Norme di attuazione allegato A

Art. 12 Ristrutturazione edilizio tipo R2

Gli interventi consentiti in questa categoria sono quelli intesi a trasformare le unità immobiliari (singolo appartamento con sue pertinenze) mediante un insieme di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

In questa categoria sono consentite tutte le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia di tipo Rl, sono inoltre consentite le seguenti opere anche in deroga alle disposizioni del D.M. 214/68, n. 1444:

1- demolizioni e ricostruzioni parziali con la stessa forma ed eventualmente anche con gli stessi materiali e tecnologie delle strutture portanti degradate;

2- apertura e/o chiusura di porte e finestre nelle murature esterne e interne, a condizione che ciò non sia negato degli altri elaborati di piano e a condizione che siano rispettate:

  • - le caratteristiche compositive generali del manufatto;
  • - gli allineamenti sia verticali che orizzontali con le aperture circostanti;
  • - Le caratteristiche dimensionali delle aperture circostanti e di riferimento;
  • - gli elementi decorativi delle aperture di carattere tradizionale preesistenti e a cui possa essere fatto riferimento sullo stesso edificio;
  • - il tipo di infissi preesistenti e circostanti dal punto di vista delle partizioni, dei materiali e delle coloriture;

3- suddivisione o accorpamento delle U.I. preesistenti nel rispetto dei limiti fissati dal D.M. della Sanità 5/7/75 e delle disposizioni particolari contenute nelle presenti norme;

4- modifica alle quote dei solai interni ad uno stesso appartamento, se articolato su più di un piano, senza modifica al numero dei piani preesistenti;

5- possibilità di realizzazione di soppalchi nel rispetto dei seguenti limiti:

  • a) la minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi non può essere inferiore a m. 2.20;
  • b) almeno la medesima minima altezza deve intercorrere tra pavimento finito del soppalchi e il soffitto finito dei locali ove i soppalchi siano destinati alla permanenza di persone;
  • c) la superficie del soppalco non può essere superiore ad un terzo di quella dei locale soppalcato;

6- opere riguardanti il rialzamento della copertura strettamente indispensabili a rendere abitabili i locali sottotetto. Nel caso di altezze dell’ultimo piano che siano, in gronda, inferiori a m. 2.00, e' consentito, quando sia documentata l'assenza di valori architettonici di modificare la quote della linea di gronda fino al raggiungimento dell'altezza massima prevista degli altri elaborati di piano;

7 - opere tendenti e conseguire miglioramenti igienici e funzionali con parziali sopraelevazioni e/o ampliamenti in superficie;

8 - ristrutturazione con variazione di destinazione secondo quanto specificato degli altri elaborati di piano.