Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 48- Aree coltivate pedecollinari e dei terrazzi alluvionali (V6)

1. Il sottosistema V6 è composto da aree agricole prevalentemente coltivate con assetti tradizionali a seminativi, seminativi arborati, prati-pascoli, con presenza di vigneti o oliveti, colture tradizionali organizzate su estesi appoderamenti.

2. La caratterizzazione funzionale del sottosistema è garantita dalla presenza degli usi principali Attività agricole e funzioni connesse e complementari in misura tendenzialmente esclusiva.

3. Le aree del sottosistema V6 appartengono al territorio rurale di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005 quali aree a prevalente funzione agricola.
Comprendono aree individuate dal P.T.C.P. come fondovalle stretti, variante b (molto stretti e fortemente differenziati rispetto al pedecolle) - lungo il Faella ed i suoi principali affluenti - e variante c (molto stretti e con alluvioni terrazzate) - lungo il Resco dalla Setteponti a Vaggio -, per quanto riguarda l'ambito di fondovalle, e come colline argillose del Valdarno, per quanto riguarda l'ambito di fondovalle della bassa collina.
Il paesaggio agrario è formato da tipologie disomogenee, con colture miste.

4. Prescrizioni per gli atti di governo del territorio:

  1. a) La disciplina dovrà essere finalizzata al ripristino, nuova piantumazione e mantenimento degli impianti vegetazionali ed in particolare degli elementi strutturali del paesaggio finalizzati a limitare i rischi di erosione superficiale del suolo e dei filari alberati o isolati, delle siepi di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi all'incentivazione ed al recupero delle pratiche agricole tradizionali, favorendo la messa a coltura dei campi abbandonati e con il controllo dei recenti assetti colturali, al consolidamento del terreno e regimentazione delle acque superficiali.
  2. b) Dovranno essere mantenuti la viabilità campestre, l'orientamento dei campi, le sistemazioni della bonifica, le piantate residue, le siepi e le alberature a filari, a gruppi e isolate, la vegetazione di ripa; la tessitura agraria a maglia fitta, ove presente, dovrà essere salvaguardata, nel rispetto di quanto prescritto al precedente art. 42.
  3. c) Nell'ambito di fondovalle non sono da prevedere nuove abitazioni rurali; la realizzazione di nuovi annessi agricoli con Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (comma 4 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) e di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedenti le capacità produttive aziendali (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) è da ammettere solo in contiguità dei complessi rurali esistenti e in prossimità di infrastrutture viarie esistenti, secondo forme consolidate nella cultura locale.
  4. d) Nell'ambito della bassa collina sarà da escludere la realizzazione di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie o eccedenti le capacità produttive aziendali (comma 7 dell'art. 41 della L.R. 1/2005) se non in continuità con gli insediamenti rurali esistenti.

Dovranno inoltre essere di norma evitati l'utilizzazione a colture e a costruzioni di vario tipo che comportino cesure, solcature e rimodellamenti ed il sovrapascolamento, mantenendo e rafforzando invece la copertura vegetale.

5. Indirizzi:
Limitazione della conversione a colture da legno (pioppete, noceti ecc.) nell'ambito di fondovalle.
Diversificazione della produzione agricola, promozione delle produzioni di qualità e della filiera corta.
Meccanismi premiali per chi effettua interventi di manutenzione delle tessiture agrarie di pregio e reimpianto di siepi e filari alberati tradizionali.
Favorire le forme di ricettività connesse all'attività agricola sostenibili e compatibili con il contesto rurale come ad esempio l'agricampeggio.

Ultimo aggiornamento
29/05/2023, 11:34