Norme di attuazione allegato A

Art. 14 Ristrutturazione Urbanistica

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti e sostituire l'esistente tessuto urbanistico e edilizio con un altro diverso mediante un insieme di interventi che possono portare alla modifica del disegno dei vari manufatti edilizi, delle loro pertinenze, della rete viaria. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica si suddividono nelle seguenti categorie e con le seguenti specificazioni:

RU1 - Interventi che comportino la complessiva riorganizzazione distributiva e funzionale, nonché quella planivolumetrica, del singolo edificio anche attraverso opere di parziale demolizione e ricostruzione del volume originario. In questi casi e' comunque prescritto per le fronti l'uso di materiali tradizionali e l'impiego di infissi esterni in legno (portoni, vetrine, persiane, scuroli ecc.); sono esclusi i rivestimenti di qualsiasi tipo compresi intonaci plastici, gli avvolgibili, gli infissi in alluminio o altri similari (anche se utilizzati per finestre doppie). Le coperture saranno realizzate a tetto, con pendenze massime del 30% e sempre in cotto. Particolare cura dovrà porsi nella sistemazione degli spazi liberi privati, condominiali, di uso pubblico o pubblici.

RU2 - Interventi rivolti alla sostituzione complessiva o ella modifica del tessuto urbanistico e edilizio. In questa categoria sono comprese-.

  • - le opere di demolizione degli edifici, o di parte di essi, che non sono più compatibili, dal punto di vista morfologico, funzionale o ambientale con l'insieme del tessuto urbanistico e edilizio;
  • - le opere di ricostruzione totale o parziale di edifici distrutti per eventi naturali o bellici;
  • - le eventuali nuove costruzioni compatibili con l’ambiente circostante e tali da costituire una conclusione della configurazione urbanistica in atto.

Le prescrizioni articolate per U.M.I. prevalgono sulle disposizioni normativa di carattere generale in caso di divergenza con le medesime.