Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 19- Qualità atmosferica

1. Obiettivi:

  • - conservare e migliorare la qualità dell'aria;
  • - orientare la mobilità verso forme più sostenibili;
  • - ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici e di gas climalteranti (gas serra).

2. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La localizzazione di "industrie a rischio d'incidente rilevante" non dovrà essere ammessa all'interno dei centri abitati.
  2. b) La localizzazione di "industrie insalubri di 1^ classe" all'interno dei centri abitati potrà essere ammessa solo a condizione che siano adottate efficaci misure di protezione dall'inquinamento atmosferico.
  3. c) La permanenza in genere di attività produttive sarà consentita esclusivamente con l'adozione di interventi di mitigazione degli impatti in termini di emissioni in atmosfera, vibrazioni e rumori.
  4. d) Dovranno essere previste, quali misure di compensazione, aree verdi come biomassa vegetale capace di assorbire una quota delle sostanze inquinanti emesse.

3. Indirizzi:
Promuovere l'impiego, in ambito civile, industriale e terziario, di fonti energetiche alternative e di tecnologie che consentano un'elevata efficienza energetica ed un ridotto impatto ambientale in termini d'emissioni inquinanti e climalteranti.
Incentivare l'utilizzo di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni e la contestuale realizzazione di aree da destinare a dotazioni ambientali a titolo compensativo.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:34