Schede normative di riferimento per gli interventi

Fatt. C.a Corti- 173

Scheda normativa n° 173

Scheda rilievo n° 241

Casa a Corti

Una foto che ritrae una parte delle strutture edificate
Schema di riferimento per l'individuazione dei fabbricati: la vista schematica dall'alto mostra la distribuzione dei fabbricati numerandoli progressivamente

Tipi di intervento e prescrizioni particolari:

L'ambito è interessante per la posizione, per l'impianto planivolumetrico e la relazione con il terreno e per le caratteristiche degli elementi che lo compongono; un intervento di recupero si rende necessario in considerazione delle pessime condizioni nelle quali buona parte degli edifici versa. Pertanto sono previsti interventi tendenti alla conservazione e al consolidamento degli edifici antichi ove questo è ancora possibile, mentre in alcuni casi risulta ammissibile la sostituzione, anche parziale, dove le strutture sono ormai troppo compromesse.

Per quanto riguarda gli spazi aperti dovrà essere messo a punto un progetto complessivo tenendo presente quanto disciplinato dall’art. 85 delle presenti norme, non saranno ammessi rimodellamenti tali da alterare l'andamento attuale del terreno ne’ l'introduzione di consistenti superfici impermeabilizzate o di elementi estranei al contesto rurale.

edificio 001: restauro (art. 83 NTA);

edifici 002, 003, 004 e 007: conservazione (art. 83.1 NTA);

edificio 005: demolizione con ricostruzione nei limiti delle altezze, della superficie netta e della superficie coperta esistenti ed utilizzando tecnologie, materiali e finiture tradizionali ed omogenee al contesto; il volume ad un piano sul retro non potrà essere coperto da alcuna struttura ad eccezione di un eventuale pergolato in legno;

edificio 006: manutenzione.

Modalità di attuazione:

intervento diretto.

Fattibilità degli Interventi per gli aspetti geologici, Idraulici e sismici:

In relazione alla pericolosità attribuita (Tavv. 2.5 e 2.6 P.S.) e alla tipologia di intervento consentita, per i singoli edifici e per l’area di pertinenza di cui alla presente Scheda normativa, vale quanto prescritto all’art. 104 delle presenti norme.