli ampliamenti una tantum non superiori al 10% della SUL dei fabbricati esistenti, fino ad un massimo di mq 90.
  • ˜ per le residenze rurali ampliamenti una tantum fino ad un massimo del 20% della SUL fino ad un massimo di 35 mq senza aumento delle unità abitative.
  • ˜ nel recupero del patrimonio edilizio esistente possono essere realizzate nuove unità abitative funzionali alle esigenze abitative dei familiari dell'imprenditore agricolo, cos&igrave come definito dalla normativa europea, anche se non impiegati stabilmente nell'attività agricola.

Per gli interventi di cui ai punti d), e) f) g) il rilascio della concessione edilizia e subordinato alla stipula di atto d'obbligo unilaterale o di convenzione da trascrivere a cura e spese del concessionario nei quali il richiedente si impegna a non modificare la destinazione d'uso dei fabbricati oggetto dell'intervento nei dieci anni successivi alla stipula dell'impegno.

Previa approvazione di un PMAA sono consentiti gli interventi di:

  • ˜ ampliamenti volumetrici non riconducibili alle fattispecie di cui ai precedenti punti d), e), f).
  • ˜ mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici.

3.2 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricolo.

Sugli edifici con destinazione d'uso non agricolo sono consentiti gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia R3 fatte salvo le diverse previsioni normative di zona e le limitazioni dovute alla classificazione degli edifici.

Sugli edifici con destinazione d'uso non agricolo esistenti al momento dell'adozione del presente piano è consentito l'aumento una tantum della SUL del 20% fino a un massimo di 40 mq.

3.3 Nuovi edifici rurali.

Le nuove costruzioni rurali necessarie alla conduzione del fondo ed all'esercizio delle attività agricole sono consentite quando ricorrono i disposti di cui all'art. 3 della L.R. 64/95.

La superficie massima ammissibile di ogni unità abitativa é mq 110 di SUL

4 Strutture temporanee

La realizzazione di strutture temporanee da realizzarsi con pali in legno e copertura leggera in lamiera o rame, è ammessa solo se necessaria per garantire il regolare funzionamento dell'azienda nel corso di lavori di ristrutturazione edilizia o per situazioni, limitate nel tempo, che non rientrano nell'attività normale dell'azienda. La loro realizzazione seguirà le procedure di cui all'art. 3 comma 12 della L.R. 64/95.

5. Manufatti ed impianti tecnologici di pubblica utilità.

Nelle zone E2 é ammessa la realizzazione di manufatti ed impianti tecnologici di pubblica utilità qualora si dimostri che la loro ubicazione non possa essere prevista in altra zona a minor valore produttivo.

Art. 43 ZONE DESTINATE AD AGRICOLTURA AMATORIALE

1.Definizione

Sono aree in prevalenza vicine ai centri urbani in cui nel corso degli anni, a seguito di frazionamenti dei terreni si sono insediate e sviluppate attività destinate ad una agricoltura di tipo amatoriale finalizzata all'autoconsumo ed all'impiego del tempo libero.

2.Destinazione d'uso dei fabbricati e manufatti

Funzioni di servizio all'attività di coltivazione per autoconsumo e non destinata al mercato e quelle previste dall'art. 35.

3. Interventi ammessi

1. Per appezzamenti che raggiungano la superficie minima di mq 1000 e sono privi di manufatti regolarmente autorizzati è ammessa la realizzazione di manufatti con:

  • - dimensioni massima del singolo manufatto di mq 12,00 ed altezza di ml 2,40;
  • - costruiti in appoggio fra loro, ai limiti di due parcelle contigue;
  • - la realizzazione dei nuovi manufatti dovrà contribuire a migliorare e qualificare il contesto ambientale, prevedendo la demolizione delle strutture non congrue,
  • - i progetti dovranno prevedere l'eliminazione degli elementi estranei esistenti nel lotto prevedendo la sostituzione delle recinzioni in rete o altro materiale inerte con altre di altezza massima di ml 1,20 eseguite mediante la messa a dimora di piante di essenze locali o con stecconate in pali o lanciole di legno grezzo locale o da cannicciati costruiti in loco,
  • - i progetti dovranno prevedere aree per il trattamento dei residui vegetali del lotto e per il recupero della frazione organica dei RSU prodotti nella residenza principale del conduttore.

. Per appezzamenti che abbiano una superficie minima di mq 500:

  • - manufatti semplicemente appoggiati a terra realizzati secondo le specifiche sotto

riportate:

  • - superficie massima di mq 9,00 altezza ml 2,40,
  • - costruiti in appoggio accorpando manufatti pertinenti a 2 - 4 particelle di proprietà

contigue.

. Per i manufatti esistenti regolarmente autorizzati o in corso di autorizzazione sono ammessi gli interventi di riqualificazione utilizzando le caratteristiche costruttive di cui al seguente punto 4.

4. Modalità attuative e Caratteristiche costruttive

I manufatti che si intende realizzare dovranno possedere le seguenti

˜ strutture portanti e tamponamenti in legno omogeneo,

˜ tetto a capanna e copertura con fogli di materiale bituminoso ardesiato o in rame,

˜ una sola porta di accesso e un'unica finestra, ambedue in legno,

˜ pavimento in terra battuta o sopraelevato da terra in doghe di legno.

L'interessato alla realizzazione dei manufatti dovrà dare preventiva comunicazione al Sindaco nella quale dovrà dichiarare:

  • a) la funzione, le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto in relazione alla superficie dell'appezzamento di terreno del quale ha titolo;
  • b) il periodo di utilizzazione e il mantenimento del manufatto, comunque non superiore a cinque anni;
  • c) il rispetto delle norme di riferimento;
  • d) l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di cui alla precedente lettera
  • b), salvo proroga da richiedere prima della scadenza.

La realizzazione del manufatto potrà essere iniziata dopo il 30° giorno dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra e resta comunque subordinata, anche oltre il limite indicato, alla eventuale eliminazione di elementi estranei esistenti nel lotto che dovrà essere portata a conoscenza dell'ente con apposita documentazione fotografica nonché nei casi sub. 3.1, alla sostituzione delle eventuali recinzioni, sempre da documentare fotograficamente

Art. 44 ZONE BOSCATE

1.Definizione

Sono le zone coperte da vegetazione arborea di origine naturale o artificiale cos&igrave come definite dalla legislazione vigente e dalle N.T.A. del Piano Strutturale.

2. Destinazione d'uso

Legata all'utilizzazione della risorsa, di protezione idrogeologica, paesaggistica ed ambientale

3.Interventi ammessi

Attività agro-silvo-pastorale legata alla conduzione dei fondi agricoli.

4. Interventi sugli edifici esistenti

Sul patrimonio edilizio rurale esistente, salvo gli edifici schedati, sono consentiti i seguenti interventi edilizi purchè non comportino mutamento della destinazione d'uso agricola:

  • a) manutenzione,
  • b) restauro e risanamento conservativo,
  • c) ristrutturazione edilizia fino alla R3.

Previa approvazione di un PMAA, nei casi in cui non sia possibile prevedere altra localizzazione esterna all'area ed in situazioni che non comportino una sostanziale modificazione degli assetti vegetazionali esistenti, fatta salvo una preventiva verifica di compatibilità con il programma di prevenzione e lotta degli incendi boschivi, sono consentiti gli interventi di:

  • a) ristrutturazioni urbanistiche di cui all'art. 31 della legge 457/78,
  • b) ampliamenti volumetrici, fino ad un massimo di mq 50 di SUL
  • c) mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici come previsto all'articolo precedente.
  • d) ricostruzione, con le caratteristiche costruttive originarie, di preesistenze insediative.

Sul patrimonio edilio esistente con destinazione d'uso non agricola, salvo gli edifici schedati, sono consentiti gli interventi edilizi di:

  • a) manutenzione,
  • b) restauro e risanamento conservativo,
  • c) ristrutturazione edilizia fino alla R3.

5 Altre costruzioni

E' ammessa la costruzione di piccoli ricoveri di superficie utile massima di mq 12,00 se funzionali alla conduzione dei boschi di estensione minima di ha 2.

La loro costruzione ë ammissibile se compatibile con i programmi regionali di prevenzione degli incendi boschivi, se prevede localizzazioni contigue alla viabilità esistente che non comportino l'abbattimento di piante arboree d'alto fusto.

I manufatti, dovranno essere realizzati in legno privi di allacciamento idrico ed elettrico e dei servizi. Altezza massima di ml 2,40

Tali strutture, a prescindere dalla loro tipologia costruttiva, sono inquadrabili come volumi tecnici con vincolo di destinazione e con durata temporanea di massimo 5 anni.

I progetti per interventi edilizi di cui all'art. 5 comma 3 della L.R. 64/95 dovranno essere integrati da un programma decennale antincendi che descriva in dettaglio le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate alla prevenzione e che definisca le principali misure di protezione di competenza privata da programmare nel decennio.

6. Infrastrutture in aree boscate

La realizzazione di nuove infrastrutture a rete dovrà seguire il tracciato della viabilità esistente minimizzando l'abbattimento delle piante di alto fusto. L'eventuale diverso andamento del tracciato dovrà evidenziare, attraverso specifici progetti di dettaglio, gli interventi accessori che concorrano alla effettiva compatibilità ambientale della proposta, specificando le opere e le azioni di valorizzazione da effettuare sulle aree boscate contermini con particolare riferimento alla protezione dal dissesto superficiale e la prevenzione e lotta agli incendi boschivi, gli altri interventi necessari alla reintegrazione della risorsa.

Nelle aree boscate contermini la viabilità pubblica sono ammessi gli interventi di movimento terra ed abbattimento di alberature funzionali alla realizzazione di piccole aree di parcheggio per i veicoli e zone di scambio.

Nei terreni boscati è ammessa la realizzazione di opere di contenimento delle acque superficiali per la realizzazione di depositi e di bacini di accumulo, fatta salva la preventiva verifica di compatibilità di questi interventi con il programma regionale di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

Art. 45 AREE DI PROTEZIONE PAESISTICA E/O STORICO AMBIENTALE

1. Definizione

Sono le aree individuate dal PS sulla base delle prescrizioni del PTC diseguto elencate:

  • - Area di protezione paesistica e/o storico ambientale della ex-Chiesa di Conio.
  • - Area di protezione paesistica e/o storico ambientale della ex-Chiesa di Castra.
  • - Area di protezione paesistica e/o storico ambientale della Abbazia di San Martino.
  • - Aree di protezione paesistica e/o storico ambientale del piano di Camaioni.
  • - Area di protezione paesistica e/o ambientale del Rio Granchiaia

In queste zone si applica una normativa specifica ai sensi del quarto comma dell'art. 1 della L.R. 25/97.

Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Sul patrimonio edilizio esistente rurale, sono consentiti i seguenti interventi edilizi purchè non comportino mutamento della destinazione d'uso agricola:

  • a) manutenzione,
  • b) restauro e risanamento conservativo,
  • c) ristrutturazione ediliziafino alla R2. (salvo diversa classificazione)

Nell'ambito di tali tipologie di intervento potranno essere ammessi limitati incrementi di volume funzionali all'adeguamento strutturale degli edifici o, nel caso di adeguamento igienico sanitario degli edifici residenziali, aumenti di SUL fino a un massimo del 10% della superficie utile e fino a 20 mq.

Previa approvazione di un PMAA, solo per le aziende che dimostrino di mantenere a coltura un fondo di estensione minima di superficie agricola accorpata di almeno otto ettari di terreno sono consentiti gli interventi di:

  • a) ristrutturazioni urbanistiche di cui all'art. 31 della legge 457/78,
  • b) la realizzazione di nuove costruzioni solo in ampliamento e completamento dei complessi edilizi esistenti e solo qualora non sia possibile la loro localizzazione esterna all'area di cui al presente articolo.
  • c) mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici che fanno parte di aziende agricole di dimensioni superiori a quelle fissate dall'art. 3 comma 2 della L.R. 64/95.

Sugli immobili con destinazione d'uso non agricola, sono consentiti gli interventi edilizi di:

  • a) manutenzione,
  • b) restauro e risanamento conservativo,
  • c) ristrutturazione edilizia fino alla R2. (salvo diversa classificazione).

Nell'ambito di tali tipologie di intervento potranno essere ammessi limitati incrementi di volume funzionali all'adeguamento strutturale degli edifici o, nel caso di adeguamento igienico sanitario degli edifici residenziali, aumenti di SUL fino a un massimo del 10% della superficie utile e fino a 20 mq.

Art. 46 AREE DI RECUPERO AMBIENTALE .

1.Definizione

Sono aree che presentano marcate caratteristiche di degrado ambientale per effetto dell'attività antropica, l'abbandono delle attività di lavorazione ha in alcuni casi contribuito alla rinaturalizzazione dell'ambiente.

2. Destinazione d'uso e interventi ammessi

Queste aree sono da sottoporre ad interventi di recupero ambientale, bonifica o consolidamento, in quanto interessate da fenomeni di inquinamento, dissesto idrogeologico, o da cave e discariche dismesse e da impianti di lavorazione inerti. Non sono consentite attività che determinino ulteriore degrado ambientale ed é ammesso e favorito il ripristino delle condizioni originarie con la reintroduzione dell'attività agricola, secondo i disposti di cui alla normativa per le zone agricole di appartenenza.

Sono ammesse altre destinazioni d'uso compatibili con l'ambiente se associate ad azioni di rinaturalizzazione finalizzate alla protezione della fauna autoctona e migratoria, al ripristino della vegetazione spontanea ed alla valorizzazione delle risorse naturali esistenti. Nell'ambito di questi progetti, qualora si preveda la fruizione pubblica dei luoghi, è ammessa l'installazione di strutture stagionali a servizio delle attività programmate. Tali manufatti potranno essere realizzati previa comunicazione al Sindaco nella quale l'interessato dichiari:

  • a) la funzione, le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto;
  • b) il periodo di utilizzazione e il mantenimento del manufatto, comunque non superiore a cinque anni;
  • c) il rispetto delle norme di riferimento;
  • d) l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato.

Il periodo di cui alla lettera b) potrà essere prorogato attraverso nuova comunicazione, contenente gli elementi di cui alle precedenti lettere, inviata prima della scadenza dello stesso.

Norme Particolari

Nelle tavole di azzonamento sono individuate le seguenti aree di recupero ambientale per le quali valgono le relative prescrizioni:

1.Area dell'ex Porto Fluviale e via dell'Esagono, interventi ammessi:

dovrà essere presentato un progetto unitario esteso a tutta l'area che preveda:

il restauro e risanamento conservativo dell'immobile del porto-fluviale, possibilità di recuperare le volumetrie incongrue presenti in prossimità e loro ricostruzione all'interno della perimetrazione di zona con ripristino ambientale della vegetazione di ripa , mantenimento della percorribilità pubblica lungo il corso dell'Arno, ricostituzione del viale alberato di accesso alla Villa di Bibbiani e all'"arco dell'omo" compreso il rondò all'incrocio con la strada provinciale.

Nel caso di recupero delle volumetrie esistenti previste in demolizione, la destinazione d'uso è esclusivamente quella turistico ricettiva con possibiltà di incremento del 20% della volumetria; per il fabbricato del porto fluviale la destinazione d'uso può essere turistico ricettiva, museale, espositiva, e d'interesse pubblico, con possibiltà di incremento del 20% della volumetria.

L'intervento in ampliamento e di recupero delle volumetrie esistenti è consentito previa mantenimento della unitarietà del complesso edilizio, ed è subordinato all'apposizione di un vincolo di destinazione (turistico alberghiero) registrato e trascritto per il periodo che verrà stabilito in sede di convenzione che preveda l'impossibilità alla vendita frazionata.

2.Area Bitossi loc. San Gallo, interventi ammessi, mantenimento della prevalente destinazione agricola esistente ed incremento mediante presentazione di piano esteso a tutta l'area con interventi di ingegneria ambientale che favoriscano l'evoluzione di questa zona. Interventi di naturalizzazione degli spazi contigui che favoriscano il rimboschimento dell'area. I progetti potranno prevedere la realizzazione di percorsi attrezzati per l'avvistamento e l'osservazione della fauna e della flora, realizzazione di piccoli manufatti per l'osservazione e per l'esercizio di attività didattiche e divulgative.

Nell'ambito del progetto può essere prevista la rimozione parziale e/o temporanea di materiale inerte , purchè venga garantito l'intervento di ripristino.

3.Area ex cava loc. Le Rocche.

Interventi ammessi: mantenimento della vegetazione esistente con interventi di ingegneria ambientale che favoriscano la rinaturalizzazione del territorio. I progetti potranno prevedere la realizzazione di percorsi attrezzati per l'avvistamento e l'osservazione della fauna e della flora. E'ammesso il recupero delle volumetrie esistenti se regolarmente concessionate e/o condonate.

Art. 47 LAGHI E CORSI D'ACQUA

1.Definizione

Sono i corsi d'acqua riportati nelle tavole di azzonamento che coincidono con quelli classificati come acque pubbliche di cui alla carta dello statuto dei luoghi. Sono inoltre compresi i laghi e laghetti di dimensioni e caratteristiche ambientali rilevanti. Sotto l'aspetto idraulico sono costituiti dal letto del corso o dello specchio d'acqua, fino al limite superiore della sponda o dell'argine. Per le presenti norme, comprendono anche le aree limitrofe, per una distanza minima di ml 10,00 calcolati dalla linea di sponda o di argine e comunque le aree già coperte dalla vegetazione igrofila, per il loro effettivo sviluppo.

Le norme costituiscono una prescrizione per i laghi e per i torrenti minori, costituiscono un'indicazione per gli interventi sull'asta fluviale dell'Arno.

2.Interventi non ammessi

Non sono ammessi interventi di manomissione o modificazione degli alvei e delle sponde se non per interventi finalizzati alla regolazione del regime idrico.

E' vietata la messa a coltura dei terreni nell'ambito della fascia di rispetto di ml 10,00 calcolati dalla linea di sponda e di argine, la vegetazione spondale dei laghi e specchi d'acqua dovrà essere mantenuta e se assente eventualmente introdotta per una fascia di almeno 10 mt.

3.Interventi Ammessi

Opere di regimazione in alveo

Il restauro delle opere idrauliche esistenti dovrà prevedere soluzioni progettuali che instaurino la continuità del fluido e dovranno essere realizzati utilizzando i materiali pre-esistenti o proporre nuove soluzioni che introducano: legno, ferro, pietrame assestato, vegetazione viva.

Gli interventi di regimazione in alveo dovranno garantire il più possibile la continuità del fluido, anche nei periodi di portata minima, dovranno inoltre favorire la migrazione e lo spostamento della fauna ittica prevedendo idonee scale di monta. L'altezza massima delle opere di regimazione in alveo è stabilita in ml 2,00 misurati dal fondo alveo. Le modalità costruttive dovranno prevedere soluzioni tecniche che utilizzino materiali semipermeabili, tipo: briglie in legname, in pietrame assestato e legname o acciaio. Per le opere di fondazione e per gli ammorsamenti di spalla è ammesso l'uso del calcestruzzo, della muratura ordinaria, del ferro.

L'uso del calcestruzzo armato per strutture in elevazione è ammesso solo qualora l'utilizzazione dei materiali inerti sopra descritti non garantisca il raggiungimento di coefficienti di sicurezza adeguati che saranno da dimostrare con dettagliate verifiche comparate.

Consolidamenti spondali

Le sistemazioni delle sponde dovranno favorire la percorribilità e la fruibilità pubblica, in casi particolari dovranno essere previste opere complementari che permettano il facile aggiramento dell'ostacolo.

Il restauro delle opere esistenti dovrà prevedere soluzioni progettuali che reinstaurino la variabilità dell'ambiente, se realizzati utilizzando i materiali pre-esistenti dovranno comunque prevedere soluzioni che permettano l'insediamento della vegetazione ripariale e dove possibile la sostituzione della muratura o del calcestruzzo con massi ciclopici, pietrame assestato, vegetazione viva, gabbionate o materassi riempiti in pietrame.

Le opere di consolidamento delle sponde dovranno essere realizzate utilizzando preferibilmente materiale vivo. E' ammessa l'utilizzazione di materiale inerte: pietrame, massi, legno, se la loro sistemazione definitiva prevede anche rinverdimento.

Art. 48 NORME PARTICOLARI PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLE AZIENDE AGRICOLE DI PICCOLA E MEDIA DIMENSIONE.

1.Definizioni

Per "azienda agricola" si intende una proprietà, non sono considerati nell'azienda eventuali terreni in affitto, anche suddivisa in più corpi e/o distribuita anche sul territorio di altri comuni, purchè la porzione maggioritaria sia all'interno del comune di Capraia e Limite, formante un'unica entità economica, di dimensione compresa tra 5 e 20 ettari alla data di adozione del RU e dotata di patrimonio edilizio esistente ad uso abitativo e annesso rurale.

Per "proprietario" si intende uno più soggetti proprietari della azienda agricola.

Prescrizioni.

L'intervento non è consentito nelle Aree di protezione paesistica e/o storico ambientale, nelle Aree di recupero ambientale e nelle Zone Boscate.

L'intervento è consentito solo nel rispetto delle seguenti prescrizioni :

  • * Alle sole "aziende agricole" esistenti alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico il cui "proprietario" sia in possesso dei requisiti, come definiti e disciplinati dalla LR 64/95 e successive modificazioni ed integrazioni, che consentono la costruzioni di nuovi edifici rurali.
  • * Alle sole "aziende agricole "già dotate di patrimonio edilizio esistente abitativo rurale e non abitativo, sono espressamente escluse le aziende e comunque tutte le proprietà che alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico sono prive di edifici. Non sono considerati edifici tutti gli immobili, parti di immobili, manufatti, ecc. oggetto di condono edilizio ai sensi della L. 47/85 e L.724/95.
  • * All'accertamento della reale impossibilità di utilizzare le volumetrie esistenti per l'uso di casa-vacanza.
  • * All'accertamento della compatibilità ambientale del nuovo intervento sia con il patrimonio edilizio esistente che con l'ambiente ed il paesaggio circostante, nonché con le caratteristiche architettoniche tipiche dell'edilizia rurale toscana a cui deve ispirarsi il nuovo edificio o l'ampliamento, nel rispetto dell'allegato C. Il Comune potrà avvalersi del parere della commissione edilizia o della commissione edilizia integrata.

Destinazioni d'uso, regole edilizie.

La destinazione d'uso ammessa è esclusivamente quella di casa-vacanza, (turistico ricettivo).

Per la quantificazione della volumetria ammessa dovrà farsi riferimento alla porzione di territorio dell'Azienda all'interno del comune di Capraia e Limite.

Per la graduazione del dimensionamento delle addizioni volumetriche si applicano i seguenti coefficenti da utilizzare come moltiplicatori della superficie catastale:

  • Per aziende comprese tra 5 e 10 ettari......................0,003
  • Per la parte eccedente i 10 ettari e fino a 15 ettari........0,002
  • Per la parte eccedente i 15 ettari e fino a 20 ettari........0,001
  • La quantità ottenuta è pari alla volumetria massima in mc. ammessa.
  • H. massima = ml. 6,50 (2 piani).

Tipologia edilizia: compatibile con le caratteristiche dei fabbricati esistenti.

L'intervento è soggetto alle prescrizione di cui all'allegato C.

3.Modalità attuative.

Intervento diretto convenzionato preceduto da un piano unitario di valutazione che indichi l'esatta consistenza della azienda agricola, terreni e fabbricati (abitativi e non), e documenti le caratteristiche architettoniche ed ambientali.

Il piano unitario di valutazione dovrà contenere anche il progetto della nuova struttura, che sarà obbligatoriamente realizzata in ampliamento o in prossimità dei fabbricati esistenti, con preferenza dei fabbricati compresi all'interno degli abitati minori.

L'intervento edilizio è consentito previa mantenimento della unitarietà del complesso edilizio ad uso turistico, ed è subordinato all'apposizione di un vincolo di destinazione (turistico alberghiero) registrato e trascritto per il periodo che verrà stabilito in sede di convenzione che preveda l'impossibilità alla vendita frazionata.

In nessun caso l'immobile potrà essere utilizzato per altri usi salvo autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.