Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 40- Attività agricole e dotazione di edifici rurali

1. Il Piano Strutturale, per consentire il presidio del territorio rurale e lo svolgimento delle attività agricole e connesse, previo utilizzo del patrimonio edilizio esistente, ammette la realizzazione di nuovi annessi e strutture agricole. Il Piano Strutturale indirizza i Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale e individua le linee guida che il Regolamento Urbanistico dovrà seguire per la disciplina degli annessi agricoli e dei manufatti previsti dall'art. 41 della L.R. 1/2005 in coerenza con le disposizioni e con le condizioni stabilite dalla disciplina statutaria ed in particolare con il Titolo VI delle presenti norme.

2. Nell'esercizio delle attività agricole, le aziende dotate delle superfici fondiarie minime e di caratteristiche coerenti con quelle previste nell'allegato C alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo, zona agronomica "Valdarno", possono proporre Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (P.A.P.M.A.A.) per:

  1. a) interventi di nuova edificazione;
  2. b) interventi sul patrimonio edilizio esistente che richiedono la redazione di un P.A.P.M.A.A., inclusi i cambi di destinazione d'uso e i frazionamenti di proprietà che derogano dai parametri fissati.

Per la redazione dei P.A.P.M.A.A. si fa riferimento ai parametri, agli indirizzi ed ai criteri contenuti nel P.T.C.P. di Arezzo ed in particolare alle specifiche per zone agronomiche e tipi di paesaggio agrario contenute nell'allegato C sopra citato. Al fine di individuare lo specifico contesto ambientale e le opportune opere di miglioramento, il P.A.P.M.A.A. censisce le emergenze paesaggistico-ambientali e le situazioni di degrado che caratterizzano tale contesto. Nei successivi articoli, con riferimento ai sistemi funzionali, si individuano le opere di miglioramento ambientale prioritarie.

3. La realizzazione e l'installazione degli annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedenti le capacità produttive aziendali (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e degli annessi per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole (comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) è vietata nel caso di trasferimenti parziali di fondi già dotati di annessi agricoli per 10 anni successivi al frazionamento su tutti i terreni risultanti. Tale divieto non si applica nel caso in cui i rapporti tra superfici fondiarie ed edifici utilizzati per l'attività agricola, stabiliti nell'allegato C del P.T.C.P. di Arezzo, non siano stati superati in alcuna delle porzioni risultanti. Il divieto non si applica altresì nei casi previsti al comma 4 dell'art. 46 della L.R. 1/2005.

4. Il Regolamento Urbanistico dovrà dettare le ulteriori condizioni e le zone ammissibili nelle quali la costruzione di nuovi annessi agricoli, di cui al comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005, non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime ovvero può eccedere le capacità produttive dell'azienda.

5. Il Regolamento Urbanistico dovrà dettare le ulteriori condizioni ed individuare le zone ammissibili per la costruzione di annessi agricoli per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni, di cui al comma 5 dell'art. 41 della L.R. 1/2005.

6. Il Regolamento Urbanistico dovrà altresì regolamentare l'installazione di manufatti temporanei precari, di cui al comma 8 dell'art. 41 della L.R. 1/2005.

7. Il Regolamento Urbanistico potrà prevedere idonee garanzie per la rimozione di annessi e manufatti al termine del loro utilizzo.

8. I nuovi interventi edilizi e le sistemazioni esterne dovranno essere disciplinati dal Regolamento Urbanistico definendo criteri tipologici e formali con particolare attenzione al posizionamento rispetto agli assetti morfologici del suolo ed agli impatti visivi ed alle proporzioni planivolumetriche. Dovrà essere privilegiato l'impiego di materiali e finiture coerenti con le peculiarità e le tipicità dell'edilizia tradizionale e consolidata, ponendo attenzione al recupero dei materiali e delle soluzioni costruttive tradizionali locali.
Gli interventi dovranno garantire un elevato livello di integrazione con gli edifici preesistenti ed il paesaggio, evitando la modifica del disegno dei campi e la rimozione di vegetazione colturale e non colturale di pregio.
Le disposizioni del Regolamento Urbanistico dovranno escludere l'utilizzo di specie vegetali che non appartengono al paesaggio agrario dei luoghi e non contribuiscono ad incrementarne la qualità e la biodiversità; questo in particolare nell'impianto di siepi arboree ed arboreo arbustive nella progettazione dei miglioramenti ambientali. Saranno ad esempio da escludere specie quali il prunus laurocerasus e i cupressus leylandi.
Nella scelta della localizzazione degli interventi dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

  • - utilizzare infrastrutture esistenti e non comportare sensibili modifiche della morfologia dei luoghi;
  • - prestare particolare attenzione all'impatto delle opere infrastrutturali utilizzando la viabilità preesistente e limitando l'apertura di nuovi tracciati, soprattutto se carrabili;
  • - posizionare i nuovi interventi quanto più possibile nelle vicinanze di nuclei ed edifici esistenti, tuttavia salvaguardando l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico.

9. Il Regolamento Urbanistico prevederà una specifica disciplina per la localizzazione di strutture per allevamenti. Fino all'adeguamento del Regolamento Urbanistico non sono ammesse nuove strutture per gli allevamenti fuori dei P.A.P.M.A.A.

10. Il rapporto tra edifici e fondo previsto dall'allegato C al P.T.C.P. di Arezzo deve essere utilizzato nel caso di frazionamenti di aziende, al di fuori dei P.A.P.M.A.A., in relazione e secondo quanto stabilito dall'art. 46 della L.R. 1/2005.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:34