Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 41- Criteri generali di intervento nel territorio rurale per le altre destinazioni

1. Gli atti di governo del territorio dovranno prevedere una disciplina specifica per le sistemazioni esterne e le opere nelle aree di pertinenza degli edifici (pavimentazioni, spazi di sosta, strade di accesso, recinzioni, attrezzature sportive, impianti tecnologici...) per garantire il miglior inserimento tipologico ed ambientale, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

  • - mantenimento di un assetto dei luoghi assimilabile a quello agricolo, mantenendo il più possibile le specie coltivate (olivi, piante da frutto, ecc.) e la vegetazione non colturale (siepi, aceri campestri) salvaguardando i segni rilevabili sul territorio quali le sistemazioni idraulico-agrarie e la viabilità minore ed i manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale ed evitando invece l'introduzione di elementi e disegni estranei al contesto rurale;
  • - limitazione delle superfici impermeabilizzate, privilegiando percorsi pedonali e carrabili non pavimentati;
  • - limitazione delle suddivisioni interne alle aree di pertinenza, evitando la partizione dei resedi originariamente unitari;
  • - localizzazione di eventuali recinzioni in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante.
  • Le disposizioni del Regolamento Urbanistico dovranno escludere l'utilizzo di specie vegetali che non appartengono al paesaggio agrario dei luoghi e non contribuiscono ad incrementarne la qualità e la biodiversità; questo in particolare nell'impianto di siepi arboree ed arboreo arbustive nella progettazione dei miglioramenti ambientali. Saranno ad esempio da escludere specie quali il prunus laurocerasus e i cupressus leylandi.

2. Il Piano Strutturale considera le attività ricreative e sportive sostenibili uno strumento di valorizzazione del territorio rurale e delle attività ricettive anche agrituristiche.
Il Regolamento Urbanistico dovrà pertanto approfondire questo tema individuando la domanda di servizi integrativi per il tempo libero. Il Regolamento Urbanistico potrà individuare aree vocate alla realizzazione di impianti collettivi mentre, in ambito privato, dovrà prevedere una specifica disciplina per l'installazione di strutture temporanee (box) per cavalli e strutture correlate (paddock ecc.) a supporto delle attività di tempo libero, privilegiando in ogni caso il riutilizzo di edifici e manufatti esistenti.
Nuovi impianti collettivi potranno essere previsti dal R.U. a condizione che ne sia verificata la compatibilità e sostenibilità ambientale e paesaggistica, nel rispetto dei contenuti dello Statuto dei luoghi ed in particolare delle disposizioni del Titolo IV, ai fini della salvaguardia delle risorse, e del Titolo VI; tali interventi non potranno in alcun caso alterare la struttura dei paesaggi ma dovranno essere finalizzati al recupero ed alla valorizzazione paesaggistica, promuovendo la riqualificazione delle aree degradate e recuperando un idoneo assetto agrario ed idrogeologico; la realizzazione di nuovi immobili per l'esercizio delle attività è subordinata alla verifica dell'impossibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente ed all'impiego di tecniche edilizie sostenibili.

3. Il Regolamento Urbanistico, al fine di agevolare la manutenzione degli assetti originari richiamati al comma 1, dovrà disciplinare la realizzazione di strutture temporanee in materiali leggeri per deposito di attrezzature da giardino e il ricovero di piante.

4. La realizzazione di autorimesse interrate non è da ritenersi compatibile con il territorio rurale; potranno essere ammesse dal Regolamento Urbanistico soluzioni seminterrate in presenza di opportuni dislivelli naturali nell'andamento morfologico del terreno.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:34