Schede normative di riferimento per gli interventi

Pod. Campo a Pulci- 007

Scheda normativa n° 007

Scheda rilievo n° 079

Podere Campo a Pulci

Una foto che ritrae una parte delle strutture edificate
Schema di riferimento per l'individuazione dei fabbricati: la vista schematica dall'alto mostra la distribuzione dei fabbricati numerandoli progressivamente

Tipi di intervento e prescrizioni particolari:

L'ambito è interessante per la posizione panoramica ma gli ampliamenti, le aggiunte e le opere di ristrutturazione compiuti hanno da una parte alterato le caratteristiche dei singoli elementi dall'altra hanno compromesso il potenziale equilibrio compositivo dell'insediamento; inoltre molti dei manufatti secondari sono in stato di avanzato degrado; pertanto si prevedono prioritariamente interventi di riqualificazione nel quadro di un progetto complessivo che potrà attuarsi per singole fasi.

Per gli spazi di pertinenza, tenendo presente quanto disciplinato dall’art.85 delle presenti norme, non sarà ammessa la realizzazione di consistenti superfici impermeabilizzate, dovranno essere tutelati le piantumazioni di pregio esistenti, senza l'introduzione di specie estranee al contesto rurale, andrà recuperata e salvaguardata l'aia-belvedere.

edificio 001: conservazione (art. 83.1 NTA); la tettoia in corrispondenza della scala a L e la loggia non potranno essere chiuse,; è consentita la demolizione e ricostruzione della tettoia stessa, con medesimi materiali e dimensioni proporzionate all'intero edificio;

edifici 002, 004: riqualificazione di tipo 2 (art. 83.2 comma 4 NTA), impiegando tecnologie, materiali e finiture tradizionali;

edificio 003: manutenzione.

Modalità di attuazione:

intervento diretto previo PUM (Progetto Unitario di Massima art.96 comma 4 NTA).

Fattibilità degli Interventi per gli aspetti geologici, Idraulici e sismici:

In relazione alla pericolosità attribuita (Tavv. 2.5 e 2.6 P.S.) e alla tipologia di intervento consentita, per i singoli edifici e per l’area di pertinenza di cui alla presente Scheda normativa, vale quanto prescritto all’art. 104 delle presenti norme.