Norme di attuazione allegato A

Art. 16 Convenzioni e atti d’obbligo

Per la realizzazione degli interventi previsti e delle iniziative che rivestono interesse per il Comune, secondo i fini e le previsioni delle presenti norme, vengono stipulate, tra il Comune, gli Enti o privati interessati, apposite convenzioni che prescrivono in particolare:

1 ) la definizione dell'unita' immobiliare in tutte le sue varie parti, attraverso i dati dimensionali di volume e di superficie, gli elementi distributivi, la consistenza e lo stato delle parti da destinare alla residenza o ad altri usi, i titoli di godimento, le destinazioni d'uso ammissibili, il numero e la condizione sociale degli abitanti;

2) il contenuto dell'eventuale programma di intervento corredato degli elaborati corrispondenti alle categorie di intervento Indicate con tutte le specificazioni necessarie;

3) le previsioni finanziarie, con le eventuali ripartizioni di spese tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché le modalità degli eventuali contributi concessi,

4) Il regime del trasferimenti e delle locazioni sia per gli alloggi sia per gli spazi scoperti e sia anche per le attività economiche ivi ammesse;

5) l'indicazione dei diritti di prelazione che l'A. C. si riserva per gli acquisti o per le locazioni;

6) le aree o le unità immobiliari per le quali il Comune intende procedere eventualmente all'acquisto per realizzare attrezzature, servizi, alloggi sociali.

Il Consiglio Comunale delibera uno o più schemi di convenzione, rispettivamente per ogni unità immobiliare interessata, sulla base delle indicazioni contenute nel commi precedenti.

L’A. C. può richiedere, in luogo o in aggiunta della convenzione, un atto d'obbligo unilaterale da trascrivere a cura del Comune e a spese degli interessati, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione vigente e coi medesimi contenuti di cui al presente articolo.