Norme di attuazione allegato A

Art. 13 Ristrutturazione edilizia tipo R3

Gli interventi consentiti in questa categoria si possono realizzare utilizzando le facoltà operative già consentite per la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro, la ristrutturazione edilizia tipo R1 e la ristrutturazione edilizia tipo R2. In aggiunta a queste sono consentite le seguenti possibilità operative ulteriori.

1) Interventi che comportino la ristrutturazione e la modifica anche degli elementi strutturali orizzontali dell'edificio fino allo svuotamento dell'involucro edilizio. La ricostruzione dei solai dovrà avvenire eventualmente anche nel rispetto delle condizioni di sicurezza stabilite dalla legislazione antisismica.

2) Interventi che oltre alle operazioni di cui al punto 1 comportino anche la ridefinizione totale o parziale delle aperture.

3) interventi che in dipendenza delle.operazioni di ristrutturazioni concesse comportino anche demolizioni parziali delle strutture portanti verticali con loro ricostruzione con materiali e tecnologie eventualmente diversi e corrispondenti alla necessità di rispondere a norma di sicurezza per la stabilità dell'edificio.

4) Modifiche contenute in un'escursIone massima di 50 cm. dell' attuale linea di grondo o di colmo delle coperture per opere dipendenti della necessità di consolidare l'edificio al fine di contenere le spinte orizzontali delle falde del tetto con inserimento di cordoli, ancoraggi, catene e di tutti gli accorgimenti tecnici indispensabili per legge.