Norme di attuazione allegato A

Art. 25 Aree libere e a verde

Le aree libere ed i giardini contenuti all'interno del perimetro delle zone A1 sono inedificabili.

I giardini presenti all'interno degli isolati e quelli antistanti la pubblica via devono essere conservati con la massima cura; qualora l'originaria destinazIone sia stata parzIalmente o totalmente alterata, e' prescritto Il ripristino degli specchi erbosi e la messa e dimora di piante ornamentali adeguate alla dimensione e localizzazione dell'area; e' concessa la pavimentazione solamente per la superficie strettamente necessaria per gli accessi all'edificio.

Si prescrive la messa a dimora di specie vegetali rampicanti a fioritura stagionale lungo le recinzioni di qualunque tipo.

La sistemazione delle aree deve assicurare la raccolta ed il convogliamento delle acque e non comportare inquinamento. Le aree libere e/o liberate devono essere sistemate a giardino in modo da consentire, per quanto possibile, la fruizione comune e/o la connessione con le parti comuni dell'edificio (atrii, scale, logge); valgono per esse le stesse disposizioni del precedenti capoversi.

L'Ufficio Tecnico Comunale provvederà a rendere noti gli eventuali nuovi tipi di pavimentazione e le specie vegetali più adatte per le sistemazioni precedentemente descritte e ad elencare quelle da sconsigliare e/o vietare. le zone che all'interno dell'area della presente variante sono destinate all'agricoltura sono inedificabili anche per i manufatti di carattere agricolo secondo la facoltà concessa dalla L.R.T. n. 64/95. Le destinazioni produttive agricole esistenti sono consentite purché non inquinanti o dannose per l’abitato.