Norme di attuazione allegato A

Art. 17 Norme di sicurezza

1 ) Ai fini della sicurezza antisismica, negli interventi di riorganizzazione funzionale e strutturale estesi e tutto l'edificio, si devono soddisfare le prescrizioni dei D.M. 16.01.1996.

2) In tutti gli interventi di carattere parziale, che possono rientrare nelle opere manutentive, nel restauro, e con certi limiti anche negli interventi di ristrutturazione edilizia, ci si atterrà al criterio del mantenimento del grado di sicurezza insito nella tecnologia originaria. Sono fatte salve le disposizioni più restrittive previste per legge in relazione agli specifici interventi.

3) Negli interventi di nuova edificazione consistenti anche in sopraelevazioni di edifici superiori ad 1 mt., e ad ampliamenti di edifici esistenti dovranno essere soddisfatte le prescrizioni di legge in merito al dimensionamento ed alle caratteristiche degli elementi aggiunti: dovranno essere altres&igrave verificate le varie parti della costruzione nel suo insieme dalle fondazioni alle strutture in elevazione.

4) Nelle ristrutturazioni totali o nelle sostituzioni del tessuto edilizio preesistente, derivanti da interventi di ristrutturazione edilizia R3 o da ristrutturazioni urbanistiche previste nella presenti norme o derivanti da disposizioni di P.d.R., si adotteranno integralmente le disposizioni di legge citate al punto 1).

5) E' fatto salvo il rispetto, sia per interventi parziali sia per opere di più complete ristrutturazione, delle norme di sicurezza e delle prescrizioni specifiche derivanti da Leggi settoriali, da disposizioni del Regolamento Edilizio comunale, da disposizioni di igiene e sanità fissate, in applicazione delle norme di carattere nazionale, dalla Regione e dalla A.S.L.