Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 49 PIANI DI INTERVENTO PREVENTIVI CONVENZIONATI E PIANI ATTUATIVI COSÌ COME PREVISTI DAL PRG PRECEDENTE E NON ANCORA ATTUATI

Nelle seguenti aree restano in vigore le previsioni contenute nei Piani attuativi vigenti e nelle relative convenzioni e/o nel PRG previgente:

  • 1.Lottizzazione "Paci" via I. Montagni;
  • 2.Lottizzazione "Medri" via Buozzi via Polverosi;

All'interno di tali perimetri il RU classifica le relative aree ed edifici. Tale classificazione ha validità dopo che tali i Piani attuativi e le relative convenzioni sono stati completamente realizzati. Le variazioni del perimetro dei Piani attuativi e delle destinazioni di spazi pubblici e di relazione riportate nelle tavole del RU costituiscono a tutti gli effetti variante ai Piani attuativi vigenti.

Art. 50 VINCOLI

Nelle tavole di piano non sono riportati i vincoli di carattere sovraordinato. Tali vincoli sono riportati nelle Carte dei vincoli del PS. Nelle tavole di azzonamento del RU sono perimetrate le aree da destinare a cassa di laminazione del rio Ratto, Botricello, dell'Olmo, Guidi, previsti dallo studio idraulico-idrologico e le casse individuate dall'Autorità di Bacino nell'ambitp del Piano Stralcio. In tali aree vale il vincolo di inedificabilità.

Art. 51 CONSULTAZIONE DEGLI ELABORATI DI RU

Nelle rappresentazioni grafiche delle tavole del RU prevale, salvo diversa indicazione, l'indicazione delle tavole di dettaglio sulle tavole di scala maggiore.

In caso di disposizioni contraddittorie tra elaborati grafici e Norme di attuazione prevale quanto stabilito dalle Norme.

Nella attuazione delle previsioni del RU e nella sua gestione, la delimitazione esatta delle aree può essere variata ed adeguata senza costituire variante al RU, qualora le linee grafiche sugli elaborati di piano cadano in prossimità, senza coincidere, di elementi di suddivisione reali rilevabili sul terreno (come fossati, recinzioni, manufatti fuori terra od interrati) o su mappe in scala maggiore (come confini catastali di proprietà, fasce o zone di rispetto obbligatorie).

Art. 52 DISCIPLINA DELLE AREE NON PIANIFICATE

Si intendono aree non pianificate quelle per le quali sia intervenuta la decadenza di cui all'articolo 28, quarto comma della L.R. 5/95. In tali aree si applica quanto previsto dall'art. 34 della L.R. 5/95.

Art. 53 NORME TRANSITORIE

Le presenti norme e le relative misure di salvaguardia non si applicano alle istanze di concessione ed autorizzazione edilizie, qualora sui progetti relativi sia intervenuto, alla data della deliberazione consiliare di adozione del Regolamento Urbanistico, il parere favorevole della Commissione Edilizia, ovvero qualora, alla medesima data, siano già decorsi i termini di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 4 della L. 4/12/93 n. 493 cos&igrave come modificata dal comma 60 della L. 23/12/96 n. 662.

Le presenti norme e le relative misure di salvaguardia non si applicano alle denunce di inizio attività (DIA) e le relazioni asseverate di cui all'art. 26 l.47/85, depositate agli atti dell'Amministrazione antecedentemente alla data della deliberazione consiliare di adozione del RU.

Le presenti norme e le relative misure di salvaguardia non si applicano alle varianti non sostanziali richieste in corso d'opera relativamente a autorizzazioni e concessioni edilizie già rilasciate e alle DIA.